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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale al n°4294/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 14/09/2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. COZZI Parte_1
ALESSANDRA ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
DANIELE ELISA
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi: “1. Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. l'abitazione coniugale sita in Padova, via Ponticello n. 48 di proprietà della GNa resterà assegnata a quest'ultima; il GN Parte_1
ho già provveduto a lasciare l'abitazione coniugale, Controparte_1
trasferendosi in altro immobile sito in Noventa Padovana (PD), via Salata,
n. 60, Scala C, Int. 2, ove lo stesso ha da sempre la residenza formale, 2
3. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori co assetto Per_1 abitativo prevalente presso l'abitazione coniugale, attuale residenza materna.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa la questioni relative alla figlia ed entrambi avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. il padre potrà stare e tenere con sé la figlia durante la settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di vita relazionale della minore, nonché con gli impegni della GNa
Parte_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia a week-end alterni dal venerdì sera fino alla domenica sera dopo cena, salvo diversi accordi dei genitori a seconda dele esigenze lavorative dei genitori e/o scolastiche e/o extrascolastiche della minore, nonché, durante la settimana, un pomeriggio nella settimana in cui la minore trascorre il week-end con il padre e due pomeriggi nella settimana in cui la minore trascorre il week-end con la madre, pomeriggi da concordarsi di settimana in settimana tra i genitori in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze scolastiche e/o extrascolastiche della minore.
Durante le vacanze estive la minore, fermi i diritti di visita di cui al capoverso precedente, trascorrerà con il padre un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori e dell'interesse della figlia.
Atteso che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa, gli stessi concorderanno i centri estivi da far frequentare alla minore, sempre nella considerazione delle sue aspirazioni e dei suoi interessi, nei periodi in cui i
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genitori non sono in ferie, accollandosi le relative spese nella misura del
50% ciascuno.
La minore trascorrerà le vacanze nei periodi di Pasqua e Natale come segue:
- a Natale ad anni alterni: la Vigilia e il giorno di Natale con la madre, i giorni 31 dicembre e 1° gennaio con il padre, il giorno dell'Epifania con la madre (l'anno successivo Vigilia e giorno di Natale con il padre, 31 dicembre e 1 gennaio con la madre, Epifania con il padre), mentre i restanti giorni saranno divisi equamente e di comune accordo tra la madre e il padre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e dell'interesse preminente della figlia;
- a Pasqua ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta un anno con la madre e un anno con il padre, mentre i restanti giorni saranno divisi equamente e di comune accordo tra la madre e il pare tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi e dell'interesse della figlia.
5. il GN continuerà a corrispondere alla GNa Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...] Per_1
l'importo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), importo che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
Il versamento del predetto importo verrà effettuato nei seguenti termini:
- euro 200,00 verranno versati dal GN sul conto deposito CP_1
intestato alla minore;
- euro 300,00 verranno versati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla GNa le cui coordinate bancarie sono già note al Parte_1
GN , entro e non oltre il giorno 28 (ventotto) di ciascun mese. CP_1
Tale modalità di versamento proseguirà fino al 31.12.2026.
Dal 01.01.2027, il GN provvederà a versare alla sigora Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
l'importo integrale di euro 500,00 (ovvero l'importo risultante a seguito della rivalutazione Istat), sul conto corrente intestato alla GNa Pt_1
le cui coordinate bancarie sono già note al GN , entro e
[...] CP_1
non oltre il giorno 28 (ventotto) di ciascun mese.
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6. per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute in favore della minore
, per le quali ci si riporta a quanto previsto dal Protocollo per Persona_2
le spese straordinarie predisposto dal Tribunale di Vicenza, le stesse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
Il genitore che non avrà sostenuto dette spese provvederà alla corresponsione della sua quota parte all'altro genitore previa presentazione delle pezze giustificative.
7. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare reciprocamente alcun diritto al mantenimento.
8. disporre che l'assegno unico sia richiesto e percepito da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
9. le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche in favore della figlia minore.
10. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 1° dicembre 1970, n. 898.11
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i GNi e Controparte_1 Pt_1
in data 20.09.2014, alle condizioni sopra riportate, ordinando al
[...]
competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
12. le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano altresì di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Gorizia il 20.09.2014, Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Gorizia al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2014 e che dall'unione è nata la
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figlia (nata il [...]), chiedeva che fosse dichiarata la Per_1
separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa depositata il 27.02.2025 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione e, a norma dell'art.
[...]
473bis.49 c.p.c., chiedeva pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate dalle parti in data 12.03.2025 rappresentavano di essere addivenute ad un accordo, in data 19.03.2025 concludevano congiuntamente come sopra e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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Tanto evidenziato, dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Dal momento che la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) minore e non economicamente Per_1
indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 8. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e pertanto non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GORIZIA di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 20, parte 2 serie A dell'anno 2014);
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
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