TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente Rel./Est. -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott.ssa Fulvio Mastro - Giudice -
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4598 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa come da procura alle liti in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. D'Ario Mario (C.F. , presso il cui studio in Aversa (CE), alla C.F._2 via Maiuri n. 17, elett.te domicilia
E
(C.F. , rappresentato e difeso come da procura Controparte_1 C.F._3 alle liti in atti, dall' avv. Pasquale Buonpane (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Teverola (CE), alla via Roma IV Trav. n. 14, elett.te domicilia
Ricorrenti
Pubblico Ministero – Sede -
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti difensivi.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25.11.2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Casaluce (CE) il 10/09/2010; che in costanza di matrimonio nascevano due figlie, il 18/10/2013 e il 1/01/2021, Per_1 Per_2 ma che quest'ultima veniva dichiarata non figlia del con sentenza 2135/2023 del CP_1
19/05/2023; che il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 35/2024 pubblicata il 11/04/2024, recependo gli accordi delle parti;
che tra le parti non vi era alcuna possibilità di riconciliarsi o di riprendere la convivenza in quanto era venuta meno, sin dalla loro separazione, la comunione materiale e spirituale;
tanto premesso chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni sancite in sede di separazione.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della prima udienza, per il 2 aprile 2025 le parti, con le note scritte depositate il 28/02/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire personalmente in udienza e ribadendo la richiesta di declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
####################################
La domanda di divorzio è ammissibile.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore (avvenuta in modalità figurata all'udienza del 13.03.2024) nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 11/04/2024 che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Stante pertanto l'impossibilità per i coniugi di riprendere la convivenza e di ricostruire l'unione coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso di divorzio, che quivi, per brevità, si intendono per riportate e trascritte, stante anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, reso in data 12/12/2024.
Le condizioni dell'accordo divorzio cui sono addivenute le parti appaiono, infatti, conformi alle norme imperative e agli interessi della prole, ragion per cui esse possono essere recepite nella presente pronuncia.
La natura del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di procedura.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge come riformulato dal D.lgs
149/22.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/09/2010 in Casaluce (CE) tra
, nata ad [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Capua Vetere (CE) il 23/06/1983, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Napoli (Atto nr. 6, Parte I, Anno 2010) alle condizioni di cui al ricorso che qui, per brevità, si hanno per richiamate e trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 2 aprile 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro