Articolo 67 duodevicies del Codice del consumo
Articolo 67 sexies deciesArticolo 67 novies
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14 dicembre 2007
Art. 67-duodevicies. ((Irrinunciabilita' dei diritti)) ((1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2007