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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4179/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1271/22, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
30.05.2022, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Ciro Coticelli (C.F. ) e dall'avv. Feliciana Coticelli C.F._1
(C.F. ), come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
munita dei poteri giusta procura notarile Rep 51990 racc
[...] 12255, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Afrodite Carotenuto (C.F.:
, come da procura rilasciata su foglio separato, C.F._3
da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione di energia elettrica e gas;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 13.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto: “dichiarare che
l'appellante nulla deve alla società ”; Controparte_2
l'appellata, nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue: “Conclude per il rigetto dell'appello e condanna di essa al Controparte_4
pagamento in favore di delle spese e competenze del CP_1
doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso, depositato ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c.,
[...]
chiedeva ordinarsi, a CP_2 Parte_1
il pagamento della somma di € 168.169,68, quale residuo non versato del corrispettivo della fornitura di gas (periodo dicembre 2011- settembre 2014) ed energia elettrica (periodo ottobre 2010- giugno
2013).
pag. 2/20 In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo n. 1588/2018, notificato il 29 novembre
2018.
Avverso tale decreto, con citazione notificata il 4.1.2019,
[...]
proponeva opposizione, con la quale contestava in Parte_1
toto la pretesa di controparte, rilevando la duplicazione delle poste, la mancanza di prova dell'effettiva erogazione di gas ed energia,
l'incompatibilità con i consumi e i costi rilevati con precedenti e successivi fornitori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, CP_2
resistendo alle avverse deduzioni e sollecitando il rigetto
[...]
dell'opposizione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., disposta ed espletata una TU, all'esito del giudizio il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “- accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1588/18 emesso da questo Tribunale;
- condanna la società opponente al pagamento in favore della opposta della complessiva somma di €
139.206,42, oltre interessi dal 29.11.2018 all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le competenze e spese del presente giudizio;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di TU e nella misura del 50% ciascuna”.
§ 2.
pag. 3/20 Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 03/10/2022, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma per i motivi appresso esaminati, chiedeva che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
Si costituiva già Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame e sollecitandone l'integrale rigetto.
[...]
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la
Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 21.2.2025”.
Quindi, con ordinanza comunicata il 26.2.2025, la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 19.5.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva essere pacifica e non contestata l'attività di somministrazione di gas ed energia elettrica della società opposta in favore dell'opponente.
pag. 4/20 Premetteva, inoltre, che il nominato TU non aveva ritenuto di dovere procedere alla verifica, ad esso demandata, degli assorbimenti, per essere gli impianti, in uso presso l'azienda opponente alla data delle operazioni peritali, diversi da quelli presenti all'epoca dei fatti e, inoltre, perché, all'epoca dei fatti, la fornitura di energia elettrica era in
BT (bassa tensione) ed alimentava solamente l' , Parte_2
laddove, all'epoca di svolgimento della consulenza, era in MT (Media
Tensione) e serviva due strutture distinte.
Rilevava, poi, che, sempre dalla TU, si ricavava come il consulente avesse utilizzato i dati dei consumi trasmessi dai distributori, e, in specie, da e-distribuzione S.p.A., per il periodo dal 06/01/2009 al
30/10/2014 (fornitura in BT) e dal 31/10/2014 al 31/01/2021
(fornitura in MT), e da per il periodo dal 15/03/2007 al CP_5
01/06/2013, per la fornitura di Gas.
Quindi, osservava che, come evidenziato dal TU, le letture riportate avevano una loro coerenza e non presentavano valori anomali tali da indurre a dubitare della corretta lettura dei consumi.
In adesione alla TU, peraltro, escludeva alcune voci relativi a costi non sempre rispondenti a quanto riportato sui tabulati dei consumi acquisiti.
Di conseguenza, il primo Giudice determinava il credito, relativo alla fornitura di energia elettrica, nella minor misura stimata dal TU di €
77.553,95, a fronte di quella, pari ad € 88.044,20, oggetto di domanda.
pag. 5/20 Riguardo, poi, alla fornitura del gas, sempre richiamando gli esiti della
TU, rilevava come l'ausiliare non avesse potuto procedere, come per la fornitura di energia elettrica, in quanto non vi era la possibilità di effettuare un confronto tra i tabulati acquisiti ed i periodi riportati in fatturazione. Peraltro, riteneva di poter riconoscere per intero il credito inerente alla fornitura del gas, pari ad € 61.652,47, condividendo, sul punto, la considerazione del TU, che dichiarava di avere, comunque, effettuato un controllo dei consumi di gas dal
08/01/2011 al 20/03/2014 e dal 01/07/2014 al 05/09/2014, che aveva permesso di riscontrare una rispondenza di massima.
In conclusione, il Giudice determinava il totale dovuto all'opposta in complessivi € 139.206,42, dando atto della rinuncia, manifestata dall'opponente nel corso delle operazioni peritali, alle verifiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dei misuratori dell'energia elettrica e del gas.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, dolendosi del fatto che, nonostante essa avesse fatto rilevare al TU l'evidente discrasia tra i consumi rilevati dal distributore nel periodo oggetto di contestazione e quelli relativi a periodi sia precedenti che successivi, con sistemi di misurazione, tensione e società diverse, periodi nei quali erano stati rilevati consumi inferiori di quasi il 50%, il Giudice aveva acriticamente aderito alle conclusioni del TU. Peraltro, quest'ultimo si era limitato a dare conto della coerenza matematica tra le letture del distributore e le fatture prodotte da parte opposta, senza curarsi di pag. 6/20 accertare se, invero, vi fosse congruità tra le somme portate in fattura ed i consumi di essa opponente.
§ 5.
Con il secondo motivo l'istante impugnava la sentenza, evidenziando che il TU, in palese violazione dei limiti posti al suo operato, consistenti, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3086 dell'1/02/2022, nel non acquisire documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, aveva, invece, acquisito, presso le società di distribuzione, i tabulati dei consumi. Al riguardo, osservava che siffatti documenti, in quanto diretti a provare il fatto principale oggetto di giudizio, ovvero il quantitativo di energia somministrata, onde verificare la correttezza delle fatture, avrebbero dovuto essere depositati dall'opposta e non acquisiti dal TU.
Di conseguenza, l'appellante sollecitava la riforma della sentenza, dovendosi dare atto del mancato assolvimento, ad opera dell'opposta, dell'onere di provare la quantità di energia elettrica e di gas del cui corrispettivo aveva invocato il pagamento.
§ 6.
Con il terzo motivo, l'appellante reiterava le stesse considerazioni anche in ordine alla fornitura del gas, evidenziando come, pure sul punto, l'acquisizione dei tabulati dal distributore era avvenuta nel corso della TU.
pag. 7/20 Peraltro, rispetto al gas, lo stesso TU aveva evidenziato di non avere potuto confermare la correttezza dei dati e, quindi, della fatturazione, se non “in linea di massima”. Di conseguenza, anche per tale ulteriore ragione, la pretesa creditoria doveva ritenersi non provata.
§ 7.
Sempre con il terzo motivo, l'istante rilevava come il Giudice avesse valorizzato, ai fini dell'accoglimento della domanda, la circostanza che, nel corso della TU, l'opponente aveva rinunciato alla verifica circa il corretto funzionamento del misuratore del gas.
Anche sul punto la pronuncia era erronea, in quanto, ad onta dell'affermazione del Giudice, entrambe le parti avevano ritenuto di non procedere poiché la verifica del misuratore comportava costi ingenti. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, l'onere di provare che lo strumento di misurazione fosse regolarmente funzionante incombeva sull'opposta, per cui era onere della controparte provvedere a tanto, avendo essa opponente contestato la congruità dei consumi addebitati producendo fatture rese dai successivi fornitori di gas.
§ 8.
Con il quarto motivo, l'appellante censurava la sentenza, dolendosi del valore che il Giudice aveva riconosciuto ai tabulati del distributore, sebbene gli stessi non potessero necessariamente considerarsi attendibili, provenendo da società portatrici di un rilevante interesse pag. 8/20 economico, in quanto percettrici di una parte dei proventi dell'energia e del gas riportati in fattura.
Del resto, a riprova di tanto, occorreva considerare che, nella specie, riguardo alla fornitura di energia elettrica, la TU aveva documentato per periodi precedenti e successivi consumi di gran lunga inferiori a quelli richiesti da controparte e che, in ordine alla fornitura del gas, lo stesso TU aveva rilevato come “tra i tabulati acquisiti ed i periodi riportati in fatturazione non c'è la possibilità di effettuare un confronto in merito ai consumi di nei periodi dichiarati in maniera puntuale e precisa”.
In ogni caso, per entrambe le forniture, dalle fatture relative a periodi successivi a quelli oggetto di causa, versate dall'opponente in atti, emergevano consumi di gran lunga inferiori a quelli paventati dall'
[...]
. CP_2
§ 9.
Infine, con il quinto motivo, l'istante si doleva della mancata ammissione della prova per testi da essa articolata in primo grado, diretta a dimostrare l'inattendibilità delle misurazioni e le contestazioni da essa sollevate, nel corso del rapporto con in merito ai dati risultanti dalle fatturazioni.
§ 10.
L'appello è fondato.
pag. 9/20 Muovendo dalla domanda concernente il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, giova, in diritto, premettere che
“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta
a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (cfr. Cass. n. 23699 del 2016, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento” (cfr. ex multis,
Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 2025).
Nella fattispecie in esame, l'opponente aveva contestato il non corretto funzionamento dei misuratori e l'inattendibilità dei consumi rilevati dal distributore e posti a base delle fatture azionate in giudizio.
In particolare, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ingiunta lamentava che le fatture di conguaglio riportavano importi abnormi rispetto ai consumi effettivi e che, dalla consulenza tecnica di parte da esso prodotta, emergeva il malfunzionamento dei misuratori.
Al cospetto di tali contestazioni, era, quindi, onere dell'opposta dimostrare che i misuratori erano regolarmente funzionanti.
pag. 10/20 Nondimeno, tale prova non risulta essere stata fornita ove si consideri che, come emerge dall'integrazione di TU depositata in primo grado in data 5.11.2021, “la verifica del misuratore di non è possibile CP_2
eseguirla avendo l'Attore fatto un passaggio della fornitura da MT a BT.
Pertanto, il misuratore installato nel periodo in contestazione non è più presente e quindi non verificabile”.
Orbene, premesso che la parte della TU appena riportata contiene un errore materiale, in quanto, come emerge da altri punti della TU, il passaggio verificatosi è stato da bassa tensione a media tensione, la sostituzione del misuratore preclude in radice lo svolgimento di qualsivoglia indagine tecnica finalizzata ad accertarne il regolare funzionamento.
Se si considera che la pretesa creditoria azionata in giudizio dall'opposta riguarda il periodo in cui la fornitura era in regime BT
(bassa tensione), appare evidente che l'avvenuto cambio dello strumento di misura e l'impossibilità di eseguire la verifica di relativo regolare funzionamento, debbano indurre a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellata.
Infatti, non avendo quest'ultima eccepito alcunché in merito alla legittimità del cambio di misuratore, è di tutta evidenza che la stessa avrebbe dovuto curare, anche mediante opportune interlocuzioni con il distributore, la conservazione e custodia dello strumento di misura, attesa la rilevanza probatoria che lo stesso avrebbe potuto rivestire in vista di un'azione giudiziale.
pag. 11/20 § 11.
Né, invero, la rilevata carenza istruttoria può essere superata valorizzando gli esiti della TU, nella quale il consulente ha operato una verifica dei consumi storici forniti e certificati da e-distribuzione.
Sul punto deve premettersi che, come dallo stesso dichiarato a pagina
4 del suo elaborato, il TU, su autorizzazione del G.I., ha proceduto ad acquisire “i tabulati Certificati dei consumi dalle due società che si occupano della distribuzione. Nello specifico la società e-distribuzione
S.p.A., mi ha trasmesso i consumi dal 06/01/2009 al 30/10/2014
(fornitura in bt) e dal 31/10/2014 al 31/01/2021 (fornitura in MT) e la società ha fornito i consumi certificati dal 15/03/2007 al CP_5
01/06/2013 per la fornitura di Gas”.
Come dinanzi detto, peraltro, l'appellante, con il secondo motivo di gravame, aveva contestato la sentenza, per avere il Giudice recepito le conclusioni di una TU che aveva, violando i limiti dei poteri propri del consulente, acquisito documentazione che sarebbe stato onere dell'opposta depositare.
La doglianza è fondata.
Ed invero, come ritenuto dalla Cassazione, “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti
- non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai
pag. 12/20 quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr.
Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
25604 del 31/08/2022).
Tanto rammentato, giova osservare che, in primo grado, l'opposta non aveva prodotto, né con la comparsa di costituzione, né al più tardi con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., i dati del distributore relativi alla serie storica dei consumi inerenti all'utenza intestata alla società opponente e, giova rimarcare, nemmeno i dati afferenti al periodo di somministrazione di energia elettrica cui ineriva la domanda.
Infatti, l'opposta aveva depositato, oltre all'estratto autenticato da notaio delle proprie scritture contabili recanti l'annotazione delle fatture azionate in giudizio, utile ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, le fatture attinenti alla somministrazione di energia elettrica. Per quanto tali fatture riportino, al loro interno, i consumi rilevati dal distributore, è evidente che solo l'acquisizione dei tabulati forniti da e-distribuzione poteva consentire di appurare la correttezza degli addebiti, sia in termini di corrispondenza di quanto fatturato a quanto misurato dal distributore, sia in relazione alla congruità dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi.
Né, invero, è revocabile in dubbio che i dati di consumo, rilevati dal distributore, attengano al fatto costitutivo della pretesa, specie in un pag. 13/20 caso in cui, come accaduto nella controversia in esame, il somministrato abbia contestato la correttezza degli importi richiesti e la relativa corrispondenza agli effettivi consumi.
Ne segue che l'acquisizione, operata dal TU, dei tabulati inerenti ai consumi, rilevati dal distributore, dell'energia elettrica, per quanto autorizzata dal G.I., oltrepassi i limiti dei poteri spettanti al TU.
In aggiunta, occorre evidenziate che la stessa affermazione, operata dal
TU, secondo la quale vi sarebbe una sostanziale coerenza dei
“consumi riportati ed effettuati anche con i periodi di Titolarità di altro
Gestore di vendita” non sia attendibile.
Al riguardo, come posto in risalto dall'opponente in sede di note critiche alla TU, dalla stessa tabella elaborata dall'ausiliare, emerge un'oggettiva discrepanza tra la quantità di energia misurata nel periodo in cui l'utenza in questione era associata ad altro venditore e quella in cui la stessa era servita da . CP_2
In particolare, la tabella, di cui il TU ha riportato uno stralcio a pagina
6 dell'elaborato, dimostra che, nell'annualità ottobre 2009/ottobre
2010, in cui l'utenza de qua era servita da altro fornitore, i consumi rilevati ammontavano a 547 Kwh/gg, mentre nei due anni di gestione esclusiva essi ascendevano a 864 Kwh/gg (annualità CP_2
ottobre 2010/ottobre 2011) ed a 904 Kwh/gg (annualità ottobre
2011/ottobre 2012).
Come evidenziato dall'odierna appellante, nelle note trasmesse al TU,
“1) nei due periodi precedenti a quelli in contestazione, in cui la gestione
pag. 14/20 è stata a totale carico di altre titolarità, la media dei consumi giornalieri
è stata di 601 kWh/gg; 2) nel periodo in cui la fornitura, e quindi la fatturazione, è stata a parziale carico di il consumo CP_2
medio è stato di 768 kWh/gg; 3) infine nei periodi in cui la fornitura è stata a carico esclusivo di il consumo medio giornaliero è CP_2
stato di 884 kWh/gg. Risulta evidente che tra la gestione e CP_2
la gestione di altra titolarità sussiste una differenza di consumi media di
283 kWh/gg che tradotto in termini percentuali significa un incremento di ben 47 punti percentuali (+47%)”.
A tale specifica contestazione, il TU non ha fornito una convincente spiegazione, essendosi limitato ad asserire di avere riscontrato coerenza tra i dati del distributore e quelli riportati nelle fatture.
Tuttavia, tale notazione, alla luce dei rilievi sollevati dall'appellante, non prova che il misuratore fosse regolarmente funzionante e che, di conseguenza, i dati forniti dal distributore, a prescindere dalle modalità della relativa acquisizione ad opera del TU, espongano, in maniera attendibile, la quantità di energia effettivamente consumata dall'utenza.
Per tutto quanto sin qui osservato, l'appello deve ritenersi senz'altro fondato in relazione al credito attinente alla fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve, in parte qua, riformarsi con l'integrale rigetto della pretesa azionata in giudizio dall'odierna appellata.
§ 12.
pag. 15/20 Quanto, poi, alla fornitura del gas, giova premettere che non si ponga un problema di acquisizione documentale, da parte del TU, dei tabulati del distributore. Infatti, se è vero che il TU procedeva, come dinanzi chiarito, a siffatta acquisizione, deve rilevarsi che l'opposta aveva tempestivamente prodotto i medesimi documenti (cfr. certificazione del distributore attestante le letture effettuate per l'utenza de qua, allegate alla memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Tanto premesso deve, poi, evidenziarsi che, riguardo al gas, la verifica del misuratore sia, in effetti, tecnicamente possibile, avendo il TU, nella relazione integrativa, dato conto dell'identità dello strumento attualmente esistente rispetto a quello presente nel periodo oggetto di contestazione.
Peraltro, ad onta di quanto osservato dal primo Giudice, la rinuncia allo svolgimento di detta verifica, manifestata dall'opponente nel giudizio di primo grado, in ragione dei costi necessari per il relativo svolgimento, non è elemento valutabile in senso contrario alle ragioni del somministrato. Infatti, considerato che, come detto, l'onere probatorio è, in parte qua, gravante sull'opposta, sarebbe spettato pur sempre ad farsi carico, almeno in via provvisoria, del costo delle operazioni tecniche di verifica del misuratore.
Peraltro, in aggiunta a quanto appena rilevato, si deve rimarcare come il TU abbia evidenziato che, in relazione alla fornitura del gas, non era stato possibile effettuare un confronto analitico tra i dati rilevati dal distributore e quelli riportati nelle fatture della società di vendita. Nel
pag. 16/20 motivare tale impossibilità, l'ausiliare dichiarava che “tra i tabulati acquisiti ed i periodi riportati in fatturazione non c'è la possibilità di effettuare un confronto in merito ai consumi di nei periodi dichiarati in maniera puntuale e precisa”.
A fronte di tale discrasia, il TU dava conto di avere, comunque, operato “un controllo dei consumi di dal 08/01/2011 al 20/03/2014
e dal 01/07/2014 al 05/09/2014”, accertando una “una rispondenza di massima” e confermando l'importo oggetto di domanda, pari ad €
61.652,47.
Tanto premesso, rileva la Corte che la carenza documentale, posta in risalto dallo stesso TU, non permetta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta.
Ribadito che, specie a fronte dell'eccepita non congruità dei consumi fatturati rispetto a quelli effettivi, spettava ad dare la prova della quantità di gas realmente somministrata, si deve rilevare che la produzione documentale operata dall'opposta sia carente, tanto che, come evidenziato dal TU, essa ha consentito di operare una valutazione, solo di massima, finanche della coerenza intrinseca tra quanto fatturato dalla società di vendita rispetto a quanto rilevato dal distributore.
Detta carenza, non colmata dall'esito dell'espletata TU, non potendo la stessa, nonostante il suo carattere percipiente, giammai supplire a deficienze istruttorie delle parti, impone, in definitiva, l'accoglimento dell'appello anche in relazione alla fornitura del gas.
pag. 17/20 § 13.
In conclusione, l'appello deve essere interamente accolto e, in riforma della gravata sentenza, la domanda di pagamento del corrispettivo, avanzata in primo grado da deve essere rigettata.
§ 14.
All'accoglimento dell'appello segue, d'ufficio, la rinnovata regolamentazione delle spese processuali, da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa. Avuto riguardo alla ritenuta infondatezza della domanda di pagamento azionata in giudizio da le spese di lite di entrambi i gradi vanno regolate in ragione della soccombenza di detta parte.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, in relazione alle quali, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata (per la fase decisoria sostanzialmente riproduttiva di quella introduttiva), appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali vanno distratte in favore degli avvocati Ciro
Coticelli e Feliciana Coticelli, dichiaratisi antistatari.
pag. 18/20 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di TU, come liquidate dal primo Giudice, vanno poste a definitivo carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
già nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in Controparte_1
favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 406,5 per esborsi, euro
14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 804,00 per esborsi, euro
9.142,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Ciro Coticelli e Feliciana
Coticelli;
c) pone le spese relative alla TU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 19/20 dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4179/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1271/22, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
30.05.2022, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Ciro Coticelli (C.F. ) e dall'avv. Feliciana Coticelli C.F._1
(C.F. ), come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
munita dei poteri giusta procura notarile Rep 51990 racc
[...] 12255, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Afrodite Carotenuto (C.F.:
, come da procura rilasciata su foglio separato, C.F._3
da intendersi in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione di energia elettrica e gas;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 13.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto: “dichiarare che
l'appellante nulla deve alla società ”; Controparte_2
l'appellata, nelle note di trattazione scritta depositate in data 3.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue: “Conclude per il rigetto dell'appello e condanna di essa al Controparte_4
pagamento in favore di delle spese e competenze del CP_1
doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso, depositato ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c.,
[...]
chiedeva ordinarsi, a CP_2 Parte_1
il pagamento della somma di € 168.169,68, quale residuo non versato del corrispettivo della fornitura di gas (periodo dicembre 2011- settembre 2014) ed energia elettrica (periodo ottobre 2010- giugno
2013).
pag. 2/20 In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di Torre Annunziata emetteva il decreto ingiuntivo n. 1588/2018, notificato il 29 novembre
2018.
Avverso tale decreto, con citazione notificata il 4.1.2019,
[...]
proponeva opposizione, con la quale contestava in Parte_1
toto la pretesa di controparte, rilevando la duplicazione delle poste, la mancanza di prova dell'effettiva erogazione di gas ed energia,
l'incompatibilità con i consumi e i costi rilevati con precedenti e successivi fornitori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, CP_2
resistendo alle avverse deduzioni e sollecitando il rigetto
[...]
dell'opposizione.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., disposta ed espletata una TU, all'esito del giudizio il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva: “- accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1588/18 emesso da questo Tribunale;
- condanna la società opponente al pagamento in favore della opposta della complessiva somma di €
139.206,42, oltre interessi dal 29.11.2018 all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le competenze e spese del presente giudizio;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di TU e nella misura del 50% ciascuna”.
§ 2.
pag. 3/20 Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 03/10/2022, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma per i motivi appresso esaminati, chiedeva che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
Si costituiva già Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame e sollecitandone l'integrale rigetto.
[...]
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la
Corte così provvedeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 21.2.2025”.
Quindi, con ordinanza comunicata il 26.2.2025, la causa era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 19.5.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva essere pacifica e non contestata l'attività di somministrazione di gas ed energia elettrica della società opposta in favore dell'opponente.
pag. 4/20 Premetteva, inoltre, che il nominato TU non aveva ritenuto di dovere procedere alla verifica, ad esso demandata, degli assorbimenti, per essere gli impianti, in uso presso l'azienda opponente alla data delle operazioni peritali, diversi da quelli presenti all'epoca dei fatti e, inoltre, perché, all'epoca dei fatti, la fornitura di energia elettrica era in
BT (bassa tensione) ed alimentava solamente l' , Parte_2
laddove, all'epoca di svolgimento della consulenza, era in MT (Media
Tensione) e serviva due strutture distinte.
Rilevava, poi, che, sempre dalla TU, si ricavava come il consulente avesse utilizzato i dati dei consumi trasmessi dai distributori, e, in specie, da e-distribuzione S.p.A., per il periodo dal 06/01/2009 al
30/10/2014 (fornitura in BT) e dal 31/10/2014 al 31/01/2021
(fornitura in MT), e da per il periodo dal 15/03/2007 al CP_5
01/06/2013, per la fornitura di Gas.
Quindi, osservava che, come evidenziato dal TU, le letture riportate avevano una loro coerenza e non presentavano valori anomali tali da indurre a dubitare della corretta lettura dei consumi.
In adesione alla TU, peraltro, escludeva alcune voci relativi a costi non sempre rispondenti a quanto riportato sui tabulati dei consumi acquisiti.
Di conseguenza, il primo Giudice determinava il credito, relativo alla fornitura di energia elettrica, nella minor misura stimata dal TU di €
77.553,95, a fronte di quella, pari ad € 88.044,20, oggetto di domanda.
pag. 5/20 Riguardo, poi, alla fornitura del gas, sempre richiamando gli esiti della
TU, rilevava come l'ausiliare non avesse potuto procedere, come per la fornitura di energia elettrica, in quanto non vi era la possibilità di effettuare un confronto tra i tabulati acquisiti ed i periodi riportati in fatturazione. Peraltro, riteneva di poter riconoscere per intero il credito inerente alla fornitura del gas, pari ad € 61.652,47, condividendo, sul punto, la considerazione del TU, che dichiarava di avere, comunque, effettuato un controllo dei consumi di gas dal
08/01/2011 al 20/03/2014 e dal 01/07/2014 al 05/09/2014, che aveva permesso di riscontrare una rispondenza di massima.
In conclusione, il Giudice determinava il totale dovuto all'opposta in complessivi € 139.206,42, dando atto della rinuncia, manifestata dall'opponente nel corso delle operazioni peritali, alle verifiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dei misuratori dell'energia elettrica e del gas.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, dolendosi del fatto che, nonostante essa avesse fatto rilevare al TU l'evidente discrasia tra i consumi rilevati dal distributore nel periodo oggetto di contestazione e quelli relativi a periodi sia precedenti che successivi, con sistemi di misurazione, tensione e società diverse, periodi nei quali erano stati rilevati consumi inferiori di quasi il 50%, il Giudice aveva acriticamente aderito alle conclusioni del TU. Peraltro, quest'ultimo si era limitato a dare conto della coerenza matematica tra le letture del distributore e le fatture prodotte da parte opposta, senza curarsi di pag. 6/20 accertare se, invero, vi fosse congruità tra le somme portate in fattura ed i consumi di essa opponente.
§ 5.
Con il secondo motivo l'istante impugnava la sentenza, evidenziando che il TU, in palese violazione dei limiti posti al suo operato, consistenti, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3086 dell'1/02/2022, nel non acquisire documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, aveva, invece, acquisito, presso le società di distribuzione, i tabulati dei consumi. Al riguardo, osservava che siffatti documenti, in quanto diretti a provare il fatto principale oggetto di giudizio, ovvero il quantitativo di energia somministrata, onde verificare la correttezza delle fatture, avrebbero dovuto essere depositati dall'opposta e non acquisiti dal TU.
Di conseguenza, l'appellante sollecitava la riforma della sentenza, dovendosi dare atto del mancato assolvimento, ad opera dell'opposta, dell'onere di provare la quantità di energia elettrica e di gas del cui corrispettivo aveva invocato il pagamento.
§ 6.
Con il terzo motivo, l'appellante reiterava le stesse considerazioni anche in ordine alla fornitura del gas, evidenziando come, pure sul punto, l'acquisizione dei tabulati dal distributore era avvenuta nel corso della TU.
pag. 7/20 Peraltro, rispetto al gas, lo stesso TU aveva evidenziato di non avere potuto confermare la correttezza dei dati e, quindi, della fatturazione, se non “in linea di massima”. Di conseguenza, anche per tale ulteriore ragione, la pretesa creditoria doveva ritenersi non provata.
§ 7.
Sempre con il terzo motivo, l'istante rilevava come il Giudice avesse valorizzato, ai fini dell'accoglimento della domanda, la circostanza che, nel corso della TU, l'opponente aveva rinunciato alla verifica circa il corretto funzionamento del misuratore del gas.
Anche sul punto la pronuncia era erronea, in quanto, ad onta dell'affermazione del Giudice, entrambe le parti avevano ritenuto di non procedere poiché la verifica del misuratore comportava costi ingenti. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, l'onere di provare che lo strumento di misurazione fosse regolarmente funzionante incombeva sull'opposta, per cui era onere della controparte provvedere a tanto, avendo essa opponente contestato la congruità dei consumi addebitati producendo fatture rese dai successivi fornitori di gas.
§ 8.
Con il quarto motivo, l'appellante censurava la sentenza, dolendosi del valore che il Giudice aveva riconosciuto ai tabulati del distributore, sebbene gli stessi non potessero necessariamente considerarsi attendibili, provenendo da società portatrici di un rilevante interesse pag. 8/20 economico, in quanto percettrici di una parte dei proventi dell'energia e del gas riportati in fattura.
Del resto, a riprova di tanto, occorreva considerare che, nella specie, riguardo alla fornitura di energia elettrica, la TU aveva documentato per periodi precedenti e successivi consumi di gran lunga inferiori a quelli richiesti da controparte e che, in ordine alla fornitura del gas, lo stesso TU aveva rilevato come “tra i tabulati acquisiti ed i periodi riportati in fatturazione non c'è la possibilità di effettuare un confronto in merito ai consumi di nei periodi dichiarati in maniera puntuale e precisa”.
In ogni caso, per entrambe le forniture, dalle fatture relative a periodi successivi a quelli oggetto di causa, versate dall'opponente in atti, emergevano consumi di gran lunga inferiori a quelli paventati dall'
[...]
. CP_2
§ 9.
Infine, con il quinto motivo, l'istante si doleva della mancata ammissione della prova per testi da essa articolata in primo grado, diretta a dimostrare l'inattendibilità delle misurazioni e le contestazioni da essa sollevate, nel corso del rapporto con in merito ai dati risultanti dalle fatturazioni.
§ 10.
L'appello è fondato.
pag. 9/20 Muovendo dalla domanda concernente il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, giova, in diritto, premettere che
“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta
a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (cfr. Cass. n. 23699 del 2016, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento” (cfr. ex multis,
Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 2025).
Nella fattispecie in esame, l'opponente aveva contestato il non corretto funzionamento dei misuratori e l'inattendibilità dei consumi rilevati dal distributore e posti a base delle fatture azionate in giudizio.
In particolare, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società ingiunta lamentava che le fatture di conguaglio riportavano importi abnormi rispetto ai consumi effettivi e che, dalla consulenza tecnica di parte da esso prodotta, emergeva il malfunzionamento dei misuratori.
Al cospetto di tali contestazioni, era, quindi, onere dell'opposta dimostrare che i misuratori erano regolarmente funzionanti.
pag. 10/20 Nondimeno, tale prova non risulta essere stata fornita ove si consideri che, come emerge dall'integrazione di TU depositata in primo grado in data 5.11.2021, “la verifica del misuratore di non è possibile CP_2
eseguirla avendo l'Attore fatto un passaggio della fornitura da MT a BT.
Pertanto, il misuratore installato nel periodo in contestazione non è più presente e quindi non verificabile”.
Orbene, premesso che la parte della TU appena riportata contiene un errore materiale, in quanto, come emerge da altri punti della TU, il passaggio verificatosi è stato da bassa tensione a media tensione, la sostituzione del misuratore preclude in radice lo svolgimento di qualsivoglia indagine tecnica finalizzata ad accertarne il regolare funzionamento.
Se si considera che la pretesa creditoria azionata in giudizio dall'opposta riguarda il periodo in cui la fornitura era in regime BT
(bassa tensione), appare evidente che l'avvenuto cambio dello strumento di misura e l'impossibilità di eseguire la verifica di relativo regolare funzionamento, debbano indurre a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellata.
Infatti, non avendo quest'ultima eccepito alcunché in merito alla legittimità del cambio di misuratore, è di tutta evidenza che la stessa avrebbe dovuto curare, anche mediante opportune interlocuzioni con il distributore, la conservazione e custodia dello strumento di misura, attesa la rilevanza probatoria che lo stesso avrebbe potuto rivestire in vista di un'azione giudiziale.
pag. 11/20 § 11.
Né, invero, la rilevata carenza istruttoria può essere superata valorizzando gli esiti della TU, nella quale il consulente ha operato una verifica dei consumi storici forniti e certificati da e-distribuzione.
Sul punto deve premettersi che, come dallo stesso dichiarato a pagina
4 del suo elaborato, il TU, su autorizzazione del G.I., ha proceduto ad acquisire “i tabulati Certificati dei consumi dalle due società che si occupano della distribuzione. Nello specifico la società e-distribuzione
S.p.A., mi ha trasmesso i consumi dal 06/01/2009 al 30/10/2014
(fornitura in bt) e dal 31/10/2014 al 31/01/2021 (fornitura in MT) e la società ha fornito i consumi certificati dal 15/03/2007 al CP_5
01/06/2013 per la fornitura di Gas”.
Come dinanzi detto, peraltro, l'appellante, con il secondo motivo di gravame, aveva contestato la sentenza, per avere il Giudice recepito le conclusioni di una TU che aveva, violando i limiti dei poteri propri del consulente, acquisito documentazione che sarebbe stato onere dell'opposta depositare.
La doglianza è fondata.
Ed invero, come ritenuto dalla Cassazione, “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti
- non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai
pag. 12/20 quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr.
Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
25604 del 31/08/2022).
Tanto rammentato, giova osservare che, in primo grado, l'opposta non aveva prodotto, né con la comparsa di costituzione, né al più tardi con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., i dati del distributore relativi alla serie storica dei consumi inerenti all'utenza intestata alla società opponente e, giova rimarcare, nemmeno i dati afferenti al periodo di somministrazione di energia elettrica cui ineriva la domanda.
Infatti, l'opposta aveva depositato, oltre all'estratto autenticato da notaio delle proprie scritture contabili recanti l'annotazione delle fatture azionate in giudizio, utile ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, le fatture attinenti alla somministrazione di energia elettrica. Per quanto tali fatture riportino, al loro interno, i consumi rilevati dal distributore, è evidente che solo l'acquisizione dei tabulati forniti da e-distribuzione poteva consentire di appurare la correttezza degli addebiti, sia in termini di corrispondenza di quanto fatturato a quanto misurato dal distributore, sia in relazione alla congruità dei consumi rilevati rispetto a quelli effettivi.
Né, invero, è revocabile in dubbio che i dati di consumo, rilevati dal distributore, attengano al fatto costitutivo della pretesa, specie in un pag. 13/20 caso in cui, come accaduto nella controversia in esame, il somministrato abbia contestato la correttezza degli importi richiesti e la relativa corrispondenza agli effettivi consumi.
Ne segue che l'acquisizione, operata dal TU, dei tabulati inerenti ai consumi, rilevati dal distributore, dell'energia elettrica, per quanto autorizzata dal G.I., oltrepassi i limiti dei poteri spettanti al TU.
In aggiunta, occorre evidenziate che la stessa affermazione, operata dal
TU, secondo la quale vi sarebbe una sostanziale coerenza dei
“consumi riportati ed effettuati anche con i periodi di Titolarità di altro
Gestore di vendita” non sia attendibile.
Al riguardo, come posto in risalto dall'opponente in sede di note critiche alla TU, dalla stessa tabella elaborata dall'ausiliare, emerge un'oggettiva discrepanza tra la quantità di energia misurata nel periodo in cui l'utenza in questione era associata ad altro venditore e quella in cui la stessa era servita da . CP_2
In particolare, la tabella, di cui il TU ha riportato uno stralcio a pagina
6 dell'elaborato, dimostra che, nell'annualità ottobre 2009/ottobre
2010, in cui l'utenza de qua era servita da altro fornitore, i consumi rilevati ammontavano a 547 Kwh/gg, mentre nei due anni di gestione esclusiva essi ascendevano a 864 Kwh/gg (annualità CP_2
ottobre 2010/ottobre 2011) ed a 904 Kwh/gg (annualità ottobre
2011/ottobre 2012).
Come evidenziato dall'odierna appellante, nelle note trasmesse al TU,
“1) nei due periodi precedenti a quelli in contestazione, in cui la gestione
pag. 14/20 è stata a totale carico di altre titolarità, la media dei consumi giornalieri
è stata di 601 kWh/gg; 2) nel periodo in cui la fornitura, e quindi la fatturazione, è stata a parziale carico di il consumo CP_2
medio è stato di 768 kWh/gg; 3) infine nei periodi in cui la fornitura è stata a carico esclusivo di il consumo medio giornaliero è CP_2
stato di 884 kWh/gg. Risulta evidente che tra la gestione e CP_2
la gestione di altra titolarità sussiste una differenza di consumi media di
283 kWh/gg che tradotto in termini percentuali significa un incremento di ben 47 punti percentuali (+47%)”.
A tale specifica contestazione, il TU non ha fornito una convincente spiegazione, essendosi limitato ad asserire di avere riscontrato coerenza tra i dati del distributore e quelli riportati nelle fatture.
Tuttavia, tale notazione, alla luce dei rilievi sollevati dall'appellante, non prova che il misuratore fosse regolarmente funzionante e che, di conseguenza, i dati forniti dal distributore, a prescindere dalle modalità della relativa acquisizione ad opera del TU, espongano, in maniera attendibile, la quantità di energia effettivamente consumata dall'utenza.
Per tutto quanto sin qui osservato, l'appello deve ritenersi senz'altro fondato in relazione al credito attinente alla fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, la sentenza impugnata deve, in parte qua, riformarsi con l'integrale rigetto della pretesa azionata in giudizio dall'odierna appellata.
§ 12.
pag. 15/20 Quanto, poi, alla fornitura del gas, giova premettere che non si ponga un problema di acquisizione documentale, da parte del TU, dei tabulati del distributore. Infatti, se è vero che il TU procedeva, come dinanzi chiarito, a siffatta acquisizione, deve rilevarsi che l'opposta aveva tempestivamente prodotto i medesimi documenti (cfr. certificazione del distributore attestante le letture effettuate per l'utenza de qua, allegate alla memoria depositata dall'opposta ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Tanto premesso deve, poi, evidenziarsi che, riguardo al gas, la verifica del misuratore sia, in effetti, tecnicamente possibile, avendo il TU, nella relazione integrativa, dato conto dell'identità dello strumento attualmente esistente rispetto a quello presente nel periodo oggetto di contestazione.
Peraltro, ad onta di quanto osservato dal primo Giudice, la rinuncia allo svolgimento di detta verifica, manifestata dall'opponente nel giudizio di primo grado, in ragione dei costi necessari per il relativo svolgimento, non è elemento valutabile in senso contrario alle ragioni del somministrato. Infatti, considerato che, come detto, l'onere probatorio è, in parte qua, gravante sull'opposta, sarebbe spettato pur sempre ad farsi carico, almeno in via provvisoria, del costo delle operazioni tecniche di verifica del misuratore.
Peraltro, in aggiunta a quanto appena rilevato, si deve rimarcare come il TU abbia evidenziato che, in relazione alla fornitura del gas, non era stato possibile effettuare un confronto analitico tra i dati rilevati dal distributore e quelli riportati nelle fatture della società di vendita. Nel
pag. 16/20 motivare tale impossibilità, l'ausiliare dichiarava che “tra i tabulati acquisiti ed i periodi riportati in fatturazione non c'è la possibilità di effettuare un confronto in merito ai consumi di nei periodi dichiarati in maniera puntuale e precisa”.
A fronte di tale discrasia, il TU dava conto di avere, comunque, operato “un controllo dei consumi di dal 08/01/2011 al 20/03/2014
e dal 01/07/2014 al 05/09/2014”, accertando una “una rispondenza di massima” e confermando l'importo oggetto di domanda, pari ad €
61.652,47.
Tanto premesso, rileva la Corte che la carenza documentale, posta in risalto dallo stesso TU, non permetta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'opposta.
Ribadito che, specie a fronte dell'eccepita non congruità dei consumi fatturati rispetto a quelli effettivi, spettava ad dare la prova della quantità di gas realmente somministrata, si deve rilevare che la produzione documentale operata dall'opposta sia carente, tanto che, come evidenziato dal TU, essa ha consentito di operare una valutazione, solo di massima, finanche della coerenza intrinseca tra quanto fatturato dalla società di vendita rispetto a quanto rilevato dal distributore.
Detta carenza, non colmata dall'esito dell'espletata TU, non potendo la stessa, nonostante il suo carattere percipiente, giammai supplire a deficienze istruttorie delle parti, impone, in definitiva, l'accoglimento dell'appello anche in relazione alla fornitura del gas.
pag. 17/20 § 13.
In conclusione, l'appello deve essere interamente accolto e, in riforma della gravata sentenza, la domanda di pagamento del corrispettivo, avanzata in primo grado da deve essere rigettata.
§ 14.
All'accoglimento dell'appello segue, d'ufficio, la rinnovata regolamentazione delle spese processuali, da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa. Avuto riguardo alla ritenuta infondatezza della domanda di pagamento azionata in giudizio da le spese di lite di entrambi i gradi vanno regolate in ragione della soccombenza di detta parte.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, in relazione alle quali, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata (per la fase decisoria sostanzialmente riproduttiva di quella introduttiva), appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali vanno distratte in favore degli avvocati Ciro
Coticelli e Feliciana Coticelli, dichiaratisi antistatari.
pag. 18/20 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di TU, come liquidate dal primo Giudice, vanno poste a definitivo carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
già nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
Parte_1
b) condanna alla rifusione, in Controparte_1
favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 406,5 per esborsi, euro
14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al giudizio di appello, in euro 804,00 per esborsi, euro
9.142,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Ciro Coticelli e Feliciana
Coticelli;
c) pone le spese relative alla TU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 19/20 dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 20/20