TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 176
TAR
Sentenza 30 aprile 2022
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e incompetenza

    La Corte ha ritenuto che la convenzione prevedesse un rimando analogico all'art. 22 del D.Lgs. n. 112/1999 per i termini di versamento e che il potere sanzionatorio del Comune fosse menzionato nell'art. 22 della Convenzione, con richiamo al D.Lgs. n. 112/1999, incluso l'art. 47. Inoltre, la riscossione riguardava sia quella ordinaria che coattiva, e l'organo comunale che aveva irrogato la sanzione era competente.

  • Rigettato
    Errato conteggio dei termini di versamento

    La censura è stata ritenuta generica e non persuasiva. La Corte ha specificato che la data di registrazione dell'introito non poteva valere come dies a quo, in quanto rimessa alla volontà della società concessionaria e potenzialmente distante dall'effettivo incasso, alterando l'equilibrio del rapporto concessorio.

  • Rigettato
    Anticipazione del versamento della Tari 2014

    La Corte ha rilevato che non risultava l'anticipazione del versamento da parte della concessionaria, avendo i contribuenti già provveduto ai pagamenti verso il concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 176
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 176
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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