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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13017 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25777 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...], rappresentata e dife- Parte_1 sa dalla soc. EG ST SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale EDES in Roma, al Largo Toniolo, n. 6, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_1
feso dall'avv. Gustavo IANDOLO in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, elettivamente Persona_1
domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma in via Beccaria, n. 29
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito – accertamento negativo indebito da NASpI
Conclusione delle parti.
L'avv. e la soc. Legalelia ST S.r.l. per la parte ricorrente: Controparte_2
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito
1 pari ad euro 2.310,62 ed euro 724,82 pretesi dall' nei confronti della ri- CP_1 corrente per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L'avv. G. Iandolo per il convenuto: “nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 luglio 2025 , lavoratrice Parte_1
del settore dello spettacolo con mansioni di costumista, ha esposto di aver avu- to accesso, a decorrere dal 18.11.2015, al trattamento di disoccupazione (in- dennità NASpI n. 942364/2015) per la durata di 228 giorni, a seguito di do- manda presentata il 15.11.2015 ed in conseguenza della cessazione involonta- ria del rapporto di lavoro intercorso con la società Endemol Italia S.p.A.
La ricorrente ha dedotto che, durante la fruizione dell'indennità, non ha svolto attività lavorativa, salvo nei seguenti periodi, documentati dall'estratto conto previdenziale e dai contratti prodotti: a) dall'01.12.2015 al 19.12.2015 e dall'11.01.2016 al 23.01.2016, alle dipendenze della società Stemo Production
S.r.l.; b) dal 14.03.2016 al 06.08.2016 e dal 22.08.2016 al 08.11.2016, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società Controparte_3
[...]
Nei contratti stipulati con la società Stemo Production S.r.l. risultano espressamente individuati i periodi di lavoro 01.12–19.12.2015 e 11.01–
23.01.2016; mentre nel contratto sottoscritto con Controparte_3
i periodi di lavoro sono indicati dal 14.03.2016 al 06.08.2016 e dal 22.08.2016 al 22.10.2016, “per il periodo necessario per la preparazione e la riconsegna dei costumi”.
Successivamente, in data 07.11.2016, la ricorrente ha presentato nuova domanda di indennità NASpI, accolta il 18.11.2016, per la durata di 272 gior- ni.
2 Con nota del 10.04.2025, l' ha comunicato alla ricorrente che, a se- CP_1 guito di verifiche, è stato accertato un pagamento non dovuto relativo al perio- do 19.11.2015 – 31.03.2016, per l'importo complessivo di €2.310,62, motiva- to come indennità NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Con ulteriore nota, ugualmente del 10.04.2025, l' ha contestato al- CP_4 la lavoratrice la percezione indebita di un ulteriore importo pari ad €724,82, in relazione al periodo 07.11.2016 – 30.11.2016, con analoga motivazione.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha richiamato la disci- plina normativa e amministrativa in materia di NASpI, esponendo che
l'indennità di disoccupazione NASpI, istituita dal d.lgs. n. 22/2015, è subordi- nata al possesso di determinati requisiti (stato di disoccupazione involontaria, tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti); che ai sensi dell'art. 9 del mede- simo decreto, la prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavo- rativa subordinata, purché il reddito non superi il limite minimo escluso da imposizione fiscale;
qualora invece il rapporto sia di durata non superiore a sei mesi e generi reddito superiore a detto limite, la prestazione deve essere sol- tanto sospesa senza che si verifichi decadenza dal beneficio;
che la disciplina è stata dettagliata dalle circolari n. 94/2015 e n. 142/2015, in cui si distin- CP_1 gue tra sospensione, riduzione o decadenza della prestazione a seconda della durata e della natura del contratto, nonché dell'ammontare del reddito conse- guito;
e che, per i contratti di lavoro intermittente privi di obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità, la NASpI resta sospesa nei so- li giorni di effettiva prestazione, potendo invece essere erogata nei periodi in- termedi.
La ricorrente ha altresì sottolineato il valore certificativo dell'estratto conto contributivo, richiamando l'art. 54 della legge n. 88/1989 e la giurispru-
3 denza di legittimità (Cass. civ. n. 7859/2004), secondo cui l' non può sot- CP_1 trarsi alla propria responsabilità per eventuali errori nei dati comunicati.
Applicando tali principi al caso concreto, la ricorrente ha osservato, con riferimento alla prima nota di indebito (periodo 19.11.2015 – 31.03.2016), che durante la fruizione della NASpI ella ha svolto attività lavorativa soltanto per complessivi 45 giorni (01.12–19.12.2015; 11.01–23.01.2016; 14.03–
31.03.2016); che l' era pienamente a conoscenza di tali rioccupazioni CP_4
tramite le comunicazioni obbligatorie e UNIEMENS), potendo Pt_2 quindi sospendere e ripristinare ex officio la prestazione nei periodi interessati;
e che dall'analisi degli estratti conto e dei pagamenti risulta che l' ha già CP_1 provveduto a sospendere l'erogazione nei giorni di effettiva attività, liquidan- do la prestazione solo per i giorni residui. Pertanto, secondo la ricorrente, non sussiste alcun indebito, poiché la sospensione è stata correttamente operata ed ella non ha percepito somme non spettanti.
Con riferimento alla seconda nota di indebito (periodo 07.11–
30.11.2016), la ricorrente sostiene di non avere svolto alcuna attività lavorati- va ed evidenzia che l'estratto contributivo, avente valore certificativo, confer- ma l'assenza di rioccupazioni, per cui deve escludersi in radice qualsiasi prete- sa restitutoria.
In secondo luogo, la ricorrente ha sostenuto l'irripetibilità della presta- zione de quo, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 11659 del 30 aprile 2024, che ha chiarito come la disciplina applicabile sia quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., non potendo estendersi né le norme speciali in mate- ria di indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, l. n. 88/1989, come modificato dall'art. 13 l. n. 412/1991), trattandosi di disciplina eccezio- nale non suscettibile di applicazione analogica, né i principi propri dell'indebito assistenziale, che trovano fondamento nell'art. 38 Cost. e limita- no la ripetibilità delle prestazioni soltanto in presenza di affidamento incolpe- vole del percettore.
4 La Corte di Cassazione – espone la ricorrente – ha ribadito che, pur do- vendo la fattispecie soggiacere alla condictio indebiti ex art. 2033 c.c.,
l'azione di recupero deve comunque conformarsi al canone di buona fede, ri- levando l'affidamento incolpevole del beneficiario della prestazione indebita.
In particolare, la S.C. ha chiarito che la tutela dell'affidamento non comporta una irripetibilità indiscriminata, ma consente di escludere la ripetizione in pre- senza di condotte abusive del solvens e quando l'azione di recupero incida in maniera sproporzionata e gravemente lesiva sulle condizioni di vita del percet- tore.
Infine, la ricorrente ha richiamato l'arresto delle Sezioni Unite (sent. n.
8236/2020), che ha qualificato l'affidamento incolpevole come diritto sogget- tivo all'integrità patrimoniale, fondato sul principio di buona fede, e che trova riconoscimento anche nell'ordinamento europeo, quale regola generale dell'azione amministrativa. Tale principio implica che non possa pretendersi la conservazione sine die di un vantaggio economico, ma che debbano restare ir- ripetibili le somme percepite in buona fede e senza dolo da parte del cittadino.
Applicando tali principi al caso in esame, la ricorrente ha affermato la sussistenza di un affidamento incolpevole da parte sua, meritevole di tutela, che conduce alla irripetibilità dell'indebito, tanto sia in ragione del significati- vo ritardo nell'esperimento dell'azione di recupero, avviata solo nel 2025, a distanza di quasi dieci anni dalle erogazioni contestate (2015-2016) ed in pros- simità del termine prescrizionale, sia per il comportamento dell'Amministrazione, la quale disponeva di tutti gli elementi necessari per la corretta liquidazione della prestazione, senza aver sollevato alcuna contesta- zione per un lungo lasso di tempo;
sia ancora per l'assenza di qualsiasi condot- ta colposa o dolosa da parte di essa accipiens, la quale non ha mai omesso in- formazioni rilevanti né posto in essere condotte fraudolente per l'ottenimento dei benefici economici;
sia infine per la sproporzione della somma richiesta in
5 restituzione (oltre 3.000 euro) rispetto alle sue attuali condizioni economiche e patrimoniali, essendo ella priva di redditi e disoccupata dal 2016.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in data 6 ottobre 2025, deducendo che nella fatti- CP_4
specie trova applicazione il principio generale sulla ripetizione dei pagamenti indebiti sancito dall'art. 2033 c.c. trattandosi di prestazione temporanea e non pensionistica;
e che l'onere della prova della sussistenza delle condizioni per fruire della indennità grava sul percipiente, mentre la ricorrente non ha offerto prova di aver riscosso legittimamente le somme di cui è stata chiesta la restitu- zione.
Nel merito, richiamata la disciplina legale sull'indennità di disoccupa- zione, ha evidenziato che tra le cause di decadenza è prevista la nuova occupa- zione per un periodo pari o superiore a sei mesi;
che, nella specie, l'indebito ha origine dalla perdita dello stato di disoccupazione;
che lo stato di bisogno è cessato nel momento in cui la ricorrente ha ripreso a lavorare, per cui avrebbe dovuto di sua spontanea volontà restituire all' le somme indebitamente in- CP_1
cassate; e che la ricorrente inoltre non ha provato di aver comunicato l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo.
Ha quindi chiesto respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con nota del 10 aprile 2025, ma recante protocollo del 16.4.2025, n.
0129801, l'Istituto ha chiesto alla la restituzione della somma di Pt_1
€2.310,62 versata a titolo di indennità di disoccupazione NASpI nel periodo
19.11.2015-31.03.2016 asserendo di aver appunto corrisposto nel detto perio- do somme parzialmente non spettanti “per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Con altra nota del 10 aprile 2025, recante protocollo del 16.4.2025, n.
0129803, analogamente, ha richiesto la restituzione della somma di €724,82
6 con la medesima motivazione in relazione all'indennità corrisposta nel periodo
07.11.2016-30.11.2016.
Con nota del 18 gennaio 2016 (doc. 1 produzione ricorrente) l' ave- CP_1 va riconosciuto a favore della l'indennità NASpI a seguito di do- Pt_1
manda presentata il 15.11.2015, a decorrere dal 18 novembre 2015 per la dura- ta di 228 giorni (quindi il pagamento avrebbe avuto luogo fino al 4 luglio
2016). Con la stessa nota l' ha avvertito l'interessata dell'obbligo di ef- CP_4
fettuare, tramite apposito modulo, la comunicazione di determinati eventi, con conseguente eventuale recupero di quanto indebitamente corrisposto, come, ad esempio, l'inizio di attività in forma autonoma o di impresa individuale o in forma parasubordinata. Con lo stesso modulo la beneficiaria avrebbe avuto anche facoltà di comunicare l'inizio di attività lavorativa subordinata, con le ulteriori precisazioni a seconda della durata del contratto e del presumibile reddito conseguente.
Nel periodo precedente alla fruizione della prestazione la ha Pt_1 lavorato in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato valido nel periodo 08.06.2015-07.11.2015 (doc. 2 produzione ricorrente) nonché per ulteriori due giorni, cioè il 9 ed il 10 novembre 2015 (doc. 3 produzione ricor- rente).
Dagli estratti conto bancari della ricorrente relativi al periodo gennaio – dicembre 2016 (doc. n. 10), risulta che l' ha versato: CP_1
1) il 22 gennaio 2016 la somma di €972,48 quale indennità commisurata a 27 giorni dal 18.11.2015 al 31.12.2015;
2) il 10 febbraio 2016 la somma di €699,07 per il periodo 1-31 gennaio
2016 commisurata 19 giorni;
3) il 10 marzo 2016 la somma di €1.132,66 commisurata a 39 giorni per il periodo 22.01.2015-29.02.2016;
4) il 12 aprile 2016 la somma di €934,92 commisurata a 25 giorni per il periodo 01-31.03.2016;
7 5) l'11 maggio 2016 la somma di €1.646,71 commisurata a 44 giorni per il periodo 31.01.2016-20.03.2016;
6) il 9 giugno 2016 la somma di €67,19 commisurata a due giorni per il periodo dal 21.03.2016 al 22.05.2016;
7) il 12 settembre 2016 la somma di €511,62 commisurata a 14 giorni per il periodo 23.05.2016-20.08.2016;
8) l'11 novembre 2016 la somma di €49,13 commisurata a due giorni per il periodo 21.08.2016-30.10.2016;
9) il 13 dicembre 2016 la somma di €861,57 commisurata a 23 giorni per il periodo 31.10.2016-30.11.2016;
10) il 16 febbraio 2017 la somma di €2.874,56 commisurata a 73 giorni dal 18.11.2016 al 31.01.2017.
Risulta poi ulteriore pagamento il 10 marzo 2017 per indennità NASpI riconosciuta in tale anno che, tuttavia, esula dall'oggetto dei due indebiti qui in questione.
Per il periodo 18.11.2015 – 31.03.2016 la ha ricevuto com- Pt_1
plessivamente a titolo di indennità NASpI la somma di €5.385,84 (€972,48 +
€699,07 + €1.132,66 + €934,92 + €1.646,71), commisurata quindi a n. 129 giorni stando a quanto indicato dall' . CP_4
Tra il 31.10.2016 ed il 31.01.2017 ha ricevuto complessivamente a titolo di NASpI la somma di €3.736,13 (€861,57 + €2.874,56), commisurata, analo- gamente, a 96 giorni.
La è stata assunta quale dipendente il 1° dicembre 2015 dal- Pt_1
la soc. Stemo Productions per lavorare nel periodo compreso tra il 1° dicembre
2015 ed il 23 gennaio 2016 al fine di essere impegnata per una settimana tra il
1° ed il 19 dicembre e per due settimane tra l'11 ed il 23 gennaio 2016 (doc. 5 produzione ricorrente;
v. anche modello CUD 2017 sub doc. 6).
Con nota del 23 maggio 2016 la ricorrente ha ricevuto dalla soc.
[...]
incarico professionale di costumista da eseguire in con- Controparte_5
8 comitanza delle riprese che si sarebbero svolte per complessive 20 settimane nel periodo dal 14.3.2016 al 6.8.2016 e dal 22.8.2016 al 22.10.2016. Erano previsti compensi diversi per ogni settimana a seconda che si fosse trattato del- la fase di preparazione, della fase di riprese a Roma o della fase di riprese a
Torino.
Dagli estratti conto bancari risulta che la ha ricevuto dalla Pt_1 soc. CP_3
- l'11 aprile 2016 la somma di €2.747,16 “per saldo sett.li al 02/04/2016”
(evidentemente il contratto era stato concluso verbalmente e poi è stato forma- lizzato il 23.05.2016);
- il 14.4.2016 ha ricevuto €350,00 per “diaria dal 12 al 17/04/2016”;
- il 12.5.2016 la somma di €3.000,00 per “fondo cassa costumi”;
- il 17.5.2016 la somma di €3.669,45 per “saldo competenze al
30/04/2016”;
- il 27.5.2016 la somma di €3.050,43 per “saldo competenze al
21.5.2016”;
- il 3.6.2016 la somma di €1.637,45 per “saldo nota spese”;
- il 21.6.2016 la somma di €4.019,28 per “saldo competenze al
18/06/2016”;
- il 27.6.2016 la somma di €420,00 per “diaria dal 22/06 al 02/07/2016”:
- l'1.7.2016 la somma di €168,65 per “saldo rimborso spese”;
- il 5.7.2016 la somma di €230,00 per “diaria dal 4 al 10/07/2016”;
- il 12.7.2016 la somma di €230,00 per “diaria dall'11 al 17/07/2016”;
- il 18.7.2016 la somma di €4.511,78 per “saldo competenze al
12/07/2016;
- il 18.7.2016 la somma di €230,00 per “diaria dal 18 al 24/07/2016”;
- il 27.7.2016 la somma di €1.154,02 per “saldo rimborso spese”;
- il 25.7.2016 la somma di €230,00 per “diaria dal 25 al 31/07/2016”;
- l'1.8.2016 la somma di €180,00 per “diaria dal 01 al 06/08/2016”;
9 - il 5.8.2016 la somma di €1.924,59 per “saldo settimanali al
30/07/2016”;
- il 5.8.2016 la somma di €368,40 per “saldo rimborso spese sostenute”;
- il 23.8.2016 la somma di €260,00 per “diaria dal 21 al 28/08/2016”;
- il 15.8.2016 la somma di €149,00 per “saldo rimborso spese sostenute”;
- il 30.8.2016 la somma di €230,00 per “diaria dal 29 al 04/09/2016”;
- l'1.9.2016 la somma di €1.987,95 per “saldo settimanali al
27/08/2016”;
- il 6.9.2016 la somma di €230,00 per “diaria dal 05 al 11/09/2016”;
- il 14.9.2016 la somma di €374,23 per “saldo rimborso spese sostenute”;
- il 14.9.2016 la somma di €110,00 per “diaria dal 12 al 15/09/2016”;
- il 28.9.2016 la somma di €3.726,90 per “saldo competenze al
24/09/2016”;
- l'1.11.2016 la somma di €3.517,77 per “saldo prestazioni al
22/10/2016”;
- il 22.11.2016 la somma di €295,30 per “saldo competenze al
12/11/2016”.
Dall'estratto conto contributivo (doc. 4 produzione ricorrente) risulta che la ha lavorato per la Stemo Production dal 1° al 19 dicembre 2015 Pt_1 per 19 giorni e dall'11 al 23 gennaio 2016 per 12 giorni.
Risulta, inoltre, che ha lavorato per la dal 16 al 31 Controparte_3
marzo 2016 (16 giorni), dal 1° al 30 aprile (26 giorni); dal 2 al 31 maggio (26 giorni); dal 1° al 30 giugno (26 giorni); dal 1° al 30 luglio (26 giorni); dal 1° al
31 agosto (16 giorni); dal 1° al 30 settembre (26 giorni); dal 1° al 31 ottobre
(26 giorni); dal 1° all'8 novembre (7 giorni).
Tanto consta dai documenti disponibili quanto ai periodi di lavoro ed ai pagamenti di compensi/retribuzioni.
2. - Come puntualmente rammentato dal convenuto, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che
10 miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di prova- re i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al mini- mo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ri- petizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010,
n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha pre- cisato, però, che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si CP_4 sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ra- gioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, ri- spondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Non può trascurarsi di rilevare che il medesimo ha emanato pro- CP_4
prio regolamento che disciplina le modalità di recupero delle prestazioni inde- bite, cioè la Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 di appro- vazione del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e da tratta- CP_1
menti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo”.
L'art. 2 di tale Regolamento stabilisce: “verificati i presupposti di ripeti- bilità secondo la normativa vigente, l'indebito deve essere comunicato al pen- sionato/debitore mediante notifica di nota di debito contenente tutte le ragioni
11 di fatto e di diritto che sono alla base dell'accertamento esperito, nonché le possibili modalità di recupero diretto o di recupero indiretto”.
La successiva circolare n. 47 del 16.3.2018 chiarisce: “La comunicazione dell'indebito deve illustrare in modo chiaro ed esaustivo le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell'accertamento stesso. Resta fermo l'eventuale riesame, in sede di autotutela, del provvedimento medesimo, qualora
l'interessato rappresenti nuovi elementi non conosciuti dall , che pos- CP_4
sano determinarne la modifica o l'annullamento. La comunicazione all'indebito percettore o ai suoi eredi o agli altri soggetti di volta in volta identificati in relazione alle singole fattispecie deve pertanto contenere le se- guenti informazioni: l'importo delle somme da recuperare e gli eventuali inte- ressi corrispettivi;
il periodo di riferimento;
la prestazione della quale si con- testa l'indebita percezione;
le motivazioni di fatto e di diritto in base alle quali si è accertato che l'importo erogato era superiore all'importo spettante, ovve- ro non dovuto;
le possibili modalità di recupero diretto o di recupero indiret- to” (v. § 11).
Nella specie, come detto. la prima nota dell' del 10 aprile 2025 CP_4
(prot. 0129801) contiene l'indicazione della prestazione in relazione alla quale si assume verificatosi il pagamento indebito (“indennità di disoccupazione
NASpI”), l'importo della somma complessiva da recuperare, cioè €2.310,62, ed il periodo nel quale tale somma sarebbe stata pagata (19.11.2015 –
31.03.2016).
La motivazione appare invece poco esaustiva in quanto l' affer- CP_4
ma: “E' stata corrisposta l'indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
3. - L'art. 9 del d.lgs. 04/03/2015, n. 22, regola le conseguenze dello svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte dei beneficiari dell'indennità NASpI, operando distinzione a seconda dell'ammontare del reddito e della durata del rapporto.
12 Invero, a norma del comma 1 del cit. art. 9, “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa
d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. […]”.
Il successivo comma 2 regola l'ipotesi in cui il reddito annuale da lavoro sia inferiore al reddito minimo: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il di- ritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito CP_1 annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI
e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovve- ro assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”. In tale secondo caso, quin- di, non si verifica la decadenza (cioè, la perdita del diritto), a condizione che il lavoratore invii apposita dichiarazione all' relativa al reddito annuo CP_4 previsto.
L'art. 10 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015 regola invece l'ipotesi in cui il beneficiario del trattamento di disoccupazione intraprenda un'attività lavorativa autonoma o eserciti un'impresa.
Invero, nel caso in cui il reddito non sia superiore a determinati limiti, il beneficiario deve informare l' indicando il reddito annuo previsto;
in tal CP_4 caso la prestazione viene ridotta;
se invece, prevede di trarre un reddito non superiore al limite oltre il quale vi è obbligo di denuncia fiscale, deve presen- tare un'autodichiarazione reddituale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se
13 non presenta le dette dichiarazioni è tenuto a restituire l'indennità percepita fin dall'inizio dell'attività autonoma o di impresa.
Dunque, nel disegno del legislatore vi è un complesso sistema che colle- ga la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo con con- seguenze diverse a seconda che il reddito ricavabile sia superiore o meno a de- terminati limiti e a seconda che il rapporto di lavoro subordinato sia di durata superiore o inferiore a sei mesi.
A fronte di una complessa disciplina normativa, l'onere di motivazione del provvedimento di accertamento dell'indebito deve essere adeguato alla specifica situazione di fatto che l'Istituto riscontra per cui è indispensabile, af- finché il destinatario della richiesta sia posto in grado di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, che siano indicati gli elementi di fatto specifici, ad esempio se l'attività intrapresa è stata di natura autonoma o su- bordinata, se si tratta di decadenza dal diritto o di riduzione dell'importo o di sospensione dei pagamenti. In particolare, se si assume che il pagamento, rela- tivo ad un certo periodo, sia solo parzialmente indebito, occorre illustrare quanto meno i criteri seguiti per determinare la quota che si ritiene indebita- mente corrisposta rispetto al totale versato.
Come detto, invece, la motivazione della nota in questione è carente poi- ché si comprende soltanto che non tutto quanto versato nel periodo 19.11.2015
– 31.03.2016 era indebito, ma solo una parte.
Invero, se in tale periodo è stata corrisposta la complessiva somma di
€5.385,84 a titolo di NASpI, commisurata a n. 129 giorni, per quale ragione è stato ritenuto indebito il pagamento della sola somma di €2.310,62 ed in qual modo essa è stata calcolata?
Tale quantificazione, di cui non è stata offerta alcuna spiegazione né nel- la memoria di costituzione né a seguito di invito del giudice all'udienza del 16 ottobre 2025, appare allo stato del tutto arbitraria.
14 Inoltre, l' , costituendosi, ha dato una spiegazione incongrua poiché CP_1 ha sostenuto che la ricorrente, a causa della perdita dello stato di disoccupa- zione, sarebbe decaduta dal diritto. Se ciò rispondesse al vero, allora con la no- ta del 10 aprile 2025 la richiesta avrebbe dovuto avere ad oggetto l'intera somma versata e non già una sua parte determinata – come detto – in modo, almeno apparentemente, arbitrario.
In definitiva, quindi, avendo l' formulato una richiesta generica e CP_4
non avendo provato in giudizio il fondamento della propria pretesa, deve di- chiararsi non dovuta la detta somma di €2.310,62.
4. - Quanto alla somma di €724,82, che l' asserisce versata indebi- CP_1 tamente nel periodo 7-30 novembre 2016, deve negarsi che debba essere resti- tuita poiché dall'estratto contributivo risulta che in tale periodo non è stata svolta alcuna attività lavorativa.
5. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re minimo per cause di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00, aumenta- to del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, stesso D.M. n. 55/2014. Ai com- pensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 16 luglio 2025, così provvede: Parte_1
15 1 - dichiara non dovute da la somma di €2.310,62 di cui Parte_1
alla nota del 10 aprile 2025, protocollo del 16.4.2025, n. 0129801, e CP_1
la somma di €724,82 di cui alla nota del 10 aprile 2025, recante pro- CP_1 tocollo del 16.4.2025, n. 0129803;
2 - condanna l' al pagamento, in favore della soc. EG ST CP_1
S.r.l., in persona dell'avv. Francesco ELIA, e dell'avv. Daniela DE
SALVATORE, antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi
€1.657,00, di cui €216,00 per spese generali ed €1.441,00 per compensi, oltre contributo unificato di €43,00, IVA e CPA.
3 - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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