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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3053/2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Labriola ed elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio del difensore in Caserta alla via Don Bosco 27, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv. Gemma CP_1
Maresca ed elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.4.2022, e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,
, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' sin dal Parte_1 CP_1
1.10.1990 quale dietista, inquadrata nella categoria D, esponeva di aver presentato in data 15.2.2022 domanda di ammissione all'avviso interno indetto con delibera n. 83 del 27.1.2022 per il conferimento di incarichi di funzione al personale del comparto e con delibera n. 364 del 9.3.2022 di essere stata ammessa a partecipare all'avviso interno per titoli e colloquio. Tuttavia, lamentava che con successiva delibera n. 494 del 5.4.2022 veniva disposta la sua esclusione dall'avviso interno relativamente all'incarico individuato dal codice 56, così motivata: “a seguito di ulteriori apposite verifiche, anche sulla scorta delle richieste pervenute, è risultato che la candidata , Parte_1 dietista, ammessa con delibera n. 364/2022, partecipante tra l'altro per l'incarico individuato dal codice 56, esclusivo per il profilo di fisioterapista, è da escludere per tale codice in quanto rivestente profilo diverso” .
Tanto premesso in fatto, deduceva l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di esclusione ex art. 7 l. 241/1990 nonché l'illegittimità dell'esclusione in quanto la stessa era in possesso dei requisiti richiesti dal bando rivestendo il profilo professionale di dietista dal 1.5.2006 e in servizio presso l'unità operativa di coordinamento Cure Domiciliari. In particolare, lamentava l'erronea interpretazione del bando per il conferimento di incarichi di funzione per il ruolo sanitario ed in relazione all'incarico di organizzazione n. 056 (sanit – FKT), riferibile al ruolo sanitario in generale e non esclusivamente a profilo professionale di fisioterapista, con la conseguente possibilità per la stessa di poter concorrere all'assegnazione dell'incarico, pur non rivestendo quest'ultimo profilo professionale.
Pertanto, l'istante conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel CP_1
merito: annullare e/o modificare e/o disapplicare: - Della deliberazione del Direttore generale n.
494 del 05.04.2022 avente ad oggetto “integrazione delibera n. 409 del 18/03/2022” nella parte in cui delibera di “escludere dall'avviso interno di che trattasi, relativamente all'incarico individuato dal codice 56, la candidata , già ammessa come specificato in narrativa” - Della Parte_1 graduatoria finale di merito, ove formata e pubblicata e di cui non si conosce l'esistenza ed il contenuto, nella parte in cui non risulta inserita la dott.ssa - Per quanto lesivo della Parte_1
Deliberazione del Direttore Generale del 27/01/2022 n. 83 avente ad oggetto “indizione avviso interno, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di funzione al personale di comparto” ove si ritenesse che nell'incarico di funzione individuato nel codice 56 (sanit – FKT) nella voce
(sanit.) non sia ricompreso il profilo professionale “dietista” - Dichiarare: il diritto della dottoressa ad essere riammessa all'avviso interno, per titoli e colloquio, per il conferimento degli Parte_1
incarichi di funzione al personale del comparto, rispettivamente del ruolo amministrativo e tecnico
e del ruolo sanitario/personale rivestente la posizione funzionale di assistente sociale, indetto con
Delibera n. 83/2022 relativamente all'incarico individuato dal codice 56 - il conseguente diritto a sostenere la prova di esame consistente in un colloquio e ad avere la valutazione titoli come da bando di concorso - il conseguente diritto ad essere inserita nella graduatoria finale di merito”.
Cont Si costituiva l' convenuta che, con varie argomentazioni, resisteva al ricorso.
Rigettata l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, con conferma dell'ordinanza cautelare in sede di reclamo, e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse. È infatti documentato che nelle more del giudizio di merito l' , con deliberazione n. 1660 CP_1 del 27.9.2023, ha provveduto alla revoca dell'avviso interno, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di funzione al personale del comparto indetto con delibera n. 83 del 27.1.2022.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
In ordine alle spese di lite, nel caso di specie, si ritiene che vadano poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza virtuale nella misura della metà, tenuto conto degli esiti della doppia fase cautelare che qui integralmente si richiamano. Mentre, la restante metà delle spese di lite va compensata, tenuto conto del comportamento processuale delle parti nell'ambito del presente giudizio di merito e considerato altresì che la revoca dell'avviso oggetto del presente giudizio è stata delibera dall' in data 27 settembre 2023 per la necessità di adeguare gli incarichi di CP_1
funzione oggetto del bando alla vigente normativa contrattuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna parte ricorrente in favore dell' al pagamento della metà delle spese di lite, CP_1
comprensive della doppia fase cautelare, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge. Compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 18.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine