TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3664/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3664 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Itro e Antonio Scarlato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dagli Avv.ti Vincenzo Regardi e Roberto Pulcino presso lo studio dei quali, in Benevento alla
Via F. Flora, 31, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del 17.04.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo, preliminarmente, pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Benevento il 30.09.1995, CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 265, Parte II, serie A dell'anno
1995; ha chiesto, inoltre, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico con la sentenza di separazione n. 695/2024 in favore della resistente e dei figli, nonché la revoca dell'obbligo di contribuzione, nella misura del 70%, alle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa e ricreativa per i figli, stante, da un lato, l'autosufficienza economica raggiunta dai figli e dalla resistente e, dall'altro, il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
A sostegno della domanda, ha dedotto ed allegato:
- che, in data 30.09.1995, in Benevento, il ricorrente si è unito in matrimonio, celebrato con il rito concordatario, con , nata a [...] il [...]; CP_1 - il relativo atto di matrimonio è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 265, Parte II, serie A dell'anno 1995;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (n. a Benevento il 31.08.1997) ed Persona_1
(n. a Benevento il 20.12.1999); Per_2
- con ricorso depositato in data 12.06.2019 ed iscritto al n. 2493/2019 r.g.a.c. del Tribunale di
Benevento, la sig.ra ha assunto l'iniziativa di separarsi giudizialmente dal marito;
CP_1
- con sentenza n. 695/2024, pubblicata in data 3.04.2024 e passata in giudicato, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e confermato i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza Presidenziale del 23.10.2019 “ … in punto di assegno per il mantenimento dei figli ed posto a carico di entrambe le parti, di concorso dei genitori alle Persona_1 Per_2 spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i medesimi figli, di assegno per il mantenimento della moglie a carico del marito, e di assegnazione al del Parte_1 godimento della casa familiare …”.
- che sono trascorsi oltre cinque anni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (22.10.2019) e che, da allora, i coniugi hanno sempre vissuto separati;
- che non vi è alcuna possibilità, né volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza ed appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha impugnato quanto dedotto e richiesto dal ricorrente in ordine alla revoca dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in particolare, di della contribuzione, nella misura del 70%, per le spese straordinarie per i Per_2 figli e, infine, alla revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile per il mantenimento della moglie (già disposto in Euro 400,00 mensili).
All'udienza del 17.04.2025, il ricorrente è comparso personalmente dinanzi al Giudice ed ha insistito per la sentenza non definitiva sullo status cui parte resistente, comparsa tramite l'avv.
Pulcino, non si è opposta.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 3.04.2024 dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 695/2024, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (nato a [...] il [...]), e (nata a Parte_1 CP_1
Benevento il 26.12.1968) in Benevento il 30.09.1995, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 265, Parte II, serie A dell'anno 1995;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del procedimento;
4. spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8.05.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3664 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Itro e Antonio Scarlato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dagli Avv.ti Vincenzo Regardi e Roberto Pulcino presso lo studio dei quali, in Benevento alla
Via F. Flora, 31, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del 17.04.2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo, preliminarmente, pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Benevento il 30.09.1995, CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 265, Parte II, serie A dell'anno
1995; ha chiesto, inoltre, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico con la sentenza di separazione n. 695/2024 in favore della resistente e dei figli, nonché la revoca dell'obbligo di contribuzione, nella misura del 70%, alle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa e ricreativa per i figli, stante, da un lato, l'autosufficienza economica raggiunta dai figli e dalla resistente e, dall'altro, il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
A sostegno della domanda, ha dedotto ed allegato:
- che, in data 30.09.1995, in Benevento, il ricorrente si è unito in matrimonio, celebrato con il rito concordatario, con , nata a [...] il [...]; CP_1 - il relativo atto di matrimonio è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 265, Parte II, serie A dell'anno 1995;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (n. a Benevento il 31.08.1997) ed Persona_1
(n. a Benevento il 20.12.1999); Per_2
- con ricorso depositato in data 12.06.2019 ed iscritto al n. 2493/2019 r.g.a.c. del Tribunale di
Benevento, la sig.ra ha assunto l'iniziativa di separarsi giudizialmente dal marito;
CP_1
- con sentenza n. 695/2024, pubblicata in data 3.04.2024 e passata in giudicato, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e confermato i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza Presidenziale del 23.10.2019 “ … in punto di assegno per il mantenimento dei figli ed posto a carico di entrambe le parti, di concorso dei genitori alle Persona_1 Per_2 spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i medesimi figli, di assegno per il mantenimento della moglie a carico del marito, e di assegnazione al del Parte_1 godimento della casa familiare …”.
- che sono trascorsi oltre cinque anni dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (22.10.2019) e che, da allora, i coniugi hanno sempre vissuto separati;
- che non vi è alcuna possibilità, né volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza ed appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha impugnato quanto dedotto e richiesto dal ricorrente in ordine alla revoca dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in particolare, di della contribuzione, nella misura del 70%, per le spese straordinarie per i Per_2 figli e, infine, alla revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile per il mantenimento della moglie (già disposto in Euro 400,00 mensili).
All'udienza del 17.04.2025, il ricorrente è comparso personalmente dinanzi al Giudice ed ha insistito per la sentenza non definitiva sullo status cui parte resistente, comparsa tramite l'avv.
Pulcino, non si è opposta.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 3.04.2024 dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 695/2024, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (nato a [...] il [...]), e (nata a Parte_1 CP_1
Benevento il 26.12.1968) in Benevento il 30.09.1995, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento, al n. 265, Parte II, serie A dell'anno 1995;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del procedimento;
4. spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8.05.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano