Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1061/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 07.03.1983 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA VITTORIA
GERACE, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
08.11.1980 rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA TEDESCO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente
CONCLUSIONI: alla udienza del 13.3.2025 le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione sottoscritto in udienza e hanno chiesto la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni di cui al predetto accordo
- Visto il ricorso depositato in data 12.11.2024 con il quale
[...]
premettendo di aver contratto in data 09.10.2007 Pt_1 matrimonio concordatario (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Siderno dell'anno 2007, con il numero 51, Parte 2, Serie A) con dal quale erano nati due figli, CP_1 Per_1
(il 20.01.2011) e (il 07.10.2014), ha chiesto, essendo – a Per_2 suo dire – venuta meno l'unione materiale e spirituale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: -1. assegnare la casa familiare alla moglie, con prevalente collocamento presso la stessa dei due minori che hanno già fortemente manifestato la loro intenzione di non volersene allontanare. - 2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito a parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
- 3. Stabilire che il marito provvederà al mantenimento della moglie, essendo il coniuge economicamente più debole, stabilendo l'obbligo per il prenomato di versare l'importo mensile di euro 300.00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- 4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e salute dei due figli minori tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, fissandone il collocamento principale con la madre;
- 5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi e, comunque, vederli almeno una volta al giorno dall'uscita di scuola, con pernotto un giorno a settimana sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni
2 consecutivi nel periodo estivo da concordare tra i coniugi , e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: cinque giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- 6. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei due figli minori, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- 7.
Stabilire che, dal momento in cui la madre avrà raggiunto l'indipendenza economica, entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); - 8. Stabilire che la casa coniugale sita in Siderno alla via Abbruschiato, in immobile di proprietà della madre di parte resistente, viene assegnata alla SI.ra
[...]
presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e Pt_1 corredo, questi ultimi di proprietà della stessa;
disporre che l'altro genitore acceda all'abitazione coniugale solo dietro consenso della sunnominata;
- 9. Stabilire che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno unico mensile ed ogni altro beneficio concesso dallo Stato e/o dal Comune di residenza.”;
- letta la memoria di costituzione depositata in data 06.1.2025 nell'interesse di il quale, pur contestando la CP_1 ricostruzione della vita matrimoniale prospettata dalla difesa della ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali Pt_1 conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito al marito;
- rigettare la richiesta di concessione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie in quanto non coniuge economicamente più debole, nonché tenuto conto che ha un lavoro ed è in età lavorativa;
- rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare alla moglie non soltanto in virtù della circostanza che ha sempre manifestato la volontà volersi spostare, ma anche perché ha altra sistemazione;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori, con diritto di visita libera in favore del padre, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
- rigettare la richiesta di mantenimento nei confronti dei figli per come formulata dalla parte ricorrente e
3 per l'effetto disporre che l'importo da destinare agli stessi sia pari ad euro 400,00; - disporre che la signora partecipi nella Pt_1 misura del 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi;
- rigettare la richiesta di corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico e disporre che lo stesso sia versato alla signora in favore dei figli nella misura del 50%, rimanendo così l'ulteriore importo al resistente il quale provvederà a destinarlo unicamente al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
- osservato che in data 12.3.2025 i coniugi hanno depositato un accordo sulle condizioni della separazione e alla udienza del 13.3.2025 alla quale sono comparsi personalmente hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti e modificato in udienza e ivi sottoscritto;
- preso atto del parere favorevole del PM pervenuto in data odierna;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (atto n. 51, Parte 2, Serie
A, anno 2007), i ricorrenti in data 09.10.2007 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati due figli: (il 20.01.2011) e (il 07.10.2014); c) i medesimi Per_1 Per_2 coniugi alla udienza del 13.3.2025 hanno deciso di separarsi consensualmente, essendo venuta meno tra loro ogni forma di affectio maritalis e non è più possibile alcuna riconciliazione tra di essi;
- ritenuto, poi, che le condizioni dell'accordo sottoscritto alla udienza del 13.3.2025 come ivi modificato disciplinano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole;
- precisato infine che la natura del procedimento e la trasformazione del rito – da giudiziale a consensuale – giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
4 udite le parti e preso atto del nulla osta del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta avanzata alla udienza del 13.3.2025 di trasformazione della separazione giudiziale a consensuale, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale relativa ai coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 09.10.2007, ed il cui atto CP_1 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (atto n. 51, parte II, serie A anno 2007), alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prima indicato per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del 17/03/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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