Sentenza 30 aprile 2022
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, proposto da So.G.E.T. PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino, 8;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Di Marco, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Pescara, piazza Italia, 1;
per l'annullamento
della determina del 18 dicembre 2018, recante irrogazione di sanzione pecuniaria per ritardato versamento di somme riscosse a titolo di tributi comunali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con accertamento dei diritti derivanti dal contratto di concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2026 il dott. LV LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determina del 18 dicembre 2018 il Comune di Pescara irrogava a GE PA, già concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali previa Convenzione del 16 dicembre 2005, una sanzione pecuniaria, ex art.47 del D.Lgs. n.112 del 1999, per il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di tributi comunali oltre i termini di legge, ex art. 22 del D.Lgs. n.112 del 1999.
La Società impugnava il suddetto atto, censurandolo per violazione degli artt.22, 47, 54 del D.Lgs. n.112 del 1999, degli artt.5, 22 della Convenzione 16 dicembre 2005 nonché per incompetenza.
La ricorrente in particolare faceva presente che era errato il richiamo all’art.5 della Convenzione e quindi il riferimento all’art.47 del D.Lgs. n.112 del 1999, non avendo il Comune poteri sanzionatori, che detto art.5 faceva rimando solo all’art.22 del D.Lgs. n.112 del 1999, che il potere di emettere sanzioni spettava allo Stato, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. n.112 del 1999; che inoltre la previsione di cui all’art.47 del D.Lgs. n.112 del 1999 riguardava solo la riscossione tramite ruolo, non anche quella ordinaria del Comune, che altresì nell’art.5 della Convenzione era fatto riferimento solo agli avvisi di pagamento della TA, non anche a quelli dell’Ici, richiamati invece nel successivo art.13 della Convenzione; che il Settore Entrate Tributarie del Comune era ufficio incompetente e che comunque detto potere era riservato come detto allo Stato, ex art.54 del D.Lgs. n.112 del 1999.
La Società sosteneva in subordine che in ogni caso non erano stati conteggiati correttamente i termini per il dovuto versamento dei tributi riscossi, termini che potevano decorrere solo dal momento in cui il concessionario disponeva in concreto delle somme in questione; con riferimento all’esatta quantificazione della sanzione, che i versamenti a titolo di Tari del 2014 erano stati effettuati in via anticipata.
Il Comune di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame e ne illustrava con successiva memoria l’infondatezza nel merito, dopo aver segnalato in fatto che detta riscossione nel 2017 era stata affidata all’Agenzia Entrate-Riscossione.
Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
Seguivano le repliche delle parti costituite.
Nell’udienza dell’8 aprile 2022, nel corso della quale veniva indicata, quale questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Con sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.170 del 2022 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di sanzione pecuniaria irrogata da ufficio finanziario (Settore Entrate Tributarie) a seguito di violazione di disposizioni aventi natura tributaria, con spettanza della stessa al Giudice tributario.
Con ordinanza n.288 del 2024 la Corte di Giustizia di I grado di Pescara adita sollevava conflitto di giurisdizione.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n.23749 del 2024, dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla presente lite, attenendo la stessa all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, non avente natura tributaria.
GE PA riassumeva allora il giudizio dinanzi a questo Tribunale, riproponendo le suesposte censure.
Il Comune di Pescara si ricostituiva in giudizio per il rigetto dell’impugnativa.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti nel merito.
Seguivano le repliche delle medesime.
Nell’udienza del 13 marzo 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare destituito di fondamento e quindi da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’art.5 della Convenzione è fatto rimando in via analogica all’art.22 del D.Lgs. n.112 del 1999, in tema di termini assegnati al concessionario per il versamento all’Amministrazione dei tributi riscossi; che il potere latu sensu sanzionatorio del Comune, in caso di inadempimenti del concessionario, è menzionato nell’art.22 della Convenzione, ove è fatto richiamo, per quanto ivi non regolato, al D.Lgs. n.112 del 1999 e quindi anche al pertinente art.47 di detto Decreto, laddove è tra l’altro citato l’Ente creditore, titolare del relativo tributo (cfr. Convenzione, doc. 3 atti del Comune); che non vale poi a corroborare l’assunto della parte ricorrente - secondo cui nel caso di specie l’Amministrazione locale sarebbe sprovvista di poteri sanzionatori spettanti invece allo Stato - il richiamo all’art.54 del D.Lgs. n.112 del 1999, giacchè nello stesso non ci si occupa di individuare l’Autorità competente, ma si regola unicamente la procedura di irrogazione delle sanzioni.
Occorre inoltre rilevare che la riscossione comunale in esame riguardava sia quella spontanea/ordinaria che quella coattiva/tramite ruolo, come chiaramente esposto nelle premesse della Convenzione (cfr. doc. cit); che nell’art.5 della Convezione non è fatto limitato riferimento agli avvisi di pagamento della TA, dal momento che nello stesso è stabilito che il concessionario, per ogni versamento, dovrà comunicare, tra gli altri dati, il tipo di imposta; che del resto la competenza comunale extra TA (nella specie estesa all’Ici) è confermata sia nelle premesse della Convenzione che nel seguente art.2 della stessa (cfr. ancora doc. cit.); che l’Organo comunale, ovvero il Direttore del Settore Entrate Tributarie, che irrogava la sanzione era inoltre l’articolazione competente dell’Amministrazione, trattandosi dello stesso Organo che illo tempore aveva stipulato la Convenzione con il concessionario (cfr. sanzione impugnata, all.1 al ricorso).
Va ancora evidenziato che la censura sull’asserito errato conteggio dei termini per il dovuto versamento dei tributi riscossi appare generica, dunque non persuasiva; che la stessa in ogni caso non poteva essere specificata solo dopo la riassunzione del giudizio, poggiandosi sulla relazione tecnica di parte del 6 settembre 2024 (cfr. all. alla memoria del 10 febbraio 2026 della ricorrente), senza travalicare i termini impugnatori perentori di decadenza, ex artt.29, 41 c.p.a.; che comunque non poteva valere come dies a quo di decorrenza dei termini la data di registrazione dell’introito da parte della concessionaria, atteso che la stessa data era rimessa alla volontà della predetta Società e poteva essere effettuata anche a una consistente distanza di tempo dall’effettivo incasso; che la prospettazione sul punto della parte ricorrente peraltro era foriera di produrre disservizi, alterando poi l’equilibrio del rapporto concessorio.
Giova infine rilevare che, pur essendo dirimente, ai fini della sua infondatezza, la genericità anche dell’ultima censura, precisata solo dopo la riassunzione del giudizio e quindi tardivamente, non risulta l’anticipazione del versamento da parte della concessionaria al Comune della Tari del 2014, così come prospettata dalla ricorrente medesima, avendo i contribuenti già provveduto ai relativi pagamenti verso il concessionario (cfr. tabella, all.1 al doc. 10 atti del Comune).
Ne consegue che l’atto impugnato si sottrae alle censure dedotte.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.30/2019 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL AS, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
LV LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV LO | OL AS |
IL SEGRETARIO