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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/12/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1326/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1326/2025 promosso con ricorso depositato in data 03/07/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. AZZALINI GIORGIO
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. AZZALINI
GIORGIO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
1 sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale della figlia , Per_1
nata a [...] il [...], maggiorenne;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.10.2007 a
Pedavena (BL) da
Parte_1
2 e
Parte_2
trascritto al n. 7, parte I, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pedavena (BL) alle seguenti condizioni:
1. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi entrambe trasferite dall'originaria casa coniugale, e di non avere alcun bene rimasto in comunione tra loro;
2. Essendo la figlia maggiorenne, studentessa Per_1
universitaria con dimora a Padova, il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento – a favore della stessa
– della somma mensile di €. 350,00.=: tale obbligo durerà sinché
sarà ancora dipendente dai genitori senza sua colpa, ivi Per_1
compreso il caso in cui – pur avendo ultimato il prescelto percorso formativo scolastico - si sia adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente, senza riuscirvi.
3.- I coniugi contribuiranno, inoltre, per metà ciascuno, alle spese straordinarie della figlia secondo le indicazioni del Protocollo
vigente presso il Tribunale di Belluno e noto alle parti
4.- Le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed altri visti necessari per l'espatrio.
5.- Fin da ora le parti dichiarano di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emanando provvedimento alle condizioni sopra concordate.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile
3 dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER LI
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. ER GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1326/2025 promosso con ricorso depositato in data 03/07/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. AZZALINI GIORGIO
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. AZZALINI
GIORGIO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
1 sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale della figlia , Per_1
nata a [...] il [...], maggiorenne;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 4.10.2007 a
Pedavena (BL) da
Parte_1
2 e
Parte_2
trascritto al n. 7, parte I, anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pedavena (BL) alle seguenti condizioni:
1. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi entrambe trasferite dall'originaria casa coniugale, e di non avere alcun bene rimasto in comunione tra loro;
2. Essendo la figlia maggiorenne, studentessa Per_1
universitaria con dimora a Padova, il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento – a favore della stessa
– della somma mensile di €. 350,00.=: tale obbligo durerà sinché
sarà ancora dipendente dai genitori senza sua colpa, ivi Per_1
compreso il caso in cui – pur avendo ultimato il prescelto percorso formativo scolastico - si sia adoperata effettivamente per rendersi autonoma economicamente, senza riuscirvi.
3.- I coniugi contribuiranno, inoltre, per metà ciascuno, alle spese straordinarie della figlia secondo le indicazioni del Protocollo
vigente presso il Tribunale di Belluno e noto alle parti
4.- Le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto ed altri visti necessari per l'espatrio.
5.- Fin da ora le parti dichiarano di prestare la loro piena e totale acquiescenza all'emanando provvedimento alle condizioni sopra concordate.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile
3 dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
ER LI
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