TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4283 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1617/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
RO CO;
e
Controparte_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Spinosa Maria;
[...]
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2021, Parte_1
premesso di essere stato assunto a tempo
[...] indeterminato dal 17.05.2010 alle dipendenze dell' CP_1 resistente, inquadrato nel 4° livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della con qualifica CP_2 professionale di operaio specializzato, addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico-forestale e di essere stato collocato illegittimamente in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020- ha adito questo giudice del lavoro al fine di: “...a) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'illegittimità del collocamento in CISOA del ricorrente relativamente al periodo dal 23.03.2020 al
19.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva
1 concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, nonchè in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA. b) per l'effetto, condannare ... ...al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo di €. 2.120,16, ... a titolo di retribuzione spettantegli per il periodo dal
23.03.2020 al 19.04.2020 pari all'importo di e. 75,72 spettantegli a titolo di retribuzione giornaliera, moltiplicato per i 28 giorni di collocazione in Cisoa, il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
c) in subordine, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la violazione, da parte dell' , di quanto previsto dall'art. 87 del Decreto Legge CP_1
17 marzo 2020, n. 18 e sue successive modifiche, nonché dall'art.45, comma 2 del DLGS 165/2011, attesa la disparità di trattamento operata dall' in danno del ricorrente CP_1 rispetto al trattamento riconosciuto in favore degli altri operai e dipendenti dell' ai quali è stato consentito di CP_1 assentarsi dal lavoro nel periodo dal 23.03.2020 al
19.04.2020 senza riflessi sulla maturazione della retribuzione spettante, che è stata loro regolarmente corrisposta;
d) conseguentemente, accertare e dichiarare che, a seguito del collocamento in CISOA del ricorrente relativamente al periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020 il medesimo ha subito una illegittima decurtazione della retribuzione globale di fatto, diretta e con le ricadute sulle ferie maturate e sulla retribuzione differita per tfr per €. 1.008,03, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso e) per l'effetto, condannare ... ...al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €. 1.008,63, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge ...”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
2 Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
-------
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme
(sent. n. 4809/2024), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile.
--------
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
<< ... Innanzitutto, occorre fare una necessaria premessa. A bene vedere, infatti, dalle allegazioni e, soprattutto, dalle produzioni delle parti, ed in particolare dalle richieste inoltrate all' dall'allora Commissario CP_3 straordinario dell'Agenzia resistente, emerge che la parte ricorrente sia stato posto dal 23.03.2020 al 19.04.2020 in
C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per gli Operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese
Agricole) ed abbia percepito durante lo stesso periodo il trattamento sostitutivo della retribuzione ex artt. 18 D.L.gs n. 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972.
Tanto premesso, per la decisione della presente controversia, si ritiene dirimente stabilire se possa operare o meno per il rapporto lavorativo in esame l'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 27/2020, che si riporta nei primi tre commi che qui interessano: <<
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al VI-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
3 Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da VI-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da VI -19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto
-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio
4 prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.>>.
La norma in esame, come facilmente desumibile dal riferimento all'art. 1, comma 2, D.L.gs n. 165/2001, è destinata ad operare esclusivamente per i rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Secondo la prospettazione della parte resistente non potrebbe rientrare nel novero dei destinatari di detta disciplina il rapporto di lavoro della parte ricorrente in quanto di diritto privato.
Ebbene, la tesi sostenuta dalla difesa dell' CP_1 resistente non potrebbe essere condivisa in alcun modo alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di
Cassazione sulla natura del rapporto lavorativo in esame correttamente richiamati nelle note conclusionali dalla difesa della parte ricorrente.
Innanzitutto, deve ritenersi incontestato oltre che provato dalla stessa resistente tramite la produzione del CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato che lega le parti che la parte ricorrente sia stata assunta nei ruoli della resistente. CP_1
Nel contratto di assunzione stabile, inoltre, nelle premesse, è fatto espresso riferimento alla L. CP_2
n. 3/2010 istitutiva dell' resistente e, soprattutto, CP_1 alla stabilizzazione degli operai forestali assunti a tempo determinato aventi titolo ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) stessa L. n. 3/2010. CP_2
Ebbene, con la L. n. 3/2010 è stata istituita CP_2
l' resistente alla quale sono stati trasferiti i CP_1 compiti, i servizi ed in generale tutte le attività irrigue
5 e forestali di competenza regionale ai sensi degli artt. 1
e 2 legge cit.
Pertanto, la legge regionale in esame ha disciplinato una classica ipotesi di trasferimento di attività dalla CP_2
all' resistente che, per i profili attinenti
[...] CP_1 ai rapporti lavorativi dei dipendenti trasferiti, è da ricondurre sotto la disciplina dell'art. 31 T.U.P.I., espressamente richiamato dall'art. 12, comma 2, lett. a) L.
n. 3/2010. CP_2
Questo l'art. 31 D.L.vo n. 165/2001: << Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo
2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.>>.
Questo, invece, l'art. 12, commi 1 e 2 L. n. CP_2
3/2010: <<... b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della CP_2
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue
[...] trasferite all' in applicazione del diritto di CP_1 precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine,
l' opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione CP_1 da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno
6 giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e
3. Analogamente, l' opera, a partire dall'anno 2010 CP_1
e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno...>>.
... Il riferimento all'art. 12, comma 2, lett. b) L. CP_2
n. 3/2010 contenuto nelle premesse del contratto di
[...] assunzione a tempo indeterminato del ricorrente rende evidente che detta assunzione sia stata diretta conseguenza della stabilizzazione ivi disposta degli operai stagionali aventi titolo.
Tanto premesso, occorre indagare la natura del rapporto lavorativo dopo la sua stabilizzazione.
Innanzitutto, deve ritenersi dato pacifico tra le parti oltre che desumibile dal contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotto dall'Agenzia resistente che al ricorrente si applichi la contrattazione privatistica per gli Addetti ai
Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-
Agraria in virtù dell'allora vigente art. 12, comma 3 L.
n. 3/2010 che si riporta: <7 operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma
14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510...>>.
... Ebbene, secondo la recente interpretazione fornita dalla
Suprema Corte, la L. n. 3/2010, nella parte CP_2 in cui prevede l'applicabilità della contrattazione di diritto comune al rapporto degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale, come altre leggi regionali, si pone in continuità storica con la legislazione nazionale ed in particolare con L. n. 124/1995 in cui era previsto espressamente che il trattamento economico, per quello che qui più interessa, doveva essere regolato dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro.
E la legislazione regionale di cui si discute è stata ritenuta dalla Suprema Corte “… coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …” proprio perché, rendendo vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune storicamente richiamata dalla legislazione nazionale per la regolazione del trattamento economico del rapporto in esame, così come hanno fatto tante altre leggi regionali, ha contribuito a garantire uniformità di disciplina nel peculiare settore.
Si consideri, infatti, a tal proposito, che la Consulta “…
(omissis)… ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compreso il loro trattamento economico e giuridico, rientra nella materia
"ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), … (omissis)…” e che “… (omissis)… i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al
8 precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati… (omissis)…”.
In concreto, la L. n. 3/2010, rendendo CP_2 vincolante per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune di settore, ha attuato la finalità perseguita dal legislatore statale di applicazione del principio del pari trattamento contrattuale (all'interno dello stesso settore) di cui all'art. 45, comma 2 T.U.P.I.
Oggi non potrebbe più dubitarsi dell'operatività della contrattazione di diritto comune al rapporto in esame, alla luce della portata inequivoca del comma 2 quinquies dell'art. 12 della L. n. 3/2010, introdotto dalla L. CP_2
n. 36/2017, che vincola l' resistente CP_2 CP_1 all'applicazione indiscriminata della contrattazione collettiva di diritto comune per tutti gli operai ed impiegati forestali, almeno a partire dalla sua entrata in vigore.
Questa la norma citata: impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico economico e assicurativo-previdenziale.>>.
Analoga disciplina sul piano nazionale è intervenuta di recente proprio per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali.
Questo l'art. 7 bis D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021: <<<< Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
9 l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.>>
Tanto premesso, deve ribadirsi che il tipo di rapporto lavorativo in esame, pur avendo una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina dell'inquadramento professionale, delle mansioni esigibili e, soprattutto, del trattamento economico, in quanto regolamentati, questi importanti profili, dalla contrattazione collettiva di diritto comune, in ogni caso è assoggettato per tutti gli altri aspetti alla generale disciplina del pubblico impiego di cui al D.L.vo n. 165/2001.
A ben vedere, infatti, all'art. 1, comma 2 L. CP_2
n. 3/2010 istituiva dell' resistente è chiaramente CP_1 stabilito che: << L' ha personalità giuridica di CP_1 diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.>>.
Dalla inequivocabile portata letterale della norma appena richiamata l' Controparte_4
è da annoverare tra gli enti
[...] pubblici non economici.
10 Ne consegue l'assoggettamento al D.L.vo n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.L.vo n. 165/2001 che si riporta: <<
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300....>>.
Sebbene sia indiscussa l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in ragione delle peculiarità del settore nel quale gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale operano il rapporto lavorativo in esame rimane pur sempre assoggetto per tutti gli aspetti diversi dalle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, dalle mansioni esigibili e dal trattamento retributivo alla generale disciplina di cui al D.L.vo n. 165/2001, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui occorre dare continuità.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, intrepretando proprio la legislazione regionale cha ha reso vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune ai rapporti d'impiego degli operai dell' resistente, ha chiarito CP_1 quanto segue: “…(omissis)… il richiamo dell'art. 12, comma
3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle
11 qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. …
(omissis)...
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena riportati, occorre ritenere che il richiamo contenuto nella disciplina sopra riportata alla contrattazione collettiva di diritto comune debba essere strettamente limitato ai soli tre seguenti aspetti del rapporto lavorativo:
1) qualifiche di inquadramento;
2) mansioni esigibili;
3) trattamento economico.
Per tutti gli altri spetti, pertanto, deve operare la disciplina generale di cui al D.L.vo n. 165/2001.
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, intervenendo di recente proprio su questioni afferenti al tipo di rapporto lavorativo in esame ha espressamente chiarito che: “…
(omissis)… la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 … (omissis)…”.
Non solo, richiamando precedenti conformi, la Corte di
Cassazione, con una recente pronuncia, ha ribadito i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “… (omissis)… il primo ed il secondo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni indicate da Cass. n. 10811/2023, con la quale, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui
"la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente 12 pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'(Omissis) il cui rapporto, ai sensi della Legge CP_2
n. 3 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione
[...] temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore"; la pronuncia citata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale e si è posta in continuità con l'orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l'applicazione del CCNL di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr. fra le tante
Cass. n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015
e più di recente Cass. n. 6193/2023); … (omissis)…”.
Chiarita, pertanto, la natura del rapporto di lavoro in esame di diritto pubblico contrattualizzato, diversamente da
13 quanto affermato dalla parte resistente, occorre ritenere vincolante anche per il rapporto lavorativo di cui si discute la disciplina invocata dalla parte ricorrente contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sopra cit.
Ebbene, nei primi tre commi della norma appena richiamata è stato stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da VI-2019 una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa dovesse essere il lavoro agile;
in caso di impossibilità di fare ricorso al lavoro agile per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, tra cui rientra anche il rapporto lavorativo della parte ricorrente, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da VI-19, le pubbliche amministrazioni erano abilitate all'adozione delle seguenti soluzioni alternative tra loro: utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Una volta esperite tali opzioni, le amministrazioni potevano ricorrere all'esenzione dal servizio previa motivazione, con la precisazione che il periodo di esenzione dal servizio costituiva servizio prestato a tutti gli effetti di legge, dunque anche e, soprattutto, sotto l'aspetto retributivo.
Ebbene, deve ritenersi incontestato tra le parti che l' abbia fatto ricorso alle alternative sopra CP_1 richiamate ed in particolare all'esenzione dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo esclusivamente per i propri dipendenti per il quali si applica il CCNL Funzioni Locali ed è pacifico che la stessa abbia posto in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al CP_1
19.04.2020 esclusivamente gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, fatta eccezione per poche unità
14 utilizzate per interventi irrigui ritenuti indifferibili, sull'erroneo presupposto della natura privatistica dei loro rapporti lavorativi.
Tanto premesso, chiarita la natura del rapporto lavorativo in esame di pubblico impiego contrattualizzato e riscontrata l'operatività dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, per tutto il personale alle dipendenze dell' resistente a prescindere dal CP_1
CCNL applicato e, pertanto, anche per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale come il ricorrente, occorre affermare l'illegittimità della condotta datoriale nei confronti della parte ricorrente per averlo posto in cassa integrazione speciale per operai agricoli in violazione di una norma vincolante.
Non solo, deve essere affermata, altresì, l'illegittimità del ricorso alla C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per
Operai Agricoli), quale peculiare trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli accessibile alle sole imprese ed amministrazioni pubbliche che gestiscono in forma imprenditoriale aziende agricole o eseguono lavori di forestazione in forza degli artt. 18 D.L.gs 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972 che si riportano:
- art. 18, comma 1, D.L.gs 148/2015: << Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge
8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.>>
- art. 8 L. n. 457/1972 nella versione operante ratione temporis: << Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3.
15 Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.>>.
Ebbene, l'art. 18 D.L.gs 148/2015 disciplina disposizioni particolari destinate ad operare per le sole imprese del settore agricolo.
Tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l' resistente, trattandosi di ente CP_1 pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c.
A ben vedere, infatti, nella legge regionale istitutiva dell' resistente non si rinviene alcun obbligo di CP_1 produzione di utili per sostenere i costi di gestione.
A rigore, ai sensi dell'art. 13 L. n. 3/2010, CP_2 il finanziamento dei compiti istituzionali e delle attività affidate all' resistente, ente strumentale della CP_1
, è quasi interamente di derivazione pubblica CP_2
(regionale, statale e comunitaria). Questa la norma appena cit.: <<
1. L' realizza i propri compiti e provvede CP_1 alla gestione del personale mediante le seguenti entrate: a) contributi ordinari della b) contributi CP_2 straordinari della c) contributi eventuali CP_2 dello Stato;
d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all' e) proventi CP_1 derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.>>.
Tanto depone per l'inapplicabilità dell'art. 18 D.L.vo n.
148/2015 all' resistente, non potendosi qualificare CP_1
16 detto ente alla stregua di un'impresa del settore agricolo in senso stretto.
Non solo, la speciale disposizione contenuta nell'art. 8 L.
n. 457/1972 nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame risulta espressamente riservata ai soli operai agricoli stabili.
Tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l' resistente, trattandosi di ente CP_1 pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c.
Non solo, la speciale disposizione contenuta nell'art. 8 L.
n. 457/1972 nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame risulta espressamente riservata ai soli operai agricoli stabili.
Tra questi non possono annoverarsi in alcun modo gli operai dipendenti dell' resistente, come il ricorrente, CP_1 addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, trattandosi, questi ultimi, di pubblici dipendenti con rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, secondo tutto quanto sopra chiarito.
Pertanto, concludendo, l' resistente non solo non CP_1 poteva fare legittimamente ricorso alla C.I.S.O.A. per gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, quanto, piuttosto, avrebbe dovuto applicare agli stessi lo stesso trattamento riservato agli altri suoi dipendenti per i quali opera il
CCNL Funzioni Locali ex art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, trattandosi, in entrambi i casi, di rapporti lavorativi di pubblico impiego contrattualizzato.
Evidente risulta, di conseguenza, la violazione dell'art. 87 cit. nei confronti degli operai dipendenti dall' CP_1 resistente addetti, come il ricorrente, ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
17 Fondata è, di conseguenza, la domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente se si considera che laddove l' CP_1 resistente avesse adottato, come doveva, per tutti i suoi dipendenti, compresi gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, le misure previste dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e, soprattutto, se non avesse fatto ricorso esclusivamente per questi ultimi alla C.I.S.O.A., come illegittimamente ha fatto, nessun pregiudizio di ordine economico sarebbe stato arrecato alla parte ricorrente pari alla differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo retributivo e quanto di fatto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A>>
(Trib. Bari, dott. Santoro, sent. n. del 5.12.2024).
---------
Ciò posto, passando alla determinazione del danno patrimoniale lamentato, occorre prendere le mosse dal calcolo effettuato in ricorso dalla parte ricorrente, stante l'omessa contestazione dei conteggi ad opera della parte resistente a ciò tenuta.
Tanto chiarito, incontestata oltre che provata dalla parte ricorrente tramite la produzione delle buste-paga di marzo ed aprile 2020 l'erogazione in suo favore dello speciale trattamento C.I.S.O.A. di cui si discute, va condannata l' resistente al risarcimento del danno arrecato alla CP_1 parte ricorrente pari alla complessiva somma di € 1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
---------
18 In conclusione, la domanda deve essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte secondo i valori medi come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente al risarcimento del danno economico subito pari alla complessiva somma di €
1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 515,00, oltre accessori di legge e di tariffa- da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
RO CO;
e
Controparte_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Spinosa Maria;
[...]
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2021, Parte_1
premesso di essere stato assunto a tempo
[...] indeterminato dal 17.05.2010 alle dipendenze dell' CP_1 resistente, inquadrato nel 4° livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della con qualifica CP_2 professionale di operaio specializzato, addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico-forestale e di essere stato collocato illegittimamente in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020- ha adito questo giudice del lavoro al fine di: “...a) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'illegittimità del collocamento in CISOA del ricorrente relativamente al periodo dal 23.03.2020 al
19.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva
1 concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, nonchè in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA. b) per l'effetto, condannare ... ...al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo di €. 2.120,16, ... a titolo di retribuzione spettantegli per il periodo dal
23.03.2020 al 19.04.2020 pari all'importo di e. 75,72 spettantegli a titolo di retribuzione giornaliera, moltiplicato per i 28 giorni di collocazione in Cisoa, il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
c) in subordine, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la violazione, da parte dell' , di quanto previsto dall'art. 87 del Decreto Legge CP_1
17 marzo 2020, n. 18 e sue successive modifiche, nonché dall'art.45, comma 2 del DLGS 165/2011, attesa la disparità di trattamento operata dall' in danno del ricorrente CP_1 rispetto al trattamento riconosciuto in favore degli altri operai e dipendenti dell' ai quali è stato consentito di CP_1 assentarsi dal lavoro nel periodo dal 23.03.2020 al
19.04.2020 senza riflessi sulla maturazione della retribuzione spettante, che è stata loro regolarmente corrisposta;
d) conseguentemente, accertare e dichiarare che, a seguito del collocamento in CISOA del ricorrente relativamente al periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020 il medesimo ha subito una illegittima decurtazione della retribuzione globale di fatto, diretta e con le ricadute sulle ferie maturate e sulla retribuzione differita per tfr per €. 1.008,03, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso e) per l'effetto, condannare ... ...al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €. 1.008,63, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge ...”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
2 Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
-------
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme
(sent. n. 4809/2024), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile.
--------
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
<< ... Innanzitutto, occorre fare una necessaria premessa. A bene vedere, infatti, dalle allegazioni e, soprattutto, dalle produzioni delle parti, ed in particolare dalle richieste inoltrate all' dall'allora Commissario CP_3 straordinario dell'Agenzia resistente, emerge che la parte ricorrente sia stato posto dal 23.03.2020 al 19.04.2020 in
C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per gli Operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese
Agricole) ed abbia percepito durante lo stesso periodo il trattamento sostitutivo della retribuzione ex artt. 18 D.L.gs n. 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972.
Tanto premesso, per la decisione della presente controversia, si ritiene dirimente stabilire se possa operare o meno per il rapporto lavorativo in esame l'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 27/2020, che si riporta nei primi tre commi che qui interessano: <<
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al VI-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
3 Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da VI-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da VI -19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto
-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto -legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio
4 prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.>>.
La norma in esame, come facilmente desumibile dal riferimento all'art. 1, comma 2, D.L.gs n. 165/2001, è destinata ad operare esclusivamente per i rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Secondo la prospettazione della parte resistente non potrebbe rientrare nel novero dei destinatari di detta disciplina il rapporto di lavoro della parte ricorrente in quanto di diritto privato.
Ebbene, la tesi sostenuta dalla difesa dell' CP_1 resistente non potrebbe essere condivisa in alcun modo alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di
Cassazione sulla natura del rapporto lavorativo in esame correttamente richiamati nelle note conclusionali dalla difesa della parte ricorrente.
Innanzitutto, deve ritenersi incontestato oltre che provato dalla stessa resistente tramite la produzione del CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato che lega le parti che la parte ricorrente sia stata assunta nei ruoli della resistente. CP_1
Nel contratto di assunzione stabile, inoltre, nelle premesse, è fatto espresso riferimento alla L. CP_2
n. 3/2010 istitutiva dell' resistente e, soprattutto, CP_1 alla stabilizzazione degli operai forestali assunti a tempo determinato aventi titolo ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) stessa L. n. 3/2010. CP_2
Ebbene, con la L. n. 3/2010 è stata istituita CP_2
l' resistente alla quale sono stati trasferiti i CP_1 compiti, i servizi ed in generale tutte le attività irrigue
5 e forestali di competenza regionale ai sensi degli artt. 1
e 2 legge cit.
Pertanto, la legge regionale in esame ha disciplinato una classica ipotesi di trasferimento di attività dalla CP_2
all' resistente che, per i profili attinenti
[...] CP_1 ai rapporti lavorativi dei dipendenti trasferiti, è da ricondurre sotto la disciplina dell'art. 31 T.U.P.I., espressamente richiamato dall'art. 12, comma 2, lett. a) L.
n. 3/2010. CP_2
Questo l'art. 31 D.L.vo n. 165/2001: << Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo
2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.>>.
Questo, invece, l'art. 12, commi 1 e 2 L. n. CP_2
3/2010: <<... b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della CP_2
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue
[...] trasferite all' in applicazione del diritto di CP_1 precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine,
l' opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione CP_1 da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno
6 giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e
3. Analogamente, l' opera, a partire dall'anno 2010 CP_1
e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno...>>.
... Il riferimento all'art. 12, comma 2, lett. b) L. CP_2
n. 3/2010 contenuto nelle premesse del contratto di
[...] assunzione a tempo indeterminato del ricorrente rende evidente che detta assunzione sia stata diretta conseguenza della stabilizzazione ivi disposta degli operai stagionali aventi titolo.
Tanto premesso, occorre indagare la natura del rapporto lavorativo dopo la sua stabilizzazione.
Innanzitutto, deve ritenersi dato pacifico tra le parti oltre che desumibile dal contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotto dall'Agenzia resistente che al ricorrente si applichi la contrattazione privatistica per gli Addetti ai
Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-
Agraria in virtù dell'allora vigente art. 12, comma 3 L.
n. 3/2010 che si riporta: <
14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510...>>.
... Ebbene, secondo la recente interpretazione fornita dalla
Suprema Corte, la L. n. 3/2010, nella parte CP_2 in cui prevede l'applicabilità della contrattazione di diritto comune al rapporto degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale, come altre leggi regionali, si pone in continuità storica con la legislazione nazionale ed in particolare con L. n. 124/1995 in cui era previsto espressamente che il trattamento economico, per quello che qui più interessa, doveva essere regolato dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro.
E la legislazione regionale di cui si discute è stata ritenuta dalla Suprema Corte “… coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …” proprio perché, rendendo vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune storicamente richiamata dalla legislazione nazionale per la regolazione del trattamento economico del rapporto in esame, così come hanno fatto tante altre leggi regionali, ha contribuito a garantire uniformità di disciplina nel peculiare settore.
Si consideri, infatti, a tal proposito, che la Consulta “…
(omissis)… ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compreso il loro trattamento economico e giuridico, rientra nella materia
"ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), … (omissis)…” e che “… (omissis)… i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al
8 precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati… (omissis)…”.
In concreto, la L. n. 3/2010, rendendo CP_2 vincolante per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune di settore, ha attuato la finalità perseguita dal legislatore statale di applicazione del principio del pari trattamento contrattuale (all'interno dello stesso settore) di cui all'art. 45, comma 2 T.U.P.I.
Oggi non potrebbe più dubitarsi dell'operatività della contrattazione di diritto comune al rapporto in esame, alla luce della portata inequivoca del comma 2 quinquies dell'art. 12 della L. n. 3/2010, introdotto dalla L. CP_2
n. 36/2017, che vincola l' resistente CP_2 CP_1 all'applicazione indiscriminata della contrattazione collettiva di diritto comune per tutti gli operai ed impiegati forestali, almeno a partire dalla sua entrata in vigore.
Questa la norma citata: impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico economico e assicurativo-previdenziale.>>.
Analoga disciplina sul piano nazionale è intervenuta di recente proprio per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali.
Questo l'art. 7 bis D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021: <<<< Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
9 l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.>>
Tanto premesso, deve ribadirsi che il tipo di rapporto lavorativo in esame, pur avendo una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina dell'inquadramento professionale, delle mansioni esigibili e, soprattutto, del trattamento economico, in quanto regolamentati, questi importanti profili, dalla contrattazione collettiva di diritto comune, in ogni caso è assoggettato per tutti gli altri aspetti alla generale disciplina del pubblico impiego di cui al D.L.vo n. 165/2001.
A ben vedere, infatti, all'art. 1, comma 2 L. CP_2
n. 3/2010 istituiva dell' resistente è chiaramente CP_1 stabilito che: << L' ha personalità giuridica di CP_1 diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.>>.
Dalla inequivocabile portata letterale della norma appena richiamata l' Controparte_4
è da annoverare tra gli enti
[...] pubblici non economici.
10 Ne consegue l'assoggettamento al D.L.vo n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.L.vo n. 165/2001 che si riporta: <<
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300....>>.
Sebbene sia indiscussa l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in ragione delle peculiarità del settore nel quale gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale operano il rapporto lavorativo in esame rimane pur sempre assoggetto per tutti gli aspetti diversi dalle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, dalle mansioni esigibili e dal trattamento retributivo alla generale disciplina di cui al D.L.vo n. 165/2001, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui occorre dare continuità.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, intrepretando proprio la legislazione regionale cha ha reso vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune ai rapporti d'impiego degli operai dell' resistente, ha chiarito CP_1 quanto segue: “…(omissis)… il richiamo dell'art. 12, comma
3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle
11 qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. …
(omissis)...
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena riportati, occorre ritenere che il richiamo contenuto nella disciplina sopra riportata alla contrattazione collettiva di diritto comune debba essere strettamente limitato ai soli tre seguenti aspetti del rapporto lavorativo:
1) qualifiche di inquadramento;
2) mansioni esigibili;
3) trattamento economico.
Per tutti gli altri spetti, pertanto, deve operare la disciplina generale di cui al D.L.vo n. 165/2001.
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, intervenendo di recente proprio su questioni afferenti al tipo di rapporto lavorativo in esame ha espressamente chiarito che: “…
(omissis)… la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 … (omissis)…”.
Non solo, richiamando precedenti conformi, la Corte di
Cassazione, con una recente pronuncia, ha ribadito i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “… (omissis)… il primo ed il secondo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni indicate da Cass. n. 10811/2023, con la quale, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui
"la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente 12 pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'(Omissis) il cui rapporto, ai sensi della Legge CP_2
n. 3 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione
[...] temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore"; la pronuncia citata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale e si è posta in continuità con l'orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l'applicazione del CCNL di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr. fra le tante
Cass. n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015
e più di recente Cass. n. 6193/2023); … (omissis)…”.
Chiarita, pertanto, la natura del rapporto di lavoro in esame di diritto pubblico contrattualizzato, diversamente da
13 quanto affermato dalla parte resistente, occorre ritenere vincolante anche per il rapporto lavorativo di cui si discute la disciplina invocata dalla parte ricorrente contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sopra cit.
Ebbene, nei primi tre commi della norma appena richiamata è stato stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da VI-2019 una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa dovesse essere il lavoro agile;
in caso di impossibilità di fare ricorso al lavoro agile per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, tra cui rientra anche il rapporto lavorativo della parte ricorrente, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da VI-19, le pubbliche amministrazioni erano abilitate all'adozione delle seguenti soluzioni alternative tra loro: utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Una volta esperite tali opzioni, le amministrazioni potevano ricorrere all'esenzione dal servizio previa motivazione, con la precisazione che il periodo di esenzione dal servizio costituiva servizio prestato a tutti gli effetti di legge, dunque anche e, soprattutto, sotto l'aspetto retributivo.
Ebbene, deve ritenersi incontestato tra le parti che l' abbia fatto ricorso alle alternative sopra CP_1 richiamate ed in particolare all'esenzione dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo esclusivamente per i propri dipendenti per il quali si applica il CCNL Funzioni Locali ed è pacifico che la stessa abbia posto in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al CP_1
19.04.2020 esclusivamente gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, fatta eccezione per poche unità
14 utilizzate per interventi irrigui ritenuti indifferibili, sull'erroneo presupposto della natura privatistica dei loro rapporti lavorativi.
Tanto premesso, chiarita la natura del rapporto lavorativo in esame di pubblico impiego contrattualizzato e riscontrata l'operatività dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, per tutto il personale alle dipendenze dell' resistente a prescindere dal CP_1
CCNL applicato e, pertanto, anche per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale come il ricorrente, occorre affermare l'illegittimità della condotta datoriale nei confronti della parte ricorrente per averlo posto in cassa integrazione speciale per operai agricoli in violazione di una norma vincolante.
Non solo, deve essere affermata, altresì, l'illegittimità del ricorso alla C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per
Operai Agricoli), quale peculiare trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli accessibile alle sole imprese ed amministrazioni pubbliche che gestiscono in forma imprenditoriale aziende agricole o eseguono lavori di forestazione in forza degli artt. 18 D.L.gs 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972 che si riportano:
- art. 18, comma 1, D.L.gs 148/2015: << Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge
8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.>>
- art. 8 L. n. 457/1972 nella versione operante ratione temporis: << Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3.
15 Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.>>.
Ebbene, l'art. 18 D.L.gs 148/2015 disciplina disposizioni particolari destinate ad operare per le sole imprese del settore agricolo.
Tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l' resistente, trattandosi di ente CP_1 pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c.
A ben vedere, infatti, nella legge regionale istitutiva dell' resistente non si rinviene alcun obbligo di CP_1 produzione di utili per sostenere i costi di gestione.
A rigore, ai sensi dell'art. 13 L. n. 3/2010, CP_2 il finanziamento dei compiti istituzionali e delle attività affidate all' resistente, ente strumentale della CP_1
, è quasi interamente di derivazione pubblica CP_2
(regionale, statale e comunitaria). Questa la norma appena cit.: <<
1. L' realizza i propri compiti e provvede CP_1 alla gestione del personale mediante le seguenti entrate: a) contributi ordinari della b) contributi CP_2 straordinari della c) contributi eventuali CP_2 dello Stato;
d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all' e) proventi CP_1 derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.>>.
Tanto depone per l'inapplicabilità dell'art. 18 D.L.vo n.
148/2015 all' resistente, non potendosi qualificare CP_1
16 detto ente alla stregua di un'impresa del settore agricolo in senso stretto.
Non solo, la speciale disposizione contenuta nell'art. 8 L.
n. 457/1972 nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame risulta espressamente riservata ai soli operai agricoli stabili.
Tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l' resistente, trattandosi di ente CP_1 pubblico non economico che non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135 c.c.
Non solo, la speciale disposizione contenuta nell'art. 8 L.
n. 457/1972 nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame risulta espressamente riservata ai soli operai agricoli stabili.
Tra questi non possono annoverarsi in alcun modo gli operai dipendenti dell' resistente, come il ricorrente, CP_1 addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, trattandosi, questi ultimi, di pubblici dipendenti con rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, secondo tutto quanto sopra chiarito.
Pertanto, concludendo, l' resistente non solo non CP_1 poteva fare legittimamente ricorso alla C.I.S.O.A. per gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, quanto, piuttosto, avrebbe dovuto applicare agli stessi lo stesso trattamento riservato agli altri suoi dipendenti per i quali opera il
CCNL Funzioni Locali ex art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, trattandosi, in entrambi i casi, di rapporti lavorativi di pubblico impiego contrattualizzato.
Evidente risulta, di conseguenza, la violazione dell'art. 87 cit. nei confronti degli operai dipendenti dall' CP_1 resistente addetti, come il ricorrente, ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
17 Fondata è, di conseguenza, la domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente se si considera che laddove l' CP_1 resistente avesse adottato, come doveva, per tutti i suoi dipendenti, compresi gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, le misure previste dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e, soprattutto, se non avesse fatto ricorso esclusivamente per questi ultimi alla C.I.S.O.A., come illegittimamente ha fatto, nessun pregiudizio di ordine economico sarebbe stato arrecato alla parte ricorrente pari alla differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo retributivo e quanto di fatto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A>>
(Trib. Bari, dott. Santoro, sent. n. del 5.12.2024).
---------
Ciò posto, passando alla determinazione del danno patrimoniale lamentato, occorre prendere le mosse dal calcolo effettuato in ricorso dalla parte ricorrente, stante l'omessa contestazione dei conteggi ad opera della parte resistente a ciò tenuta.
Tanto chiarito, incontestata oltre che provata dalla parte ricorrente tramite la produzione delle buste-paga di marzo ed aprile 2020 l'erogazione in suo favore dello speciale trattamento C.I.S.O.A. di cui si discute, va condannata l' resistente al risarcimento del danno arrecato alla CP_1 parte ricorrente pari alla complessiva somma di € 1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
---------
18 In conclusione, la domanda deve essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte secondo i valori medi come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie la domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente al risarcimento del danno economico subito pari alla complessiva somma di €
1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 515,00, oltre accessori di legge e di tariffa- da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
19