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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/11/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9054/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Tarantino Angela Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
***
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , aveva concluso la sua perizia Per_1 nel seguente modo: “1) La signora è affetta da: • Esiti di nefrectomia destra e Parte_1 rene superstite con malattia renale cronica di grado lieve. • Asportazione di minutissimo focolaio di adenocarcinoma ben differenziato su adenoma villoso del grosso intestino. • Depressione maggiore. pagina 1 di 3 2) Tali infermità rendono la signora invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa generica in misura del 68% (sessantotto per cento). 3) La decorrenza della invalidità è collocabile all'epoca della domanda amministrativa”.
Il C.T.U. ha successivamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente nel seguente modo:
“tenendo conto della certificazione medica presente in atti, si fa presente che la visita specialistica eseguita in data 9 dicembre 2022, presso la U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del
Presidio Ospedaliero di Manfredonia, concludeva per la depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato, in remissione. Inoltre, da quanto emerso nel corso dell'esame psichico effettuato da questo
CTU, è innegabile che la deflessione del tono dell'umore della ricorrente sia legata ovvero reattiva alla crisi economica familiare dalla stessa menzionata (sindrome depressiva endoreattiva e non endogena) e che tale patologia possa ricondursi, per analogia, al codice 2206 individuata secondo le indicazioni tabellari del D.M. 5 febbraio 1992, con percentuale del 40%. Tutto ciò considerato, dunque, in ragione dei chiarimenti sopra esposti il CTU, anche in questa sede, conferma con assoluta certezza ed integralmente alla S.V. Ill.ma, le conclusioni già riportate in Consulenza Tecnica
d'Ufficio”.
Visionata la documentazione medica successiva e sottoposta nuovamente a visita la perizianda in data
16.07.2025, il medesimo C.T.U. ha così esposto: “La signora è affetta da: • Esiti Parte_1 di nefrectomia destra e rene superstite con malattia renale cronica di grado lieve. • Asportazione di minutissimo focolaio di adenocarcinoma ben differenziato su adenoma villoso del grosso intestino. •
Depressione maggiore grave ricorrente. 2) Tali infermità rendono la signora Parte_1 invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa generica in misura del 90% (novanta per cento). 3) La decorrenza della invalidità è collocabile al maggio 2025, epoca della certificazione rilasciata dal Servizio Psichiatrico del Presidio Ospedaliero di Manfredonia”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a maggio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che la ricorrente è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili da maggio
2025. pagina 2 di 3 La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'assegno mensile Parte_1
a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza da maggio 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de AL
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