Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00994/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01834/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2024, proposto da:
CA IO, EN IO, NN LU Ruocco, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tramonti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Buonasorte, con domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, piazza Conforti n.5;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione, n. 51 del 17 luglio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tramonti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari in Tramonti, rispettivamente, il primo, di un immobile composto da un piano terra con soprastante copertura a falda inclinata, gli altri due, pro indiviso, di “un manufatto avente struttura in legno e lamiere delle dimensioni in pianta di circa m. 3,70 x m. 12,00, a falda inclinata, aperta sui lati est ed ovest, con altezza massima di circa m. 4,50 ed altezza minima di circa m. 3, utilizzata come deposito di materiali e ricovero dei mezzi”, manufatto, questo, che insiste per una piccola parte su particella di proprietà del primo ricorrente.
Con l’ingiunzione, n. 51 del 17 luglio 2024, il Comune contestava “la realizzazione del manufatto con struttura in legno e lamiera in muratura” in assenza di titolo abilitativo.
Avverso l’ordine de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 10, 31, 34, 36, 37 E 94 BIS DEL D.P.R. 380/01, COME SUCC. MOD. ED INT., DEGLI ARTT. 149 E 167 DEL D.LGS. 42/04 E DEL D.P.R. 31/2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE, GENERICITA’, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA ISTRUTTORIA.
Secondo la ricostruzione attorea, tale manufatto non è altro che una tettoia, aperta, poi, su tre lati, non su due, ed appoggiata per un lato su un fabbricato esistente, che, sia in relazione alla sua funzione, servente, di deposito di prodotti agricoli, sia attese le sue caratteristiche, strutturali e tipologiche, rendono chiaro che si è in presenza di un volume tecnico, pertinenziale al fondo agricolo al quale accede.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 241/90, COME SUCC. MOD. ED INT.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La parte ricorrente lamenta la violazione anche dell’art. 7 della l. 241/1990, atteso che l’ingiunzione di demolizione n. 37/2022 non è stata preceduta dalla previa comunicazione dell’avvio del procedimento.
III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 27, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/01. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI.
La parte ricorrente lamenta che, prima di ingiungersi la demolizione delle opere de quibus, avrebbe dovuto essere accertata la possibilità di assentire in sanatoria quanto si assume realizzato in assenza dell’idoneo titolo abilitativo.
Resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Agli atti è versata la domanda di sanatoria del 15.10.2024, n. 134.
Com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, LE, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).
D’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, LE, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, LE, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è improcedibile.
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO