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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23047/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. TONINELLI CATIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. TONINELLI CATIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Comezzano-Cizzago (BS) in data
26.05.2018 tra la sig.ra e il sig. , come da atto di matrimonio trascritto Parte_1 CP_1
presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Comezzano-Cizzago n. 4 Parte I, anno
2018, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della relativa sentenza.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
1 3) La casa coniugale, sita in Via Monte Rotondo n. 15 a Provaglio d'Iseo (BS), condotta con contratto di locazione intestato al sig. resterà assegnata al sig. unitamente ai mobili ed arredi CP_1 CP_1
in essa presenti.
Per 4) La sig.ra ha trasferito la propria residenza e quella della figlia minore a Parte_1
Castegnato (BS) Via Cavour n.48. Perso Per 5) Le figlie minori e saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi della
Legge n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario loro interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità Pt_1 CP_1
sulle figlie minori per le questioni di straordinaria amministrazione, adottando insieme le decisioni di
Perso Per maggiore interesse che riguardano e e relative alla loro istruzione, educazione e salute.
Perso 6) La figlia avrà la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre Per in Via Monte Rotondo n. 15 a Provaglio d'Iseo (BS). La figlia avrà la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nell'immobile sito in Castegnato (BS), Via
Cavour n. 48.
7) I sig.ri potranno vedere e tenere con sé la figlia che non vive con sè, quando lo Parte_2
desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse. In ogni caso con le seguenti modalità, in modo che quando un genitore si reca a prendere la figlia che non vive con sè, abbia con sé anche quella che con lui vive in modo che le sorelle continuino a frequentarsi con regolarità ed assiduità:
- durante la settimana: due giorni (martedì e giovedì la sig.ra lunedì e mercoledì il sig. Pt_1
dall'uscita da scuola o, in periodo non scolastico, dalle 17,00 con pernotto, il genitore la CP_1
mattina seguente accompagnerà la figlia a scuola o dal genitore collocatario nei periodi in cui non c'è scuola;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9,00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,00;
- durante le vacanze di Natale il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, in maniera tale che il giorno di Natale venga trascorso, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre, il tutto secondo le modalità
e gli accordi di volta in volta stabiliti dai genitori;
- durante le vacanze pasquali 3 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, in maniera tale che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre, il tutto secondo le modalità e gli accordi di volta in volta stabiliti dai genitori;
2 - durante le vacanze estive il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 20 giorni anche non consecutivi.
Tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro 31 Maggio di ogni anno.
Il genitore non collocatario avrà diritto di recuperare i periodi che non avrà potuto trascorrere con la figlia che non vive con sè, per impegni di lavoro e/o esigenze della minore, accordandosi con il collocatario sui tempi più opportuni, successivi a quelli non goduti.
8) Ogni genitore provvederà in proprio ed in toto al mantenimento ordinario della figlia che con lui convive;
pertanto, non è previsto rispettivamente alcun versamento di somme a titolo di contributo al mantenimento per la figlia non convivente.
9) I signori e contribuiranno alle spese straordinarie delle due figlie minorenni nella Pt_1 CP_1
misura del 50% ciascuno come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui:
- spese per la salute che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal
SSN ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
- spese per la salute che richiedono il preventivo accordo: le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari;
- spese per l'istruzione che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico.
- spese per l'istruzione che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: non richiedono il preventivo accordo tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
- spese per la custodia di prole minorenne: non richiedono il preventivo accordo le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per gli impegni lavorativi di entrambe i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie, necessariamente documentate, dovranno essere versate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta.
3 10) I coniugi nel corso del matrimonio hanno altresì contratto finanziamenti a vario titolo, che dichiarano essere così ripartiti: - rata mensile di €. 108,24= finanziamento Unione di Banche Italiane
S.p.a per l'importo di Euro 5.393,66 per finanziamento spese di trasloco con scadenza al 22.01.2026 addebitate il 22 del mese attualmente pari a circa 111; I coniugi concordano che le rate relative ai suindicati finanziamenti saranno poste a carico di ciascuno al 50% nelle rispettive scadenze.
11) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento.
12) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
13) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della Perso Per carta di identità valida per l'espatrio delle figlie minori e .
14) Infine le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a COMEZZANO CIZZAGO (BS) in data 26.5.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di COMEZZANO CIZZAGO al n. 4, parte I, anno 2018. Perso Per Dall'unione sono nate le figlie il 25.3.2011 e in data 8.4.2019.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6127/2023 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.9.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
4
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 23047/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. TONINELLI CATIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. TONINELLI CATIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Comezzano-Cizzago (BS) in data
26.05.2018 tra la sig.ra e il sig. , come da atto di matrimonio trascritto Parte_1 CP_1
presso il Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Comezzano-Cizzago n. 4 Parte I, anno
2018, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della relativa sentenza.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
1 3) La casa coniugale, sita in Via Monte Rotondo n. 15 a Provaglio d'Iseo (BS), condotta con contratto di locazione intestato al sig. resterà assegnata al sig. unitamente ai mobili ed arredi CP_1 CP_1
in essa presenti.
Per 4) La sig.ra ha trasferito la propria residenza e quella della figlia minore a Parte_1
Castegnato (BS) Via Cavour n.48. Perso Per 5) Le figlie minori e saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi della
Legge n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario loro interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità Pt_1 CP_1
sulle figlie minori per le questioni di straordinaria amministrazione, adottando insieme le decisioni di
Perso Per maggiore interesse che riguardano e e relative alla loro istruzione, educazione e salute.
Perso 6) La figlia avrà la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre Per in Via Monte Rotondo n. 15 a Provaglio d'Iseo (BS). La figlia avrà la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nell'immobile sito in Castegnato (BS), Via
Cavour n. 48.
7) I sig.ri potranno vedere e tenere con sé la figlia che non vive con sè, quando lo Parte_2
desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse. In ogni caso con le seguenti modalità, in modo che quando un genitore si reca a prendere la figlia che non vive con sè, abbia con sé anche quella che con lui vive in modo che le sorelle continuino a frequentarsi con regolarità ed assiduità:
- durante la settimana: due giorni (martedì e giovedì la sig.ra lunedì e mercoledì il sig. Pt_1
dall'uscita da scuola o, in periodo non scolastico, dalle 17,00 con pernotto, il genitore la CP_1
mattina seguente accompagnerà la figlia a scuola o dal genitore collocatario nei periodi in cui non c'è scuola;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9,00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 21,00;
- durante le vacanze di Natale il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, in maniera tale che il giorno di Natale venga trascorso, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre, il tutto secondo le modalità
e gli accordi di volta in volta stabiliti dai genitori;
- durante le vacanze pasquali 3 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, in maniera tale che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre, il tutto secondo le modalità e gli accordi di volta in volta stabiliti dai genitori;
2 - durante le vacanze estive il genitore non collocatario potrà tenere con sé la figlia per 20 giorni anche non consecutivi.
Tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro 31 Maggio di ogni anno.
Il genitore non collocatario avrà diritto di recuperare i periodi che non avrà potuto trascorrere con la figlia che non vive con sè, per impegni di lavoro e/o esigenze della minore, accordandosi con il collocatario sui tempi più opportuni, successivi a quelli non goduti.
8) Ogni genitore provvederà in proprio ed in toto al mantenimento ordinario della figlia che con lui convive;
pertanto, non è previsto rispettivamente alcun versamento di somme a titolo di contributo al mantenimento per la figlia non convivente.
9) I signori e contribuiranno alle spese straordinarie delle due figlie minorenni nella Pt_1 CP_1
misura del 50% ciascuno come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui:
- spese per la salute che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal
SSN ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
- spese per la salute che richiedono il preventivo accordo: le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, le cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari;
- spese per l'istruzione che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico.
- spese per l'istruzione che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: non richiedono il preventivo accordo tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
- spese per la custodia di prole minorenne: non richiedono il preventivo accordo le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per gli impegni lavorativi di entrambe i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie, necessariamente documentate, dovranno essere versate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta.
3 10) I coniugi nel corso del matrimonio hanno altresì contratto finanziamenti a vario titolo, che dichiarano essere così ripartiti: - rata mensile di €. 108,24= finanziamento Unione di Banche Italiane
S.p.a per l'importo di Euro 5.393,66 per finanziamento spese di trasloco con scadenza al 22.01.2026 addebitate il 22 del mese attualmente pari a circa 111; I coniugi concordano che le rate relative ai suindicati finanziamenti saranno poste a carico di ciascuno al 50% nelle rispettive scadenze.
11) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di assegno di mantenimento.
12) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
13) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della Perso Per carta di identità valida per l'espatrio delle figlie minori e .
14) Infine le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a COMEZZANO CIZZAGO (BS) in data 26.5.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di COMEZZANO CIZZAGO al n. 4, parte I, anno 2018. Perso Per Dall'unione sono nate le figlie il 25.3.2011 e in data 8.4.2019.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6127/2023 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.9.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
4
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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