Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'11/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 15055/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Luisa CURTO, in sostituzione degli Avv.ti Girolamo RUBINO,
Calogero Ugo MARINO e Rosario DE MARCO CAPIZZI, per parte ricorrente e l'Avv.
Agato CORDIO per l' Controparte_2
Pubblica e per la Presidenza.
Entrambi i procuratori insistono nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi e chiedono che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 15.40 e che qui si intende ripetuta e trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 15055 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
GIROLAMO RUBINO, CALOGERO U. MARINO, ROSARIO
DE MARCO CAPIZZI, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, al domicilio digitale indicato nell'atto introduttivo;
Il Cancelliere
Ricorrente
CONTRO
Controparte_3
[...]
,
[...] Controparte_4
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede di quest'ultima, in Palermo, Via
Mariano STABILE 182;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
2 [...]
[...]
Controparte_5
;
[...]
non costituiti
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei Dipartimenti Controparte_5
nonché dei Beni .
[...] Controparte_6
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l' Controparte_3
è obbligato, ai sensi dell'art. 2041 Cod.civ., a corrispondere
[...]
all'Arch. un indennizzo pari ad Euro 29.435,52, che dichiara Parte_1
compensato con il pari importo delle somme gia' erogate, in forza del contratto di collaborazione poi caducato, delle quali statuisce conseguentemente, l'irripetibilità.
Dichiara interamente compensate, fra tutte le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/12/2023, l'Arch. convenne in giudizio Parte_1
l' Controparte_3
, la
[...] [...]
nonché il Controparte_4
Controparte_7
3
[...] ed il Controparte_5
, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della nota prot. 81019 del
[...]
26/09/2023, con la quale gli veniva trasmesso il provvedimento di risoluzione con efficacia ex tunc del rapporto di lavoro di collaborazione professionale autonoma instaurato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n° 80/21, intimandogli il pagamento dell'importo erogatogli a titolo di compensi per l'attività svolta, pari ad Euro 29.435,52, nonché del D.D.G. n° 3363 del
2/08/2023, che tale risoluzione aveva disposto, per carenza del requisito di cui all'art.1,
comma 7, lett.c) del D.L. n° 80/2021; della nota prot. 55716 del 16/06/2023, con la quale veniva respinta la richiesta di archiviazione del procedimento di recupero avviato dall'Amministrazione ed infine, del parere del 17/05/2023 del CP_3 Controparte_4
, con declaratoria dell'irripetibilità della somma intimata, anche ai sensi
[...]
degli artt. 2126 e 2041 Cod.Civ. e la condanna dell'Amministrazione a corrispondergli la somma di Euro 54.304,64, a titolo di compenso complessivo per l'attività svolta, oltre gli accessori di legge.
Deduceva l'illegittimità della risoluzione del rapporto ex tunc, atteso che il requisito previsto dall'art. 1, comma 7, lett.c) del D.L. n° 80/2021 si riferiva allo stato di quiescenza come libero professionista e non come docente universitario, per cui il contratto di lavoro autonomo era stato stipulato legittimamente.
Invocava, comunque, l'art. 2126 Cod.Civ. , deducendo che l'Amministrazione non avrebbe potuto recuperare il compenso per le prestazioni svolte ed in estremo subordine l'art. 2041
Cod.Civ.
L'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali e la
[...]
Dipartimento Funzione Pubblica, si costituivano con Controparte_4 CP_3
memoria difensiva.
Il Controparte_8
non si sono costituiti in giudizio.
[...]
All'udienza dell'11/06/2025, previo deposito di note difensive, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
4 Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Dipartimenti
Regionali convenuti, essendo la legittimazione passiva attribuita all'
[...]
. Controparte_3
Ciò premesso, il ricorso è fondato solo parzialmente, in relazione alla domanda proposta in via estremamente subordinata.
Invero, l'art. 1 commi 5 e seguenti del D.L. n° 80/ 2021 così prevede:
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge
19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente (7) :
a) professionisti , ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,» e le parole: «per il conferimento incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «per il conferimento di incarichi ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (8) ;
b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del
5 reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione (9) .
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma
6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
[ a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
] (10)
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6
definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio
2013, n. 4 (11) .
7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale (12)
I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono CP_9
mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla
6 cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» (13)
8. Il decreto di cui al comma 6 [, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti,] valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano [ , rispettando l'ordine di graduatoria ] almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione (14) .
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;
(15)
b) documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale,
maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione
europea (16) .
La prima problematica da affrontare riguarda l'interpretazione della locuzione non essere in quiescenza, che parte ricorrente ricollega esclusivamente allo status di libero professionista iscritto negli elenchi, cosicchè del tutto irrilevanti sarebbero, a suo dire, le ipotesi di pensionamento relative ad altro tipo di attività lavorative.
7 In realtà, la norma deve essere letta sistematicamente in coerenza con il principio generale sancito dall'art. 5, comma 9, D.L. n° 95/2012, che ha previsto che:
9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
((Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può
essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione))
. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.
La disposizione del D.L. n° 80/2021 ha voluto ribadire tale divieto, anche ai fini del conferimento di tali incarichi, e non avrebbe avuto alcun senso limitare le ipotesi di quiescenza, genericamente enunciata dal suindicato comma 7, lett. C) allo status di libero professionista, essendo la misura diretta ad ottenere una riduzione di spesa da parte delle
Amministrazioni Pubbliche, tenuto conto che il bilancio dello Stato sopporta già l'onere di
8 pagamento del trattamento pensionistico ed agevolando il conferimento di incarichi professionali a quei soggetti di particolare qualificazione, che proprio perché non godono di redditi diversi da quelli derivanti dall'attività professionale, hanno necessità di acquisire nuove opportunità lavorative, a differenza di altri che, pur esercitando l'attività
professionale, godano già di un trattamento pensionistico che assicuri, in larga misura, il soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Pertanto, laddove la disposizione prevede come requisito il non essere in quiescenza,
quest'ultima locuzione deve essere interpretata come la non titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico derivante da pregressa attività lavorativa, di qualunque genere, e non solo quello derivante dall'iscrizione alla Cassa di previdenza relativa alla categoria professionale di appartenenza.
Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha ritenuto l'insussistenza ab origine del requisito richiesto dalla normativa applicabile ratione temporis, determinando la caducazione ex tunc del contratto stipulato.
La domanda proposta, in via principale, va quindi respinta.
Non può, poi, trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 2126 Cod. Civ., che costituisce una norma eccezionale dettata soltanto per il lavoratore subordinato e che non può essere estesa in via analogica ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata di cui all'art. 409 n° 3 cod. proc.civ., cui va ricondotto quello instaurato con l'Arch. non Parte_1
essendovi alcuna prova, che era onere del ricorrente fornire, che tale rapporto abbia assunto di fatto i connotati di quello di lavoro subordinato pubblico.
Tuttavia, l'importo di cui è stata chiesta la ripetizione da parte dell'Amministrazione non deve essere restituito.
Ed, invero, non vi è dubbio che l' abbia conseguito un oggettivo Parte_2
arricchimento per effetto delle prestazioni professionali svolte dall'Arch. Parte_1
Ed, infatti, dalla nota prot. N° 59161 del D.G. del CP_4 [...]
del 15/12/2022 si evince che il Dipartimento ha valutato positivamente Controparte_8
l'operato degli esperti, sia per quanto riguarda i risultati raggiunti, sia per quanto riguarda le attività svolte da ciascun esperto professionista , tra cui il ricorrente, tanto che è stato
9 proposto per il rinnovo dell'incarico, poi sospeso, in relazione alla verifica del requisito della quiescenza.
L'opera professionale dell'Arch. già docente universitario di chiara fama, che Parte_1
è consistita in prestazioni qualitativamente elevate, ha certamente contribuito, con un apporto significativo, economicamente valutabile, al raggiungimento delle finalità
perseguite dalla stessa.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento,
sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto ( v. Cass. Sez. Lav. 21/07/2022 n°
22908, 27/04/2023 n° 11167)
Alla luce di ciò, non avendo la P.A. eccepito alcunchè in proposito, sussisteva, ai sensi dell'art. 2041 Cod.Civ. il diritto del ad essere indennizzato della correlativa Parte_1
diminuzione patrimoniale, derivante dalle prestazioni professionali rese, in esecuzione di un titolo poi caducato ex tunc, senza diritto al corrispettivo pattuito.
Tale indennizzo va quantificato in misura pari all'importo dei compensi già liquidati e corrisposti dall'Amministrazione, in relazione ai quali erano state operate tutte le necessarie verifiche in ordine allo svolgimento dell'attività.
Non può, invece, riconoscersi il maggior importo di Euro 53.304,64, la cui quantificazione è
contestata dalla difesa erariale, anche perché non era intervenuta la verifica dell'attività
svolta.
Il suddetto indennizzo deve essere compensato con il pari importo richiesto dall'Amministrazione nella nota del 26/09/2023, cosicchè va dichiarata la irripetibilità della somma di Euro 29.435,52, la cui restituzione è stata chiesta dall' Parte_2
Alla luce di ciò, il ricorso va parzialmente accolto, dichiarando che la P.A. e' tenuta, ai sensi dell'art. 2041 Cod.civ. a corrispondere al n indennizzo pari ad Euro 29.435,52, Parte_1
10 che va compensato con l'importo delle somme gia' erogate, di cui va dichiarata l'irripetibilità.
Va, invece, rigettata ogni altra domanda.
La natura delle questioni giuridiche trattate e l'esito globale della lite, con accoglimento della sola domanda estremamente subordinata, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, in data 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
11