Sentenza breve 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2025, proposto da:
Paradiso Disco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ruben Rossini e Maurizio Dossena, con domicilio fisico nello studio del primo in Bergamo viale Vittorio Emanuele II n. 21 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del preavviso di diniego protocollo n. 0408548/2025 del 12.11.2025 all'istanza di subentro del 02.10.2025 prot. n. 349303 della società Paradiso Disco Srl per il subentro nelle licenze di pubblico spettacolo intestate alla ditta Biellecy Srl per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo presso il locale denominato Paradiso sito in località San Polo in via Casotti n. 12 - Brescia;
- dell'ordine di cessazione dell'attività di trattenimento pubblico presso i locali siti in Brescia Via Casotti n. 12 prot. n. 0416418 del 18.11.2025 e del presupposto verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 38335928 del 04/11/2025;
- dell'ordine di cessazione dell'attività di trattenimento pubblico presso i locali siti in Brescia Via Casotti n. 12 prot. n. 0416387 del 18.11.2025 e del presupposto verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 38335926 del 04/11/2025;
- della comunicazione con richiesta di documentazione integrativa e divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prot. n. 0429260 del 26.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa RA IO;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2025 e depositato in data 4 dicembre 2025, la ricorrente ha impugnato gli ordini di cessazione dell'attività di trattenimento pubblico presso i locali siti in Brescia Via Casotti n. 12, entrambi del 18 novembre 2025, rispettivamente prot. n. 0416418 e prot. n. 0416387, unitamente al preavviso di diniego del 12 novembre 2025 all’istanza formulata per il subentro nelle licenze intestate alla ditta Biellecy Srl per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo presso il locale denominato Paradiso sito in località San Polo in via Casotti n. 12 - Brescia.
2. La ricorrente ha anche impugnato la comunicazione con richiesta di documentazione integrativa e divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del 26 novembre 2025.
3. In data 16 dicembre 2025 il Comune di Brescia si è costituito con atto di costituzione meramente formale.
4. In vista della camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, in data 5 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia al ricorso a spese compensate.
5. A propria volta il Comune di Brescia, in data 7 gennaio 2026, ha depositato atto di adesione alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese.
6. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione con avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. A fronte di quanto sopra illustrato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IO | AU RO |
IL SEGRETARIO