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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2730 R.G. Anno 2022 Affari Civili Contenziosi promossa da:
con sede in SC (PG), , P. IVA , in persona del Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tmpore Sig.ra nata a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale elettivamente domiciliata in Perugia, alla Via della Treggia 42/B, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Luigi Luccarini del foro di Perugia, codice fiscale
, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto C.F._2 ingiuntivo notificato l'01.05.2022;
-attrice opponente-
CONTRO
con sede in IA (TA) alla Via Santa Lucia n. 1, P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra elettivamente domiciliata Controparte_3 in Oria (BR), alla Via Isonzo n. 54, presso e nello studio dell'Avv. Perrucci Gianfredi (C.F.
[...]
), che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione C.F._3 depositata il 05.10.2022;
-convenuta opposta-
OGGETTO: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO.
Con ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. depositato l'08.03.2022, la società Controparte_2 chiedeva ingiungersi alla società il pagamento del complessivo importo di €.12.200,00 Parte_1 di cui alla fattura n. 3/2022 del 20.01.2022, per la parte delle opere eseguite.
1 Con decreto ingiuntivo n. 452/2022 (n. 1322/2022 R.G.) emesso il 10.03.2022 e depositato il
22.03.2022, il Tribunale di Taranto, sulla scorta di quanto prodotto e dichiarato dalla società creditrice, ingiungeva alla Società di pagare in favore di entro Parte_1 Controparte_2 quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di €.12.200,00, oltre interessi ex d.lgs n.231/02 dalla data di esigibilità della fattura insoluta sino al saldo e le spese della procedura monitoria, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, maggiorati di IVA e CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla opponente in data 22.03.2022.
2. LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo del 01.05.2022, notificato in pari data, e contestuale domanda riconvenzionale, la proponeva opposizione all'ingiunzione, Parte_1 deducendo:
- che in data 14.04.2020 aveva accettato la “miglior offerta” di Controparte_4
nel suo preventivo n. 08/2020, appaltando quindi alla predetta società le operazioni
[...] di smontaggio e rimontaggio di un impianto CEM 2000 BERNARDI per l'importo complessivo di €.45.000,00 oltre IVA;
- che in base al suddetto accordo la società si era obbligata ad attività di CP_2 smontaggio, rimontaggio del predetto impianto, carico materiali e viaggio propri tecnici;
- che dal suo canto, rimaneva impegnata alle sostituzioni delle eventuali Pt_1 componenti usurate o danneggiate dell'impianto, riparazioni di carpenteria, bulloneria, ecc.
- che il corrispettivo veniva stabilito “a corpo”, con anticipo di €.8.000,00 oltre IVA all'ordine ed “il resto” – inteso come modalità di suo pagamento - “da concordare”;
- che aveva effettivamente messo a disposizione di tutti i mezzi adeguati Pt_1 CP_2
a procedere alle lavorazioni in totale sicurezza, sia per la fase di smontaggio che per la fase di rimontaggio, come da proposta del 14.04.2020;
- che non aveva mai lamentato nel corso del rapporto l'inadeguatezza di tali mezzi;
CP_2
- che il personale aveva in effetti sempre provveduto nella rimozione di bitume, inerti Pt_1
e qualsiasi altro materiale presente nell'impianto CEM 2000 BERNARDI al momento dello smontaggio, e non aveva mai fornito comunicazioni di problematiche al CP_2 riguardo, e neppure segnalato ritardi nelle operazioni appaltate;
- che sia per le operazioni di smontaggio che per le operazioni di rimontaggio dell'impianto, aveva sempre provveduto a fornire il personale richiesto, del tutto idoneo Pt_1 all'assistenza richiesta;
2 - che dalla data del 07.02.2022 i tecnici preposti al montaggio dell'impianto CEM CP_2
2000 BERNARDI non si erano più presentati in cantiere per proseguire le lavorazioni appaltate;
- che il 10.02.2022 riceveva una missiva con la quale contestava un Pt_1 CP_2 aggravio di opere non previste nel contratto e costituiva in mora riguardo al Pt_1 pagamento della fattura n. 03/2022, adducendo che l'emissione della stessa fosse stata preventivamente concordata;
- che replicava a tale lettera tramite pec del 14.02.2022, con la quale disconosceva Pt_1 la debenza del pagamento della fattura 3/2022, in quanto mai concordato e, perdurando l'assenza del personale sul luogo di rimontaggio dell'impianto, intimava la CP_2 ripresa delle lavorazioni entro 48 ore nei termini di una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 codice civile, con la conseguenza che la mancata ottemperanza ad essa avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto, con l'addebito a CP_2
dei maggiori costi che sarebbero stati sostenuti da per il completamento del
[...] Pt_1 rimontaggio e la messa in funzione dell'impianto CEM 2000 BERNARDI;
- che in data 17.02.2022 perveniva comunicazione pec con la quale riproponeva le CP_2 contestazioni già formulate nella precedente nota del 10.02.2022, ribadendo che l'emissione della fattura 03/2022 era stata preventivamente concordata con il Sig. Persona_1
(direttore dei lavori di , e condizionando la ripresa delle attività da parte di Pt_1 CP_2
al pagamento della fattura 03/2022, ed alla “revisione del corrispettivo del contratto a
[...] seguito degli inadempimenti imputabili ad delle opere non preventivate e delle Parte_1 modifiche sostanziali al progetto originario di montaggio”;
- che replicava con lettera inviata a mezzo PEC il 18.02.2022, nella quale, preso atto Pt_1 della mancata ottemperanza alla diffida precedentemente inviata e della volontà così chiaramente espressa da di non riprendere le lavorazioni, si dichiarava ad ogni CP_2 effetto risolto il contratto tra e per inadempimento di quest'ultima alle Pt_1 CP_2 obbligazioni assunte con la relativa scrittura negoziale, con riserva di ogni azione, diritto e ragione per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla committente a seguito dell'ingiustificata interruzione dei lavori.
Tanto premesso, la società chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE accertato e ritenuto che il corrispettivo richiesto da ad per € 12.200,00 ed CP_2 Pt_1 ingiunto con il decreto opposto non è giustificato in forza delle condizioni dell'accordo negoziale tra le due ditte e che pertanto il credito oggetto di ingiunzione non può ritenersi in alcun modo
3 liquido, certo ed esigibile;
né in alcun modo dovuto in forza delle esecuzioni realizzate da CP_2
, revochi e/o annulli il decreto ingiuntivo opposto, n. 452/2022, emesso nel procedimento n.
[...]
1322/2022 Tribunale di Taranto dal Giudice Designato, Dott. Antonio Attanasio in data 10.3.2022, depositato il 22.3.2022 e notificato a mezzo PEC il 22.3.2022, pronunciando ogni provvedimento conseguente, con vittoria di spese e competenze professionali,
IN VIA RICONVENZIONALE accertato e ritenuto che per effetto di diffida ad adempiere non ottemperata da il CP_2 contratto di appalto con deve ritenersi risolto di diritto e che pertanto ha diritto Pt_1 Pt_1 al conseguente risarcimento del danno nei termini della maggior spesa sostenuta a seguito dell'affidamento a ditte terze dei lavori di rimontaggio dell'impianto CEM 2000 BERNARDI, oltre ad eventuali altri danni emergenti ed al lucro cessante, ovvero accertato e ritenuto che per effetto dell'interruzione ingiustificata da parte di CP_2 dell'attività ripromessa debba essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, e che pertanto ha diritto al conseguente risarcimento del Pt_1 danno nei termini della maggior spesa sostenuta a seguito dell'affidamento a ditte terze dei lavori di rimontaggio dell'impianto CEM 2000 BERNARDI, oltre ad eventuali altri danni emergenti ed al lucro cessante, accertato e ritenuto che a seguito dell'inadempimento volontario ex art. 1218 c.c. da parte di
delle obbligazioni dedotte nel contratto di appalto con quest'ultima ha CP_2 Pt_1 diritto al conseguente risarcimento del danno nei termini della maggior spesa sostenuta a seguito dell'affidamento a ditte terze dei lavori di rimontaggio dell'impianto CEM 2000 BERNARDI, oltre ad eventuali altri danni emergenti ed al lucro cessante, dichiari la risoluzione del contratto di appalto tra e ed in ogni caso Parte_1 Controparte_2 condanni al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi Controparte_2 Parte_1 nella somma di € 14.867,80 a titolo di danno emergente o in quella diversa maggior somma che dovesse risultare all'esito dell'istruzione probatoria, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, con interessi e rivoluzione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa
l'evidente situazione di mala fede processuale con cui l'odierna convenuta ha ricorso in sede monitoria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata 05.10.2022, la società Controparte_2 contestava ogni assunto posto a fondamento dell'avverso atto di opposizione, deducendo:
4 - che la aveva effettuato, precedentemente all'accordo richiamato, due distinti Controparte_2 preventivi per le opere di smontaggio e rimontaggio dell'impianto, per un importo complessivo di € 73.000,00 oltre IVA;
- che tali preventivi non erano stati accettati dalla la quale proponeva, al fine di Parte_1 abbattere il prezzo dell'appalto, precise condizioni trasfuse poi nel preventivo n. 8/2020 del
14.04.2020, che aveva poi regolato il contratto di appalto fra le parti;
- che gli accordi raggiunti dalle parti prevedevano che si sarebbe impegnata a fornire Parte_1 alla sia per le operazioni di smontaggio, che di rimontaggio, 2 tecnici Controparte_2 qualificati, al fine di abbattere i costi di manodopera dell'appaltatore e che, quanto alla fase di smontaggio dell'impianto, il committente avrebbe avuto l'obbligo di consegnare all'appaltatore l'impianto, in tutte le sue parti, libero da materiali inerti e bitume e, comunque, in condizioni tali da non essere necessaria alcuna attività di preparazione allo smontaggio;
- che avrebbe dovuto sostenere tutte le spese necessarie per sostituzioni dei componenti Pt_1 usurati e/o danneggiati, riparazioni di carpenteria, bulloneria, cavi elettrici motori, valvole ed elettrovalvole e tutto quanto fosse necessario nella fase di montaggio;
- che si era stabilito che in caso di prolungamento dei tempi di lavoro e/o difficoltà nell'esecuzione degli stessi per cause imputabili al committente, le parti avrebbero dovuto rivedere il prezzo convenuto, al fine di remunerare i costi aggiuntivi ed i lavori non previsti, sostenuti ed eseguiti dall'appaltatore stesso;
- che si era impegnata, altresì, a fornire mezzi di sollevamento idonei, piattaforme Parte_1 aeree, vitto e alloggio dei dipendenti , energia elettrica in cantiere, nonché il CP_2 completo svuotamento e pulizia di tutti i componenti dell'impianto;
- che l'impianto, diversamente da quanto pattuito, era pieno di materiali inerti e non pronto per lo smontaggio, come da foto allegate, per cui i Tecnici per ben 15 giorni si erano CP_2 dedicati esclusivamente alla pulizia dell'impianto ed alla preparazione dello stesso per lo smontaggio;
- che venivano raggiunti accordi tra il Sig. ed il Sig. Persona_1 Parte_3 secondo cui le operazioni di pulizia dell'impianto eseguite dalla sarebbero state CP_2 equamente remunerate, in quanto non previste da contratto;
- che i lavori di smontaggio venivano sospesi in data 29.10.2020, per mancanza dei documenti necessari;
- che per il noleggio dei mezzi di sollevamento - che la era obbligata a fornire - erano Pt_1 stati impiegati qualifiche e certificati di dipendenti della , e i mezzi di CP_2
5 sollevamento venivano manovrati da dipendenti , diversamente da quanto CP_2 convenuto;
- che a seguito di reiterate promesse di adeguamento del prezzo convenuto in funzione delle maggiori opere eseguite, i lavori di smontaggio riprendevano in data 04.10.2021 e proseguivano fino al 23.10.2021;
- che durante tale fase i dipendenti peraltro sprovvisti delle qualifiche necessarie Pt_1 all'esecuzione delle opere, erano presenti solo per 5 giorni, e tale inadempimento comportava una dilatazione nei tempi di esecuzione delle opere di smontaggio e, conseguentemente, un surplus di lavoro da parte della rispetto a quanto convenuto;
CP_2
- che, ultimate le operazioni di smontaggio, veniva condotto sopralluogo tra il Sig. Pt_3
supervisore , ed il Sig. , direttore lavori sul
[...] CP_2 Persona_2 Pt_1 sito di montaggio di Gualdo Tadino, durante il quale emergeva che la predisposizione di montaggio era totalmente diversa rispetto a quanto convenuto, con l'aggiunta di nuovi impianti e posizionamento delle componenti diversa, che comportava la realizzazione di nuove linee di passaggio;
- che in tale sede le parti concordavano che le lavorazioni non previste in funzione delle modifiche sostanziali al posizionamento dell'impianto, unitamente alle opere eseguite e non preventivate per la fase di smontaggio, sarebbero state adeguatamente compensate con pagamenti ulteriori rispetto a quanto convenuto;
- che a febbraio del 2022 l'impianto era stato quasi completamente montato, mancando solo la realizzazione di tubazioni per l'alimentazione dalle cisterne bitume e la ultimazione della parte elettrica;
- che la emetteva e trasmetteva alla la fattura n. 3/2022 del Controparte_2 Parte_1
20.01.2022 al fine di richiedere il pagamento dell'importo di € 12.200,00, per la parte delle opere eseguite, così come concordato fra il e l' ma diversamente da quanto Pt_3 Per_1 concordato la non provvedeva al pagamento;
Pt_1
- che con missiva pec del 10.02.2022 la contestava ad gli Controparte_5 Pt_1 inadempimenti e la diffidava a provvedere all'immediato pagamento della fattura richiamata, ma senza esito;
- che con nota del 14.02.2022 la contestava le avverse richieste, addebitando alla Parte_1 la illegittimità della sospensione dei lavori e minacciando la risoluzione del Controparte_5 contratto in assenza di ripresa degli stessi entro il termine di 48 ore;
- che con missiva pec del 14.02.2022 la replicava alle contestazioni mosse Controparte_2 dalla contestando la illegittimità ed infondatezza di ogni assunto, strumentale a Pt_1
6 giustificare il mancato pagamento di quanto convenuto, per poi avviare il procedimento monitorio al fine di ingiungere alla il pagamento del dovuto. Parte_1
Pertanto, la concludeva nei seguenti termini: Controparte_2
“a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 452/2022, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 1322/2022 da Tribunale di Taranto, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi esposti in narrativa.
b) In via principale: rigettare l'opposizione proposta dall'opponente per tutte le ragioni spiegate e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente, formulate nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, invalide e/o Controparte_2 inefficaci e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
c) Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente in quanto infondata ed inammissibile per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto.
d) Rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto palesemente infondata.
e) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare, in ogni caso e per i medesimi titoli, l'opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Controparte_2
€ 12.200,00, oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 maturati dalla scadenza della fattura sino al saldo, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del procedimento, anche con valutazione di natura equitativa
f) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento di Controparte_2 non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito;
confermando, comunque, l'obbligo, in capo alla Società di provvedere al pagamento del prezzo così ridotto. Parte_1
g) In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata dalla opposta in quanto infondata e non provata e comunque del tutto illegittima e pretestuosa.
h) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la illegittimità del recesso esercitato dalla committente e condannare la stessa al pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di indennità ex art. 1671 c.c. o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
i) In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto d'appalto della committente per tutte le ragioni esposte nel proprio atto di costituzione e, per l'effetto, Parte_1 condannare la stessa al risarcimento del danno in favore della della complessiva somma CP_2 di € 40.000,00 e, precisamente, € 12.200,00 per la esecuzione delle opere di rimontaggio eseguite dal 10/01/2022 al 04/02/2022; 15.000,00 per le spese sostenute ed i lavori eseguiti e non preventivati, ed € 7.800,00 per il mancato guadagno, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
7 j) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali
k) oltre IVA e CPA come per legge”.
All'esito della prima udienza di comparizione del 27.10.2022, il G.I. si riservava in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29.11.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.10.2022, il P.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 02.03.2023 per i provvedimenti sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 02.03.2023 il P.I. si riservava in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 22.03.2023 il P.I. ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 25.05.2023 per l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 25.05.2023 veniva ascoltato il teste;
alla successiva udienza Testimone_1 del 29.06.2023 veniva escusso il teste . Testimone_2
All'udienza del 07.12.2023 venivano escussi i testi e , mentre alla Testimone_3 Testimone_4 successiva udienza venivano escussi il teste . Testimone_5
All'udienza del 14.11.2024 veniva infine ascoltato il teste;
all'esito, il P.I. si riservava Tes_6 in ordine alle richieste formulate dalle parti.
Con ordinanza del 30.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2024, il P.I. formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. nel senso che la società opponente avrebbe dovuto versare alla opposta la somma di € Parte_1 Controparte_5
7.000,00 oltre all'importo di € 1.000,00 a parziale ristoro delle spese legali e disponeva CTU tecnica al fine di accertare le opere, anche extra-contratto, effettivamente eseguite dalla Controparte_5 rinviava la causa all'udienza del 17.12.2024 per il giuramento del CTU e la formulazione dei quesiti.
Alla successiva udienza del 19.12.2024 il P.I. si riservava in ordine alle richieste delle parti;
con ordinanza del 03.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2024, il P.I., ritenuto che l'istruttoria espletata potesse ragionevolmente consentire di definire la controversia senza ulteriori approfondimenti tecnici, fatta salva ogni diversa determinazione in sede di decisione, revocava il provvedimento con cui aveva disposto la CTU, ed assegnava alle parti termine sino al
12.03.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., contenenti la precisazione delle conclusioni;
all'esito la causa doveva intendersi riservata con assegnazione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita accoglimento.
8 Prima di procedere all'analisi della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali regolanti il procedimento di opposizione a D.I..
E' pacifico che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e dimostrare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà - invero - luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13240/2019; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421); se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova dei fatti costituenti oggetto delle eccezioni sollevate.
Nella fattispecie incombeva, pertanto, sulla società appaltatrice, attrice in senso sostanziale, fornire la prova dell'esistenza del diritto di credito, non potendo supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c., poiché tale potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella fattispecie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda
(cfr. Cass., sent. nn. 17959/2016; 1511/1989).
Orbene, ne caso in esame la produzione documentale e le risultanze della prova testimoniale sono del tutto adeguate e sufficienti a ritenere la effettiva esistenza del credito come riconosciuto in sede monitoria, mentre non hanno fondamento le contestazioni di parte opponente, che nega il diritto della di pretendere il pagamento dei lavori che si assume avere svolto oltre il pattuito, di cui CP_2 in ogni caso contesta sia l'entità e la consistenza, sia la congruità della somma richiesta.
In primo luogo, contesta in radice il credito vantato dalla società sul Pt_1 Controparte_2 presupposto per cui il corrispettivo del contratto di appalto sarebbe stato stabilito “a corpo”, con l'effetto che graverebbe sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile al momento della conclusione del contratto, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'articolo 1664 c.c..
Nella distinzione tra appalto “a corpo” e “a misura” si afferma tradizionalmente che nel primo caso il prezzo è determinato globalmente e non dipende dalle singole voci di costo o dalle dimensioni
9 dell'opera, ciò implicando che il contraente assume su di sé il rischio che i costi effettivi possano essere superiori o inferiori al prezzo pattuito, mentre il committente si impegna a pagare il prezzo concordato indipendentemente dalle eventuali variazioni di costi o dimensioni dell'opera, e la modificabilità del corrispettivo è limitata ai casi di circostanze eccezionali e impreviste, che comportino un aumento o una diminuzione significativa del costo dell'opera o del servizio.
Nell'appalto a misura, invece, il prezzo è determinato in base a unità di misura predefinite e dipende dalle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo. Ciò implica che il contraente si assume un rischio minore rispetto all'appalto a corpo, poiché il corrispettivo finale sarà adeguato alle effettive quantità e misure dell'opera, mentre il committente si impegna a pagare il prezzo calcolato in base alle quantità e misure effettivamente realizzate. Inoltre, la modificabilità del corrispettivo è più ampia rispetto all'appalto a corpo, in quanto è legata alle variazioni delle quantità e delle misure.
In questi casi, il contraente può richiedere una revisione del prezzo al committente, che dovrà valutare se accettare o meno la richiesta sulla base delle prove fornite dal contraente stesso.
La tradizionale distinzione non esime tuttavia le parti da rispetto dei canoni fondamentali di comportamento nei rapporti contrattuali della buona fede (in questo senso v. sent. Cass. 3 giugno
2016, n. 11478: “in un contratto d'appalto a corpo, o a forfait, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e sia così correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo a influire sull'offerta: in questi casi, grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. .. “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti;
quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato” (Cass. 21 gennaio 2011, n. 1494)”).
Da tale ipotesi è stata ulteriormente enucleato il caso in cui le variazioni alle opere siano autorizzate dal committente o da lui ordinate, evidenziandosi che la variabilità del compenso anche a corpo può derivare dal fatto che le variazioni delle opere preventivate siano ordinate dal committente, in cui non vi è dubbio che l'appaltatore sia legittimato a chiedere un compenso aggiuntivo (in una risalente pronuncia la S.C. ha invero rilevato che “Ai fini del corrispettivo dovuto all'appaltatore, occorre distinguere tra le variazioni dell'opera autorizzate (concordate) dal committente (art. 1659 c.c.) e
10 quelle da questi ordinate (art. 1661 c.c.). Per le prime, è riconosciuto un compenso all'appaltatore, quando si tratti di appalti a misura, mentre è escluso per gli appalti a corpo o a forfait. Per le altre variazioni, l'appaltatore ha diritto a compenso supplementare, sempreché esse abbiano importato un maggiore costo rispetto alle opere inizialmente commesse, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente (a corpo), non a misura;
vanno considerate variazioni ordinate quelle che siano apportate su iniziativa del committente, anche se con l'assenso dell'appaltatore, con la conseguenza, fra l'altro, che non è richiesta la prova scritta dell'autorizzazione del committente, potendo la prova medesima darsi, dall'appaltatore, con ogni mezzo. Se può considerarsi valida la pattuizione, con la quale venga escluso, di volta in volta, il diritto a compenso supplementare per ogni singola ordinazione del committente, deve considerarsi illecita, e quindi nulla, la clausola generale, inserita nell'originario contratto, con cui si preveda l'esclusione di maggiori compensi per variazioni di qualsiasi genere che il committente potestativamente richieda, dato che una siffatta clausola porrebbe l'appaltatore in balìa del committente alterando i presupposti della contrattazione;
l'illiceità di tale clausola può essere rilevata d'ufficio”; Cass. 27 aprile 1968, n. 1331).
Conclusivamente, se l'appalto a corpo prevede un prezzo globale e una ripartizione dei rischi più sfavorevole per il contraente, mentre l'appalto a misura consente una maggiore flessibilità nella determinazione del prezzo e una ripartizione dei rischi più equilibrata tra le parti, tuttavia ciò non toglie che anche nel primo caso ove le lavorazioni aggiuntive derivino dalla violazione del principio generale di buona fede, non essendo stato posto il contraente in grado di valutare con precisione i costi e i rischi associati all'opera a causa di inadempienze del committente, il quale in ogni caso richiede che l'opera sia eseguita, è pacificamente dovuto il compenso per le lavorazioni extra- contratto e per il maggior impegno in termini di durata dell'intervento, in ossequi alle specifiche disposizioni codicistiche che dettano la regolamentazione degli appalti a corpo e a misura, volte a garantire la correttezza e la trasparenza delle relazioni contrattuali tra contraente e committente.
Pertanto, nella valutazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto, è necessario tener conto delle peculiarità delle singole modalità di appalto, al fine di tutelare gli interessi di entrambe le parti e di assicurare una corretta esecuzione dell'opera o del servizio, interpretando l'accordo sulla scorta del principio generale della buona fede.
Facendo applicazione di tali insegnamenti alla fattispecie in esame, si evidenzia che le parti nel contratto di appalto, oltre a stabilire che avrebbe dovuto occuparsi delle operazioni di CP_2 smontaggio e rimontaggio di un impianto CEM 2000 BERNARDI per l'importo complessivo “a corpo” di €.45.000,00 oltre IVA, concordavano espressamente quanto segue:
“NOTE: se per cause a noi non imputabili i tempi di lavoro si prolungheranno, bisogna rivedere il prezzo.
11 Incluso: smontaggio, montaggio, carico materiali, viaggi ns. tecnici.
Escluso: IVA, trasporto, mezzi di sollevamento idonei allo smontaggio e montaggio, piattaforma aerea, vitto e alloggio ns. tecnici, energia elettrica in cantiere, svuotamento totale di tutti i componenti dell'impianto e quant'altro non descritto nella presente” (v. all. n. 14 all'atto di citazione in opposizione, “miglior offerta” di contenuta nel preventivo n. Controparte_2
08/2020 e accettata da in data 14.04.2020). Pt_1
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente a sostegno dei propri assunti difensivi, già in sede di conclusione del contratto di appalto le parti avevano previsto che, in caso di prolungamento dei tempi di lavoro per cause non imputabili a , così come, CP_2 evidentemente, anche in caso di esecuzione di lavorazioni non incluse nel contratto, sarebbe stato necessario rivedere il prezzo.
Inoltre, dall'esame del contratto si desume che una serie di prestazioni dovevano essere a carico del committente, tra i quali lo svuotamento totale di tutti i componenti dell'impianto, del cui smontaggio e successivo rimontaggio in altro sito i dipendenti di avrebbero dovuto occuparsi. CP_2
Ciò appare verosimile in considerazione delle modalità delle trattative che avevano preceduto la conclusione del contratto nei termini indicati, in quanto risulta incontestato che precedentemente all'accordo avesse effettuato due distinti preventivi per le opere di smontaggio e CP_2 rimontaggio dell'impianto, per un importo complessivo di €.73.000,00 oltre IVA, e che tali preventivi non erano stati accettati dalla la quale aveva successivamente accettato il preventivo n. Parte_1
8/2020 del 14.04.2020, che aveva regolato il contratto di appalto fra le parti alle condizioni ivi riportate, accollandosi, al fine di contenere il prezzo dell'appalto, l'onere di effettuare delle lavorazioni precedentemente incluse nei preventivi proposti dalla , prestazioni che invece CP_2 sono risultate non correttamente effettuate, con aggravio di tempi e lavoro per la appaltatrice, in violazione degli impegni contrattualmente assunti dalla società committente.
ha in effetti fornito adeguata prova di avere eseguito opere non previste in contratto e CP_2 anzi espressamente escluse dal contratto, in quanto la committente si era impegnata a effettuarle direttamente con proprio personale, e più in generale che il prolungamento dei tempi di lavoro sia imputabile ad che benché avesse assicurato nel corso dell'esecuzione del contratto il Pt_1 pagamento delle opere extracontrattuali, di fatto non vi provvedeva, determinando la sospensione dei lavori e il successivo abbandono del cantiere da parte della società appaltatrice.
La società appaltatrice ha provato di avere eseguito lavorazioni escluse dal contratto di appalto e che gli aumenti dei costi sostenuti siano dipesi da fattori imputabili alla società committente, vantando legittimamente il credito ingiunto in sede monitoria.
12 La produzione documentale a sostegno dell'emissione del decreto ingiuntivo e quella del presente giudizio di opposizione, unitamente alle risultanze della prova testimoniale hanno infatti dimostrato che i lavori posti a base della fattura medesima sono stati effettivamente eseguiti dalla società
[...] in favore società in quanto non ricompresi nell'originario contratto e CP_2 Parte_1 eseguiti su espressa indicazione e seguendo le direttive del committente.
Quanto al primo aspetto, è stata prodotta nel procedimento di ingiunzione la fattura n. 3/2022 del
20.01.2022 (all. 11 alla comparsa di costituzione), inviata alla società opponente in pari data (come dedotto nella comparsa di costituzione e non contestato da parte opponente), nonché il CP_2 registro delle fatture di vendita relativo al periodo gennaio-marzo 2022 (all. n. 11b alla comparsa di costituzione).
Circa la valenza probatoria della fattura commerciale, nell'ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio
2024 la Corte di Cassazione, intervenendo in tema di opposizione allo stato passivo, ha statuito che
“… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998).
Il tribunale, perciò, doveva considerare che le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti. …”.
Orbene, è incontestato che nel corso del rapporto tra le parti la società opponente abbia sempre accettato, senza contestazioni, le fatture emesse dalla società opposta per il pagamento degli acconti concordati sulla base dell'avanzamento lavori.
A riprova di tanto, basti considerare che ha prodotto in allegato alla comparsa di CP_2 costituzione anche le fatture precedenti a quella posta a fondamento della domanda monitoria, e precisamente:
- la fattura n. 53/2020 del 15.10.2020;
- la fattura n. 54/2021 del 01.10.2021;
13 - la fattura n. 63/2021 del 13/12/2021, emesse per il pagamento di acconti sul prezzo convenuto.
A ciò si aggiunga che anche la fattura n. 3/2022, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, è stata contestata dall'odierna opponente solo a seguito della ricezione della missiva del 10.02.2022, con la quale ha diffidato a provvedere al pagamento della fattura medesima, rimasto CP_2 Pt_1 inevaso nonostante gli accordi intervenuti tra le parti.
Tale documentazione appare del tutto idonea al fine di comprovare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti nei termini descritti dalla società opposta, nonché l'effettiva esecuzione dei lavori in favore della società opponente, la quale, a fronte di tale produzione documentale, non ha mosso alcun rilievo, se non a seguito di diffida ad adempiere da parte di . CP_2
In ossequio al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto possa costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite dalla società opposta in favore della società la Parte_1 quale nulla ha dedotto, ancor prima che provato, in ordine ad una eventuale contestazione delle fatture emesse nel corso del rapporto.
Ad ogni buon conto, ove non si ritenesse di attribuire tale efficacia probatoria alla documentazione prodotta (fatture, registro delle fatture di vendita) per effetto della mancata tempestiva contestazione da parte della società debitrice, nel caso in esame le prestazioni di cui alla fattura commerciale trovano pieno riscontro nelle prove testimoniali assunte, della cui genuinità e veridicità non si ha motivo alcuno di dubitare, provenendo da soggetti a diretta conoscenza dei fatti di causa.
All'esito dell'istruttoria espletata è infatti emerso che:
- allorquando i tecnici di hanno fatto ingresso nel cantiere, hanno constatato che CP_2
l'impianto, diversamente da quanto pattuito nel contratto di appalto (laddove si indicava espressamente tra le lavorazioni escluse lo “svuotamento totale di tutti i componenti dell'impianto”), non era pronto per lo smontaggio, in quanto molto sporco e pieno di bitume;
- tecnici per 20 giorni si sono dedicati esclusivamente alla pulizia dell'impianto ed alla CP_2 preparazione dello stesso per lo smontaggio;
- prima di procedere al rimontaggio, il Sig. , direttore tecnico della ha Testimone_1 Pt_1 richiesto la realizzazione di linee diverse ed un diverso posizionamento delle componenti dell'impianto;
- durante le operazioni di montaggio non sono stati forniti da alcuni componenti necessari, Pt_1 ed anzi il Sig. diversamente da quanto convenuto nel contratto di appalto (ove si precisava Per_1 che, trattandosi di un impianto usato, la avrebbe dovuto farsi carico “di tutte le sostituzioni Pt_1 dei componenti usurati o danneggiati come riparazioni di carpenteria, bulloneria, cavi elettrici
14 motori, valvole, elettrovalvole e quant'altro emerga in fase di montaggio”), ha chiesto di utilizzare componenti arrugginiti e pieni di bitume.
- in considerazione delle opere eseguite e non preventivate in fase di smontaggio, nonché dell'esecuzione di lavorazioni non previste in fase di rimontaggio, dovute alle modifiche sostanziali al posizionamento dell'impianto, quasi completamente realizzato, le parti hanno concordato il pagamento di un ulteriore acconto di €.10.000,00 più IVA.
Sul punto, particolare rilevo assume la deposizione del teste di parte opposta , all'epoca Tes_6 dei fatti supervisore di cantiere ed in quanto tale a diretta conoscenza dei fatti di causa, CP_2 il quale, escusso all'udienza del 14.11.2024, in merito all'esecuzione di lavorazioni non previste in fase di smontaggio ha dichiarato:
“ADR: In ordine alla circostanza n. 12 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che l'impianto di cui sopra, al momento dell'inizio delle operazioni di smontaggio da personale CP_2
, si presentava pieno di materiali inerti e non pronto per lo smontaggio?”], la confermo e preciso
[...] che l'impianto presentava tonnellate di bitume inerte indurito;
preciso inoltre che in sede di trattative
l' e quindi la ebbero ad assicurare che l'impianto sarebbe stato pronto e pulito per Per_1 Pt_1 le operazioni di smontaggio.
ADR: In ordine alla circostanza n. 13 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che bitume solidificato era presente all'interno delle tubazioni dell'impianto?”], la confermo. Preciso che abbiamo dovuto riscaldare parti dell'impianto con la fiamma ossidrica per procedere allo smontaggio.
ADR: In ordine alla circostanza n. 14 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero le operazioni di pulizia e preparazione dell'impianto allo smontaggio erano effettuate da dipendenti ?”], CP_2 la confermo e preciso che siamo stati obbligati a farlo, perché altrimenti non avremmo potuto procedere allo smontaggio.
ADR: In ordine alla circostanza n. 15 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che lo smontaggio, la preparazione ed il caricamento delle componenti venivano effettuate da personale
?”], la confermo”. CP_2
In merito all'esecuzione di lavorazioni non previste in fase di rimontaggio, il medesimo teste ha dichiarato:
“ADR: In ordine alla circostanza n. 22 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che, prima del rimontaggio, durante un sopralluogo nel sito di Gualdo Tadino, il Sig. Persona_2 richiedeva la realizzazioni di linee diverse ed un diverso posizionamento delle componenti dell'impianto?”], la confermo e preciso che l' richiedeva l'installazione di ulteriori cisterne Per_1
15 rispetto all'impianto originario, nonché che tutte le cisterne fossero allocate a notevole distanza dall'impianto, il che prevedeva la realizzazione di ulteriori linee di collegamento.
ADR: In ordine alla circostanza n. 23 della memoria istruttoria di parte opposta [“In particolare, vero che veniva richiesta la installazione di caldaie e serbatoi ulteriori rispetto all'impianto originario?”], la confermo anche per quanto già detto in ordine alla circostanza n. 22”.
In merito all'accordo intervenuto tra le parti in ordine al pagamento di un ulteriore acconto, il teste ha poi dichiarato: Tes_6
“ADR: In ordine alla circostanza n. 24 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che fra il
Sig. ed il Sig. veniva convenuto che tutte le lavorazioni non previste – Parte_3 Per_1 pulizia impianto e montaggio diverso rispetto allo schema originario – avrebbero comportato una maggiorazione del prezzo convenuto?”], la confermo.
ADR: In ordine alla circostanza n. 25 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero nel gennaio
2022, in occasione della ripresa delle operazioni di montaggio, il Sig. chiedeva al Sig. Parte_3 il pagamento di ulteriore acconto, nonché accordo sul pagamento delle lavorazioni non Per_1 previste?”], la confermo e preciso che tale accordo venne raggiunto quando l' si portò nel Per_1 cantiere di Gualdo Tadino, perché in quel periodo era stato impegnato presso altro cantiere in Sicilia.
Giunto sul posto, si meravigliò positivamente dello stato dell'arte, in quanto a detta sua non pensava che in quel periodo l'impianto sarebbe stato quasi completamente realizzato, e in quell'occasione convenimmo un ulteriore acconto di €.10.000,00 più IVA e che avremmo immediatamente raggiunto accordo sulle lavorazioni non previste.
ADR: In ordine alla circostanza n. 26 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che in tale occasione il Sig. acconsentì al pagamento di ulteriore acconto, chiedendo al Sig. Per_1 Pt_3 di far emettere fattura alla ?”], la confermo.
[...] CP_2
ADR: In ordine alla circostanza n. 27 della memoria istruttoria di parte opposta [“Vero che in più occasioni il Sig. confermava il pagamento della fattura?”], la confermo. Ricordo che dopo Per_1
l'emissione della fattura da parte di per diverse settimane ho sollecitato il Sig. CP_2 Per_1
a provvedere al pagamento della stessa. E lui mi rispondeva che aveva già provveduto”.
Tali dichiarazioni sono state confermate dagli ulteriori testi ascoltati, ed in particolare dal teste di parte opposta Sig. , dipendente il quale, escusso all'udienza del Testimone_2 Controparte_2
29.06.2023, interrogato in ordine alla circostanza n.7 della memoria 183 n.2 di parte opposta [“Vero che il Sig. prevedeva una diversa allocazione delle componenti dell'impianto Persona_2
(BTZ e diatermico) rispetto all'originario presso il sito di Gualdo Tadino?”], ha dichiarato: “la confermo e aggiungo che ho curato personalmente, in qualità di operario, le attività di smontaggio
e rimontaggio unitamente ad un operaio della ditta , in occasione dello smontaggio si CP_2
16 trattava del sig. nell'occasione di rimontaggio se non ricordo male c'era il sig. Persona_3
. Ricordo che nella fase di smontaggio l'impianto era predisposto in un modo ma Testimone_5 al rimontaggio non abbiamo rispettato l'assetto originale dell'impianto su espressa richiesta del sig.
Preciso meglio, l'attività di rimontaggio ha richiesto l'installazione in maniera Persona_1 differente di tutte le componenti dell'impianto”.
Il teste ha confermato la circostanza n. 9 della memoria 183 n. 2 di parte opposta [“Vero Tes_2 che le operazioni di smontaggio ebbero inizio in data 19/10/2020 fino al 29/10/2020?”], precisando che “le operazioni sono durate diversi giorni, all'incirca una ventina”; ha confermato altresì la circostanza n.10 della memoria 183 n.2 di parte [“Vero che i lavori furono sospesi perché mancava documentazione necessaria da parte di ”], aggiungendo che “durante l'attività di smontaggio Pt_1 ci hanno avvisato che mancava della documentazione, se non ricordo male quella della sicurezza dell'impianto, pertanto abbiamo dovuto interrompere le attività”.
In ordine alla circostanza n.12 della memoria 183 n.2 di parte opposta [“Vero che l'impianto di cui sopra, al momento dell'inizio delle operazioni di smontaggio da personale , si presentava CP_2 pieno di materiali inerti e non pronto per lo smontaggio?”], il teste ha riferito che Tes_2
“l'impianto era molto sporco e le tubazioni piene di bitume ed i silos pieni di filler e le cisterne erano piene, sporche e non si poteva lavorare. Queste condizioni rendevano impossibile lo smontaggio in quanto tutte le parti che ho innanzi indicato dovevano essere smontate e ripulite per poi essere riportate dove l'impianto doveva essere rimontato. Le operazioni di pulizia e di svuotamento dell'impianto dovevano essere poste in essere dalla infatti quando noi arrivammo presso Pt_1
l'impianto poiché non era pronto per lo smontaggio abbiamo noi stessi provveduto a ripulire
l'impianto e a svuotarlo con perdita di tempo che ha fatto prolungare le operazioni”, per poi aggiungere: “confermo la circostanza n.20 della memoria 183 n.2 di parte opposta [“Vero che durante le operazioni di smontaggio il Sig. ebbe a contestare al Sig. la Parte_3 Persona_2 presenza di bitume nell'impianto?”], sempre perché ho avuto modo di costatare di persona che sussisteva tale problema e i sigg.ri e discutevano della necessità Parte_3 Persona_1 che l'impianto venisse svuotato e ripulito. Appena siamo giunti sul cantiere contestava ad Pt_3 le condizioni in cui versava l'impianto, ovvero che era ancora sporco di materiali e quindi Per_1 non poteva essere smontato”. Il teste , inoltre, ha dichiarato che gli operai di Tes_2 Pt_1 avrebbero dovuto aiutarli, “ma non avevano le necessarie competenze...non erano sempre presenti sui luoghi, ad esempio in una circostanza sono rimasti assenti per una settimana”.
In merito agli accordi intervenuti fra le parti per le lavorazioni di smontaggio non previste, il Tes_2 ha riferito che: “tra i Sig.ri e si verificavano spesso delle discussioni, ma Per_1 Pt_3 Per_1
17 durante il montaggio ci diceva, rassicurandoci, che tutte le operazioni extra contratto sarebbero state conteggiate e pagate”.
Nei medesimi termini, il teste di parte opposta Sig. , dipendente Testimone_5 CP_2
escusso all'udienza del 16.05.2024, ha confermato in toto la ricostruzione dei fatti offerta dalla
[...] società opposta, e in ordine alla circostanza sub 7 della memoria 183 di parte opposta [“Vero che il
Sig. prevedeva una diversa allocazione delle componenti dell'impianto (BTZ e Persona_2 diatermico) rispetto all'originario presso il sito di Gualdo Tadino?”] ha precisato che “il Sig. Per_1 chiese, al momento del montaggio nel sito di Gualdo Tadino, una diversa allocazione
[...] delle componenti dell'impianto. Nello specifico ricordo che il Sig. chiese di Persona_1 rimontare l'impianto non secondo lo schema originario, ma seguendo le predisposizioni del sito di
Gualdo Tadino, al fine di evitare ulteriori lavori di scavo. Questo comportava l'aggiunta di nuove e più lunghe linee di tubazioni, oltre ad impianto elettrico diverso”; ha confermato che “le operazioni di smontaggio dovettero bloccarsi perché non vi era documentazione relativa all'impianto”, che “al momento dello smontaggio l'impianto si presentava completamente sporco di bitume nel forno;
i serbatoi pieni di;
anche le tubazioni si presentavano intasate da residui di bitume”, e che CP_6
“per preparare l'impianto allo smontaggio, dovemmo riscaldare con il cannello i residui, per poi, con spazzola di acciaio, svitare i bulloni ed estrarre le componenti”.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente, le stesse devono ritenersi per un verso contraddittorie e per altro verso del tutto irrilevanti.
In primo luogo, occorre evidenziare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste di parte opponente , direttore tecnico della escusso all'udienza del Testimone_1 Parte_1
25.05.2023, il quale, interrogato in ordine alla circostanza sub 7 della seconda memoria autorizzata di parte attrice [“ ha sempre tempestivamente corrisposto a gli importi da Pt_1 CP_2 essa fatturati previo accordo con la committente”], ha dapprima precisato di non essere “incaricato di curare i pagamenti, ma mi risulta che quelli concordati fossero stati effettuati”, per poi cadere in palese contraddizione nel momento in cui ha confermato la circostanza n. 19 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta [“Vero che i pagamenti venivano convenuti tra le società nelle persone dei Sig.ri per e per la ?”], giungendo infine Persona_2 Pt_1 Parte_3 CP_2 ad affermare, in ordine alla circostanza n. 17 memoria 183 n. 3 di parte convenuta [“Vero che
l'emissione di tutte le fatture e, pertanto, di tutti i pagamenti, sono stati convenuti fra il Sig. Pt_3 ed il Sig. ”], che “fino a tutti i pagamenti eseguiti sì tranne la fattura n. 3 contestata”. Tale Per_1 ultima dichiarazione appare evidentemente inverosimile e rivela l'assoluta inattendibilità del teste il quale, nel tentativo di favorire la tesi di parte opponente, ha reso dichiarazioni del tutto Per_1 contraddittorie e quindi inattendibili.
18 Le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte opponente escussi all'udienza del 07.12.2023, Signori
e , dipendenti con mansioni rispettivamente di manovale Testimone_3 Testimone_4 Pt_1 ed operatore meccanico, appaiono invece del tutto irrilevanti ed ininfluenti, non avendo gli stessi alcuna specifica qualifica per le operazioni svolte ed essendo stati presenti solo a parte delle operazioni di smontaggio e/o rimontaggio dell'impianto.
All'esito dell'istruttoria espletata deve quindi ritenersi provato:
- che in fase di smontaggio l'impianto era in condizioni tali da comportare un prolungamento dei lavori a causa delle operazioni di pulizia e svuotamento, che per contratto avrebbero dovuto essere espletate da personale Pt_1
- che delle operazioni di pulizia si sono invece occupati dipendenti , il che ha CP_2 comportato un notevole prolungamento delle operazioni di smontaggio;
- che i dipendenti non erano sempre presenti alle operazioni di smontaggio e Pt_1 rimontaggio e non avevano competenze specifiche;
- che i lavori venivano interrotti a causa della mancanza della documentazione necessaria presso il cantiere di Demonte;
- che il Sig. aveva richiesto, al momento del montaggio, una diversa Persona_1 allocazione delle componenti dell'impianto;
- che il Sig. , Direttore tecnico aveva concordato con il Sig. Testimone_1 Pt_1 Tes_6 il pagamento di un ulteriore acconto di €.10.000,00 più IVA.
[...]
In conclusione, il credito fatto valere da nei confronti della deve Controparte_2 Parte_1 ritenersi pienamente provato sia nell'an che nel quantum, sulla scorta della documentazione prodotta e dell'istruttoria espletata.
Non rileva, sulla scorta delle considerazioni in precedenza svolte, cui si rinvia, che il prezzo dell'appalto fosse stato determinato globalmente (a corpo), trattandosi di variazioni che devono essere oggetto di ulteriore compenso in quanto richieste dal committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., secondo le espresse previsioni contrattuali, o quantomeno costituenti variazioni necessarie dell'intervento oggetto dell'appalto, con il potere del giudice di quantificare le correlative variazioni del prezzo ex art. 1660 c.c. (v. Cass., ord. n. 40122 del 15 dicembre 2021).
Da tanto deriva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, risultando l'inadempimento del contratto imputabile esclusivamente ad con Parte_1 la integrale conferma del DI opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653, primo comma, c.p.c..
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno che assume CP_2 esserle stato cagionato dalla condotta inadempiente di di cui la convenuta opposta non ha Pt_1
19 fornito adeguata prova. Nelle conclusioni riportate in premessa la società ha invero CP_2 chiesto la condanna della al pagamento “della somma di € 40.000,00 e, precisamente, € Pt_1
12.200,00 per la esecuzione delle opere di rimontaggio eseguite dal 10/01/2022 al 04/02/2022;
15.000,00 per le spese sostenute ed i lavori eseguiti e non preventivati, ed € 7.800,00 per il mancato guadagno, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, tuttavia tale richiesta deve ritenersi infondata, non avendo la stessa fornito alcuna prova delle spese sostenute e del mancato guadagno.
Ogni ulteriore domanda formulata dalla società opponente deve ritenersi assorbita per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
4. LE SPESE
Quanto al regolamento delle spese, la società opponente va condannata, in applicazione del generale principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ei confronti di avente ad oggetto: “Appalto: altre ipotesi Parte_1 Controparte_2 ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)”, rigettata ogni altra eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
452/2022 emesso dal Tribunale di Taranto il 10.03.2022 e depositato il 22.03.2022, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA ogni altra domanda;
3) CONDANNA la società opponente in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, e le liquida in Controparte_2 complessivi €.3.500,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA
e CPA.
Taranto, lì 18.06.2025.
Il Presidente Istruttore (Dott.ssa S. D'Errico)
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