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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/05/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6612/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Via Malta 3, Catania, presso lo studio dell'avvocato CIMINO MARIA
TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Riso, 33, presso lo C.F._2
studio degli avvocati Lombardo Adriana e La Carrubba Paola, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_2 CP_3
17/11/2010, rappresentati e difesi, anche ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dal curatore speciale avv.
1 Yaneth Consalvo
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 20.06.2024, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con dal quale sono nati i figli , il 29.04.2008, e Controparte_1 CP_2
, il 17.11.2010, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_3
matrimonio.
Parte ricorrente, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori con CP_2 CP_3
collocamento di presso la madre e con collocamento di presso il padre, nonché di CP_3 CP_2
stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita dei genitori con i figli come indicato in ricorso.
Inoltre, ha chiesto di assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Aci Castello via Parte_1
Mollica n. 6; di porre a carico di l'obbligo di versare un assegno di Controparte_1 mantenimento per il figlio di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e di porre a proprio carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la figlia di € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con assegno unico suddiviso per ogni figlio in ragione del 50% a ciascuno dai genitori.
Si è costituita in giudizio , che ha rappresentato l'avvenuto Controparte_1
raggiungimento di un accordo tra le parti e la concorde volontà delle stesse di mutare il rito del procedimento de quo in modo da formulare conclusioni congiunte secondo le condizioni pattuite inter partes.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, depositato telematicamente l'accordo con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. il figlio minore (nato a [...] il [...]) e la figlia minore (nata a [...]_2 CP_3
il 17.11.2010) verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento del figlio presso CP_2
l'abitazione del padre sita in Aci Castello (CT) via Sciarelli n. 61, e della figlia presso la CP_3 madre, alla quale, pertanto, rimarrà assegnata la casa familiare, di proprietà di quest'ultima, sita in
2 Aci Castello (CT), via Mollica n. 6, con i mobili che l'arredano, affinché possa continuarvi ad abitare insieme alla figlia;
2. le modalità ed i tempi di incontro tra i genitori ed i figli saranno regolati per come segue: Con riferimento agli incontri fra la figlia ed il padre: ogni settimana, martedì e giovedì dalle ore CP_3
17.00 sino alle ore 22.00, comprensivi della cena;
nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, un pernottamento infrasettimanale (giovedì sera); a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica;
nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività di Natale o di quella del Capodanno;
nel periodo pasquale, tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre feste indicate “in rosso” nel calendario (esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza; Con riferimento agli incontri fra il figlio e la madre: ogni CP_2
settimana, lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 sino alle ore 22.00, comprensivi della cena;
nella settimana in cui non è previsto il weekend con la madre, un pernottamento infrasettimanale;
a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica;
nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività di Natale o di quella del
Capodanno; nel periodo pasquale, tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre feste indicate “in rosso” nel calendario
(esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza; Inoltre, i figli trascorreranno con il genitore non collocatario il giorno del compleanno di quest'ultimo, il giorno della festa della mamma o del papà ed un medesimo periodo estivo di quindici giorni, durante il quale
i tempi di permanenza con l'altro genitore rimarranno sospesi. In ogni caso, i genitori potranno concordare diversi tempi e modalità di visita anche e soprattutto nell'ottica di favorire la frequentazione dei figli fra di loro, alimentando il rapporto di fratellanza;
3. i genitori si impegnano, nell'esclusivo interesse dei minori, a collaborare tra di loro al fine di garantire ai figli un contesto familiare armonico e sereno, concordando le decisioni di maggior importanza;
inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, fra fratello e sorella e con i nonni materni e paterni;
4. il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma _1 CP_1 mensile di €. 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento della figlia
, mentre la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, al sig. CP_3 CP_1
3 la somma mensile di €. 200,00 (euro duecento/00), quale contributo al mantenimento del figlio _1
, entrambi gli importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre, il sig. CP_2
e la sig.ra parteciperanno rispettivamente nella misura del 60% e del 40%, alle spese _1 CP_1
straordinarie inerenti i minori, per la individuazione delle quali le parti faranno espresso riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Catania del 25.7.2018 (il cui testo viene consegnato in copia a ciascuna di esse);
5. l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuno dei genitori, come per legge;
6. i sigg.ri , entrambi economicamente indipendenti, rinunziano reciprocamente a Parte_2
qualsivoglia assegno divorzile;
7. le parti dichiarano di non avere, fino a questo momento, nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione ad eventuali contributi al mantenimento della prole;
8. la sig.ra autorizza il sig. , tra la data di sottoscrizione del presente atto e la data di CP_1 _1
pubblicazione della sentenza, a prelevare dal garage della casa familiare i seguenti beni: madia in wenge, ventilatore vintage, bicicletta e skate;
9. con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i signori
manifestano, sin d'ora, il proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del Parte_2
documento di identità e del passaporto, propri e dei figli minori;
conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti;
10. ciascuna parte potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento con e-mail o raccomandata A/R 1, ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti dei figli minori;
11. spese interamente compensate.”
Con decreto di fissazione udienza del 16/07/2024, il Giudice preso atto che nell'accordo raggiunto fra le parti è stato previsto il collocamento dei due figli presso genitori diversi, potendo tale circostanza arrecare pregiudizio ai minori, ha nominato l'avv. Yaneth Consalvo curatore speciale dei minori e ha fissato l'udienza del 10.03.2025 per la comparizione personale delle parti e l'ascolto di entrambi i figli minori.
All'udienza del 10.03.2025 i minori hanno dichiarato di non voler essere sentiti dal giudice aderendo all'accordo concluso tra i genitori.
4 I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accordo delle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi,
(Convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale ex art. 6 co. 2 D.L. n. 132/2014 conv. in L. 10/11/2014 n. 162 depositata il 13.12.2023 autorizzata dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania, il 21.12.2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alle modalità di collocamento dei minori pressi i genitori si osserva che vi è stata una adesione da parte degli stessi alle condizioni indicate dai genitori all'udienza prevista per l'ascolto e che occorre considerare l'età del maggiore dei figli, ormai diciassettenne, nelle scelte relative al genitore collocatario.
Inoltre, i genitori hanno riferito in udienza innanzi al giudice delegato che le abitazioni sono vicine, si trovano ad Aci Castello, a distanza a 50 metri l'una dall'altra raggiungibili a piedi. Con riguardo alla permanenza dei figli presso i due genitori, le parti hanno dichiarato che i figli permarranno presso l'abitazione di ciascuno sia nell'infrasettimanale che nel weekend in modo da consentire di preservare la relazione di fratria e che i minori si frequentano e si sentono autonomamente.
Da ultimo, inoltre, il curatore speciale ha formulato parere favorevole all'accordo delle parti ritenendolo conforme all'interesse dei minori.
Pertanto, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole, alla luce delle attività svolte, delle informazioni acquisite e del parere favorevole curatore speciale dei minori.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6612/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
5 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Controparte_1
e in data 16.06.2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Trecastagni al n. 59, parte II serie A, anno 2006, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 23.04.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6612/2024
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Via Malta 3, Catania, presso lo studio dell'avvocato CIMINO MARIA
TERESA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Riso, 33, presso lo C.F._2
studio degli avvocati Lombardo Adriana e La Carrubba Paola, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il CP_2 CP_3
17/11/2010, rappresentati e difesi, anche ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dal curatore speciale avv.
1 Yaneth Consalvo
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 20.06.2024, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con dal quale sono nati i figli , il 29.04.2008, e Controparte_1 CP_2
, il 17.11.2010, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_3
matrimonio.
Parte ricorrente, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso di e a entrambi i genitori con CP_2 CP_3
collocamento di presso la madre e con collocamento di presso il padre, nonché di CP_3 CP_2
stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita dei genitori con i figli come indicato in ricorso.
Inoltre, ha chiesto di assegnare alla moglie la casa coniugale sita in Aci Castello via Parte_1
Mollica n. 6; di porre a carico di l'obbligo di versare un assegno di Controparte_1 mantenimento per il figlio di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e di porre a proprio carico l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la figlia di € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con assegno unico suddiviso per ogni figlio in ragione del 50% a ciascuno dai genitori.
Si è costituita in giudizio , che ha rappresentato l'avvenuto Controparte_1
raggiungimento di un accordo tra le parti e la concorde volontà delle stesse di mutare il rito del procedimento de quo in modo da formulare conclusioni congiunte secondo le condizioni pattuite inter partes.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, depositato telematicamente l'accordo con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. il figlio minore (nato a [...] il [...]) e la figlia minore (nata a [...]_2 CP_3
il 17.11.2010) verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento del figlio presso CP_2
l'abitazione del padre sita in Aci Castello (CT) via Sciarelli n. 61, e della figlia presso la CP_3 madre, alla quale, pertanto, rimarrà assegnata la casa familiare, di proprietà di quest'ultima, sita in
2 Aci Castello (CT), via Mollica n. 6, con i mobili che l'arredano, affinché possa continuarvi ad abitare insieme alla figlia;
2. le modalità ed i tempi di incontro tra i genitori ed i figli saranno regolati per come segue: Con riferimento agli incontri fra la figlia ed il padre: ogni settimana, martedì e giovedì dalle ore CP_3
17.00 sino alle ore 22.00, comprensivi della cena;
nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, un pernottamento infrasettimanale (giovedì sera); a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica;
nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività di Natale o di quella del Capodanno;
nel periodo pasquale, tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre feste indicate “in rosso” nel calendario (esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza; Con riferimento agli incontri fra il figlio e la madre: ogni CP_2
settimana, lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 sino alle ore 22.00, comprensivi della cena;
nella settimana in cui non è previsto il weekend con la madre, un pernottamento infrasettimanale;
a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica;
nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività di Natale o di quella del
Capodanno; nel periodo pasquale, tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; le altre feste indicate “in rosso” nel calendario
(esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza; Inoltre, i figli trascorreranno con il genitore non collocatario il giorno del compleanno di quest'ultimo, il giorno della festa della mamma o del papà ed un medesimo periodo estivo di quindici giorni, durante il quale
i tempi di permanenza con l'altro genitore rimarranno sospesi. In ogni caso, i genitori potranno concordare diversi tempi e modalità di visita anche e soprattutto nell'ottica di favorire la frequentazione dei figli fra di loro, alimentando il rapporto di fratellanza;
3. i genitori si impegnano, nell'esclusivo interesse dei minori, a collaborare tra di loro al fine di garantire ai figli un contesto familiare armonico e sereno, concordando le decisioni di maggior importanza;
inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, fra fratello e sorella e con i nonni materni e paterni;
4. il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la somma _1 CP_1 mensile di €. 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), quale contributo al mantenimento della figlia
, mentre la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, al sig. CP_3 CP_1
3 la somma mensile di €. 200,00 (euro duecento/00), quale contributo al mantenimento del figlio _1
, entrambi gli importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre, il sig. CP_2
e la sig.ra parteciperanno rispettivamente nella misura del 60% e del 40%, alle spese _1 CP_1
straordinarie inerenti i minori, per la individuazione delle quali le parti faranno espresso riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Catania del 25.7.2018 (il cui testo viene consegnato in copia a ciascuna di esse);
5. l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuno dei genitori, come per legge;
6. i sigg.ri , entrambi economicamente indipendenti, rinunziano reciprocamente a Parte_2
qualsivoglia assegno divorzile;
7. le parti dichiarano di non avere, fino a questo momento, nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione ad eventuali contributi al mantenimento della prole;
8. la sig.ra autorizza il sig. , tra la data di sottoscrizione del presente atto e la data di CP_1 _1
pubblicazione della sentenza, a prelevare dal garage della casa familiare i seguenti beni: madia in wenge, ventilatore vintage, bicicletta e skate;
9. con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i signori
manifestano, sin d'ora, il proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del Parte_2
documento di identità e del passaporto, propri e dei figli minori;
conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti;
10. ciascuna parte potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento con e-mail o raccomandata A/R 1, ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti dei figli minori;
11. spese interamente compensate.”
Con decreto di fissazione udienza del 16/07/2024, il Giudice preso atto che nell'accordo raggiunto fra le parti è stato previsto il collocamento dei due figli presso genitori diversi, potendo tale circostanza arrecare pregiudizio ai minori, ha nominato l'avv. Yaneth Consalvo curatore speciale dei minori e ha fissato l'udienza del 10.03.2025 per la comparizione personale delle parti e l'ascolto di entrambi i figli minori.
All'udienza del 10.03.2025 i minori hanno dichiarato di non voler essere sentiti dal giudice aderendo all'accordo concluso tra i genitori.
4 I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accordo delle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi,
(Convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale ex art. 6 co. 2 D.L. n. 132/2014 conv. in L. 10/11/2014 n. 162 depositata il 13.12.2023 autorizzata dalla Procura
Distrettuale della Repubblica di Catania, il 21.12.2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alle modalità di collocamento dei minori pressi i genitori si osserva che vi è stata una adesione da parte degli stessi alle condizioni indicate dai genitori all'udienza prevista per l'ascolto e che occorre considerare l'età del maggiore dei figli, ormai diciassettenne, nelle scelte relative al genitore collocatario.
Inoltre, i genitori hanno riferito in udienza innanzi al giudice delegato che le abitazioni sono vicine, si trovano ad Aci Castello, a distanza a 50 metri l'una dall'altra raggiungibili a piedi. Con riguardo alla permanenza dei figli presso i due genitori, le parti hanno dichiarato che i figli permarranno presso l'abitazione di ciascuno sia nell'infrasettimanale che nel weekend in modo da consentire di preservare la relazione di fratria e che i minori si frequentano e si sentono autonomamente.
Da ultimo, inoltre, il curatore speciale ha formulato parere favorevole all'accordo delle parti ritenendolo conforme all'interesse dei minori.
Pertanto, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole, alla luce delle attività svolte, delle informazioni acquisite e del parere favorevole curatore speciale dei minori.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6612/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
5 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Controparte_1
e in data 16.06.2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
[...] Parte_1
Comune di Trecastagni al n. 59, parte II serie A, anno 2006, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Trecastagni (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 23.04.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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