Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13437/2024
TRA
(c.f. ) con sede in SAN GI A Parte_1 P.IVA_1
CREMANO alla Via Alessandro Manzoni n. 60, in persona del rapp.te legale pro tempore
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Parte_2 CodiceFiscale_1
Madaio (c.f. ), giusta procura in calce al ricorso, con studio in CodiceFiscale_2
Napoli al Corso Meridionale n. 51;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
E
P. IVA e CF - Controparte_2 P.IVA_4 subentrante a titolo universale nei rapporti di , Controparte_3 incorporante di , e , ai sensi Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 dell'art.1 Dl.193 del 22/10/2016 convertito in L.n. 225/2016 del 1^ dicembre 2016 in G.U. n. 282 del 2/12/2016- in persona del dott. Angelo Lopatriello in qualita' di Responsabile
Atti introduttivi del Giudizio Campania, in virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_2
12772 del 25/07/2024, rilasciata da , con sede legale in Controparte_7
Via G. Grezar n. 14 rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Mauro Marobbio ( ) presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Napoli alla Via C. Battisti 15 ;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
1
000 , 371 2019 00119641 33 000 , 371 2019 00228555 44 000 , 371 2019 00230056 57 000
, 371 2021 00104711 42 000 , 371 2021 00105288 61 000 , conosciuti solo con la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120249027777477000 avvenuta in data 28.5.24, deducendo la illegittimità degli stessi avvisi per omessa notifica, decadenza e prescrizione dei crediti. L' e l' , rilevata la rituale notifica degli avvisi, CP_1 Controparte_2 eccepivano la inammissibilità nonché la infondatezza dell'opposizione. 2
La lite va decisa alla luce dell'art. 3 bis del Decreto-Legge 146 / 2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 che, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo”, dispone:
“1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la suddetta norma, quindi, risulta qualificato il pregiudizio, specificato dal legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La fattispecie e' proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
Con la novella, l'intento del legislatore è volto, dunque, a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000 (dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Tale norma si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (cfr. Cass. SU 26283/2022 del
6.9.2022). Avendo l'istante dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato, conosciuto solo tramite l'intimazione di pagamento emessa da
[...]
, in difetto di un interesse qualificato, l'opposizione è inammissibile, Controparte_8 con assorbimento delle ulteriori censure. Deve, infatti, rilevarsi che l'istante non ha allegato né fornito prova che sia stato impedito a partecipare ad una procedura di appalto o che abbia avuto pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di determinati importi o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Per la decisione in rito si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
NAPOLI, 03.04.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante