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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2376/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE –
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Benzoni Maura, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pozzi Elena, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 13.1.2025
Il difensore di parte ricorrente chiede che l'assegno di mantenimento per i figli venga versato alla madre, nella misura di € 400 almeno, oltre al 50% delle spese extra assegno. In punto di affido, rileva che il figlio minore diventa maggiorenne a maggio e non ci sono problemi, nonostante il procedimento penale ancora in corso, in considerazione della sua età. Chiede che la causa sia rimessa in decisione, evidenziando che l'unica questione controversa è il mantenimento dei figli.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 13.1.2025
Il difensore di parte resistente offre € 300 per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese extra assegno. Nel resto, concorda sull'affido condiviso, visite libere padre-figlio e collocamento presso la mamma. Chiede che la causa sia rimessa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 4.7.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal marito, , sposato in Caslino Controparte_1
d'Erba il 29.12.1997 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Caslino d'Erba, anno
1997, n. 10, parte II, serie A). Ha domandato, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli ancora minori della coppia (all'epoca, , nata il [...] e , nato il [...]), con collocamento Per_1 Per_2 presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione e di stabilire libere frequentazioni padre-figli, nonché di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli di € 700 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con memoria difensiva, depositata in data 2.2.2024, si è costituito , Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione ed alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento Per_2 presso di sé e libere frequentazioni madre-figlio, nonché di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli, e , di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, Per_2 Per_1 considerato che era andata a vivere presso di lui e l'altro figlio maggiorenne, (nato Per_1 Per_3
l'11.1.2003), era stato messo nelle condizioni di rendersi economicamente indipendente.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.1.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale e a precisare le conclusioni. Ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene necessario l'ascolto in sede giudiziale dell'unico figlio ancora minore della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto degli elementi di valutazione acquisiti che consentono,
2
ad avviso del Tribunale, di adottare provvedimenti rispondenti al suo interesse, in punto di responsabilità genitoriale, considerato peraltro che, a maggio 2025, diventerà maggiorenne.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il
Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744, Cass.
15.11.2016, n. 23263, Cass. 6.6.2013, n. 14336, Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle loro dichiarazioni.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio, con rito concordatario, in Caslino d'Erba, in data 29.12.1997.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (nato a [...][...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1
(nato il [...]). Per_2
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi, confermata dalle parti in udienza di comparizione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Del resto, l'interruzione della convivenza dei coniugi a far tempo dal mese di novembre 2023, la pendenza dei procedimenti penali nn. 4370/2023 e 3953/2023 presso il Tribunale di Como a carico del OR , a seguito della denuncia sporta, nel luglio 2023, dalla moglie per CP_1 maltrattamenti, la presenza di un nuovo compagno nella vita della NO e le posizioni Pt_1
3
assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, il Collegio ritiene che possa essere mantenuto, come da richiesta di entrambe le parti, il regime di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso la madre -con la quale presso la quale è sempre rimasto a vivere e che risulta essere figura di prevalente riferimento, che provvede alle sue esigenze ed alla sua gestione quotidiana- e libere frequentazioni con il padre, in considerazione dell'età di , che a maggio diventerà maggiorenne Per_2
e di quanto ormai avviene da tempo.
In particolare, la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la moglie in essere, a carico del OR non impedisce decisioni comuni nell'interesse de figlio, CP_1 avendo la NO chiarito che Non ho problemi con le firme per il figlio minore perché nel Pt_1 caso chiede lui al padre perché noi in effetti direttamente non comunichiamo (cfr. verbale udienza del
13.1.2025).
Si provvede pertanto in dispositivo.
La casa coniugale
Come richiesto da entrambe le parti, la casa coniugale, in locazione, rimarrà assegnata alla NO
, unitamente a tutti gli arredi e corredi in essa esistenti;
tale previsione risponde, ex art. 337 Pt_1 sexies c.c., all'esigenza di protezione nei confronti dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano
(Cass. 21334/2013; Cass. 14553/2011).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli maggiorenni, - Per_3 che ha problemi psicologici- e -studentessa- pacificamente non economicamente indipendenti Per_1
(cfr. verbale udienza del 13.1.2025) e , ancora minorenne, deve evidenziarsi che, a seguito sia Per_2 della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., nonché 337 septies
c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.9.2013, n. 21273).
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Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012,
n. 785).
Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c., secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere disposto solo in presenza della domanda giudiziale del figlio maggiorenne (Cass. n.
34100/2021, n. 25300/2013, Cass. n. 9700/2021) e, pertanto, in assenza della domanda giudiziale del figlio, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, anziché nei confronti del genitore convivente.
Ciò detto, il OR ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 1.500 mensili CP_1 come pizzaiolo. Il contratto di lavoro scadrà ad aprile 2025 ma ritiene possa essere rinnovato. Dalle buste paga del 2023 (settembre-dicembre) in atti, risulta uno stipendio medio pari a circa € 1.200 mensili. Vive in un appartamento in locazione, per cui versa a un canone di € 300 mensili.
La NO , invece, ha dichiarato di lavorare come commessa con contratto a tempo Pt_1 indeterminato per 40 ore settimanali con stipendio di circa € 1.500 mensili, compresa tredicesima e quattordicesima, importo in linea con le più recenti buste paga (novembre 2022-aprile 2023) che ammontano a circa € 1.594 mensili. Percepisce inoltre l'assegno unico per i figli e , Per_2 Per_1 pari a circa € 240. Dalla documentazione fiscale in atti, risulta aver percepito, per l'anno d'imposta
2022, un reddito mensile netto pari a circa € 942 (CU 2023). Vive, unitamente ai tre figli, nella casa ex coniugale in locazione, versando un canone di circa € 350 mensili ed è inoltre gravata da un finanziamento di circa € 300 mensili.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato di avere debiti ingenti, collegati a pregresse attività lavorative ma solo la NO ha dichiarato di versare € 100 mensili per ripianare il debito. Pt_1
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, considerati i rispettivi oneri abitativi, valutate tutte le esigenze dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e e del figlio minore , in considerazione Per_3 Per_1 Per_2 dell'età e dei tempi di frequentazione paterna e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico del OR
, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente CP_1
5
sentenza, il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Deve infine disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per i figli continui ad essere percepito interamente dalla NO , quale genitore convivente con Pt_1 la prole.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status, il sostanziale accordo delle parti sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale ed il tenore della presente decisione costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente tutte le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , sposati in Caslino d'Erba in data 29.12.1997 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Caslino d'Erba, anno 1997, n. 10, parte II, serie A).
2. DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che veda il padre liberamente, secondo accordi diretti con lo stesso;
Per_2
4. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla NO;
Pt_1
5. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, della somma mensile di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
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prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla NO;
Pt_1
7. COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Caslino d'Erba, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 17.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE –
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est. dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Benzoni Maura, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pozzi Elena, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 13.1.2025
Il difensore di parte ricorrente chiede che l'assegno di mantenimento per i figli venga versato alla madre, nella misura di € 400 almeno, oltre al 50% delle spese extra assegno. In punto di affido, rileva che il figlio minore diventa maggiorenne a maggio e non ci sono problemi, nonostante il procedimento penale ancora in corso, in considerazione della sua età. Chiede che la causa sia rimessa in decisione, evidenziando che l'unica questione controversa è il mantenimento dei figli.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DI COMPARIZIONE EX ART. 473 BIS21 C.P.C. DEL 13.1.2025
Il difensore di parte resistente offre € 300 per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese extra assegno. Nel resto, concorda sull'affido condiviso, visite libere padre-figlio e collocamento presso la mamma. Chiede che la causa sia rimessa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori ed i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 4.7.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal marito, , sposato in Caslino Controparte_1
d'Erba il 29.12.1997 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Caslino d'Erba, anno
1997, n. 10, parte II, serie A). Ha domandato, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli ancora minori della coppia (all'epoca, , nata il [...] e , nato il [...]), con collocamento Per_1 Per_2 presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione e di stabilire libere frequentazioni padre-figli, nonché di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli di € 700 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con memoria difensiva, depositata in data 2.2.2024, si è costituito , Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione ed alla domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento Per_2 presso di sé e libere frequentazioni madre-figlio, nonché di porre a carico della madre un contributo al mantenimento dei figli, e , di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, Per_2 Per_1 considerato che era andata a vivere presso di lui e l'altro figlio maggiorenne, (nato Per_1 Per_3
l'11.1.2003), era stato messo nelle condizioni di rendersi economicamente indipendente.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.1.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare nell'attualità, anche sotto il profilo economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione orale e a precisare le conclusioni. Ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene necessario l'ascolto in sede giudiziale dell'unico figlio ancora minore della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto degli elementi di valutazione acquisiti che consentono,
2
ad avviso del Tribunale, di adottare provvedimenti rispondenti al suo interesse, in punto di responsabilità genitoriale, considerato peraltro che, a maggio 2025, diventerà maggiorenne.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il
Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744, Cass.
15.11.2016, n. 23263, Cass. 6.6.2013, n. 14336, Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle loro dichiarazioni.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio, con rito concordatario, in Caslino d'Erba, in data 29.12.1997.
Dalla loro unione sono nati tre figli: (nato a [...][...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1
(nato il [...]). Per_2
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi, confermata dalle parti in udienza di comparizione. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Del resto, l'interruzione della convivenza dei coniugi a far tempo dal mese di novembre 2023, la pendenza dei procedimenti penali nn. 4370/2023 e 3953/2023 presso il Tribunale di Como a carico del OR , a seguito della denuncia sporta, nel luglio 2023, dalla moglie per CP_1 maltrattamenti, la presenza di un nuovo compagno nella vita della NO e le posizioni Pt_1
3
assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale delle parti.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, il Collegio ritiene che possa essere mantenuto, come da richiesta di entrambe le parti, il regime di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso la madre -con la quale presso la quale è sempre rimasto a vivere e che risulta essere figura di prevalente riferimento, che provvede alle sue esigenze ed alla sua gestione quotidiana- e libere frequentazioni con il padre, in considerazione dell'età di , che a maggio diventerà maggiorenne Per_2
e di quanto ormai avviene da tempo.
In particolare, la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la moglie in essere, a carico del OR non impedisce decisioni comuni nell'interesse de figlio, CP_1 avendo la NO chiarito che Non ho problemi con le firme per il figlio minore perché nel Pt_1 caso chiede lui al padre perché noi in effetti direttamente non comunichiamo (cfr. verbale udienza del
13.1.2025).
Si provvede pertanto in dispositivo.
La casa coniugale
Come richiesto da entrambe le parti, la casa coniugale, in locazione, rimarrà assegnata alla NO
, unitamente a tutti gli arredi e corredi in essa esistenti;
tale previsione risponde, ex art. 337 Pt_1 sexies c.c., all'esigenza di protezione nei confronti dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano
(Cass. 21334/2013; Cass. 14553/2011).
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto dei figli maggiorenni, - Per_3 che ha problemi psicologici- e -studentessa- pacificamente non economicamente indipendenti Per_1
(cfr. verbale udienza del 13.1.2025) e , ancora minorenne, deve evidenziarsi che, a seguito sia Per_2 della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., nonché 337 septies
c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. 13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.9.2013, n. 21273).
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Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012,
n. 785).
Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c., secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere disposto solo in presenza della domanda giudiziale del figlio maggiorenne (Cass. n.
34100/2021, n. 25300/2013, Cass. n. 9700/2021) e, pertanto, in assenza della domanda giudiziale del figlio, il genitore obbligato non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, anziché nei confronti del genitore convivente.
Ciò detto, il OR ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa € 1.500 mensili CP_1 come pizzaiolo. Il contratto di lavoro scadrà ad aprile 2025 ma ritiene possa essere rinnovato. Dalle buste paga del 2023 (settembre-dicembre) in atti, risulta uno stipendio medio pari a circa € 1.200 mensili. Vive in un appartamento in locazione, per cui versa a un canone di € 300 mensili.
La NO , invece, ha dichiarato di lavorare come commessa con contratto a tempo Pt_1 indeterminato per 40 ore settimanali con stipendio di circa € 1.500 mensili, compresa tredicesima e quattordicesima, importo in linea con le più recenti buste paga (novembre 2022-aprile 2023) che ammontano a circa € 1.594 mensili. Percepisce inoltre l'assegno unico per i figli e , Per_2 Per_1 pari a circa € 240. Dalla documentazione fiscale in atti, risulta aver percepito, per l'anno d'imposta
2022, un reddito mensile netto pari a circa € 942 (CU 2023). Vive, unitamente ai tre figli, nella casa ex coniugale in locazione, versando un canone di circa € 350 mensili ed è inoltre gravata da un finanziamento di circa € 300 mensili.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato di avere debiti ingenti, collegati a pregresse attività lavorative ma solo la NO ha dichiarato di versare € 100 mensili per ripianare il debito. Pt_1
Alla luce, pertanto, della rispettiva situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti come emersa e valorizzata, considerati i rispettivi oneri abitativi, valutate tutte le esigenze dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e e del figlio minore , in considerazione Per_3 Per_1 Per_2 dell'età e dei tempi di frequentazione paterna e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito indicato, il Collegio reputa congruo ed equo, porre a carico del OR
, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente CP_1
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sentenza, il contributo al mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 400 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Deve infine disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico ed universale per i figli continui ad essere percepito interamente dalla NO , quale genitore convivente con Pt_1 la prole.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status, il sostanziale accordo delle parti sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale ed il tenore della presente decisione costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente tutte le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e , sposati in Caslino d'Erba in data 29.12.1997 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Caslino d'Erba, anno 1997, n. 10, parte II, serie A).
2. DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che veda il padre liberamente, secondo accordi diretti con lo stesso;
Per_2
4. DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla NO;
Pt_1
5. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, della somma mensile di € 400 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione febbraio 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
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prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. DISPONE che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla NO;
Pt_1
7. COMPENSA integralmente tra le parti tutte le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
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MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Caslino d'Erba, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 17.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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