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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dr. Vito
Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al N. 2758/2019 R.G. promosso
DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difeso dall'Avv. Massimo Ammaturo
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Stranieri
OPPOSTA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
Difesa dall'Avv. Andrea Bullo
TERZA CHIAMATA
1 avente ad oggetto opposizione ex art. 615 cpc, trattata e decisa all'esito della precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quienques cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in Cancelleria in data 20.6.2019, la ha proposto Parte_2
opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 28.5.2019, con il quale gli è stato intimato il pagamento. in favore di , della somma di € 16.097,45, in forza di omesso Parte_3
pagamento di N. 5 assegni.
Quali motivi di opposizione ha eccepito l'operatività della polizza assicurativa N. 10844656,
sottoscritta con la Compagnia Ass.va denominata .- di cui ha chiesto Controparte_2 Parte_4
la manleva, previa chiamata in causa della stessa nel giudizio per cui è causa.
Con comparsa di risposta, deposita in data 12.9.2019, si è costituita in giudizio Parte_3
ed ha impugnato per infondatezza l'opposizione de quo, concludendo per il rigetto
[...]
dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze.
Con provvedimento, reso in calce all'udienza del 13.11.2019, il G.I. ha autorizzato la chiamata in causa di . Controparte_2
Con comparsa di risposta, depositata in data 30.3.2020, si è costituita in giudizio la terza chiamata ed ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa nel giudizio di Controparte_2
opposizione all'esecuzione, il difetto di legittimazione attiva dell'opponente nei confronti della terza chiamata e, nel merito, la sua infondatezza. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e, all'esito della precisazione delle conclusioni, è
stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, così come proposta, non è fondata e va rigettata.
2 Per quanto riguarda il merito dell'opposizione, non risulta oggetto di alcuna contestazione, nè
risulta fornita dall'opponente alcuna prova in ordine all'inesistenza del diritto di credito reclamato dalla creditrice opposta- relativo al mancato pagamento di prodotti ortofrutticoli venduti da
Ortofrutta del Salento srl alla società opponente-.
Il teste ha confermato che la acquistò prodotti ortofrutticoli dalla Testimone_1 Parte_2
, e che per la merce ritirata fu versato assegno, risultato poi non pagato. Controparte_1
Anche Il teste ha riferito che la acquistava prodotti Testimone_2 Parte_2
ortofrutticoli dalla e che il pagamento di detta merce avveniva con Controparte_1
assegni.
La chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni risulta infondata, in Controparte_2
quanto la polizza assicurativa N. 10844656 -stipulata con la Parte_5
in data 16.11.2019, ai sensi degli artt.1891 c.c. denominata Chiarad- copre amministratori, sindaci e dirigenti in seguito a qualsiasi atto illecito commesso nell'esercizio dele mansioni di
Amministratore, Sindaco o Dirigente.
Nel caso di specie, viceversa, non si verte su illeciti commessi nell'esercizio delle mansioni di
Amministratore, Sindaco o Dirigente, ma piuttosto in ipotesi di un mancato pagamento di prodotti ortofrutticoli, che erano stati venduti da Ortofrutta del Salento srl alla società opponente.
Sotto altro profilo va rilevato che, nel caso di specie, non risulta allegato alcun sinistro, né alcuna richiesta di risarcimento dal quale possa conseguire l'applicazione della polizza assicurativa in oggetto.
L'opposizione così come proposta, ivi compresa la chiamata in garanzia spiegata nei confronti di deve essere dunque rigettata. Controparte_3
del Salento srl ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Parte_3
La domanda è infondata.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte l'accoglimento della domanda di condanna al
3 risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento, sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto.
Venendo al caso di specie, tenuto conto di quanto sopra motivato non sembra, prima facie, sussistere l'elemento soggettivo di cui alla norma richiamata, cioè quello di aver agito con mala fede o colpa grave.
Difetta inoltre anche l'elemento oggettivo, tenuto conto che nessun danno è stato provato dalla convenuta opposta, quale conseguenza immediata e diretta dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. N. 55/2014 e successivo aggiornamento N. 37/2018.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, Dr. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione avverso il precetto, Parte_2
notificatogli in data 28.5.2019, ogni altra domanda disattesa, così decide:
1) Rigetta l'opposizione, così come proposta, ivi compresa la chiamata in garanzia spiegata nei confronti di . Controparte_3
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento, delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, sia in favore di parte opposta Ortofrutta del Salento srl, sia in favore della terza chiamata , Controparte_3
liquidate per ciascuna parte disgiuntamente in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori (Iva e Cap) come per legge.
Così deciso in Brindisi addì 03.06.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dr. Vito Quarta
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