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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TA Presidente
dott.ssa EL SI Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8713/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. REGALDO GRETA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE ADOTTANTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/04/2025, il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig. . Controparte_1 Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare . Controparte_1
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 27.06.25 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso altresì la sig.ra , madre dell'adottanda e coniuge Persona_1 dell'adottante, nonché il sig. coniuge dell'adottanda. L'adottante riferiva, in Persona_2 particolare, che era già padrino di battesimo della sig.ra e di aver consolidato il rapporto con la CP_1 stessa dopo alcuni anni a seguito della relazione instaurata con , divenuta poi sua Persona_1 moglie (per effetto del matrimonio celebrato il 24/09/2016 a SCALENGHE come documentato in atti).
Egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione il rapporto di fatto di natura filiale.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1 come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1946 e l'adottanda nel 1974 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la moglie dell'adottante e madre dell'adottanda nonché il marito dell'adottanda e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.. L'adottante ha dichiarato di non avere figli e il padre naturale dell'adottanda, sig. , è deceduto il 11/02/2007 come da Persona_3 documentazione in atti.
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda ha dichiarato in udienza di voler posporre il cognome dell'adottante al proprio, in quanto la stessa è conosciuta in tutti gli ambienti come . Anche l'adottante ha prestato CP_1 il consenso sul punto. La domanda appare accoglibile alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale
4 luglio 2023 n. 135 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, possa trovare pieno accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, soluzione che appare rispondente all'esigenza di preservare il cognome originario dell' adottanda quale tratto ormai distintivo della sua identità personale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] da parte di Controparte_1
nato a [...] il [...]. Parte_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 4.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL SI AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TA Presidente
dott.ssa EL SI Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8713/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. REGALDO GRETA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE ADOTTANTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/04/2025, il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig. . Controparte_1 Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare . Controparte_1
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 27.06.25 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestavano il loro assenso altresì la sig.ra , madre dell'adottanda e coniuge Persona_1 dell'adottante, nonché il sig. coniuge dell'adottanda. L'adottante riferiva, in Persona_2 particolare, che era già padrino di battesimo della sig.ra e di aver consolidato il rapporto con la CP_1 stessa dopo alcuni anni a seguito della relazione instaurata con , divenuta poi sua Persona_1 moglie (per effetto del matrimonio celebrato il 24/09/2016 a SCALENGHE come documentato in atti).
Egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione il rapporto di fatto di natura filiale.
Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1 come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1946 e l'adottanda nel 1974 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la moglie dell'adottante e madre dell'adottanda nonché il marito dell'adottanda e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.. L'adottante ha dichiarato di non avere figli e il padre naturale dell'adottanda, sig. , è deceduto il 11/02/2007 come da Persona_3 documentazione in atti.
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda ha dichiarato in udienza di voler posporre il cognome dell'adottante al proprio, in quanto la stessa è conosciuta in tutti gli ambienti come . Anche l'adottante ha prestato CP_1 il consenso sul punto. La domanda appare accoglibile alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale
4 luglio 2023 n. 135 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, possa trovare pieno accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, soluzione che appare rispondente all'esigenza di preservare il cognome originario dell' adottanda quale tratto ormai distintivo della sua identità personale.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] da parte di Controparte_1
nato a [...] il [...]. Parte_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio in data 4.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL SI AL TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.