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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10266 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 12567/2024 R.G.
Verbale dell'udienza del 10/11/2025
É presente per opponente e per delega dell'avv Giovanni Barile l'avv Giu- seppe Chierchia il quale preliminarmente precisa che l è eletti- Controparte_1 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile sito in Castel- lammare di Stabia alla Via Marconi 95. Conclude, in ogni caso, come da atto introduttivo e chiede decidersi la causa.
È alteresi presente l'avv, Lucarelli per delega dell avv. Carlino il quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che i procuratori delle parti si sono allontanati dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 10/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 12567/2024 R.G.; causa pendente tra:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliata alla via G. Marconi n. 95, CASTELLAMMARE
DI STABIA, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BARILE, che lo rappre- senta e difende come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata alla via S. Giuseppe n. 15, CP_2
MATINO, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI CARLINO, che le rappre- senta e difende come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 30/5/2024 l'
[...] spiegava opposizione ex art.li Parte_2
615, primo comma, c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c., in relazione al precetto notificatole in data 17/5/2024 ad istanza di per il pagamento CP_2 della somma di euro 18.282,26 (oltre accessori e comprensivo delle spese di precetto) in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza del n. 3189 del
5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli, XIII Sez. Civile;
al riguardo,
2
l'opponente contestava la validità del precetto poiché notificato senza rispetta- re il termine dilatorio di centoventi giorni dalla previa notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicem- bre 1996, convertito in legge n. 30 del 28/2/1997 e, quindi, per inesistenza di valido titolo esecutivo;
sulla scorta di tali deduzioni, quindi, chiedeva disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché dichiararsi la nullità del precetto.
Si costituiva la creditrice la quale rivendicava la piena legit- CP_2 timità e correttezza dell'atto di precetto, precisando che la disposizione invoca- ta dall'opponente non era applicabile al caso di specie, atteso che l'Azienda
Ospedaliera debitrice faceva parte di una Regione, la Campania, oggetto di
Commissariamento e per la quale era venuto meno il limite all'avvio delle pro- cedure esecutive in danno, a seguito di pronuncia di incostituzionalità della norma (resa con sentenza della Corte Costituzionale del 12/7/2013 n. 186); deduceva, inoltre, l'inammissibilità della richiesta cautelare, risultando già so- spesa l'efficacia esecutiva del titolo a mezzo ordinanza della Corte di Appello di
Napoli, datata 24/6/2024, resa in sede di giudizio di gravame, seppur limita- tamente alla sorta capitale delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione spiegata e la con- ferma dell'atto di precetto notificato.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente sottolineava la totale estraneità ed irrilevanza delle considerazioni svolte dalla precettante ri- spetto ai motivi di irregolarità ed invalidità del precetto così come sollevati;
in particolare, precisava come alcuna incidenza avesse la questione del commis- sariamento delle ASL e la caducazione delle norme relative all'avvio delle pro- cedure di esecuzione forzata in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, sull'applicabilità al caso di specie della normativa dettata dall'art. 14, comma
1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, tesa a garantire un congruo spatium deliberandi all'ente pubblico per consentire l'esecuzione spontanea degli obbli- ghi di pagamento, senza incorrere in un inutile aggravio di costi a carico della collettività.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., invece, l'opponente si limitava a rilevare come parte opposta non avesse svolto, di fatto, alcuna contestazione relativa al mancato rispetto del termine dilatorio previsto per legge, confer- mando per tale via le doglianze formulate nella propria opposizione.
3
Parte opposta, invece, non depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c., per cui si giungeva all'udienza odierna fissata per la discussione orale e la decisio- ne della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione risulta essere fondata per le ragioni di seguito indicate.
Invero, l'opponente ha formulato un unico motivo di contestazione, dedu- cendo la nullità del precetto in ragione dell'omesso rispetto del termine dilato- rio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge n. 30 del 28/2/1997, da calcolarsi a partire dalla data di notificazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire come la domanda vada qualifi- cata esclusivamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo com- ma, c.p.c. (e che quindi non integri anche un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.) atteso che il mancato rispetto del termine dilatorio previsto per legge implica l'inefficacia del titolo esecutivo sotteso al precetto ed investa quindi l'an debeatur e non il quomodo dell'azione esecutiva per un'irregolarità formale dell'atto sotto il profilo della corretta sequenza procedimentale: “L'op- posizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del
2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La di- sposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapre- sa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'effi- cacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intem- pestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata.” (cfr. Cass. sentenza del 26/3/2009 n. 7360).
Da ciò discende l'irrilevanza della tempestività dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto; termine che, nel caso di specie e ad ogni buon conto, risulterebbe pienamente rispettato
4
(opposizione notificata in data 30/5/2024 avverso precetto notificato in data
17/5/2024).
Del resto, la disposizione in questione recita espressamente che: “Le ammi- nistrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente
[...]
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti Controparte_3 giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbli- go di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Altrettanto dicasi riguardo l'accertamento della natura di ente pubblico non economico dell'opponente ai fini dell'applicabilità della disposizione in questio- ne, non risultando tale circostanza mai contestata dalla parte opposta e co- munque dato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“Le hanno natura giuridica di enti pubblici Parte_3 non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n.
326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad ese- cuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conse- guenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.” (cfr.
Cass. Ordinanza del 26/11/2021 n. 36856) e precedentemente: “Le gestioni li- Part quidatorie delle ex non sono enti pubblici economici, non svolgendo attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, ma hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue l'applicabilità ad esse dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che detta disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministra- zioni.” (cfr. Cass. sentenza del 20/5/2014 n. 11088).
Pertanto, avendo la creditrice notificato l'ordinanza costi- CP_2 tuente titolo esecutivo all'Azienda Ospedaliera debitrice a mezzo pec del
12/4/2024 e, successivamente, avendo notificato l'atto di precetto relativo in data 17/5/2024, pare evidente il mancato rispetto del termine dilatorio di cen- toventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre
1996, convertito in legge n. 30 del 28/2/1997.
5
Con conseguente invalidità dell'atto di precetto opposto per inefficacia ese- cutiva del titolo ivi sotteso e pieno accoglimento dell'opposizione spiegata.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza in capo alla parte opposta e sono li- quidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della fase decisoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• DICHIARA l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell Parte_1 da parte di in forza di precetto notificato
[...] CP_2 in data 17/5/2024;
• CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore di parte opponente Parte_5
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, che liquida in euro 3.376,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liqui- dato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 10/11/2025
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
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QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 12567/2024 R.G.
Verbale dell'udienza del 10/11/2025
É presente per opponente e per delega dell'avv Giovanni Barile l'avv Giu- seppe Chierchia il quale preliminarmente precisa che l è eletti- Controparte_1 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile sito in Castel- lammare di Stabia alla Via Marconi 95. Conclude, in ogni caso, come da atto introduttivo e chiede decidersi la causa.
È alteresi presente l'avv, Lucarelli per delega dell avv. Carlino il quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che i procuratori delle parti si sono allontanati dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 10/11/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 12567/2024 R.G.; causa pendente tra:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliata alla via G. Marconi n. 95, CASTELLAMMARE
DI STABIA, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI BARILE, che lo rappre- senta e difende come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata alla via S. Giuseppe n. 15, CP_2
MATINO, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI CARLINO, che le rappre- senta e difende come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 30/5/2024 l'
[...] spiegava opposizione ex art.li Parte_2
615, primo comma, c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c., in relazione al precetto notificatole in data 17/5/2024 ad istanza di per il pagamento CP_2 della somma di euro 18.282,26 (oltre accessori e comprensivo delle spese di precetto) in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza del n. 3189 del
5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli, XIII Sez. Civile;
al riguardo,
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l'opponente contestava la validità del precetto poiché notificato senza rispetta- re il termine dilatorio di centoventi giorni dalla previa notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicem- bre 1996, convertito in legge n. 30 del 28/2/1997 e, quindi, per inesistenza di valido titolo esecutivo;
sulla scorta di tali deduzioni, quindi, chiedeva disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché dichiararsi la nullità del precetto.
Si costituiva la creditrice la quale rivendicava la piena legit- CP_2 timità e correttezza dell'atto di precetto, precisando che la disposizione invoca- ta dall'opponente non era applicabile al caso di specie, atteso che l'Azienda
Ospedaliera debitrice faceva parte di una Regione, la Campania, oggetto di
Commissariamento e per la quale era venuto meno il limite all'avvio delle pro- cedure esecutive in danno, a seguito di pronuncia di incostituzionalità della norma (resa con sentenza della Corte Costituzionale del 12/7/2013 n. 186); deduceva, inoltre, l'inammissibilità della richiesta cautelare, risultando già so- spesa l'efficacia esecutiva del titolo a mezzo ordinanza della Corte di Appello di
Napoli, datata 24/6/2024, resa in sede di giudizio di gravame, seppur limita- tamente alla sorta capitale delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione spiegata e la con- ferma dell'atto di precetto notificato.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente sottolineava la totale estraneità ed irrilevanza delle considerazioni svolte dalla precettante ri- spetto ai motivi di irregolarità ed invalidità del precetto così come sollevati;
in particolare, precisava come alcuna incidenza avesse la questione del commis- sariamento delle ASL e la caducazione delle norme relative all'avvio delle pro- cedure di esecuzione forzata in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, sull'applicabilità al caso di specie della normativa dettata dall'art. 14, comma
1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, tesa a garantire un congruo spatium deliberandi all'ente pubblico per consentire l'esecuzione spontanea degli obbli- ghi di pagamento, senza incorrere in un inutile aggravio di costi a carico della collettività.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., invece, l'opponente si limitava a rilevare come parte opposta non avesse svolto, di fatto, alcuna contestazione relativa al mancato rispetto del termine dilatorio previsto per legge, confer- mando per tale via le doglianze formulate nella propria opposizione.
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Parte opposta, invece, non depositava le memorie ex art. 171 ter c.p.c., per cui si giungeva all'udienza odierna fissata per la discussione orale e la decisio- ne della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione risulta essere fondata per le ragioni di seguito indicate.
Invero, l'opponente ha formulato un unico motivo di contestazione, dedu- cendo la nullità del precetto in ragione dell'omesso rispetto del termine dilato- rio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge n. 30 del 28/2/1997, da calcolarsi a partire dalla data di notificazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire come la domanda vada qualifi- cata esclusivamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo com- ma, c.p.c. (e che quindi non integri anche un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c.) atteso che il mancato rispetto del termine dilatorio previsto per legge implica l'inefficacia del titolo esecutivo sotteso al precetto ed investa quindi l'an debeatur e non il quomodo dell'azione esecutiva per un'irregolarità formale dell'atto sotto il profilo della corretta sequenza procedimentale: “L'op- posizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del
2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La di- sposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapre- sa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'effi- cacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intem- pestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata.” (cfr. Cass. sentenza del 26/3/2009 n. 7360).
Da ciò discende l'irrilevanza della tempestività dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. entro il termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto; termine che, nel caso di specie e ad ogni buon conto, risulterebbe pienamente rispettato
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(opposizione notificata in data 30/5/2024 avverso precetto notificato in data
17/5/2024).
Del resto, la disposizione in questione recita espressamente che: “Le ammi- nistrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente
[...]
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti Controparte_3 giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbli- go di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Altrettanto dicasi riguardo l'accertamento della natura di ente pubblico non economico dell'opponente ai fini dell'applicabilità della disposizione in questio- ne, non risultando tale circostanza mai contestata dalla parte opposta e co- munque dato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“Le hanno natura giuridica di enti pubblici Parte_3 non economici, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n.
326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad ese- cuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conse- guenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.” (cfr.
Cass. Ordinanza del 26/11/2021 n. 36856) e precedentemente: “Le gestioni li- Part quidatorie delle ex non sono enti pubblici economici, non svolgendo attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, ma hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue l'applicabilità ad esse dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che detta disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministra- zioni.” (cfr. Cass. sentenza del 20/5/2014 n. 11088).
Pertanto, avendo la creditrice notificato l'ordinanza costi- CP_2 tuente titolo esecutivo all'Azienda Ospedaliera debitrice a mezzo pec del
12/4/2024 e, successivamente, avendo notificato l'atto di precetto relativo in data 17/5/2024, pare evidente il mancato rispetto del termine dilatorio di cen- toventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre
1996, convertito in legge n. 30 del 28/2/1997.
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Con conseguente invalidità dell'atto di precetto opposto per inefficacia ese- cutiva del titolo ivi sotteso e pieno accoglimento dell'opposizione spiegata.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza in capo alla parte opposta e sono li- quidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della fase decisoria (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• DICHIARA l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell Parte_1 da parte di in forza di precetto notificato
[...] CP_2 in data 17/5/2024;
• CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore di parte opponente Parte_5
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, che liquida in euro 3.376,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liqui- dato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 10/11/2025
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
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