Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, proposto da IL IO, IN PA, UC Di AR, BR AN, IN Di US, LC GU, IA AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Latessa, Cristina Manocchio, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 24;
nei confronti
NT ZI SR, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del permesso di costruire n.31 dell’11 ottobre 2024, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NT ZI SR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IO ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Vasto rilasciava a NT ZI SR il permesso di costruire n.31 dell’11 ottobre 2024, avente ad oggetto la demolizione di 2 fabbricati esistenti e la realizzazione in sostituzione di un edificio residenziale, di m.17,5h, in via Lungomare Ernesto Cardella, in catasto al foglio 40, particelle 516, 517, in zona B3 del PRG, previ autorizzazione paesaggistica comunale con prescrizioni del 30 luglio 2024, parere archeologico soprintendentizio favorevole con prescrizioni del 26 luglio 2024, parere favorevole della Capitaneria di Porto di Ortona del 3 ottobre 2024.
I Sigg.ri IL IO, IN PA, UC Di AR, BR AN, IN Di US, LC GU, IA AM, proprietari di unità immobiliari all’interno del condominio Primavera, in via Dalmazia, 3, impugnavano il suddetto titolo edilizio, comportante a loro dire l’impedimento della vista mare e l’incremento del carico urbanistico sulle strutture pubbliche esistenti, venendo monetizzati gli standard pubblici, ex L.R. n.49 del 2012, e dunque affermando legittimazione e interesse a ricorrere, censurandolo per violazione dell’art.5 del D.L. n.70 del 2011 (conv. in Legge n.106 del 2011), della L.R. n.49 del 2012, degli art.14, 20 del D.P.R. n.380 del 2001.
Gli interessati in particolare hanno fatto presente che erano proprietari di unità immobiliari frontistanti l’area in oggetto; che vi era un incremento del carico urbanistico, gravante sulle infrastrutture e gli spazi pubblici esistenti, con altezza del nuovo edificio di m.17,5 in deroga ai limiti massimi previsti dalle NTA del PRG di m.10,5h, con volumetria del pari eccedente detti limiti e inoltre monetizzazione degli standard pubblici.
I ricorrenti hanno sostenuto inoltre che per la riqualificazione delle aree degradate il legislatore statale demandava la disciplina, con indicazione dei criteri direttivi, al legislatore regionale; che in mancanza andava applicato l’art.14 del D.P.R. n.380 del 2001, laddove è previsto il rilascio del permesso di costruire in deroga da parte dei Comuni, previa apposita delibera c.c.; che anche nell’art.1 della L.R. n.14 del 2012 era contemplata la previa delibera c.c.; che il Comune di Vasto tuttavia nel caso di specie non aveva assunto delibera c.c., riferendo invece di applicare la L.R. n.49 del 2012 con +20% di volume residenziale e +10% di volume non residenziale, deroghe al PRG per l’altezza e monetizzazione degli standard urbanistici, secondo la relazione del 20 agosto 2024.
I detti condomini hanno affermato altresì che, anche non considerando la L.R. n.49 del 2012, ma solo l’art.5 del del D.L. n.70 del 2011 (conv. in Legge n.106 del 2011), occorreva procedere previa delibera c.c., ex art.14 del D.P.R. n.380 del 2001, ivi richiamato; che peraltro l’Amministrazione comunale non aveva verificato la sussistenza dei presupposti per la deroga, di cui al D.L. n.70 del 2011 e alla L.R. n.49 del 2012, di razionalizzazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione dell’area urbana degradata.
NT ZI SR e il Comune di Vasto si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successive memorie in rito l’inammissibilità per difetto di interesse, in relazione alla preclusione della vista mare, nel merito la sua infondatezza.
Con altra memoria i ricorrenti ribattevano all’eccezione di rito e ribadivano i propri assunti nel merito.
Seguivano le repliche del Comune e della Società controinteressata.
Nell’udienza del 12 dicembre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
L’eccezione di rito di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, appare infondata e quindi da respingere, atteso che i ricorrenti non si dolgono unicamente della preclusione della vista mare, ma anche dell’incremento del carico urbanistico sulle infrastrutture e gli spazi pubblici esistenti.
In ogni caso il gravame nel merito risulta infondato e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo l’art.5 del D.L. n.70 del 2011 (conv. in Legge n.106 del 2011), ai fini della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e della riqualificazione delle aree urbane degradate, alla legislazione regionale era demandata la previsione e la disciplina di specifici interventi; che in attesa del legislatore regionale andava fatta applicazione dell’art.14 del D.P.R. n.380 del 2001, riferito al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, richiedente l’assunzione della previa delibera c.c.; che, una volta emessa la Legge Regionale, andava quindi fatta applicazione della stessa.
Orbene la L.R. n.49 del 2012 in questione contempla la previa emissione della delibera c.c. solo per gli interventi di cui agli artt.3, commi 2, 4 e 4, commi 2, 4, 5 della suddetta L.R. n.49 del 2012, ex art.1, comma 2 della medesima L.R., non anche per gli interventi di cui agli artt.3, comma 1 e 4, comma 1 della L.R. stessa, come oggetto del titolo edilizio in questione.
Giova aggiungere sul punto che non appaiono conferenti i richiami giurisprudenziali operati dalla parte ricorrente a sostegno del proprio assunto, giacchè ora riferiti a un caso in cui la delibera c.c. era stata assunta (cfr. TAR Abruzzo-Pescara, n.145 del 2024), ora relativi a fattispecie di mutamento di destinazione d’uso (cfr. Corte Cost. n.51 del 2025).
Ne consegue che il permesso di costruire impugnato si sottrae alle censure dedotte.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.185/2025 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore dell’Amministrazione resistente e della parte controinteressata, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ON, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ZI | LO ON |
IL SEGRETARIO