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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10565/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10565/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPERONELLO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliata in Torino, Via Biella 8 presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 23.01.2025
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Contr I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in TORINO, il 30/08/2003.
Dal matrimonio è nato un figlio, , a Torino il 24.1.2007. Persona_1
Con ricorso depositato il 17.05.2021 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza in data 18.11.2021 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, parte ricorrente si costituiva ed integrava le proprie difese. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Veniva acquisita relazione dei servizi sociali.
All'udienza del 29.09.2022 parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza parziale del 15.12.2022 veniva pronunciata la separazione tra le parti.
La causa veniva rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande della ricorrente in attesa di ottenere maggiori informazioni circa la residenza e le condizioni di vita del minore.
All'udienza del 23.01.2025 la ricorrente dichiarava che il figlio il giorno successivo sarebbe divenuto maggiorenne, di talché rinunciava alle ulteriori domande formulate in ricorso.
Stante la raggiunta maggiore età del figlio è cessata la materia del Persona_1
contendere sulle ulteriori domande di affido e collocazione dello stesso formulate dalla ricorrente.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulle domande aventi ad oggetto affidamento e collocazione del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza di separazione del 15.12.2022,
dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 31.01.2025
Il Giudice est.
Isabella Messina
Il Presidente
Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10565/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPERONELLO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliata in Torino, Via Biella 8 presso il difensore
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 23.01.2025
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Contr I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in TORINO, il 30/08/2003.
Dal matrimonio è nato un figlio, , a Torino il 24.1.2007. Persona_1
Con ricorso depositato il 17.05.2021 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunziare la separazione personale dei coniugi.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito tentativo di conciliazione.
Il Presidente, con ordinanza in data 18.11.2021 disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, parte ricorrente si costituiva ed integrava le proprie difese. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Veniva acquisita relazione dei servizi sociali.
All'udienza del 29.09.2022 parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza parziale del 15.12.2022 veniva pronunciata la separazione tra le parti.
La causa veniva rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande della ricorrente in attesa di ottenere maggiori informazioni circa la residenza e le condizioni di vita del minore.
All'udienza del 23.01.2025 la ricorrente dichiarava che il figlio il giorno successivo sarebbe divenuto maggiorenne, di talché rinunciava alle ulteriori domande formulate in ricorso.
Stante la raggiunta maggiore età del figlio è cessata la materia del Persona_1
contendere sulle ulteriori domande di affido e collocazione dello stesso formulate dalla ricorrente.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulle domande aventi ad oggetto affidamento e collocazione del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza di separazione del 15.12.2022,
dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande.
Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 31.01.2025
Il Giudice est.
Isabella Messina
Il Presidente
Alberto Tetamo
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