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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN AR OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1192/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un contratto di vendita di beni mobili tra
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
AL RU
Parte appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Francesco Caputo
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis:
In via preliminare e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio definiti nel presente atto;
In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi meglio esplicitati in narrativa, il proposto atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 733/2019 Reg. Sent., causa civile n. 3140/2013 R.G.C., emessa dal Giudice Dott.ssa Assunta Gioia, del Tribunale Civile di Cosenza, datata
05.04.2019 e pubblicata giorno 08.04.2019 (opposizione a D. I. n. 702/2013 emesso dal Tribunale di Cosenza il 02.05.2013), non notificata ex art. 285
c.p.c.
Rigettare integralmente la domanda avanzata da parte avversa perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel presente atto, con vittoria di lite.”
Per la parte appellata: “Si chiede che, l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigetti il proposto gravame poiché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermi l'impugnata sentenza n. 733/2019 del Tribunale di Cosenza;
con condanna alle spese tutte di questo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
702/2013, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 2 maggio 2013, con cui
2 le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € Parte_2
9.182,00, relativa a un credito derivante da fornitura di merce, chiedendo la revoca del decreto opposto.
L'opponente aveva dedotto l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio, nonché l'inadempimento della controparte, che non avrebbe svolto nessun lavoro edile, né fornito la merce oggetto d'accordo.
Si era costituita la ditta argomentando per Parte_2
l'infondatezza dell'opposizione.
La causa era stata istruita mediante escussione testimoniale.
Con la sentenza n. 733/2019, resa l'8 aprile 2019 a definizione del giudizio n. 3140/2013 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le difese dell'opponente, in applicazione degli ordinari principi in materia di onere della prova.
ha impugnato la sentenza, sulla scorta di un unico Parte_1
motivo: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato le regole sul riparto dell'onere probatorio ed erroneamente valutato le risultanze istruttorie, viste l'assenza di un contratto scritto, la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, l'impossibilità di esibire gli scontrini dopo quattro anni dall'acquisto degli infissi, asseritamente avvenuto in Romania.
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione
Ha evidenziato, in particolare, come: a) gli infissi fossero di marca
“Decevnick” di cui l'appellato è esclusivista di zona;
b) i testimoni della parte opponente abbiano dichiarato di aver acquistato gli infissi in Romania,
3 senza tuttavia ricordarne le misure;
come risulti inverosimile che abbiano immediatamente reperito in Romania degli infissi con misure particolari.
La corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.3.2025 data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Le doglianze mosse alla sentenza impugnata risultano infondate alla luce del quadro probatorio in atti, costituito dai documenti allegati dalle parti e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado.
La corte ritiene che sia emersa la prova dell'effettiva esecuzione del contratto di fornitura degli infissi da parte della Scarcelli, regolarmente CP_1
installati nell'immobile di proprietà di sito in San Parte_1
Giovanni in Fiore, in via XXV Aprile.
Ciò emerge dal quadro probatorio costituito dalla fattura allegata e posta a fondamento del ricorso monitorio in uno all'esito dele dichiarazioni rese dai testimoni.
I testimoni dell'opposta, escussi all'udienza del 21.4.2015, hanno confermato in maniera precisa la predisposizione, la consegna, il montaggio degli infissi e che la fornitura fu realizzata in due fasi: prima il posizionamento dei telai da parte della ditta Guzzo, che lavorava per la ristrutturazione dell'immobile, e successivamente il montaggio degli infissi da parte della Parte_2
4 Al contrario, le dichiarazioni rese dai testimoni dell'opponente all'udienza del 27.10.2015 – i signori e , marito e fratello della Tes_1 Tes_2
– hanno dichiarato di avere acquistato gli infissi in Romania Parte_1
durante un viaggio e di averli poi trasportati in Italia, senza tuttavia conoscerne le misure, né descrivere in maniera precisa e dettagliata le circostanze del viaggio e dell'acquisto.
A ciò si aggiunga che appare poco verosimile, in assenza di una puntuale contestualizzazione in tal senso da parte dei testimoni, che durante un viaggio si siano potuti trovare degli infissi e dei telai che necessariamente devono essere realizzati su misura, dovendosi installare nelle aperture dell'immobile.
In tale contesto probatorio, irrilevante risulta la difesa dell'appellante in relazione alla mancata valenza probatoria della bolla d'accompagnamento, essendo sufficienti tutti gli altri elementi per giungere a un giudizio di infondatezza dell'opposizione.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
5
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR OR IL ER
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NN AR OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1192/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un contratto di vendita di beni mobili tra
(C.F.: ), difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
AL RU
Parte appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Francesco Caputo
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis:
In via preliminare e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio definiti nel presente atto;
In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi meglio esplicitati in narrativa, il proposto atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 733/2019 Reg. Sent., causa civile n. 3140/2013 R.G.C., emessa dal Giudice Dott.ssa Assunta Gioia, del Tribunale Civile di Cosenza, datata
05.04.2019 e pubblicata giorno 08.04.2019 (opposizione a D. I. n. 702/2013 emesso dal Tribunale di Cosenza il 02.05.2013), non notificata ex art. 285
c.p.c.
Rigettare integralmente la domanda avanzata da parte avversa perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel presente atto, con vittoria di lite.”
Per la parte appellata: “Si chiede che, l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigetti il proposto gravame poiché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermi l'impugnata sentenza n. 733/2019 del Tribunale di Cosenza;
con condanna alle spese tutte di questo grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
702/2013, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 2 maggio 2013, con cui
2 le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € Parte_2
9.182,00, relativa a un credito derivante da fornitura di merce, chiedendo la revoca del decreto opposto.
L'opponente aveva dedotto l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio, nonché l'inadempimento della controparte, che non avrebbe svolto nessun lavoro edile, né fornito la merce oggetto d'accordo.
Si era costituita la ditta argomentando per Parte_2
l'infondatezza dell'opposizione.
La causa era stata istruita mediante escussione testimoniale.
Con la sentenza n. 733/2019, resa l'8 aprile 2019 a definizione del giudizio n. 3140/2013 r.g.a.c., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le difese dell'opponente, in applicazione degli ordinari principi in materia di onere della prova.
ha impugnato la sentenza, sulla scorta di un unico Parte_1
motivo: il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato le regole sul riparto dell'onere probatorio ed erroneamente valutato le risultanze istruttorie, viste l'assenza di un contratto scritto, la contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, l'impossibilità di esibire gli scontrini dopo quattro anni dall'acquisto degli infissi, asseritamente avvenuto in Romania.
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione
Ha evidenziato, in particolare, come: a) gli infissi fossero di marca
“Decevnick” di cui l'appellato è esclusivista di zona;
b) i testimoni della parte opponente abbiano dichiarato di aver acquistato gli infissi in Romania,
3 senza tuttavia ricordarne le misure;
come risulti inverosimile che abbiano immediatamente reperito in Romania degli infissi con misure particolari.
La corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.3.2025 data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Le doglianze mosse alla sentenza impugnata risultano infondate alla luce del quadro probatorio in atti, costituito dai documenti allegati dalle parti e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado.
La corte ritiene che sia emersa la prova dell'effettiva esecuzione del contratto di fornitura degli infissi da parte della Scarcelli, regolarmente CP_1
installati nell'immobile di proprietà di sito in San Parte_1
Giovanni in Fiore, in via XXV Aprile.
Ciò emerge dal quadro probatorio costituito dalla fattura allegata e posta a fondamento del ricorso monitorio in uno all'esito dele dichiarazioni rese dai testimoni.
I testimoni dell'opposta, escussi all'udienza del 21.4.2015, hanno confermato in maniera precisa la predisposizione, la consegna, il montaggio degli infissi e che la fornitura fu realizzata in due fasi: prima il posizionamento dei telai da parte della ditta Guzzo, che lavorava per la ristrutturazione dell'immobile, e successivamente il montaggio degli infissi da parte della Parte_2
4 Al contrario, le dichiarazioni rese dai testimoni dell'opponente all'udienza del 27.10.2015 – i signori e , marito e fratello della Tes_1 Tes_2
– hanno dichiarato di avere acquistato gli infissi in Romania Parte_1
durante un viaggio e di averli poi trasportati in Italia, senza tuttavia conoscerne le misure, né descrivere in maniera precisa e dettagliata le circostanze del viaggio e dell'acquisto.
A ciò si aggiunga che appare poco verosimile, in assenza di una puntuale contestualizzazione in tal senso da parte dei testimoni, che durante un viaggio si siano potuti trovare degli infissi e dei telai che necessariamente devono essere realizzati su misura, dovendosi installare nelle aperture dell'immobile.
In tale contesto probatorio, irrilevante risulta la difesa dell'appellante in relazione alla mancata valenza probatoria della bolla d'accompagnamento, essendo sufficienti tutti gli altri elementi per giungere a un giudizio di infondatezza dell'opposizione.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
5
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN AR OR IL ER
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