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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/08/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione terza civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2158/2017 RGAC vertente tra
, già , c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangelo de Septis e Simona de Septis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via V. Ciaccio n.12 appellante
e
, c.f. e CP_1 C.F._1 CP_2
, c.f. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avvocato Nicola Mortoro ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via A. Greco n.6 appellato Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della efficacia dell'ordinanza decisoria impugnata, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata ordinanza decisoria – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa riconoscere e dichiarare la fondatezza della preliminare eccezione formulata dalla e conseguentemente accertare Parte_1
e dichiarare la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa ed al preteso diritto all'indennizzo di cui alla polizza contratta con la Società
Assicuratrice, ai sensi dell'art. 2952 2° comma c.c.; per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avanzata dai sigg. e CP_2 CP_1
nel procedimento ex art- 702 bis n. 4406/2015 R.G. tribunale di
[...]
Catanzaro; con condanna dei sigg. e al CP_2 CP_1
pagamento di spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.
Per l'appellato: “Piaccia la Corte d'Appello di Catanzaro: in via preliminare ritenere e dichiarare l'appello proposto da
[...]
inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - in subordine Parte_1
dichiarare l'appello proposto dall' inammissibile ai Parte_1
sensi dell'art. 348-ter c.p.c. non sussistendo alcuna ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto;
Nel merito – rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della comparente.
In fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e adivano CP_1 CP_2
il tribunale di Catanzaro esponendo che, in data 27.07.2008, il signor rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti, era Persona_1
deceduto a seguito di un sinistro stradale che lo aveva coinvolto mentre si trovava alla guida del veicolo fiat punto tg CW315KJ, di proprietà del padre
. Parte_3
Il sinistro veniva denunciato alla compagnia con cui Parte_2
era assicurato il veicolo;
la società assicuratrice però rigettava la relativa richiesta di risarcimento in quanto, per via dell'evento morte non poteva applicarsi la procedura dell'indennizzo diretto. Accadeva poi, che in data
17.05.2014, rinveniva casualmente, nella stanza del defunto CP_1
figlio, copia della polizza assicurativa del veicolo che, oltre alla RCA, prevedeva la garanzia “infortuni del conducente”, con un capitale assicurato, in caso di morte, di € 26.000,00 a favore degli eredi. Procedeva, pertanto, a richiedere alla il relativo indennizzo nell'importo di € Parte_2
8.666,66 (quota parte). La richiesta veniva respinta poiché il diritto era prescritto.
Sull'assunto che la compagnia assicurativa avesse violato gli obblighi informativi, omettendo di comunicare l'esistenza di tale garanzia una volta venuta a conoscenza del sinistro. e che tale circostanza rientrasse nell'ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n.8, c.c.,
i ricorrenti adivano il tribunale di Catanzaro affinché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della e, Parte_2
conseguentemente, quest'ultima fosse condannata al pagamento dell'indennizzo per € 17.333,31 oltre interessi legali, rivalutazione e condanna alle spese.
Si costituiva la (già che Parte_1 Parte_2
contestava la domanda, insistendo nella prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952, II comma, c.c., essendo decorsi i due anni dall'evento; deduceva, inoltre, che i ricorrenti erano a conoscenza della garanzia infortuni del conducente già dopo il sinistro stradale poiché contenuta nella medesima polizza assicurativa da loro invocata.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e testimoniali, con ordinanza pubblicata il 20.11.2017, il tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda avanzata dai ricorrenti.
Con atto di citazione notificato in data 04.12.2017, la Parte_1
proponeva appello. Sosteneva l'appellante che il giudice di
[...]
primo grado aveva errato nel ritenere che in capo all'assicurazione sussistesse un obbligo giuridico di informare i ricorrenti circa l'esistenza della garanzia infortuni del conducente;
la società non era tenuta a rinnovare l'informativa e, dunque, nessun comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede era stato posto in essere dalla stessa. Non esistendo alcun comportamento illegittimo dell'assicurazione, non poteva ravvisarsi la causa di sospensione della prescrizione di cui al n. 8 dell'art. 2941 c.c..
L'appellante contestava, inoltre, l'affermazione del giudice secondo cui non sarebbe stata fornita la prova che il fatto sottaciuto fosse noto ai ricorrenti;
invero era stato dimostrato che il contraente (separato Parte_3
dalla moglie ) aveva messo i ricorrenti nelle condizioni di CP_1
conoscere le garanzie contenute nella polizza assicurativa, posto che CP_1
ne aveva rinvenuto una copia nella camera del defunto
[...] Per_1 il ritardo nel ritrovamento della copia e dunque nella richiesta di
[...]
indennizzo non poteva essere addebitato all'assicurazione. Inoltre, era stato documentalmente provato che, già in data 08.09.2008, i ricorrenti erano a conoscenza della polizza dal momento che inoltravano alla compagnia assicurativa la richiesta di risarcimento danni conseguenti al decesso del congiunto;
la garanzia infortuni conducente era infatti contenuta nella stessa polizza.
L'appellante pertanto chiedeva la riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva iscritta al n. 2158/2017 R.G.A.C. di questa corte.
Con atto del 11.01.2018, la formulava Parte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, richiesta che veniva accolta con ordinanza del 15.02.2018.
Con comparsa depositata il 20.03.2018 si costituivano in giudizio CP_1
e che contestavano l'appello e ne chiedevano il
[...] CP_2
rigetto.
Con ordinanza del 14.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appello proposto dalla è fondato. Parte_1
Il tribunale ha accolto la domanda formulata da e da CP_2 CP_1
diretta al pagamento dell'indennizzo per la morte del signor
[...] Per_1
avvenuta in data 27.7.2008 mentre quest'ultimo era alla guida
[...]
l'autovettura Fiat punto, tg. C315KJ, di proprietà del padre
[...]
, ritenendo sospeso, fino al momento di ritrovamento del Parte_3 documento di polizza in data 17.5.2014, il termine di prescrizione biennale del diritto dei ricorrenti. Il giudicante ha basato la decisione sul presupposto che la società assicuratrice, omettendo di informare gli eredi di Per_1
dell'esistenza di una clausola per la copertura dei rischi da
[...]
infortunio del conducente, nella polizza n. 066026827 con la quale era stata assicurata, per la responsabilità civile, l'autovettura Fiat punto tg. C315KJ, avesse violato gli obblighi di correttezza e di buona fede contemplati dall'art. 183, comma 1, del codice delle assicurazioni e, tale comportamento, avrebbe fatto sì che la prescrizione non potesse decorrere fino al momento in cui gli interessati non avevano avuto consapevolezza dei loro diritti.
Ora, occorre osservare che l'obbligo, per l'assicuratore, di comportarsi “con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati” (art. 183, comma 1, lettera a del codice delle assicurazioni) concerne tanto alla fase precontrattuale che a quella della conclusione e dell'esecuzione degli accordi negoziali -il contraente deve avere effettiva conoscenza delle caratteristiche del prodotto, l'intero negozio e le singole clausole devono essere chiare e comprensibili, il cliente deve esser messo in condizioni di valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta e deve ottenere collaborazione nella gestione del sinistro- ma non contempla un dovere di
“assistenza” finalizzato alla risoluzione di problematiche attinenti l'interpretazione del contratto ed i confini della copertura assicurativa.
In altri termini, la mancata comunicazione, al momento del sinistro in cui perse la vita il signor dell'esistenza di una clausola per Persona_1
la copertura dei rischi da infortunio del conducente nella polizza n.
066026827, non costituisce inadempimento degli obblighi gravanti sulla società assicuratrice né, tantomeno, integra gli estremi di una condotta dolosamente preordinata all'occultamento di un'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. n. 11067/2025 e Cass. n. 2030/2010). Peraltro, la operatività ed il contenuto della polizza n. 066026827 erano note al signor
[...]
(coniuge separato della che aveva stipulato il contratto) ed Parte_3 CP_1
ai signori e (madre e fratello del defunto CP_1 CP_2
, che avevano conferito mandato all'avv. Fabio Tallarico per il Per_1
risarcimento dei danni e, successivamente, si erano costituiti nel giudizio instaurato nei loro confronti dalla signora conducente CP_3
dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente mortale del 27.7.2008 (cfr. comparse del 9.5.2011 degli avv.ti Tallarico, e con CP_4 CP_5
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno).
Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi sussistente alcuno dei presupposti previsto dall'art. 2941 C.C. per giustificare la sospensione del termine di prescrizione del diritto dell'assicurato e, di conseguenza, deve essere riconosciuta la decorrenza del termine biennale di prescrizione contemplato dall'art. 2952, II comma, C.C. dal giorno dell'incidente -
27.7.2008- a quello di comunicazione della richiesta di indennizzo correlata alla posizione del de cuius, avvenuta il 19.5.2014, con definitiva estinzione del diritto oggetto di controversia.
La particolarità delle questioni esaminate conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante, nei confronti di e , avverso CP_2 CP_1 l'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 20.11.2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in riforma dell'appellata ordinanza dichiara la prescrizione del diritto di cui alla domanda di e di;
CP_2 CP_1
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione terza civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2158/2017 RGAC vertente tra
, già , c.f. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangelo de Septis e Simona de Septis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via V. Ciaccio n.12 appellante
e
, c.f. e CP_1 C.F._1 CP_2
, c.f. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avvocato Nicola Mortoro ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via A. Greco n.6 appellato Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della efficacia dell'ordinanza decisoria impugnata, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata ordinanza decisoria – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa riconoscere e dichiarare la fondatezza della preliminare eccezione formulata dalla e conseguentemente accertare Parte_1
e dichiarare la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa ed al preteso diritto all'indennizzo di cui alla polizza contratta con la Società
Assicuratrice, ai sensi dell'art. 2952 2° comma c.c.; per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avanzata dai sigg. e CP_2 CP_1
nel procedimento ex art- 702 bis n. 4406/2015 R.G. tribunale di
[...]
Catanzaro; con condanna dei sigg. e al CP_2 CP_1
pagamento di spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.
Per l'appellato: “Piaccia la Corte d'Appello di Catanzaro: in via preliminare ritenere e dichiarare l'appello proposto da
[...]
inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - in subordine Parte_1
dichiarare l'appello proposto dall' inammissibile ai Parte_1
sensi dell'art. 348-ter c.p.c. non sussistendo alcuna ragionevole probabilità che lo stesso sia accolto;
Nel merito – rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
condannare parte appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della comparente.
In fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e adivano CP_1 CP_2
il tribunale di Catanzaro esponendo che, in data 27.07.2008, il signor rispettivamente figlio e fratello dei ricorrenti, era Persona_1
deceduto a seguito di un sinistro stradale che lo aveva coinvolto mentre si trovava alla guida del veicolo fiat punto tg CW315KJ, di proprietà del padre
. Parte_3
Il sinistro veniva denunciato alla compagnia con cui Parte_2
era assicurato il veicolo;
la società assicuratrice però rigettava la relativa richiesta di risarcimento in quanto, per via dell'evento morte non poteva applicarsi la procedura dell'indennizzo diretto. Accadeva poi, che in data
17.05.2014, rinveniva casualmente, nella stanza del defunto CP_1
figlio, copia della polizza assicurativa del veicolo che, oltre alla RCA, prevedeva la garanzia “infortuni del conducente”, con un capitale assicurato, in caso di morte, di € 26.000,00 a favore degli eredi. Procedeva, pertanto, a richiedere alla il relativo indennizzo nell'importo di € Parte_2
8.666,66 (quota parte). La richiesta veniva respinta poiché il diritto era prescritto.
Sull'assunto che la compagnia assicurativa avesse violato gli obblighi informativi, omettendo di comunicare l'esistenza di tale garanzia una volta venuta a conoscenza del sinistro. e che tale circostanza rientrasse nell'ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n.8, c.c.,
i ricorrenti adivano il tribunale di Catanzaro affinché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della e, Parte_2
conseguentemente, quest'ultima fosse condannata al pagamento dell'indennizzo per € 17.333,31 oltre interessi legali, rivalutazione e condanna alle spese.
Si costituiva la (già che Parte_1 Parte_2
contestava la domanda, insistendo nella prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952, II comma, c.c., essendo decorsi i due anni dall'evento; deduceva, inoltre, che i ricorrenti erano a conoscenza della garanzia infortuni del conducente già dopo il sinistro stradale poiché contenuta nella medesima polizza assicurativa da loro invocata.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e testimoniali, con ordinanza pubblicata il 20.11.2017, il tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda avanzata dai ricorrenti.
Con atto di citazione notificato in data 04.12.2017, la Parte_1
proponeva appello. Sosteneva l'appellante che il giudice di
[...]
primo grado aveva errato nel ritenere che in capo all'assicurazione sussistesse un obbligo giuridico di informare i ricorrenti circa l'esistenza della garanzia infortuni del conducente;
la società non era tenuta a rinnovare l'informativa e, dunque, nessun comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede era stato posto in essere dalla stessa. Non esistendo alcun comportamento illegittimo dell'assicurazione, non poteva ravvisarsi la causa di sospensione della prescrizione di cui al n. 8 dell'art. 2941 c.c..
L'appellante contestava, inoltre, l'affermazione del giudice secondo cui non sarebbe stata fornita la prova che il fatto sottaciuto fosse noto ai ricorrenti;
invero era stato dimostrato che il contraente (separato Parte_3
dalla moglie ) aveva messo i ricorrenti nelle condizioni di CP_1
conoscere le garanzie contenute nella polizza assicurativa, posto che CP_1
ne aveva rinvenuto una copia nella camera del defunto
[...] Per_1 il ritardo nel ritrovamento della copia e dunque nella richiesta di
[...]
indennizzo non poteva essere addebitato all'assicurazione. Inoltre, era stato documentalmente provato che, già in data 08.09.2008, i ricorrenti erano a conoscenza della polizza dal momento che inoltravano alla compagnia assicurativa la richiesta di risarcimento danni conseguenti al decesso del congiunto;
la garanzia infortuni conducente era infatti contenuta nella stessa polizza.
L'appellante pertanto chiedeva la riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
La causa veniva iscritta al n. 2158/2017 R.G.A.C. di questa corte.
Con atto del 11.01.2018, la formulava Parte_1
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, richiesta che veniva accolta con ordinanza del 15.02.2018.
Con comparsa depositata il 20.03.2018 si costituivano in giudizio CP_1
e che contestavano l'appello e ne chiedevano il
[...] CP_2
rigetto.
Con ordinanza del 14.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
L'appello proposto dalla è fondato. Parte_1
Il tribunale ha accolto la domanda formulata da e da CP_2 CP_1
diretta al pagamento dell'indennizzo per la morte del signor
[...] Per_1
avvenuta in data 27.7.2008 mentre quest'ultimo era alla guida
[...]
l'autovettura Fiat punto, tg. C315KJ, di proprietà del padre
[...]
, ritenendo sospeso, fino al momento di ritrovamento del Parte_3 documento di polizza in data 17.5.2014, il termine di prescrizione biennale del diritto dei ricorrenti. Il giudicante ha basato la decisione sul presupposto che la società assicuratrice, omettendo di informare gli eredi di Per_1
dell'esistenza di una clausola per la copertura dei rischi da
[...]
infortunio del conducente, nella polizza n. 066026827 con la quale era stata assicurata, per la responsabilità civile, l'autovettura Fiat punto tg. C315KJ, avesse violato gli obblighi di correttezza e di buona fede contemplati dall'art. 183, comma 1, del codice delle assicurazioni e, tale comportamento, avrebbe fatto sì che la prescrizione non potesse decorrere fino al momento in cui gli interessati non avevano avuto consapevolezza dei loro diritti.
Ora, occorre osservare che l'obbligo, per l'assicuratore, di comportarsi “con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati” (art. 183, comma 1, lettera a del codice delle assicurazioni) concerne tanto alla fase precontrattuale che a quella della conclusione e dell'esecuzione degli accordi negoziali -il contraente deve avere effettiva conoscenza delle caratteristiche del prodotto, l'intero negozio e le singole clausole devono essere chiare e comprensibili, il cliente deve esser messo in condizioni di valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta e deve ottenere collaborazione nella gestione del sinistro- ma non contempla un dovere di
“assistenza” finalizzato alla risoluzione di problematiche attinenti l'interpretazione del contratto ed i confini della copertura assicurativa.
In altri termini, la mancata comunicazione, al momento del sinistro in cui perse la vita il signor dell'esistenza di una clausola per Persona_1
la copertura dei rischi da infortunio del conducente nella polizza n.
066026827, non costituisce inadempimento degli obblighi gravanti sulla società assicuratrice né, tantomeno, integra gli estremi di una condotta dolosamente preordinata all'occultamento di un'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. n. 11067/2025 e Cass. n. 2030/2010). Peraltro, la operatività ed il contenuto della polizza n. 066026827 erano note al signor
[...]
(coniuge separato della che aveva stipulato il contratto) ed Parte_3 CP_1
ai signori e (madre e fratello del defunto CP_1 CP_2
, che avevano conferito mandato all'avv. Fabio Tallarico per il Per_1
risarcimento dei danni e, successivamente, si erano costituiti nel giudizio instaurato nei loro confronti dalla signora conducente CP_3
dell'autoveicolo coinvolto nell'incidente mortale del 27.7.2008 (cfr. comparse del 9.5.2011 degli avv.ti Tallarico, e con CP_4 CP_5
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno).
Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi sussistente alcuno dei presupposti previsto dall'art. 2941 C.C. per giustificare la sospensione del termine di prescrizione del diritto dell'assicurato e, di conseguenza, deve essere riconosciuta la decorrenza del termine biennale di prescrizione contemplato dall'art. 2952, II comma, C.C. dal giorno dell'incidente -
27.7.2008- a quello di comunicazione della richiesta di indennizzo correlata alla posizione del de cuius, avvenuta il 19.5.2014, con definitiva estinzione del diritto oggetto di controversia.
La particolarità delle questioni esaminate conduce a ritenere giusta una pronuncia di compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante, nei confronti di e , avverso CP_2 CP_1 l'ordinanza del tribunale di Catanzaro del 20.11.2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in riforma dell'appellata ordinanza dichiara la prescrizione del diritto di cui alla domanda di e di;
CP_2 CP_1
-dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo