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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito nelle persone dei
Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Maria Stefania Picece Presidente
Dr.ssa Daniela Oliva Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio N. 9263/2019 RG,
avente ad oggetto: querela di falso vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
a Salerno in via Florenzano,12 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Angela Notarfrancesco ( ), giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._2 posta su foglio separato, ma costituente parte integrante dello stesso, elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Salerno al Corso V. Emanuele ,127
– querelante
E
, nato a [...] il [...], CF , e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Dente, CF
, con studio in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n. 5, C.F._4
.salerno.it, numero di fax 089253755, giusta procura in calce Email_1 CP_2
al presente atto;
-querelato
NONCHE'
P.M. in sede
Interventore necessario
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di per sentire accolte nei Controparte_3
suoi confronti le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. , al contratto Controparte_4 Parte_1
stipulato in data 11.01.2014 e saldato con bonifico e per aver omesso la consegna del materiale convenuto contrattualmente e la realizzazione precisa del sito web funzionale in ogni sua parte come previsto nel contratto tra le parti già integralmente saldato e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto rimasto inadempiuto e stipulato in data 11.01.2014;
2) Condannare il convenuto, sig. , alla restituzione di quanto versato dalla parte Parte_1 attrice quale corrispettivo del prezzo di quanto previsto in contratto, ammontante ad € 19.036,00 oltre interessi e rivalutazioni trattandosi di obbligazioni di valore;
3) condannare il convenuto, sig. Pt_1
, al risarcimento dei danni patiti dall'istante quantificabili in almeno € 20.000,00 in via
[...]
presunta o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, da valutarsi secondo l'equità del Giudice adito;
4) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorario di causa ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
L'attrice deduceva che in data 11.01.2014 concludeva con la ditta individuale del sig. Pt_1
un articolato contratto con cui la società si obbligava a realizzare un
[...] Controparte_4 marchio relativo all'odierno attore, un sito web con i relativi link con contenuti interattivi, con una specifica sezione di E-commerce, dunque di commercio esercitabile attraverso il web, attraverso il quale sarebbe stata possibile la cessione a terzi dell'insieme dei prodotti commercializzati dalla scrivente società; che accanto a queste prestazioni da effettuare attraverso il server “Aruba”, la società si obbligava alla cessione, con l'utilizzazione del marchio da essa realizzato, di 3000 biglietti da visita, 1000 buste da lettera, 200 copie commissioni consistenti in blocchi ricalcanti da 100 fogli a due copie, 3000 cartelline porta documenti, oltre che cataloghi prodotti, dépliant Rendering Ambienti ed un folder progetto marketing in condizione di presentare il professionista del settore in modo da renderlo particolarmente interessante sotto il profilo web utilizzando i vari motori di ricerca;
- che il tutto veniva ben precisato all'interno del tipo contrattuale che veniva convenuto al complessivo prezzo di e 15.600,00 oltre IVA, da pagarsi anticipatamente alla sottoscrizione del contratto.
Riferiva l'attrice che effettivamente la società emetteva fattura per complessivi € 19.032,00 che con bonifico dell'8.07.2014, veniva integralmente saldata proprio dallo scrivente , con denaro proprio, come da bonifico versato in atti;
che, nonostante CP_1
ripetute telefonate, e le continue visite alla sede della società, il lavoro richiesto e convenuto, dopo mesi di attesa non veniva mai realizzato nonostante il pagamento alla ditta dello del Pt_1
corrispettivo convenuto;
- che, infatti, nel corso delle ripetute visite, la sorella del titolare, sig.ra ripeteva all'istante che il proprio congiunto era ammalato inducendo l'istante ad Parte_2
avere ulteriore pazienza per motivi squisitamente umani;
- che, di tutto il pacchetto contrattuale lo scrivente riceveva non più di 1000 biglietti da visita, 20 copie di blocchi commissioni per 50 a due copie, oltre che un apparato di web grafica ove era possibile un minimo di navigazione da parte dell'utente che comunque poteva approcciarsi con il quale mera presentazione i prodotti CP_1
commercializzati con poche immagini e minimi rendering presentativi. Peraltro, il progetto era finalizzato alla presentazione di una società poi nata nel 2016, la B&B Trading S.r.l.; - Che di tutta l'altra parte di beni da ricevere per le prestazioni via web, centrali nell'economia del rapporto quali ad esempio la struttura E-commerce, non vi era nessuna traccia. Tutto ciò premesso, la attrice lamentava che l'inadempimento di controparte aveva sicuramente grave rilievo avendo di fatto impedito lo sviluppo dell'attività commerciale che era stata poi la vera e propria ragione o motivo della stipula dell'originario vincolo contrattuale.
Secondo la attrice i già seri profili di inadempimento delle obbligazioni assunte sono ancora più gravosi laddove si consideri che nonostante l'impegno di mantenere attivo e manutenuto il sito, la non ha provveduto al pagamento delle quote di Controparte_4
gestione dello spazio web al punto che ad oggi lo stesso risulta totalmente oscurato e privo di una qualunque funzionalità e risultano del tutto scomparsi le immagini ivi immagazzinate, e di proprietà dell'attore nonché la mail aziendale.
Tutto ciò premesso, l'attrice articolava le conclusioni già sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui non negava la stipula del contratto e, dunque, la esistenza del rapporto, eccependo, però, di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, con la consegna a mani o per via telematica di quanto dovuto, eccependo, a propria volta, l'inadempimento dell'attore alla obbligazione di pagamento del compenso dovuto.
Precisava, in proposito, la convenuta che il committente aveva consegnato in pagamento effetti cambiari e assegni, tutti senza buon fine.
La convenuta, dunque, tutto ciò controdedotto, così concludeva: “1) rigettare la domanda attorea a cagione della infondatezza di essa per i motivi sopra argomentati non esclusi altri motivi da eccepire ex art. 183, co. 6 c.p.c.; 2) Accogliere l'eccezione ex art. 96 c.p.c. e 1226 c.c., condannando l'attore a mente di quanto già sopra eccepito e dedotto, nella misura che si riterrà di giustizia;
3) Condannare
l'attore alla refusione di tutte le spese di giustizia e funzioni d'Avvocato con distrazione ai procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., ammessa e raccolta la prova, espletata c.t.u., con ricorso del 15.02.2023 la di promuoveva querela di Parte_1 Parte_1 falso ex artt. 221 e s.s. c.p.c., adducendo di avere prodotto il “contratto Tech€Grafic Project –
Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014, a sostegno delle proprie ragioni.
La parte querelante adduceva che nel corso delle operazioni peritali il CTU esibiva alle parti presenti il “contratto Tech€Grafic Project – Progetto di identità visiva” prodotto da parte attrice e, immediatamente il CTP di parte convenuta - dott. , notava e evidenziava delle anomalie Per_1 rispetto a quello in suo possesso e, pertanto, chiedeva breve rinvio per analizzare la documentazione esibita;
il CTU, accoglieva la richiesta e rinviava al 16.02.2023.
Narrava la querelante che da una attenta analisi del documento e dalla comparazione con l'originale, si constatava, infatti, ictu oculi che il contratto depositato da parte attrice e esibito dal CTU, è totalmente diverso da quello originale prodotto e allegato agli atti da parte convenuta, frutto di una palese “manipolazione”, nella misura in cui appaiono parti modificate, aggiunte e/o eliminate, sicuramente in un momento successivo all'apposizione della sottoscrizione dell'arch. . In Parte_3
particolare, secondo la parte querelante: a) pag.1 manca la scrittura di proprio pugno dell'arch.
con firma e data 01.06.2015, dove si evidenzia l'omaggio di altre forniture;
b) pag. 4 ci sono Pt_1 gravi anomalie con l'aggiunta di numeri manoscritti e con un carattere di scrittura completamente diverso, compreso l'intestazione a piè pagina;
c) pagg. 5 e 6 la dimensione del carattere è diversa;
d) pag.7 l'importo totale dei lavori pattuiti per l'attività professionale prestata è completamente diverso
, addirittura quasi il doppio, da € 8.500,00 a € 15.600,00 e tutte le modalità di pagamento come concordate sono state eliminate . Inoltre, la firma apposta non è autentica dell'arch. , Parte_3 manca la dicitura “Cliente” e il timbro di presente invece sull'originale. CP_1
Tutto ciò premesso, l'arch. titolare della ditta Tech&Grafic Project, in forza Parte_1 dell'allegata procura speciale, dichiarava di voler proporre querela di falso incidentale avverso il
“contratto Tech&Grafic di identità visiva” datato 11.01.2014 , prodotto in data Controparte_5
27.09.2019 dal sig. , nell'ambito nel giudizio civile RG.n°9263/2019 R.G. pendente CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, articolando le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente disporsi ex art. 210 c.p.c a carico del , l'esibizione ed il deposito del contratto Tech&Grafic CP_1
Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014, depositato in data 27.09.2019 e agli atti del presente giudizio;
b) Dichiararsi la falsità del predetto contratto Tech&Grafic Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014 limitatamente alle diversità evidenziate ut supra, aggiunte da terzi in un momento successivo alla stesura dell'atto; c) Per l'effetto, ordinarsi la cancellazione di tali aggiunte/modifiche dall'originale del documento impugnato;
d) Escludere, quindi, il documento, come contraffatto, dalle fonti probatorie introdotte dal sig. nell'ambito del CP_1
giudizio civile RG nr. 9263 /2019;
e) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Nel procedimento si costituiva la parte querelata, , con memoria difensiva con CP_1 la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità, ai sensi dell'art. 221 cpc, per non essere stata presentata e sottoscritta personalmente dalla parte e per non essere valida la procura speciale rilasciata senza indicazione specifica del documento contestato;
in via subordinata e nel merito, nella sola ipotesi di superamento dell'eccezione preliminare sollevata, in ordine alla contestazione dell'autenticità della firma apposta sul contratto, il querelato eccepiva che non era stato operato alcun disconoscimento della sottoscrizione nei termini di cui all'art. 213 cpc, come pure mai prima d'ora era stato contestato o disconosciuto il documento oggi indicato come alterato, dovendosi, quindi, la sottoscrizione apposta aversi per riconosciuta
Il querelato, in punto di interpello, dichiarava di volersi avvalere del documento contestato e di essere disponibile all'esibizione in giudizio dell'originale della scrittura, ove richiesto dal giudicante.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, disposta la comunicazione al P.M., la parte querelante provvedeva a depositare procura speciale idonea a sanare la legittimazione del procuratore a formulare l'istanza di querela incidentale.
All'esito della consulenza grafologica disposta, la causa perveniva all'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Risulta, in primo luogo, sanato il difetto di procura speciale della spiegata querela, depositata dalla querelante in data 20.03.2023.
In punto di ammissibilità della querela, va evidenziato che la spiegata querela ha investito una scrittura privata – nella specie copia del “contratto Tech&Grafic Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014 versato in atti dall'attore nel giudizio di merito, sul presupposto che esso contenesse parti contraffatte, come ricavabile, a suo dire, dal confronto con la seconda copia in suo possesso.
Le contraffazioni riguarderebbero i seguenti profili: a) pag.1 manca la scrittura di proprio pugno dell'Arch. con firma e data 01.06.2015, dove si evidenzia l'omaggio di altre forniture;
b) Pt_1 pag. 4 ci sono gravi anomalie con l'aggiunta di numeri manoscritti e con un carattere di scrittura completamente diverso, compreso l'intestazione a piè pagina;
c) pagg. 5 e 6 la dimensione del carattere è diversa;
d) pag.7 l'importo totale dei lavori pattuiti per l'attività professionale prestata è completamente diverso , addirittura quasi il doppio, da € 8.500,00 a € 15.600,00 e tutte le modalità di pagamento come concordate sono state eliminate . Inoltre, la firma apposta non è autentica dell'arch.
, manca la dicitura “Cliente” e il timbro di presente invece sull'originale. Parte_3 CP_1
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza sul punto la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che la autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli. Se, tuttavia, quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi,
l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa e avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/06/2022, n.20775).
Nessun dubbio, peraltro, può nutrirsi sulla ammissibilità del rimedio della querela avverso una copia del documento (cfr. Cassazione civile , sez. II , 28/03/2023 , n. 8718), secondo cui, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
Va subito evidenziato che il Tribunale disponeva perizia grafologica sulla sottoscrizione presente sul contratto oggetto di querela ed il c.t.u., dr.ssa , concludeva:” 1) in scienza e coscienza la Per_2
firma apposta sul Contratto Tech&Grafic project datato 11/01/2014 -con un margine di probabilità - in una percentuale del 70%-80%- può non appartenere alla mano di e non essere Parte_1 autentica, in quanto l'estrinsecazione gestuale e gli automatismi sono diversi da quelli di Pt_1
. NB: La risultanza è stata espressa in percentuale per il mancato esame della pressione e del
[...]
tratto espletabile solo su documenti originali e mai su copie e nel caso in esame allo scrivente CTU non è stato consegnato il documento in verifica in originale”.
Mette subito conto evidenziare che, poiché la convenuta – odierna querelante – adduceva di essere in possesso di altra copia dell'originale del contratto e lamentava che quest'ultimo fosse in molte parti diverso da quello prodotto dalla controparte, sarebbe stato onere della parte querelata provvedere al deposito del contratto posto a base delle pretese del giudizio di merito, in originale;
a tanto, invece, la parte querelata non ha provveduto, pur avendo – a seguito dell'interpello – dichiarato di intendere avvalersi del contratto (in copia) da sé prodotto ed oggetto di querela. Appare non inconferente rammentare, in proposito, che la querela di falso è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il documento venga prodotto non in originale, bensì in copia, senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale. Tale assunto è a maggior ragione valido nell'ipotesi in cui il documento originale si trovi nella disponibilità di un terzo: in tal caso, infatti, sarebbe ingiusto arrestare la macchina processuale e sacrificare l'esigenza di certezza del diritto solo in ragione del comportamento inerte e ingiustificato nella produzione del documento perpetrato dal detentore dello stesso (cfr. Tribunale Pisa, sez. Lav., 04/08/2023, n. 1018).
Orbene, quanto alla riconducibilità della sottoscrizione al querelante, la c.t.u., nei limiti della indagine causati dalla indisponibilità dell'originale – della quale avrebbe dovuto essere in possesso il querelato – ha acclarato che tale firma non è (come lamentato dal querelante) autentica dell'arch.
. Pt_1
Le conclusioni del c.t.u. si palesano condivisibili, in quanto raggiunte con metodologia scevra da errori logici di carattere estrinseco e compiutamente motivate con attento raffronto con le comparative ammissibili.
Ora, l'esito della ctu grafologica è un indizio di fondatezza della spiegata querela, da leggere in uno alla circostanza della mancata produzione dell'originale del contratto attinto da querela: tale produzione da parte del querelato (unico in possesso dell'originale del contratto prodotto in copia nel giudizio di merito) sarebbe stata necessaria nell'interesse dello stesso querelato, onde consentire il confronto dell'originale in suo possesso con il contratto in possesso della parte querelante e convenuta nel giudizio.
La difesa del querelato, in proposito, adduceva che il contratto veniva redatto dallo e Pt_1
presentato al solo per la sottoscrizione e già firmato. CP_1
Si tratta, però, di una circostanza mai addotta nella memoria difensiva versata in atti nel procedimento di querela di falso, che avrebbe, invece, dovuto costituire oggetto di specifica eccezione e di prova.
D'altro canto, non può non evidenziarsi che – siccome la copia in possesso della convenuta odierna querelante contiene anche una aggiunta a penna successiva alla data di sottoscrizione del contratto e sottoscritta dal querelante, e considerato che tale copia era stata depositata nel giudizio di merito già con la comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta, l'attore ben avrebbe potuto e dovuto contestare le discrasie nella copia del convenuto e provare che il contratto era stato redatto dallo e consegnato al già dallo stesso sottoscritto. Pt_1 CP_1 Non è poi comprensibile quale dovesse essere l'interesse dello a redigere e consegnare una Pt_1
copia da sé redatta antecedentemente, ma con apposta sottoscrizione non propria.
Può, quindi, ritenersi, che, in difetto di autenticità della sottoscrizione dello , della esistenza Pt_1 di un originale prodotto dalla convenuta difforme nelle parti indicate dalla copia prodotta dall'attore qui querelato e la mancata produzione da parte del querelato dell'originale del contratto prodotto in copia con la citazione nel giudizio di merito, persuadano della fondatezza della querela.
Deve, quindi, ritenersi che la querelante abbia assolto l'onere della prova su di sé gravante (invero, come sopra ricordato, il querelante deve dare la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa e avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso).
Ne consegue che, in accoglimento della querela di falso, deve essere dichiarata la falsità del contratto con riferimento ai profili di falsità materiale accertati.
Nessun provvedimento ex art. 226, co. 2, CPC, e 537, co. 2, c.p.p. va disposto, riferendosi gli stessi all'originale del documento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valore indeterminabile e complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie la proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità materiale del “contratto Tech & Grafic Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014 versato in atti dall'attore nel giudizio di merito, in relazione ai seguenti profili: a) pag.1 mancanza per contraffazione della scrittura di proprio pugno dell'Arch. con firma e data 01.06.2015, Pt_1 dove si evidenzia l'omaggio di altre forniture;
b) pag. 4 aggiunta di numeri manoscritti;
c) pag.7 indicazione dell'importo totale dei lavori pattuiti per l'attività professionale prestata in € 15.600,00 anziché 8.500,00 e mancanza per contraffazione di tutte le modalità di pagamento come indicate nella copia in possesso del querelante;
d) falsità della firma apparentemente riferibile all'arch.
[...] , mancanza della dicitura “Cliente” e del timbro di presente invece Pt_3 CP_1 sull'originale.
2) Condanna il querelato al rimborso in favore della parte querelante delle spese di lite, che liquida in
€ 6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso generale al 15%, iva e cpa come per legge.
4) Pone le spese di consulenza a definitivo carico della parte querelata.
Così deciso in Salerno il 09.12.2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Stefania Picece
Il Giudice est.
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito nelle persone dei
Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Maria Stefania Picece Presidente
Dr.ssa Daniela Oliva Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio N. 9263/2019 RG,
avente ad oggetto: querela di falso vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
a Salerno in via Florenzano,12 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Angela Notarfrancesco ( ), giusta procura speciale in calce al presente atto, C.F._2 posta su foglio separato, ma costituente parte integrante dello stesso, elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale sito in Salerno al Corso V. Emanuele ,127
– querelante
E
, nato a [...] il [...], CF , e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Dente, CF
, con studio in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n. 5, C.F._4
.salerno.it, numero di fax 089253755, giusta procura in calce Email_1 CP_2
al presente atto;
-querelato
NONCHE'
P.M. in sede
Interventore necessario
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di per sentire accolte nei Controparte_3
suoi confronti le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. , al contratto Controparte_4 Parte_1
stipulato in data 11.01.2014 e saldato con bonifico e per aver omesso la consegna del materiale convenuto contrattualmente e la realizzazione precisa del sito web funzionale in ogni sua parte come previsto nel contratto tra le parti già integralmente saldato e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto rimasto inadempiuto e stipulato in data 11.01.2014;
2) Condannare il convenuto, sig. , alla restituzione di quanto versato dalla parte Parte_1 attrice quale corrispettivo del prezzo di quanto previsto in contratto, ammontante ad € 19.036,00 oltre interessi e rivalutazioni trattandosi di obbligazioni di valore;
3) condannare il convenuto, sig. Pt_1
, al risarcimento dei danni patiti dall'istante quantificabili in almeno € 20.000,00 in via
[...]
presunta o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, da valutarsi secondo l'equità del Giudice adito;
4) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorario di causa ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
L'attrice deduceva che in data 11.01.2014 concludeva con la ditta individuale del sig. Pt_1
un articolato contratto con cui la società si obbligava a realizzare un
[...] Controparte_4 marchio relativo all'odierno attore, un sito web con i relativi link con contenuti interattivi, con una specifica sezione di E-commerce, dunque di commercio esercitabile attraverso il web, attraverso il quale sarebbe stata possibile la cessione a terzi dell'insieme dei prodotti commercializzati dalla scrivente società; che accanto a queste prestazioni da effettuare attraverso il server “Aruba”, la società si obbligava alla cessione, con l'utilizzazione del marchio da essa realizzato, di 3000 biglietti da visita, 1000 buste da lettera, 200 copie commissioni consistenti in blocchi ricalcanti da 100 fogli a due copie, 3000 cartelline porta documenti, oltre che cataloghi prodotti, dépliant Rendering Ambienti ed un folder progetto marketing in condizione di presentare il professionista del settore in modo da renderlo particolarmente interessante sotto il profilo web utilizzando i vari motori di ricerca;
- che il tutto veniva ben precisato all'interno del tipo contrattuale che veniva convenuto al complessivo prezzo di e 15.600,00 oltre IVA, da pagarsi anticipatamente alla sottoscrizione del contratto.
Riferiva l'attrice che effettivamente la società emetteva fattura per complessivi € 19.032,00 che con bonifico dell'8.07.2014, veniva integralmente saldata proprio dallo scrivente , con denaro proprio, come da bonifico versato in atti;
che, nonostante CP_1
ripetute telefonate, e le continue visite alla sede della società, il lavoro richiesto e convenuto, dopo mesi di attesa non veniva mai realizzato nonostante il pagamento alla ditta dello del Pt_1
corrispettivo convenuto;
- che, infatti, nel corso delle ripetute visite, la sorella del titolare, sig.ra ripeteva all'istante che il proprio congiunto era ammalato inducendo l'istante ad Parte_2
avere ulteriore pazienza per motivi squisitamente umani;
- che, di tutto il pacchetto contrattuale lo scrivente riceveva non più di 1000 biglietti da visita, 20 copie di blocchi commissioni per 50 a due copie, oltre che un apparato di web grafica ove era possibile un minimo di navigazione da parte dell'utente che comunque poteva approcciarsi con il quale mera presentazione i prodotti CP_1
commercializzati con poche immagini e minimi rendering presentativi. Peraltro, il progetto era finalizzato alla presentazione di una società poi nata nel 2016, la B&B Trading S.r.l.; - Che di tutta l'altra parte di beni da ricevere per le prestazioni via web, centrali nell'economia del rapporto quali ad esempio la struttura E-commerce, non vi era nessuna traccia. Tutto ciò premesso, la attrice lamentava che l'inadempimento di controparte aveva sicuramente grave rilievo avendo di fatto impedito lo sviluppo dell'attività commerciale che era stata poi la vera e propria ragione o motivo della stipula dell'originario vincolo contrattuale.
Secondo la attrice i già seri profili di inadempimento delle obbligazioni assunte sono ancora più gravosi laddove si consideri che nonostante l'impegno di mantenere attivo e manutenuto il sito, la non ha provveduto al pagamento delle quote di Controparte_4
gestione dello spazio web al punto che ad oggi lo stesso risulta totalmente oscurato e privo di una qualunque funzionalità e risultano del tutto scomparsi le immagini ivi immagazzinate, e di proprietà dell'attore nonché la mail aziendale.
Tutto ciò premesso, l'attrice articolava le conclusioni già sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui non negava la stipula del contratto e, dunque, la esistenza del rapporto, eccependo, però, di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, con la consegna a mani o per via telematica di quanto dovuto, eccependo, a propria volta, l'inadempimento dell'attore alla obbligazione di pagamento del compenso dovuto.
Precisava, in proposito, la convenuta che il committente aveva consegnato in pagamento effetti cambiari e assegni, tutti senza buon fine.
La convenuta, dunque, tutto ciò controdedotto, così concludeva: “1) rigettare la domanda attorea a cagione della infondatezza di essa per i motivi sopra argomentati non esclusi altri motivi da eccepire ex art. 183, co. 6 c.p.c.; 2) Accogliere l'eccezione ex art. 96 c.p.c. e 1226 c.c., condannando l'attore a mente di quanto già sopra eccepito e dedotto, nella misura che si riterrà di giustizia;
3) Condannare
l'attore alla refusione di tutte le spese di giustizia e funzioni d'Avvocato con distrazione ai procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., ammessa e raccolta la prova, espletata c.t.u., con ricorso del 15.02.2023 la di promuoveva querela di Parte_1 Parte_1 falso ex artt. 221 e s.s. c.p.c., adducendo di avere prodotto il “contratto Tech€Grafic Project –
Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014, a sostegno delle proprie ragioni.
La parte querelante adduceva che nel corso delle operazioni peritali il CTU esibiva alle parti presenti il “contratto Tech€Grafic Project – Progetto di identità visiva” prodotto da parte attrice e, immediatamente il CTP di parte convenuta - dott. , notava e evidenziava delle anomalie Per_1 rispetto a quello in suo possesso e, pertanto, chiedeva breve rinvio per analizzare la documentazione esibita;
il CTU, accoglieva la richiesta e rinviava al 16.02.2023.
Narrava la querelante che da una attenta analisi del documento e dalla comparazione con l'originale, si constatava, infatti, ictu oculi che il contratto depositato da parte attrice e esibito dal CTU, è totalmente diverso da quello originale prodotto e allegato agli atti da parte convenuta, frutto di una palese “manipolazione”, nella misura in cui appaiono parti modificate, aggiunte e/o eliminate, sicuramente in un momento successivo all'apposizione della sottoscrizione dell'arch. . In Parte_3
particolare, secondo la parte querelante: a) pag.1 manca la scrittura di proprio pugno dell'arch.
con firma e data 01.06.2015, dove si evidenzia l'omaggio di altre forniture;
b) pag. 4 ci sono Pt_1 gravi anomalie con l'aggiunta di numeri manoscritti e con un carattere di scrittura completamente diverso, compreso l'intestazione a piè pagina;
c) pagg. 5 e 6 la dimensione del carattere è diversa;
d) pag.7 l'importo totale dei lavori pattuiti per l'attività professionale prestata è completamente diverso
, addirittura quasi il doppio, da € 8.500,00 a € 15.600,00 e tutte le modalità di pagamento come concordate sono state eliminate . Inoltre, la firma apposta non è autentica dell'arch. , Parte_3 manca la dicitura “Cliente” e il timbro di presente invece sull'originale. CP_1
Tutto ciò premesso, l'arch. titolare della ditta Tech&Grafic Project, in forza Parte_1 dell'allegata procura speciale, dichiarava di voler proporre querela di falso incidentale avverso il
“contratto Tech&Grafic di identità visiva” datato 11.01.2014 , prodotto in data Controparte_5
27.09.2019 dal sig. , nell'ambito nel giudizio civile RG.n°9263/2019 R.G. pendente CP_1 dinanzi al Tribunale di Salerno, articolando le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente disporsi ex art. 210 c.p.c a carico del , l'esibizione ed il deposito del contratto Tech&Grafic CP_1
Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014, depositato in data 27.09.2019 e agli atti del presente giudizio;
b) Dichiararsi la falsità del predetto contratto Tech&Grafic Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014 limitatamente alle diversità evidenziate ut supra, aggiunte da terzi in un momento successivo alla stesura dell'atto; c) Per l'effetto, ordinarsi la cancellazione di tali aggiunte/modifiche dall'originale del documento impugnato;
d) Escludere, quindi, il documento, come contraffatto, dalle fonti probatorie introdotte dal sig. nell'ambito del CP_1
giudizio civile RG nr. 9263 /2019;
e) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Nel procedimento si costituiva la parte querelata, , con memoria difensiva con CP_1 la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità, ai sensi dell'art. 221 cpc, per non essere stata presentata e sottoscritta personalmente dalla parte e per non essere valida la procura speciale rilasciata senza indicazione specifica del documento contestato;
in via subordinata e nel merito, nella sola ipotesi di superamento dell'eccezione preliminare sollevata, in ordine alla contestazione dell'autenticità della firma apposta sul contratto, il querelato eccepiva che non era stato operato alcun disconoscimento della sottoscrizione nei termini di cui all'art. 213 cpc, come pure mai prima d'ora era stato contestato o disconosciuto il documento oggi indicato come alterato, dovendosi, quindi, la sottoscrizione apposta aversi per riconosciuta
Il querelato, in punto di interpello, dichiarava di volersi avvalere del documento contestato e di essere disponibile all'esibizione in giudizio dell'originale della scrittura, ove richiesto dal giudicante.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, disposta la comunicazione al P.M., la parte querelante provvedeva a depositare procura speciale idonea a sanare la legittimazione del procuratore a formulare l'istanza di querela incidentale.
All'esito della consulenza grafologica disposta, la causa perveniva all'udienza del 16.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Risulta, in primo luogo, sanato il difetto di procura speciale della spiegata querela, depositata dalla querelante in data 20.03.2023.
In punto di ammissibilità della querela, va evidenziato che la spiegata querela ha investito una scrittura privata – nella specie copia del “contratto Tech&Grafic Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014 versato in atti dall'attore nel giudizio di merito, sul presupposto che esso contenesse parti contraffatte, come ricavabile, a suo dire, dal confronto con la seconda copia in suo possesso.
Le contraffazioni riguarderebbero i seguenti profili: a) pag.1 manca la scrittura di proprio pugno dell'Arch. con firma e data 01.06.2015, dove si evidenzia l'omaggio di altre forniture;
b) Pt_1 pag. 4 ci sono gravi anomalie con l'aggiunta di numeri manoscritti e con un carattere di scrittura completamente diverso, compreso l'intestazione a piè pagina;
c) pagg. 5 e 6 la dimensione del carattere è diversa;
d) pag.7 l'importo totale dei lavori pattuiti per l'attività professionale prestata è completamente diverso , addirittura quasi il doppio, da € 8.500,00 a € 15.600,00 e tutte le modalità di pagamento come concordate sono state eliminate . Inoltre, la firma apposta non è autentica dell'arch.
, manca la dicitura “Cliente” e il timbro di presente invece sull'originale. Parte_3 CP_1
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza sul punto la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che la autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli. Se, tuttavia, quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi,
l'indicata presunzione. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa e avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/06/2022, n.20775).
Nessun dubbio, peraltro, può nutrirsi sulla ammissibilità del rimedio della querela avverso una copia del documento (cfr. Cassazione civile , sez. II , 28/03/2023 , n. 8718), secondo cui, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
Va subito evidenziato che il Tribunale disponeva perizia grafologica sulla sottoscrizione presente sul contratto oggetto di querela ed il c.t.u., dr.ssa , concludeva:” 1) in scienza e coscienza la Per_2
firma apposta sul Contratto Tech&Grafic project datato 11/01/2014 -con un margine di probabilità - in una percentuale del 70%-80%- può non appartenere alla mano di e non essere Parte_1 autentica, in quanto l'estrinsecazione gestuale e gli automatismi sono diversi da quelli di Pt_1
. NB: La risultanza è stata espressa in percentuale per il mancato esame della pressione e del
[...]
tratto espletabile solo su documenti originali e mai su copie e nel caso in esame allo scrivente CTU non è stato consegnato il documento in verifica in originale”.
Mette subito conto evidenziare che, poiché la convenuta – odierna querelante – adduceva di essere in possesso di altra copia dell'originale del contratto e lamentava che quest'ultimo fosse in molte parti diverso da quello prodotto dalla controparte, sarebbe stato onere della parte querelata provvedere al deposito del contratto posto a base delle pretese del giudizio di merito, in originale;
a tanto, invece, la parte querelata non ha provveduto, pur avendo – a seguito dell'interpello – dichiarato di intendere avvalersi del contratto (in copia) da sé prodotto ed oggetto di querela. Appare non inconferente rammentare, in proposito, che la querela di falso è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il documento venga prodotto non in originale, bensì in copia, senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale. Tale assunto è a maggior ragione valido nell'ipotesi in cui il documento originale si trovi nella disponibilità di un terzo: in tal caso, infatti, sarebbe ingiusto arrestare la macchina processuale e sacrificare l'esigenza di certezza del diritto solo in ragione del comportamento inerte e ingiustificato nella produzione del documento perpetrato dal detentore dello stesso (cfr. Tribunale Pisa, sez. Lav., 04/08/2023, n. 1018).
Orbene, quanto alla riconducibilità della sottoscrizione al querelante, la c.t.u., nei limiti della indagine causati dalla indisponibilità dell'originale – della quale avrebbe dovuto essere in possesso il querelato – ha acclarato che tale firma non è (come lamentato dal querelante) autentica dell'arch.
. Pt_1
Le conclusioni del c.t.u. si palesano condivisibili, in quanto raggiunte con metodologia scevra da errori logici di carattere estrinseco e compiutamente motivate con attento raffronto con le comparative ammissibili.
Ora, l'esito della ctu grafologica è un indizio di fondatezza della spiegata querela, da leggere in uno alla circostanza della mancata produzione dell'originale del contratto attinto da querela: tale produzione da parte del querelato (unico in possesso dell'originale del contratto prodotto in copia nel giudizio di merito) sarebbe stata necessaria nell'interesse dello stesso querelato, onde consentire il confronto dell'originale in suo possesso con il contratto in possesso della parte querelante e convenuta nel giudizio.
La difesa del querelato, in proposito, adduceva che il contratto veniva redatto dallo e Pt_1
presentato al solo per la sottoscrizione e già firmato. CP_1
Si tratta, però, di una circostanza mai addotta nella memoria difensiva versata in atti nel procedimento di querela di falso, che avrebbe, invece, dovuto costituire oggetto di specifica eccezione e di prova.
D'altro canto, non può non evidenziarsi che – siccome la copia in possesso della convenuta odierna querelante contiene anche una aggiunta a penna successiva alla data di sottoscrizione del contratto e sottoscritta dal querelante, e considerato che tale copia era stata depositata nel giudizio di merito già con la comparsa di costituzione e risposta da parte della convenuta, l'attore ben avrebbe potuto e dovuto contestare le discrasie nella copia del convenuto e provare che il contratto era stato redatto dallo e consegnato al già dallo stesso sottoscritto. Pt_1 CP_1 Non è poi comprensibile quale dovesse essere l'interesse dello a redigere e consegnare una Pt_1
copia da sé redatta antecedentemente, ma con apposta sottoscrizione non propria.
Può, quindi, ritenersi, che, in difetto di autenticità della sottoscrizione dello , della esistenza Pt_1 di un originale prodotto dalla convenuta difforme nelle parti indicate dalla copia prodotta dall'attore qui querelato e la mancata produzione da parte del querelato dell'originale del contratto prodotto in copia con la citazione nel giudizio di merito, persuadano della fondatezza della querela.
Deve, quindi, ritenersi che la querelante abbia assolto l'onere della prova su di sé gravante (invero, come sopra ricordato, il querelante deve dare la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa e avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso).
Ne consegue che, in accoglimento della querela di falso, deve essere dichiarata la falsità del contratto con riferimento ai profili di falsità materiale accertati.
Nessun provvedimento ex art. 226, co. 2, CPC, e 537, co. 2, c.p.p. va disposto, riferendosi gli stessi all'originale del documento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, valore indeterminabile e complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie la proposta querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità materiale del “contratto Tech & Grafic Project – Progetto di identità visiva” datato 11.01.2014 versato in atti dall'attore nel giudizio di merito, in relazione ai seguenti profili: a) pag.1 mancanza per contraffazione della scrittura di proprio pugno dell'Arch. con firma e data 01.06.2015, Pt_1 dove si evidenzia l'omaggio di altre forniture;
b) pag. 4 aggiunta di numeri manoscritti;
c) pag.7 indicazione dell'importo totale dei lavori pattuiti per l'attività professionale prestata in € 15.600,00 anziché 8.500,00 e mancanza per contraffazione di tutte le modalità di pagamento come indicate nella copia in possesso del querelante;
d) falsità della firma apparentemente riferibile all'arch.
[...] , mancanza della dicitura “Cliente” e del timbro di presente invece Pt_3 CP_1 sull'originale.
2) Condanna il querelato al rimborso in favore della parte querelante delle spese di lite, che liquida in
€ 6.164,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso generale al 15%, iva e cpa come per legge.
4) Pone le spese di consulenza a definitivo carico della parte querelata.
Così deciso in Salerno il 09.12.2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Stefania Picece
Il Giudice est.
Dr.ssa Giuseppina Valiante