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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 384/2013
C O R T E D ' A P P E L L O
DI GG IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 384/2013, vertente tra
, c.f. ., nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/09/1932, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Cozzupoli e Davide Tramontana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del suo primo difensore, sito in Reggio Calabria Via Sant'Anna I Tr. n. 9/b
- appellante - e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
, c.f. LT , nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
03/06/1942, parti non costituite
- appellati -
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1834/2012, Parte_1 pubblicata in data 12 novembre 2012, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in pari data, a definizione del proc. n. 3106/2011, con la quale era stata rigettata la sua domanda di usucapione, nonché disposta la condanna al rilascio dei fondi oggetto di causa entro il termine dell'annata agraria, oltre al pagamento in favore delle controparti della complessiva somma di € 3.000,00. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e l'accertamento del suo diritto di proprietà sui beni immobili controversi per intervenuta usucapione, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi del giudizio.
2. - Estinzione del giudizio
All'udienza del 17 marzo 2014 è stata disposta a verbale la cancellazione della causa dal ruolo. Trattandosi di causa iniziata in primo grado dopo il 25 giugno 2008, l'estinzione avrebbe dovuto essere pronunciata assieme alla cancellazione, senza che la causa fosse riassumibile. Con decreto presidenziale del 30.10.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata dichiarazione di estinzione ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte. All'udienza del 24.11.2025 fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte. Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
pag. 2/3 Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1834/2012, Parte_2 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 novembre 2012, a definizione del proc. n. 3106/2011, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Consigliera relatrice La Presidente Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 3/3
C O R T E D ' A P P E L L O
DI GG IA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 384/2013, vertente tra
, c.f. ., nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/09/1932, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Cozzupoli e Davide Tramontana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del suo primo difensore, sito in Reggio Calabria Via Sant'Anna I Tr. n. 9/b
- appellante - e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
, c.f. LT , nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._3 c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
03/06/1942, parti non costituite
- appellati -
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1834/2012, Parte_1 pubblicata in data 12 novembre 2012, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in pari data, a definizione del proc. n. 3106/2011, con la quale era stata rigettata la sua domanda di usucapione, nonché disposta la condanna al rilascio dei fondi oggetto di causa entro il termine dell'annata agraria, oltre al pagamento in favore delle controparti della complessiva somma di € 3.000,00. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e l'accertamento del suo diritto di proprietà sui beni immobili controversi per intervenuta usucapione, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi del giudizio.
2. - Estinzione del giudizio
All'udienza del 17 marzo 2014 è stata disposta a verbale la cancellazione della causa dal ruolo. Trattandosi di causa iniziata in primo grado dopo il 25 giugno 2008, l'estinzione avrebbe dovuto essere pronunciata assieme alla cancellazione, senza che la causa fosse riassumibile. Con decreto presidenziale del 30.10.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata dichiarazione di estinzione ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte. All'udienza del 24.11.2025 fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte. Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
pag. 2/3 Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1834/2012, Parte_2 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12 novembre 2012, a definizione del proc. n. 3106/2011, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, cosi deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Consigliera relatrice La Presidente Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 3/3