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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 5 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Rasa, nella causa civile iscritta al n. 922/2023 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Patti, via Trieste n. 8, presso lo studio dell'avv. Santino Piraino, che la rappresenta e difende;
attori, contro
, sito in Patti. in persona Controparte_1 CP_2 del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, la Sig.na
Partita Iva n. , Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
), (C.F.: , C.F._4 Parte_4 CodiceFiscale_5
(C.F.: ), Parte_5 CodiceFiscale_6 Parte_6
(C.F.: ),
[...] CodiceFiscale_7 Parte_7
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_8 Controparte_3 [...]
), (C.F.: ), C.F._9 Parte_8 CodiceFiscale_10
( ) e Parte_9 CodiceFiscale_11 Pt_10
, (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_12 nella civica via L. D'Amico n° 1, presso lo studio dell'Avv. Nuccio Ricchiazzi che li rappresenta e difende,
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliata CP_5 C.F._13 in Paternò via Lepanto n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gulisano, che la rappresenta e difende, convenuti,
e
(C.F.: ), Controparte_6 C.F._14 (C.F.: ), Parte_11 C.F._15
(C.F.: ), Parte_12 C.F._16
(C.F.: ), Parte_13 C.F._17
(C.F.: ), Parte_14 P.IVA_2
(C.F.: ), Controparte_7 C.F._18
(C.F.: ), Controparte_8 C.F._19 convenuti contumaci, avente ad oggetto: condominio;
sono presenti l'avv. Santino Piraino e l'avv. Antonino Ricchiazzi. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. I procuratori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi in atti e alle note conclusive depositate in atti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 13 luglio 2023, gli attori hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del Supercondominio “Rasola” di Patti, con conseguente separazione della loro unità immobiliare identificata al
Catasto Urbano del Comune di Patti al foglio 9, particella 1073, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparse di costituzione e risposta, depositate nelle date 6 novembre
2023 e 7 marzo 2024, si sono costituiti in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, i quali, eccepita la carenza di legittimazione passiva del l'improcedibilità della domanda per il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno chiesto il rigetto della domanda di scioglimento formulata dagli attori, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20 dicembre
2024, si è costituita in giudizio la quale, aderendo alla CP_5 domanda di scioglimento degli attori, ha chiesto la separazione della propria unità immobiliare dal Supercondominio, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 10 novembre 2023, il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, assegnando il termine del 16 dicembre 2023 e rinviando all'udienza del 16 maggio 2024 per la comparizione delle parti. Gli attori hanno provveduto con l'integrazione del contraddittorio, notificando l'atto di citazione ai condomini entro il termine assegnato;
tuttavia, residente in [...], ha ricevuto la notifica Parte_12 soltanto in data 8 marzo 2024 e, pertanto, in violazione del termine di 150 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c. che deve intercorrere tra il giorno della notifica e l'udienza di comparizione (v. prove avvenuta notifica allegato a prima memoria integrativa degli attori).
Nella specie, infatti, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario (Cass., n.
32130/2021). non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha sanato il Parte_12 vizio di nullità della notifica. Occorre rilevare che nel caso di specie, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell'art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte (Cass., n. 14654/2013).
L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte
(Cass., n. 31438/2023).
La regola della ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio permane anche a fronte dell'introduzione di una norma sulla rimessione in termini di carattere generale (art. 153, comma 2), non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice nei casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte, per particolari circostanze, eventualmente anche collegate all'iter procedimentale entro cui si inserisca la notificazione prevista a pena di decadenza, e fra questa per l'appunto la necessità di ottenere una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione (Cass., Sez. Un., n. 17532/2009).
Nel caso di specie, gli attori, sebbene consapevoli delle difficoltà riscontrate nella notifica della citazione in Thailandia, come, invero, emerge dalle memorie depositate in data 22 gennaio 2025, non hanno fatto alcunché per assicurare la tempestiva ricezione dell'atto di citazione entro la data del 16 dicembre 2023, ultimo giorno utile per rispettare il termine di 150 giorni ex art. 163 bis c.p.c.; si soggiunga che la notifica è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario il 29 novembre 2023, sebbene il provvedimento di integrazione del contraddittorio fosse del 10 novembre 2023.
Il termine di integrazione del contraddittorio è di natura perentoria;
ne consegue che lo stesso non può essere né rinnovato né prorogato, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e che, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, non sussistono i requisiti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. per causa non imputabile alle parti onerate. Peraltro, si evidenzia che all'udienza fissata per la prima comparizione all'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, parte attrice ha insistito sulle proprie domande neanche segnalando il mancato rispetto del termine a comparire per il convenuto e non Parte_12 formulando alcuna istanza di rimessione in termine.
Il giudice, dunque, ha invitato la parte a documentare la data di ricezione della notifica da parte del . Pt_12
L'istanza di rimessione in termini non è stata proposta né al momento della scadenza del termine fissato in sostituzione dell'udienza del 16 maggio 2024, né al momento della scadenza del termine del 14 novembre 2024 dovendo ritenersi ogni altra istanza tardiva ed inammissibile.
L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo
(Cass., n. 4034/2025). Stesse considerazioni rilevano per i convenuti, in quanto anch'essi avrebbero potuto provvedere con l'integrazione del contraddittorio, perché interessati alla prosecuzione del giudizio anche ai fini di ottenere una condanna di controparte alle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. nei casi in cui le parti non abbiano provveduto ad integrare il contraddittorio o a rinnovare la notifica entro il termine stabilito dal giudice, il processo si estingue di diritto con provvedimento adottato anche d'ufficio dal giudice. Si soggiunga che nel caso di specie non ricorrono i presupposti di pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento di annullamento della delibera n. 14 del 9 dicembre 2024 ed il presente procedimento, né opera altra forma di sospensione necessaria del processo per conflitto di interessi tra gli attori ed il Supercondominio convenuto, stante che, d'un verso, la delibera di scioglimento è stata revocata così da fare venire meno il rapporto di sospensione, e, per altro verso, il presente giudizio non potrebbe proseguire per mancata integrazione del contraddittorio.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, occorre rilevare che nessuna delle parti ha provveduto ad ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio e che, pertanto, vanno compensate integralmente (v. Cass., n. 20073/2021: “In caso di ordine di integrazione del contraddittorio ex articolo 102 del Cpc la cui omissione determina la estinzione del giudizio, all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse
a impedire la estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 307 del codice di procedura civile. Deriva da quanto precede, pertanto, che nei confronti di una sentenza con la quale sia stata pronunziata la estinzione del processo per inattività delle parti è impossibile indentificare quale sia la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite”).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 922/2023 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa integralmente le spese del giudizio. Patti, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)