Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 5881/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato, la seguente
~ SENTENZA ~ nella causa civile iscritta al n. 5881/2020, avente ad oggetto: adempimento con- trattuale, vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Alberto Bencivenga, presso il cui studio in Cesa alla via Puccini n. 4, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione ATTORE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Pasquale D'Andrea, presso il cui studio in Frattamaggiore alla via
Michelangelo Lupoli n. 80, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
nato il [...] a [...], ivi residente via Orazio n. Controparte_2
37
CONVENUTO CONTUMACE
E
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Guitmondo n.1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
, nato l'[...] a [...] , ivi residente via Orazio n. 37 Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.11.2024, i procu- ratore delle parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi rassegnando le relative conclusioni a cui si fa espresso rinvio e con ordinanza resa in data
1
11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione giusta concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio i propri MA , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e deducendo di essere figlia legittima, e quindi
[...] Controparte_4 legittimaria, dei coniugi deceduto il 19/6/2005, e SO R_
, deceduta il 2/8/2004, morte avvenuta per entrambi in Succivo, luogo di
[...] apertura delle successioni. Gli altri figli legittimi dei de cuis sono _3
, nato il [...] a [...], , nata il [...] a [...]-
[...] Controparte_1 civo, , nato il [...] a [...], e Controparte_3 Controparte_4 nato l'[...] a [...]
I comuni genitori disponevano dei loro beni immobili in Succivo alla via Orazio
n.37, con due distinti testamenti olografi, pubblicati il 9/6/2009 dal Notaio
[...]
di Caserta, escludendo di fatto dalle disposizioni testamentarie e dalla suc- Per_4 cessione ereditaria la legittimaria, e loro figlia, , la quale Parte_1 manifestava , subito, la sua volontà di reclamare i propri diritti lesi dai testamenti olografi.
I predetti MA, eredi tutti dei coniugi defunti, e SO R_
, raccogliendo le istanze della addivenivano ad una
[...] Parte_1 transazione il 5/10/2009, con la sottoscrizione di apposita scrittura privata, con cui, riconoscendo che l'attrice era stata illegittimamente esclusa dalle eredità pa- terna e materna, si impegnavano a corrisponderle, entro il 31.12.2011, quale con- guaglio in danaro della quota di legittima lesa, la somma complessiva di €.
120.000,00, derivante da quattro singole quote, ognuna pari ad euro 30.000,00, che ogni convenuto si obbligava a versare all'attrice.
Quest'ultima, deducendo l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di paga- mento, chiedeva, quindi, al Tribunale di: “A) riconoscere valida ad ogni effetto giuridico tra le parti la scrittura privata sottoscritta il 5/10/2009, con la quale i convenuti si obbligavano a pagare all'istante la somma di €.30.000,00 ciascuno
, per un totale di €.120.000,00 , per compensare la subìta lesione di legittima dell'istante per esclusione dalle successioni ereditarie dei suoi genitori, per ef- fetto dei due testamenti olografi pubblicati entrambi il 9/6/2009 dal Notaio
, non avendo ricevuto alcunché; B) dichiarare il diritto Persona_5 dell'istante a pretendere, come pattuito con la scrittura privata del 5/10/2009, la somma di €.30.000,00 da ciascuno dei convenuti , per la sua lesione di legit- tima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo, trattandosi di debito di valuta;
C) condannare ognuno dei convenuti al pagamento della somma pattuita di €. 30.000,00 , o in solido tra loro, per la somma complessiva
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di €.120.000,00 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo, trattandosi di conguaglio in danaro da riconosciuta lesione di legittima nelle due successioni ereditarie innanzi dedotte;
D) emettersi ogni altro provvedi- mento di legge.”
2.Si costituiva eccependo, in rito, l'improcedibilità della do- Controparte_1 manda per la tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione e la nullità del me- desimo atto di citazione non essendo stato indicato il codice fiscale di tutti i con- venuti.
Nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione della domanda nonché di aver già corrisposto all'attrice la somma di euro 10.000,00 sicché, stante la natura parziaria dell'obbligazione, l'importo ancora dovuto era pari ad € 20.000,00.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., eccepiva, al- Controparte_1 tresì, la nullità dell'atto transattivo per illiceità dei motivi nonché per l'omessa sottoscrizione da parte di tutti gli stipulanti.
, e , sebbene ritual- Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 mente evocati in giudizio, non si costituivano restando contumaci (cfr. relate di notifiche depositate in data 14-7-2020).
Parte attrice deduceva, tuttavia, di aver transatto la lite con Controparte_2
e che, pertanto, rinunciava alla domanda proposta nei suoi confronti, come con- fermato da ultimo in sede di comparsa conclusionale del 5-2-2025.
Trattato il giudizio, esperito la prova orale ammessa, la causa pervenuta allo scri- vente il 18-11-2024 e assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. come sopra indi- cato.
3. Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3.1 In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto, a fronte della notifica operata il 19.06.2020, la richiesta di iscrizione a ruolo è stata trasmessa alla cancelleria il 26.06.2020, sicché essa risulta tempestiva. Quanto indicato si ricava dalla storico del fascicolo telematico ove è riportato che l'atto di citazione
è stato inviato in cancelleria il 26-6-2020.
Non sussiste neppure la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti.
Vero è che l'art. 164, comma 1, c.p.c. afferma essere la citazione nulla se omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dall'art. 163, co. 3, numeri
1) e 2), c.p.c., requisiti in cui rientra (in particolare tra quelli previsti al n. 2)
l'indicazione del codice fiscale del convenuto. E', tuttavia, altrettanto vero che, secondo giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione, per omissione di uno dei requisiti suddetti, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omis- sione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte destinataria della citazione.
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Nel caso di specie, considerato che l'attore ha indicato il nominativo dei conve- nuti, i relativi luoghi e date di nascita nonché le rispettive residenze, in uno alla circostanza, di non poco conto, che uno di tali convenuti si è costituito in giudi- zio, deve ritenersi che tale incertezza non sussista, essendo chiaramente indivi- duabili i soggetti destinatari.
Pertanto la nullità, pur formalmente prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., non può essere pronunciata e ciò in forza dell'art. 156, comma 3, c.p.c., che preclude l'insorgere della patologia invalidante allorquando l'atto sia idoneo al raggiun- gimento dello scopo cui è destinato.
3.2 Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da risulta in- Controparte_1 fondata.
Infatti, ai sensi dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso di specie, il termine contrattuale per il pagamento veniva a spirare il
31.12.2011, come chiaramente indicato nell'atto transattivo prodotto dall'attrice.
Pertanto, il diritto al pagamento poteva essere fatto valere solo a far data dal
01.01.2012 sicché alla data del 19.06.2020 (data di notifica dell'atto di citazione) non era ancora spirato il termine di prescrizione decennale applicabile al caso in esame.
4. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto transattivo sollevata dalla convenuta . Controparte_1
In particolare, la nullità della transazione è stata eccepita per l'illiceità dei mo- tivi, per la mancanza di una controprestazione a carico dell'attrice a fronte dell'obbligo di pagamento assunto a suo favore nonché per la mancata sottoscri- zione da parte di tutti gli stipulanti.
Quanto alla presunta nullità per l'illiceità del motivi, ha soste- Controparte_1 nuto che intento delle parti sarebbe stato quello “di sottrarre alla disponibilità dei loro creditori i beni mobili e immobili che, a loro parere, avrebbero dovuto cadere in successione”, e che tale circostanza emergerebbe “dal fatto che la scrittura – nonostante la rilevanza sotto il profilo economico delle disposizioni in essa contenuta – non fu mai sottoposta a registrazione”.
Ebbene, tali asserzioni risultano del tutto generiche, non essendo stato fornito alcun elemento circa la sussistenza di crediti in capo a terzi nei confronti dei soggetti sottoscrittori della transazione. Alcun rilievo può poi assumere la circo- stanza che l'atto non sia stato sottoposto a registrazione trattandosi tutt'al più di adempimento di natura fiscale – tributaria.
Né, ancora, può sostenersi la tesi della nullità per mancanza di controprestazione a carico dell'attrice: l'atto transattivo in esame, tra le premesse poste a pag. 2, prevede infatti che le successive disposizioni sono poste “a tacitazione di tutte le questioni insorte a causa delle disposizioni testamentarie dei genitori, inerenti
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la lesione di legittima e la divisione ereditaria”. La controprestazione a carico di , allora, può e deve individuarsi senza dubbio nella ri- Parte_1 nuncia, ad opera della stessa, dell'azione di riduzione tesa a modificare l'assetto divisionale voluto dai defunti genitori.
A nulla rileva, infine, la mancanza di sottoscrizione della transazione ad opera di tutti gli stipulanti: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la transazione richiede la forma scritta unicamente “ad probationem”, salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 c.c., n. 12 (Cass. Sez. 2,
28/04/2011, n. 9455; Cass. Sez. 1, 13/07/1998, n. 6825; Cass. Sez. L,
16/05/1996, n. 4542; Cass. Sez. 3, 17/05/1985, n. 3013), rapporti che non ricor- rono nel caso di specie.
5. Merita, invece, accoglimento la tesi della convenuta in ordine Controparte_1 alla natura parziaria e non solidale dell'obbligazione di pagamento assunta dai convenuti nei confronti dell'attrice.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'art. 1294 c.c. prevede la solidarietà delle obbligazioni solo ove “dalla legge o dal titolo non risulti diversamente”. Eb- bene, nel caso di specie, l'esclusione del vincolo di solidarietà risulta proprio dal titolo, dall'atto transattivo, il cui art. 5 sancisce chiaramente l'impegno dei con- venuti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
di versare alla sorella l'importo di € 30.000,00
[...] Parte_1
“ciascuno”.
Del resto, pronunciandosi su una fattispecie affine a quella sottoposta al vaglio di questo giudice, la Suprema Corte, con sentenza n. 26170 del 14/12/2009, ha precisato che “ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba per- venire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del de- bito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debi- tori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto”.
6. Tanto doverosamente chiarito, la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice nel proprio atto introduttivo ha trovato debito e puntuale riscontro nella produzione documentale in atti dalla quale emerge la sottoscrizione dell'atto transattivo da tutte le parti evocate nel presente giudizio.
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
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costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'ecce- zione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (SS.UU. Cass. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Nel caso in esame, quindi, a fronte dell'allegazione dell' inadempimento dedotta dall'attrice e confortata dal titolo, era obbligo dei convenuti fornire prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
6.1. Il convenuto , rimanendo contumace, non ha fornito al- Controparte_3 cuna prova e pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va condannato al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 30.000,00, oltre inte- ressi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
6.2. Di contro, ha eccepito di aver già corrisposto all'attrice la Controparte_1 somma di euro 10.000,00.
In particolare, tale somma di denaro sarebbe stata consegnata in parte diretta- mente all'attrice e, per altra parte, in contanti all'avvocato , in Controparte_5 veste di rappresentate di . Parte_1
La convenuta ha prodotto inizialmente una dichiarazione proveniente e sotto- scritta solo dall'avv. e, in seguito, nelle memorie ex art. 183, comma CP_5
6, n. 2 c.p.c., la stessa dichiarazione, proveniente sempre dall'Avv. , CP_5 ma sottoscritta questa volta per “ricevuta” anche dalla stessa attrice, nella quale si dava atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 20.000,00 (in due tranches rispettivamente di euro 6.300,00 ed euro 13.700,00), di cui euro
10.000,00 da imputare a ed i restanti euro 10.000,00 a Controparte_1 [...]
. CP_6
La sottoscrizione apposta su tale ultimo documento è stata disconosciuta da e, di conseguenza, ne ha chiesto la veri- Parte_1 Controparte_1 ficazione.
Il precedente giudice istruttore, pur essendosi riservato sulla nomina di c.t.u. per perizia calligrafica all'esito dell'esame dei testimoni indicati dalle parti, non ha ritenuto necessario dar luogo all'accertamento tecnico per quanto di seguito pre- cisato rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
6.3. Tanto premesso, anche lo scrivente ritiene di confermare tale determina- zione in quanto non risulta contestata la sottoscrizione del terzo (nel caso l'Avv.
) che ha reso la dichiarazione;
la sottoscrizione della convenuta CP_5 [...]
riportata nel documentato depositato nel corso del giudizio (come CP_7 allegato alla memoria del 9-2-2021) non riporta alcuna dichiarazione espressa della medesima.
La scrittura prodotta dalla convenuta infatti, costituisce uno Controparte_1 scritto proveniente da un terzo (cioè l'avv. ) che, in quanto tale, non è CP_5
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soggetto alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c. né implica un onere di contestazione (e, conseguentemente, di verificazione) ex art. 214 c.p.c. o di querela di falso (Cass. 12066/1998).
Esso, inoltre, non può esplicare efficacia probatoria nel giudizio instaurato tra altri se non sia convalidato attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma può unicamente assumere valore di indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice di merito, bensì una facoltà
(Cass. 4310/2018; Cass. 24976/2019).
Ciò chiarito, a seguito dell'esame dei testimoni indicati da entrambe le parti co- stituite, è risultato pacifico il pagamento della somma di € 13.700,00 eseguito da e (nella misura del 50% ciascuno) nelle Controparte_1 Controparte_4 mani dell'avvocato , la quale ha poi provveduto a consegnare detta CP_5 somma all'attrice , come confermato dal marito di Parte_1 quest'ultima, in sede di esame testimoniale all'udienza del Testimone_1
16-4-2024.
Al contrario, la corresponsione di euro 6.300,00 (pure riportata nella scrittura prodotta dalla convenuta costituitasi), eseguita da e Controparte_1 CP_4
a favore dell'attrice, è stata confermata, peraltro de relato, solo da uno
[...] dei due testi escussi, cioè l'avv. , mentre è stata negata dall'altro testi- CP_5
Testimone_2
6.4. A parere di questo giudice, dunque, può dirsi pienamente raggiunta la prova del pagamento a favore di di euro 13.700,00 (ossia euro Parte_1
6850,00 per e ), ma non anche degli ulte- Controparte_4 Controparte_1 riori euro 6.300,00.
Per quanto appena detto, tenuto conto del versamento già eseguito pari ad euro
13.700,00, come sopra indicato, , in parziale accoglimento della Controparte_1 domanda attorea, va condannata al pagamento nei confronti di Controparte_8
della restante somma di € 23.150,00 (30,000 – 6850 = 23.150 euro), oltre
[...] interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
6.5. Del pari, , che ha provveduto al pagamento del 50% Controparte_4 della somma di euro 13.700,00 consegnati all'avv. , in parziale acco- CP_5 glimento della domanda attorea, va condannato al pagamento nei confronti di della restante somma di € 23.150,00 oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda sino al soddisfo.
6.6. Infine, si dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1
e , avendo quest'ultimo nelle more del giudizio già provve- Controparte_2 duto al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 30.000,00.
Ciò in quanto in quanto è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sull'oggetto della controversia (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. Un., 21 aprile
1982, n. 2463, nonché Cass.Civ., Sez.I, 10 luglio 1998, n. 6703, secondo cui la
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cessazione della materia del contendere, che può essere dichiarata anche d'uffi- cio ed in sede di legittimità, postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei con- tendenti alla prosecuzione del giudizio).
7. Le spese di lite, letta la notula di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(fino a complessivi euro 76.300,00) e dell'attività svolta, facendo applicazione dei criteri medi del d.m. n. 55/2014 tenendo conto del parziale accoglimento della domanda.
In particolare, nel caso in analisi, si è in presenza di un unico processo con più convenuti rispetto ai quali non si è in presenza di una ipotesi di pluralità di rap- porti processuali ma di un unico rapporto processuale fondato sulla medesima causa, per cui le regole applicabili in punto di liquidazione di spese di lite non divergono da quelle consuete. Per cui essendo unica la parte attrice trovano ap- plicazione le previsioni contenute nell'art. 97 c.p.c. con esistenza di un interesse comune, per cui occorre pronunciare condanna solidale alla rifusione delle spese a carico dei convenuti come indicati in parte dispositiva.
7.1. Tenendo conto della contumacia del e che nessuna atti- Controparte_2 vità processuale e/o difensiva è stata esperita nei confronti del medesimo, si ri- tiene che le spese possono essere dichiarate irripetibili, come richiesto anche in sede conclusionale da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4
b) Accerta l'inadempimento di , e Controparte_3 Controparte_4
rispetto agli obblighi assunti nei confronti di Controparte_1 Parte_1
nel rapporto per cui è causa e per l'effetto
[...]
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro=30.000,00=, oltre interessi al tasso
[...] legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
della somma di euro 23.150,00, oltre interessi al tasso le-
[...] gale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 23.150,00, oltre interessi al tasso legale
[...] dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
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c) Dichiara cessata materia del contendere tra parte attrice e il convenuto con irreperibilità delle spese di giudizio nei relativi Controparte_2 rapporti;
d) condanna , , , in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida nella misura di €.565,00 per esborsi, € 14.103,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa il 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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