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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 363/2023 R.G.A.C.C., promossa da
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa in atti Parte_1 dall'avv. Elena Rita La Selva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, Controparte_1
- appellato contumace;
– nonché di
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- appellato -
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente -
* * * * * pagina 1 di 6 OGGETTO: appello in materia di querela di falso.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Fatto.
Con nota del 18.11.2016, il Prof. in qualità di Controparte_1 professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, nonché custode degli immobili, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare
R.G.E.I. n. 450/2001, dava atto - tra l'altro - che erano decorsi i termini ex art. art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per esercitare il diritto di prelazione e che lo stesso non era stato esercitato, sicchè depositava la bozza del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria “ , Parte_2 integrativo del lotto unico di cui alla procedura esecutiva, rimettendosi alle determinazioni della autorità giudiziaria.
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2020, la debitrice Parte_1 esecutata della procedura, proponeva in via principale querela di falso, volta a far accertare la falsità dell'attestazione contenuta nella nota del 18.11.2016, in forza dell'assunto per il quale il termine di 60 giorni di cui all'art. 61, co. 1, D.lgs.
n. 42/2004 - la cui decorrenza era iniziata il 04.08.2016 (data della denuntiatio alla Soprintendenza effettuata ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione dall'aggiudicatario società “ , in base alle previsioni Parte_2 di cui all'art. 59 del D.lgs n.42/2004) - alla data del 18.11.2016, non poteva essere considerato come decorso, essendo stato sospeso in virtù di provvedimento emanato dalla Soprintendenza il 12.08.2016.
Con detto provvedimento la Sovrintendenza, rilevato che la non Parte_1 risultava agli atti dell'ufficio proprietaria del bene in questione e non essendosi conclusa la procedura di pignoramento avviata contro la società “Cantina Sociale
Popolare”, invitava “ e la a Parte_2 Parte_1 regolarizzare la propria posizione legale e a far pervenire la richiesta formale di autorizzazione all'alienazione in sanatoria, per poter procedere all'emanazione di un ulteriore provvedimento autorizzativo.
pagina 2 di 6 Aggiungeva che, per di più, non doveva essere applicato il detto termine di 60 giorni, ma quello di 180 giorni, previsto dal 2° comma del ridetto art. 61, seco do cui “nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta”, la prelazione è esercitata nel (diverso) termine di centottanta giorni dal momento in cui il ha ricevuto la denuncia tardiva CP_2
o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, co. 4, data la successiva richiesta di integrazione documentale intervenuta con il provvedimento della Soprintendenza del 12.08.2016.
Pertanto, secondo la l'aggiudicatario, non avendo integrato Parte_1 quanto richiesto con la nota del MIBACT del 12.08.2016, aveva impedito la ripresa dei termini sospesi che, comunque, andavano individuati in giorni centottanta, così come previsto dall'art. 61, co.2, D.lgs. n. 42/2004.
Si costituiva il , Controparte_4 chiedendo l'estromissione dal giudizio per la sua assoluta estraneità e le spese di lite come per legge.
Si costituiva il prof. , impugnando e contestando tutte le Controparte_1 avverse richieste, in quanto infondate e non provate, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. e al pagamento, in favore dell'Erario, della pena pecuniaria prevista dall'art. 226, co. 1 c.p.c.
Con sentenza n. 471/2023, pubblicata il 10.02.2023, il Tribunale di Bari in composizione collegiale dichiarava inammissibile la querela di falso e la domanda risarcitoria proposta nei confronti del prof. condannando la CP_1 al pagamento delle spese di lite, oltreché al pagamento ex art. Parte_1
96 co. 3 c.p.c. di una somma pari alle spese legali e al pagamento della pena pecuniaria ex art. 226 c.p.c.
Avverso detta sentenza, proponeva appello la lamentando: Parte_1
i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, co. 3, c.p.c. e 221 c.p.c., laddove il Giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso per non essere stata, la relativa citazione, sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore dotato di procura speciale;
ed invero, aveva pagina 3 di 6 rilasciato in data 10.05.2020 una procura alle liti ex art. 83, co. 3 c.p.c. con tutti gli elementi legittimanti la proposizione del giudizio di querela di falso ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c., con l'individuazione specifica del documento, oggetto di impugnazione;
ii) la violazione e falsa applicazione degli art. 2700 c.c., art. 221 c.p.c. e art. 357
c.p., nella parte in cui il Giudice prime cure erroneamente aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso per difetto di legittimazione passiva del professionista delegato, che si rinveniva nel provato utilizzo del documento contestato, ai fini della richiesta al Giudicante dell'emissione del decreto di trasferimento e nella natura dell'atto munito di fede privilegiata, in quanto emesso da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.; in ordine alla posizione soggettiva del , esponeva che l'aveva citato come terzo chiamato in CP_2 causa, nell'evidenza che lo stesso aveva poi rigettato, nei vari atti CP_2 amministrativi successivi, la definitività individuata con il documento del
18.11.2016, per cui era del tutto estraneo alla vicenda contestata e la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza impugnata risultava difforme dalla espressa citazione come terzo chiamato in causa;
iii) la violazione e falsa applicazione degli art. 2700 c.c, art. 2699 c.c., art. 221
c.p.c. art. 357 c.p., laddove il Tribunale erroneamente aveva escluso la natura giuridica di atto pubblico del documento impugnato, non considerando che, a causa del contenuto rilevante ed espresso da un pubblico ufficiale, non poteva essere qualificato come mero atto interno alla procedura esecutiva, posto che detto documento era stato espresso in correlazione alla conclusione di un procedimento amministrativo conseguente all'emissione di un decreto condizionato di trasferimento, che aveva vincolato la valutazione del giudice, non lasciandogli alcuno spazio valutativo nella decisione riguardante i fatti presenti ed attestati, con la conseguenza che doveva essere valutato quale atto espresso nell'esercizio delle funzioni delegate e per gli effetti certificativi espressi dalla legge, dotato di fede privilegiata nei termini conformi all'art. 2700 c.c.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, per pagina 4 di 6 l'effetto, che venisse dichiarata la falsità della attestazione espressa nell'atto del
18.11.2016, con eliminazione del documento dalle fonti probatorie della procedura esecutiva R.G.E. n. 450/2001, del procedimento giudiziario R.G. n.
15513/2017 e del procedimento giudiziario R.G. n. 14278/2017, incardinati dinanzi al Tribunale Civile di Bari, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre al risarcimento dei danni liquidato in applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti del prof. CP_1
Si costituiva il , che ribadiva la sua totale estraneità alla Controparte_2 vicenda oggetto del giudizio, evidenziando che, con provvedimento ministeriale
16.2.2021 n. 5220, aveva rinunciato alla nullità relativa degli atti di trasferimento del compendio immobiliare di cui trattasi, come derivanti dalle trasformazioni societarie della Cantina Sociale Popolare di Conversano Soc.
Coop. a r.l. sino all'attuale effettuate negli anni 2001 e 2004, Parte_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Il prof. rimaneva contumace. CP_1
Il Sostituto Procuratore Generale esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello.
Con provvedimento del 19.09.2023, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa all'udienza dell'8.04.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, successivamente differita al 15.04.2025.
Diritto.
Ciò posto, all'udienza del 15.04.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127-ter D.Lgs n. 149/2022, condotta inerte che equivale alla loro mancata presenza;
pertanto, ai sensi dell'art. 309
c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 06.05.2025, durante la quale nessuna delle parti è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1 c.p.c, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento pagina 5 di 6 estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass., 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 471/2023, pubblicata in data 10.02.2023, emessa dal
Tribunale di Bari in composizione collegiale nel giudizio R.G. n. 6448/2020, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 363/2023 R.G.A.C.C., promossa da
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa in atti Parte_1 dall'avv. Elena Rita La Selva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, Controparte_1
- appellato contumace;
– nonché di
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- appellato -
e
Procuratore Generale presso la CORTE di APPELLO di BARI
- interveniente -
* * * * * pagina 1 di 6 OGGETTO: appello in materia di querela di falso.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Fatto.
Con nota del 18.11.2016, il Prof. in qualità di Controparte_1 professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, nonché custode degli immobili, relativamente alla procedura esecutiva immobiliare
R.G.E.I. n. 450/2001, dava atto - tra l'altro - che erano decorsi i termini ex art. art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per esercitare il diritto di prelazione e che lo stesso non era stato esercitato, sicchè depositava la bozza del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria “ , Parte_2 integrativo del lotto unico di cui alla procedura esecutiva, rimettendosi alle determinazioni della autorità giudiziaria.
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2020, la debitrice Parte_1 esecutata della procedura, proponeva in via principale querela di falso, volta a far accertare la falsità dell'attestazione contenuta nella nota del 18.11.2016, in forza dell'assunto per il quale il termine di 60 giorni di cui all'art. 61, co. 1, D.lgs.
n. 42/2004 - la cui decorrenza era iniziata il 04.08.2016 (data della denuntiatio alla Soprintendenza effettuata ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione dall'aggiudicatario società “ , in base alle previsioni Parte_2 di cui all'art. 59 del D.lgs n.42/2004) - alla data del 18.11.2016, non poteva essere considerato come decorso, essendo stato sospeso in virtù di provvedimento emanato dalla Soprintendenza il 12.08.2016.
Con detto provvedimento la Sovrintendenza, rilevato che la non Parte_1 risultava agli atti dell'ufficio proprietaria del bene in questione e non essendosi conclusa la procedura di pignoramento avviata contro la società “Cantina Sociale
Popolare”, invitava “ e la a Parte_2 Parte_1 regolarizzare la propria posizione legale e a far pervenire la richiesta formale di autorizzazione all'alienazione in sanatoria, per poter procedere all'emanazione di un ulteriore provvedimento autorizzativo.
pagina 2 di 6 Aggiungeva che, per di più, non doveva essere applicato il detto termine di 60 giorni, ma quello di 180 giorni, previsto dal 2° comma del ridetto art. 61, seco do cui “nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta”, la prelazione è esercitata nel (diverso) termine di centottanta giorni dal momento in cui il ha ricevuto la denuncia tardiva CP_2
o ha acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, co. 4, data la successiva richiesta di integrazione documentale intervenuta con il provvedimento della Soprintendenza del 12.08.2016.
Pertanto, secondo la l'aggiudicatario, non avendo integrato Parte_1 quanto richiesto con la nota del MIBACT del 12.08.2016, aveva impedito la ripresa dei termini sospesi che, comunque, andavano individuati in giorni centottanta, così come previsto dall'art. 61, co.2, D.lgs. n. 42/2004.
Si costituiva il , Controparte_4 chiedendo l'estromissione dal giudizio per la sua assoluta estraneità e le spese di lite come per legge.
Si costituiva il prof. , impugnando e contestando tutte le Controparte_1 avverse richieste, in quanto infondate e non provate, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. e al pagamento, in favore dell'Erario, della pena pecuniaria prevista dall'art. 226, co. 1 c.p.c.
Con sentenza n. 471/2023, pubblicata il 10.02.2023, il Tribunale di Bari in composizione collegiale dichiarava inammissibile la querela di falso e la domanda risarcitoria proposta nei confronti del prof. condannando la CP_1 al pagamento delle spese di lite, oltreché al pagamento ex art. Parte_1
96 co. 3 c.p.c. di una somma pari alle spese legali e al pagamento della pena pecuniaria ex art. 226 c.p.c.
Avverso detta sentenza, proponeva appello la lamentando: Parte_1
i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, co. 3, c.p.c. e 221 c.p.c., laddove il Giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità della querela di falso per non essere stata, la relativa citazione, sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore dotato di procura speciale;
ed invero, aveva pagina 3 di 6 rilasciato in data 10.05.2020 una procura alle liti ex art. 83, co. 3 c.p.c. con tutti gli elementi legittimanti la proposizione del giudizio di querela di falso ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c., con l'individuazione specifica del documento, oggetto di impugnazione;
ii) la violazione e falsa applicazione degli art. 2700 c.c., art. 221 c.p.c. e art. 357
c.p., nella parte in cui il Giudice prime cure erroneamente aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso per difetto di legittimazione passiva del professionista delegato, che si rinveniva nel provato utilizzo del documento contestato, ai fini della richiesta al Giudicante dell'emissione del decreto di trasferimento e nella natura dell'atto munito di fede privilegiata, in quanto emesso da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.; in ordine alla posizione soggettiva del , esponeva che l'aveva citato come terzo chiamato in CP_2 causa, nell'evidenza che lo stesso aveva poi rigettato, nei vari atti CP_2 amministrativi successivi, la definitività individuata con il documento del
18.11.2016, per cui era del tutto estraneo alla vicenda contestata e la ricostruzione dei fatti effettuata dalla sentenza impugnata risultava difforme dalla espressa citazione come terzo chiamato in causa;
iii) la violazione e falsa applicazione degli art. 2700 c.c, art. 2699 c.c., art. 221
c.p.c. art. 357 c.p., laddove il Tribunale erroneamente aveva escluso la natura giuridica di atto pubblico del documento impugnato, non considerando che, a causa del contenuto rilevante ed espresso da un pubblico ufficiale, non poteva essere qualificato come mero atto interno alla procedura esecutiva, posto che detto documento era stato espresso in correlazione alla conclusione di un procedimento amministrativo conseguente all'emissione di un decreto condizionato di trasferimento, che aveva vincolato la valutazione del giudice, non lasciandogli alcuno spazio valutativo nella decisione riguardante i fatti presenti ed attestati, con la conseguenza che doveva essere valutato quale atto espresso nell'esercizio delle funzioni delegate e per gli effetti certificativi espressi dalla legge, dotato di fede privilegiata nei termini conformi all'art. 2700 c.c.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, per pagina 4 di 6 l'effetto, che venisse dichiarata la falsità della attestazione espressa nell'atto del
18.11.2016, con eliminazione del documento dalle fonti probatorie della procedura esecutiva R.G.E. n. 450/2001, del procedimento giudiziario R.G. n.
15513/2017 e del procedimento giudiziario R.G. n. 14278/2017, incardinati dinanzi al Tribunale Civile di Bari, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre al risarcimento dei danni liquidato in applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti del prof. CP_1
Si costituiva il , che ribadiva la sua totale estraneità alla Controparte_2 vicenda oggetto del giudizio, evidenziando che, con provvedimento ministeriale
16.2.2021 n. 5220, aveva rinunciato alla nullità relativa degli atti di trasferimento del compendio immobiliare di cui trattasi, come derivanti dalle trasformazioni societarie della Cantina Sociale Popolare di Conversano Soc.
Coop. a r.l. sino all'attuale effettuate negli anni 2001 e 2004, Parte_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Il prof. rimaneva contumace. CP_1
Il Sostituto Procuratore Generale esprimeva parere negativo all'accoglimento dell'appello.
Con provvedimento del 19.09.2023, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria, rinviando la causa all'udienza dell'8.04.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, successivamente differita al 15.04.2025.
Diritto.
Ciò posto, all'udienza del 15.04.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127-ter D.Lgs n. 149/2022, condotta inerte che equivale alla loro mancata presenza;
pertanto, ai sensi dell'art. 309
c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 06.05.2025, durante la quale nessuna delle parti è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1 c.p.c, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento pagina 5 di 6 estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass., 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 471/2023, pubblicata in data 10.02.2023, emessa dal
Tribunale di Bari in composizione collegiale nel giudizio R.G. n. 6448/2020, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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