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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 64167/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Aurora Malvoni e Avv. Silvana Panebianco)
ATTORE - OPPOSTO
E
Controparte_1
(Avv. Roberto Malomo)
CONVENUTO - OPPONENTE
NONCHÉ'
[...]
- CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.4.2021 proponeva Parte_1 opposizione, iscritta al n. R.G. 80124/2022, avverso l'esecuzione forzata intrapresa dalla
[...]
con atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte Controparte_1 dell'emissione di tre cartelle esattoriali per debiti di natura tributaria, lamentando l'illegittimità dell'esecuzione forzata. Nel ricorso la società eccepiva: a) l'intervenuto pagamento di quanto intimato in data antecedente l'emissione delle cartelle esattoriali;
b) la mancata notifica delle cartelle e dell'avviso di intimazione;
c) l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle.
In ragione di tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Contr Costituitasi con comparsa, l' dichiarava che in data 21.4.2022 (ossia, prima della notifica dell'opposizione, avvenuta il 29.4.2022) aveva provveduto ad inoltrare via pec la rinuncia al pignoramento all'opponente ed al terzo (cfr. doc. 4 e 5 fascicolo cautelare di parte opposta) in conseguenza dello sgravio effettuato medio tempore da parte dell'ente impositore. Notiziava inoltre che il terzo aveva provveduto al pagamento delle somme pignorate. Nel merito, affermava comunque l'infondatezza della proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 16.7.2022 il GE, preso atto della rinuncia al pignoramento, dichiarava
Contr chiusa la fase cautelare, condannava alle spese l' ritenendo plausibile la prescrizione dei crediti e assegnava termini perentori per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' ha riassunto la causa, CP_4
reiterando le doglianze avanzate in fase cautelare e chiedendo la restituzione degli importi pagati
Contr sine causa dal terzo all' Contr Con comparsa di risposta depositata il 14.4.2023 l' ha nuovamente sottolineato di aver effettuato prontamente lo sgravio e, quanto alla restituzione delle somme, ha richiamato l'art. 26 del
D.Lgs. 112/1999, per il quale la restituzione è possibile unicamente quando l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
All'udienza del 31.1.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Nelle memorie conclusionali parte attrice ha dichiarato che “nelle more del giudizio
l' ha provveduto a restituire all'opponente la somma posta a Controparte_5
base del pignoramento presso terzi, pertanto, si chiede che il signor Giudice adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna alla refusione delle spese processuali in virtù della soccombenza virtuale”.
All'udienza del 5.3.2025, fissata per la ricostruzione del fascicolo nel contraddittorio delle parti in quanto andato smarrito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo che, pur CP_2
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Parimenti in via preliminare occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, in considerazione della conforme richiesta di parte attrice, della circostanza dell'estinzione della procedura di esecuzione forzata e della restituzione delle somme pagate dal terzo.
Venendo quindi al profilo delle spese di lite e ragionando in termini di “soccombenza virtuale” e di ragione più liquida così come delineata dalla Corte di Cassazione, si deve valorizzare il fatto che alla data di notifica del pignoramento la ragione creditoria nei confronti della
[...]
era del tutto insussistente, avendo l'Associazione già provveduto Parte_1
a corrispondere il dovuto diversi anni prima, circostanza che peraltro ha condotto allo sgravio da
Contr parte dell'ente impositore e alla rinuncia all'azione esecutiva da parte di
Discende da ciò che, alla luce di quanto ora evidenziato, le spese di lite devono essere poste Contr a carico dell' e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
Contr
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Aurora Malvoni e dell'Avv. Silvana Panebianco, dichiaratesi antistatarie, liquidate per compensi in € 2.150,00, oltre accessori di legge se dovuti, ed € 300,00 per spese vive.
Così deciso in Roma, il 6.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina