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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1222/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220000797592001 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 043 2022 0000 7975 92001, notificata a mezzo racc. A/R n.
695113517542 in data 2.5.2022 per avvisi di liquidazione di imposta relativi al Decreto Ingiuntivo n. 239/2012 emesso dal Tribunale di Foggia – ex sede distaccata di IA .
Motivi di ricorso: carenza di motivazione.
Aer si oppone e chiede inammissibilità o rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si evince che lo stesso ricorrente rileva che l'avviso, prodromico alla cartella impugnata, fù a suo tempo impugnato dinnanzi a questa Corte ed il ricorso, iscritto al N. R.G.R. 1175/2014, fù deciso con Sentenza n. 57/04/15, in accoglimento;
successivamente, con Sentenza n. 27/2021, depositata in
Segreteria l'11.1.2021, il Giudice di secondo grado accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermava la legittimità dell'avviso di liquidazione.
Per tutto quanto detto è di tutta evidenza che la materia del contendere è stata già discussa e decisa in due gradi di giudizio , non può il ricorrente in questa sede rientrare nel merito, ma eccepire solo vizi propri dell'atto impugnato.
A tal uopo la cartella risulta regolarmente formulata e motivata tanto da permettere al ricorrente di esercitare, come fa, in maniera compiuta il suo diritto alla difesa.
Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 , oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 , oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026 Il Giudice estensore Pasquale Volino
Il Presidente Antonio De Luce
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1222/2022 depositato il 25/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320220000797592001 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 043 2022 0000 7975 92001, notificata a mezzo racc. A/R n.
695113517542 in data 2.5.2022 per avvisi di liquidazione di imposta relativi al Decreto Ingiuntivo n. 239/2012 emesso dal Tribunale di Foggia – ex sede distaccata di IA .
Motivi di ricorso: carenza di motivazione.
Aer si oppone e chiede inammissibilità o rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si evince che lo stesso ricorrente rileva che l'avviso, prodromico alla cartella impugnata, fù a suo tempo impugnato dinnanzi a questa Corte ed il ricorso, iscritto al N. R.G.R. 1175/2014, fù deciso con Sentenza n. 57/04/15, in accoglimento;
successivamente, con Sentenza n. 27/2021, depositata in
Segreteria l'11.1.2021, il Giudice di secondo grado accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, confermava la legittimità dell'avviso di liquidazione.
Per tutto quanto detto è di tutta evidenza che la materia del contendere è stata già discussa e decisa in due gradi di giudizio , non può il ricorrente in questa sede rientrare nel merito, ma eccepire solo vizi propri dell'atto impugnato.
A tal uopo la cartella risulta regolarmente formulata e motivata tanto da permettere al ricorrente di esercitare, come fa, in maniera compiuta il suo diritto alla difesa.
Per tutto quanto detto, la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 , oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 , oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026 Il Giudice estensore Pasquale Volino
Il Presidente Antonio De Luce