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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , (C.F. ), in qualità di C.F._5 Parte_6 C.F._6 eredi del defunto padre (C.F. ) nonché Persona_1 C.F._7 Pt_7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECRETI MARIO, presso il cui
[...] C.F._8 studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE/I
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_9 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti BRASACCHIO ERNESTO e LIDONNICI C.F._10
GIOVANNI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Persona_1 Parte_7 giudizio e chiedendo che venissero condannati al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua e di umidità verificatesi nel proprio immobile e provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà dei convenuti, ritenuto da sempre privo di copertura e di idonea impermeabilizzazione.
In particolare, gli attori deducevano:
- di essere comproprietari di un immobile sito in Rocca di Neto, alla via Aldo Moro n. 131, in catasto urbano foglio 14, part. 106, sub. 4, cat. C/2, adibito a palestra e concesso in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato al Sig. , Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica Parte_5
“Il Tempio del Corpo”;
- che nella mattinata dell'11 dicembre 2017, alla riapertura della palestra, per le cause suindicate, una parte del solaio e dell'intonaco era caduto sulle attrezzature ginniche presenti;
- che nonostante le segnalazioni ai convenuti, questi non si erano mai attivati per risolvere il problema, aggravandosi ulteriormente la situazione fino allo sfondellamento del solaio, con conseguente intervento sul posto dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale;
- che a seguito dei descritti episodi, avevano richiesto ai convenuti il risarcimento dei danni subiti dall'immobile, senza però sortire alcun esito, rendendo necessario il ricorso all'adita giustizia nella forma del procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c.;
- che il relativo procedimento (iscritto al r.g.n. 120/2018) terminava con il deposito della CTU a firma dell'Ing. , la quale individuava le cause dei danni lamentati dagli attori “nella Persona_2 mancanza di impermeabilizzazione del solaio e nella errata realizzazione del massetto delle pendenze, che non garantisce il normale deflusso delle acque meteoriche”. Il perito indicava, altresì, le opere necessarie per riparare i danni riscontrati sull'immobile di proprietà degli attori, quantificandone l'ammontare in € 19.718,35 oltre I.V.A., e specificava le opere di risanamento da eseguirsi sul terrazzo di proprietà dei convenuti in € 8.781,47 oltre I.V.A., al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori danneggiamenti.
Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo:
- il risarcimento dei danni pari alla somma di € 19.718,35, pari al costo delle opere di risanamento di detti danni, per come quantificate dal CTU in sede di ATP;
- la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere di risanamento previste e specificate dal CTU ed eliminazione definitiva delle cause scatenanti i fenomeni di infiltrazioni di acqua e umidità;
- il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno morale, da immagine e da reputazione) da quantificarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2059 c.c., atteso che le voci circolanti nel paese di Rocca
pagina 2 di 8 di Neto riguardo alla sicurezza e ai tempi di risanamento dell'immobile avevano comportato la perdita di nuovi tesseramenti;
- il rimborso delle spese per la CTU e delle spese legali relative al giudizio di ATP;
- la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1).1 Con comparsa di costituzione del 31 gennaio 2020 si costituivano i convenuti, i quali eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori evidenziando che l'immobile oggetto di causa risultava oggetto di procedura esecutiva (R.G.E. 179/2012) pendente presso il Tribunale di
Crotone, già in fase di vendita, nonché gravato da ipoteca legale e da diversi pignoramenti, uno trascritto nel 2013. Secondo i convenuti, ciò priverebbe gli attori delle facoltà proprie del diritto di proprietà, appartenendo la legittimazione processuale al custode nominato dal G.E.
Eccepivano inoltre l'inammissibilità della CTU espletata nell'ATP, sostenendo che non potesse essere utilizzata automaticamente nel giudizio di merito e che mancasse il requisito dell'urgenza originario, come dimostrato dal fatto che gli attori non avevano eseguito alcun lavoro di ripristino e lo stato dei luoghi era rimasto identico a quello della CTU (marzo 2018).
Nel merito, contestavano la ricostruzione dei fatti, attribuendo i danni alla negligenza manutentiva degli attori protrattasi per anni. Sostenevano che già dal luglio 2016 avevano diffidato gli attori a intervenire sul solaio deteriorato;
che l'edificio, risalente agli anni '70, aveva subito cedimenti importanti tra il 1986 e 1999; che la loro porzione era stata ripristinata mentre quella degli attori era rimasta in deterioramento per circa 20 anni. Rilevavano inoltre che l'immobile, originariamente magazzino agricolo, era stato abusivamente trasformato in palestra senza adeguati interventi di sicurezza, come confermato dalla relazione tecnica di parte allegata (v. doc. 2 fasc. parte convenuta).
Facevano altresì notare che gli attori avevano modificato lo stato dei luoghi prima dell'accesso della CTU, installando una struttura in ferro sotto il solaio che aveva interferito con le valutazioni tecniche.
Contestavano, infine, il quantum debeatur.
1).2 All'udienza del 6.02.2020, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, l'escussione testimoniale e l'acquisizione del fascicolo ATP di cui al n. R.G. 120/18. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.06.2021, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 02.02.2022. Dopo alcuni rinvii per esigenze legate al carico del ruolo, la causa perveniva al nuovo giudice istruttore, subentrato nella causa a far data dal 30.11.2022.
All'udienza del 03.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 303 c.p.c. per decesso dell'attore con successivo decreto del 4.02.2024 veniva fissata l'udienza del Persona_1
25.07.2024 per la prosecuzione del contraddittorio. Infine, all'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Quanto alle eccezioni preliminari formulate da parte convenuta, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 8 2).1 L'eccezione relativa al difetto di legittimazione della parte attrice, nonché di difetto di legittimazione processuale attiva, è infondata.
La giurisprudenza di legittimità afferma infatti che il diritto di agire per il risarcimento dei danni all'immobile spetta al proprietario al momento dell'evento dannoso, giacché il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale (v. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del
12/11/2014; Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Sicché, il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale (come accadrebbe se fosse un elemento accessorio), ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito – atto di cessione che nella vicenda de qua manca – il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Nel caso di specie, al momento dell'evento dannoso (11 dicembre 2017) gli attori erano proprietari dell'immobile, come documentato agli atti. La procedura esecutiva in corso non li privava dunque della titolarità del bene sino all'effettivo trasferimento della proprietà. Di conseguenza, il diritto al risarcimento si è cristallizzato nella loro sfera giuridica al momento del danno.
2).2 In merito all'eccezione di inammissibilità della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo per carenza del requisito di urgenza, questo Tribunale rammenta che l'urgenza richiesta nei procedimenti per ATP è di forma attenuata, riguardando essa la possibilità di salvaguardia di un mezzo istruttorio in vista della preannunciata azione di merito.
Questo Tribunale ritiene in ogni caso di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Nel caso di specie, il consulente ha operato nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, garantendo la partecipazione di entrambe le parti alle operazioni peritali, ed ha svolto accertamenti tecnici completi, coerenti e privi di vizi logici. Non emergono, dunque, elementi che ne precludono l'acquisizione ai fini probatori, né parte convenuta ha indicato specifici profili di invalidità che possano inficiare le risultanze tecniche già acquisite.
3) Quanto al merito, la domanda risarcitoria è sussumibile nell'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale per danno immobiliare da infiltrazione, connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno (cfr., ex multis, Cass. sez. II, n. 18855/2013). Giova premettere che secondo l'indirizzo consolidato giurisprudenziale, tale responsabilità aquiliana ha carattere oggettivo, in quanto non rileva la titolarità del bene attraverso il quale il danno viene prodotto, ma la sussistenza del nesso eziologico tra cosa custodita e obbligo di vigilanza. Il limite della pagina 4 di 8 responsabilità è il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno e, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare un fattore esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva, con caratteri d'imprevedibilità ed eccezionalità (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005).
Tanto premesso, deve ritenersi che dall'esame della relazione tecnica espletata nell'ambito del procedimento di a.t.p. – che deve essere integralmente condivisa, in quanto coerente nei presupposti e nelle conclusioni e priva di vizi logici – emerge la fondatezza della responsabilità dei convenuti per i danni lamentati dagli attori.
In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che lo sfondellamento del solaio dell'immobile degli attori, adibito a palestra e ubicato al piano terra dell'edificio in via Aldo Moro nel Comune di Rocca di Neto, risulta correlato alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà dei convenuti. La perizia documenta diverse criticità strutturali relative al terrazzo, realizzato dai convenuti nel 2010, tra cui l'assenza di un pacchetto performante di impermeabilizzazione, la mancanza di guaina impermeabilizzante;
la perizia ha altresì accertato che la pendenza del lastrico è inadeguata per lo smaltimento delle acque, con canali di scolo insufficienti;
è stato altresì evidenziato come “risulta totalmente errata la realizzazione del massetto delle pendenze che non garantisce il normale deflusso delle acque meteoriche”. Tali caratteristiche hanno dunque contribuito all'accumulo d'acqua nella zona centrale del terrazzo che, infiltrandosi nel tempo, ha interessato la soletta sottostante causando dilatazione nei laterizi, fenomeni di compressione e ossidazione dei travetti, coinvolgendo anche i ferri dell'armatura (v. CTU pp. 5 e 6).
Quanto alle ulteriori risultanze istruttorie, i danni subiti dagli attori risultano evidenti anche dalla disamina delle foto allegate alla relazione del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale versato in atti da parte attrice, del 11.12.2017, in cui veniva constatato “lo sfondellamento del blocco di alleggerimento con caduta dell'intonaco sulle attrezzature ginniche”, creando “situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità”.
Ancora, con particolare riferimento ai testimoni escussi, si rileva come essi siano stati concordi nell'affermare lo sfondellamento del solaio (v. in particolare, le dichiarazioni della teste _1 : “ho aperto la palestra e ho trovato il solaio sfondato e i resti del controsoffitto in polistirolo a
[...] terra... cerano delle macchie di umidità... ho trovato una parte del solaio sfondata così come nelle foto”; cfr. verbale di causa del 20 maggio 2021).
Tanto premesso ed in base ai principi suesposti in materia di responsabilità per danno da cose in custodia, nella fattispecie risulta accertato il nesso di causalità tra cosa in custodia dei convenuti
(terrazzo) e danno subito dagli attori, mentre non risulta allegato né tantomeno provato alcun caso fortuito che valga ad esonerare parte convenuta da responsabilità.
La domanda va pertanto accolta con riferimento al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 19.718,35, per come quantificata dal CTU nel corso del giudizio di ATP in relazione alle opere di risanamento dell'immobile degli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
pagina 5 di 8 3).1 Deve essere invece rigettata la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., volta ad ottenere “l'esecuzione delle opere di risanamento previste e specificate dal CTU, alla pagina 10 dell'Elaborato Peritale, relativamente al sub 21 di loro proprietà ed all'eliminazione definitiva della cause scatenanti i fenomeni di infiltrazione di acqua e di umidità, al fine di scongiurare ulteriori danneggiamenti all'immobile sub 4, di proprietà degli attori”. Risulta infatti circostanza non contestata che l'immobile oggetto della presente controversia è stato trasferito a terzi ad esito di procedura esecutiva immobiliare, come dedotto in atti dalla parte convenuta e non specificamente contestato dagli attori.
Nel caso di specie, essendo venuto meno il diritto di proprietà in capo agli attori, deve ritenersi parimenti venuto meno l'interesse ad ottenere l'esecuzione di opere manutentive volte ad evitare futuri danneggiamenti di un bene non più nella loro disponibilità. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone infatti che il risarcimento in forma specifica sia accordato solo quando risponda ad un concreto e attuale interesse del danneggiato, interesse che nella specie deve ritenersi cessato con il trasferimento della proprietà a terzi.
Resta invece ferma, in conformità ai principi già esposti, la tutela risarcitoria per equivalente relativa al danno già verificatosi quando gli attori erano ancora proprietari dell'immobile, in quanto diritto di credito già entrato nel loro patrimonio al momento del verificarsi dell'evento dannoso e non trasferito automaticamente con l'alienazione del bene.
3).2 La parte attrice ha poi invocato il ristoro del pregiudizio morale, da immagine e da reputazione, asseritamente subito a causa delle “voci circolanti nel paese di Rocca di Neto riguardo alla sicurezza e ai tempi di risanamento dell'immobile”, che avrebbero comportato “la perdita di nuovi tesseramenti” per l'associazione sportiva operante nei locali.
Ebbene, il danno alla reputazione e all'immagine va inquadrato nell'ambito dell'unica categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., trovando il suo fondamento normativo nell'art. 2
Cost., in relazione alla tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 Cost.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è mai ritenuto sussistente in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza (diverso dall'evento dannoso), che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (v. ex multis, Cass., ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, Rv.
648443 - 01, con specifico riferimento al danno all'onore ed alla reputazione).
Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata a dedurre in modo generico la sussistenza di un pregiudizio morale e reputazionale, senza tuttavia allegare specificamente in cosa sia consistito il concreto nocumento all'immagine e quale sia stata l'effettiva portata della lesione. Né tantomeno risulta emersa la prova di un particolare pregiudizio cagionato dalla diffusione della notizia della chiusura della palestra, tale da giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale nella specie di quello morale. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3).3 Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di parte attrice di condannare i convenuti ex art. 96
c.p.c.
pagina 6 di 8 Invero, la condanna per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, alcune delle eccezioni e deduzioni avanzate da parte convenuta non sono risultate prive di fondamento. In ogni caso, non si riscontra che la parte abbia agito con la consapevolezza di sostenere tesi infondate, né con negligenza, né tantomeno utilizzando il processo per scopi impropri o diversi da quelli a cui è destinato.
3).4 Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che le domande attoree sono state solo parzialmente accolte, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un terzo, restando i restanti due terzi a carico della parte convenuta;
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico della parte convenuta, nella residua misura dei due terzi, le spese sostenute da parte attrice per l'accertamento tecnico preventivo ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di e per i danni subiti dagli attori Controparte_1 Controparte_2 nell'immobile per cui è causa e, per l'effetto;
- condanna e al risarcimento dei danni subiti dagli attori, Controparte_1 Controparte_2 quantificati in Euro 19.718,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dagli attori nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti di Controparte_1
e ; Controparte_2
- condanna, previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, i convenuti CP_1
e , in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate,
[...] Controparte_2 per i restanti due terzi, in Euro 3.384,67 per compensi, Euro 176,00 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
pagina 7 di 8 - pone definitivamente a carico dei convenuti e , previa Controparte_1 Controparte_2 compensazione nella misura di un terzo, le spese dell'accertamento tecnico preventivo liquidate, per i restanti due terzi, nella misura di Euro 1.812,14.
Crotone, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , (C.F. ), in qualità di C.F._5 Parte_6 C.F._6 eredi del defunto padre (C.F. ) nonché Persona_1 C.F._7 Pt_7
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECRETI MARIO, presso il cui
[...] C.F._8 studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORE/I
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_9 Controparte_2
), con il patrocinio degli avv.ti BRASACCHIO ERNESTO e LIDONNICI C.F._10
GIOVANNI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Persona_1 Parte_7 giudizio e chiedendo che venissero condannati al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua e di umidità verificatesi nel proprio immobile e provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà dei convenuti, ritenuto da sempre privo di copertura e di idonea impermeabilizzazione.
In particolare, gli attori deducevano:
- di essere comproprietari di un immobile sito in Rocca di Neto, alla via Aldo Moro n. 131, in catasto urbano foglio 14, part. 106, sub. 4, cat. C/2, adibito a palestra e concesso in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato al Sig. , Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica Parte_5
“Il Tempio del Corpo”;
- che nella mattinata dell'11 dicembre 2017, alla riapertura della palestra, per le cause suindicate, una parte del solaio e dell'intonaco era caduto sulle attrezzature ginniche presenti;
- che nonostante le segnalazioni ai convenuti, questi non si erano mai attivati per risolvere il problema, aggravandosi ulteriormente la situazione fino allo sfondellamento del solaio, con conseguente intervento sul posto dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale;
- che a seguito dei descritti episodi, avevano richiesto ai convenuti il risarcimento dei danni subiti dall'immobile, senza però sortire alcun esito, rendendo necessario il ricorso all'adita giustizia nella forma del procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c.;
- che il relativo procedimento (iscritto al r.g.n. 120/2018) terminava con il deposito della CTU a firma dell'Ing. , la quale individuava le cause dei danni lamentati dagli attori “nella Persona_2 mancanza di impermeabilizzazione del solaio e nella errata realizzazione del massetto delle pendenze, che non garantisce il normale deflusso delle acque meteoriche”. Il perito indicava, altresì, le opere necessarie per riparare i danni riscontrati sull'immobile di proprietà degli attori, quantificandone l'ammontare in € 19.718,35 oltre I.V.A., e specificava le opere di risanamento da eseguirsi sul terrazzo di proprietà dei convenuti in € 8.781,47 oltre I.V.A., al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori danneggiamenti.
Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo:
- il risarcimento dei danni pari alla somma di € 19.718,35, pari al costo delle opere di risanamento di detti danni, per come quantificate dal CTU in sede di ATP;
- la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere di risanamento previste e specificate dal CTU ed eliminazione definitiva delle cause scatenanti i fenomeni di infiltrazioni di acqua e umidità;
- il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno morale, da immagine e da reputazione) da quantificarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2059 c.c., atteso che le voci circolanti nel paese di Rocca
pagina 2 di 8 di Neto riguardo alla sicurezza e ai tempi di risanamento dell'immobile avevano comportato la perdita di nuovi tesseramenti;
- il rimborso delle spese per la CTU e delle spese legali relative al giudizio di ATP;
- la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1).1 Con comparsa di costituzione del 31 gennaio 2020 si costituivano i convenuti, i quali eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori evidenziando che l'immobile oggetto di causa risultava oggetto di procedura esecutiva (R.G.E. 179/2012) pendente presso il Tribunale di
Crotone, già in fase di vendita, nonché gravato da ipoteca legale e da diversi pignoramenti, uno trascritto nel 2013. Secondo i convenuti, ciò priverebbe gli attori delle facoltà proprie del diritto di proprietà, appartenendo la legittimazione processuale al custode nominato dal G.E.
Eccepivano inoltre l'inammissibilità della CTU espletata nell'ATP, sostenendo che non potesse essere utilizzata automaticamente nel giudizio di merito e che mancasse il requisito dell'urgenza originario, come dimostrato dal fatto che gli attori non avevano eseguito alcun lavoro di ripristino e lo stato dei luoghi era rimasto identico a quello della CTU (marzo 2018).
Nel merito, contestavano la ricostruzione dei fatti, attribuendo i danni alla negligenza manutentiva degli attori protrattasi per anni. Sostenevano che già dal luglio 2016 avevano diffidato gli attori a intervenire sul solaio deteriorato;
che l'edificio, risalente agli anni '70, aveva subito cedimenti importanti tra il 1986 e 1999; che la loro porzione era stata ripristinata mentre quella degli attori era rimasta in deterioramento per circa 20 anni. Rilevavano inoltre che l'immobile, originariamente magazzino agricolo, era stato abusivamente trasformato in palestra senza adeguati interventi di sicurezza, come confermato dalla relazione tecnica di parte allegata (v. doc. 2 fasc. parte convenuta).
Facevano altresì notare che gli attori avevano modificato lo stato dei luoghi prima dell'accesso della CTU, installando una struttura in ferro sotto il solaio che aveva interferito con le valutazioni tecniche.
Contestavano, infine, il quantum debeatur.
1).2 All'udienza del 6.02.2020, verificata la regolarità del contraddittorio, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, l'escussione testimoniale e l'acquisizione del fascicolo ATP di cui al n. R.G. 120/18. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.06.2021, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 02.02.2022. Dopo alcuni rinvii per esigenze legate al carico del ruolo, la causa perveniva al nuovo giudice istruttore, subentrato nella causa a far data dal 30.11.2022.
All'udienza del 03.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 303 c.p.c. per decesso dell'attore con successivo decreto del 4.02.2024 veniva fissata l'udienza del Persona_1
25.07.2024 per la prosecuzione del contraddittorio. Infine, all'udienza del 14.11.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Quanto alle eccezioni preliminari formulate da parte convenuta, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 8 2).1 L'eccezione relativa al difetto di legittimazione della parte attrice, nonché di difetto di legittimazione processuale attiva, è infondata.
La giurisprudenza di legittimità afferma infatti che il diritto di agire per il risarcimento dei danni all'immobile spetta al proprietario al momento dell'evento dannoso, giacché il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale (v. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del
12/11/2014; Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Sicché, il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale (come accadrebbe se fosse un elemento accessorio), ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito – atto di cessione che nella vicenda de qua manca – il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Nel caso di specie, al momento dell'evento dannoso (11 dicembre 2017) gli attori erano proprietari dell'immobile, come documentato agli atti. La procedura esecutiva in corso non li privava dunque della titolarità del bene sino all'effettivo trasferimento della proprietà. Di conseguenza, il diritto al risarcimento si è cristallizzato nella loro sfera giuridica al momento del danno.
2).2 In merito all'eccezione di inammissibilità della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo per carenza del requisito di urgenza, questo Tribunale rammenta che l'urgenza richiesta nei procedimenti per ATP è di forma attenuata, riguardando essa la possibilità di salvaguardia di un mezzo istruttorio in vista della preannunciata azione di merito.
Questo Tribunale ritiene in ogni caso di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Nel caso di specie, il consulente ha operato nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, garantendo la partecipazione di entrambe le parti alle operazioni peritali, ed ha svolto accertamenti tecnici completi, coerenti e privi di vizi logici. Non emergono, dunque, elementi che ne precludono l'acquisizione ai fini probatori, né parte convenuta ha indicato specifici profili di invalidità che possano inficiare le risultanze tecniche già acquisite.
3) Quanto al merito, la domanda risarcitoria è sussumibile nell'art. 2051 c.c., azione di responsabilità extracontrattuale per danno immobiliare da infiltrazione, connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno (cfr., ex multis, Cass. sez. II, n. 18855/2013). Giova premettere che secondo l'indirizzo consolidato giurisprudenziale, tale responsabilità aquiliana ha carattere oggettivo, in quanto non rileva la titolarità del bene attraverso il quale il danno viene prodotto, ma la sussistenza del nesso eziologico tra cosa custodita e obbligo di vigilanza. Il limite della pagina 4 di 8 responsabilità è il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno e, in tema di ripartizione dell'onere probatorio, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare un fattore esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva, con caratteri d'imprevedibilità ed eccezionalità (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005).
Tanto premesso, deve ritenersi che dall'esame della relazione tecnica espletata nell'ambito del procedimento di a.t.p. – che deve essere integralmente condivisa, in quanto coerente nei presupposti e nelle conclusioni e priva di vizi logici – emerge la fondatezza della responsabilità dei convenuti per i danni lamentati dagli attori.
In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che lo sfondellamento del solaio dell'immobile degli attori, adibito a palestra e ubicato al piano terra dell'edificio in via Aldo Moro nel Comune di Rocca di Neto, risulta correlato alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà dei convenuti. La perizia documenta diverse criticità strutturali relative al terrazzo, realizzato dai convenuti nel 2010, tra cui l'assenza di un pacchetto performante di impermeabilizzazione, la mancanza di guaina impermeabilizzante;
la perizia ha altresì accertato che la pendenza del lastrico è inadeguata per lo smaltimento delle acque, con canali di scolo insufficienti;
è stato altresì evidenziato come “risulta totalmente errata la realizzazione del massetto delle pendenze che non garantisce il normale deflusso delle acque meteoriche”. Tali caratteristiche hanno dunque contribuito all'accumulo d'acqua nella zona centrale del terrazzo che, infiltrandosi nel tempo, ha interessato la soletta sottostante causando dilatazione nei laterizi, fenomeni di compressione e ossidazione dei travetti, coinvolgendo anche i ferri dell'armatura (v. CTU pp. 5 e 6).
Quanto alle ulteriori risultanze istruttorie, i danni subiti dagli attori risultano evidenti anche dalla disamina delle foto allegate alla relazione del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale versato in atti da parte attrice, del 11.12.2017, in cui veniva constatato “lo sfondellamento del blocco di alleggerimento con caduta dell'intonaco sulle attrezzature ginniche”, creando “situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità”.
Ancora, con particolare riferimento ai testimoni escussi, si rileva come essi siano stati concordi nell'affermare lo sfondellamento del solaio (v. in particolare, le dichiarazioni della teste _1 : “ho aperto la palestra e ho trovato il solaio sfondato e i resti del controsoffitto in polistirolo a
[...] terra... cerano delle macchie di umidità... ho trovato una parte del solaio sfondata così come nelle foto”; cfr. verbale di causa del 20 maggio 2021).
Tanto premesso ed in base ai principi suesposti in materia di responsabilità per danno da cose in custodia, nella fattispecie risulta accertato il nesso di causalità tra cosa in custodia dei convenuti
(terrazzo) e danno subito dagli attori, mentre non risulta allegato né tantomeno provato alcun caso fortuito che valga ad esonerare parte convenuta da responsabilità.
La domanda va pertanto accolta con riferimento al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 19.718,35, per come quantificata dal CTU nel corso del giudizio di ATP in relazione alle opere di risanamento dell'immobile degli attori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
pagina 5 di 8 3).1 Deve essere invece rigettata la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., volta ad ottenere “l'esecuzione delle opere di risanamento previste e specificate dal CTU, alla pagina 10 dell'Elaborato Peritale, relativamente al sub 21 di loro proprietà ed all'eliminazione definitiva della cause scatenanti i fenomeni di infiltrazione di acqua e di umidità, al fine di scongiurare ulteriori danneggiamenti all'immobile sub 4, di proprietà degli attori”. Risulta infatti circostanza non contestata che l'immobile oggetto della presente controversia è stato trasferito a terzi ad esito di procedura esecutiva immobiliare, come dedotto in atti dalla parte convenuta e non specificamente contestato dagli attori.
Nel caso di specie, essendo venuto meno il diritto di proprietà in capo agli attori, deve ritenersi parimenti venuto meno l'interesse ad ottenere l'esecuzione di opere manutentive volte ad evitare futuri danneggiamenti di un bene non più nella loro disponibilità. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone infatti che il risarcimento in forma specifica sia accordato solo quando risponda ad un concreto e attuale interesse del danneggiato, interesse che nella specie deve ritenersi cessato con il trasferimento della proprietà a terzi.
Resta invece ferma, in conformità ai principi già esposti, la tutela risarcitoria per equivalente relativa al danno già verificatosi quando gli attori erano ancora proprietari dell'immobile, in quanto diritto di credito già entrato nel loro patrimonio al momento del verificarsi dell'evento dannoso e non trasferito automaticamente con l'alienazione del bene.
3).2 La parte attrice ha poi invocato il ristoro del pregiudizio morale, da immagine e da reputazione, asseritamente subito a causa delle “voci circolanti nel paese di Rocca di Neto riguardo alla sicurezza e ai tempi di risanamento dell'immobile”, che avrebbero comportato “la perdita di nuovi tesseramenti” per l'associazione sportiva operante nei locali.
Ebbene, il danno alla reputazione e all'immagine va inquadrato nell'ambito dell'unica categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., trovando il suo fondamento normativo nell'art. 2
Cost., in relazione alla tutela “del pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 Cost.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è mai ritenuto sussistente in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza (diverso dall'evento dannoso), che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (v. ex multis, Cass., ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, Rv.
648443 - 01, con specifico riferimento al danno all'onore ed alla reputazione).
Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata a dedurre in modo generico la sussistenza di un pregiudizio morale e reputazionale, senza tuttavia allegare specificamente in cosa sia consistito il concreto nocumento all'immagine e quale sia stata l'effettiva portata della lesione. Né tantomeno risulta emersa la prova di un particolare pregiudizio cagionato dalla diffusione della notizia della chiusura della palestra, tale da giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale nella specie di quello morale. Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3).3 Deve, infine, dichiararsi infondata la domanda di parte attrice di condannare i convenuti ex art. 96
c.p.c.
pagina 6 di 8 Invero, la condanna per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
Orbene, nel caso di specie, alcune delle eccezioni e deduzioni avanzate da parte convenuta non sono risultate prive di fondamento. In ogni caso, non si riscontra che la parte abbia agito con la consapevolezza di sostenere tesi infondate, né con negligenza, né tantomeno utilizzando il processo per scopi impropri o diversi da quelli a cui è destinato.
3).4 Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) La pronuncia sulle spese segue il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che le domande attoree sono state solo parzialmente accolte, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un terzo, restando i restanti due terzi a carico della parte convenuta;
spese calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi.
Secondo i medesimi criteri devono essere poste a carico della parte convenuta, nella residua misura dei due terzi, le spese sostenute da parte attrice per l'accertamento tecnico preventivo ante causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità di e per i danni subiti dagli attori Controparte_1 Controparte_2 nell'immobile per cui è causa e, per l'effetto;
- condanna e al risarcimento dei danni subiti dagli attori, Controparte_1 Controparte_2 quantificati in Euro 19.718,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dagli attori nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti di Controparte_1
e ; Controparte_2
- condanna, previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, i convenuti CP_1
e , in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate,
[...] Controparte_2 per i restanti due terzi, in Euro 3.384,67 per compensi, Euro 176,00 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;
pagina 7 di 8 - pone definitivamente a carico dei convenuti e , previa Controparte_1 Controparte_2 compensazione nella misura di un terzo, le spese dell'accertamento tecnico preventivo liquidate, per i restanti due terzi, nella misura di Euro 1.812,14.
Crotone, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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