Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
12/01/1981, residente in , rappresentata e difesa dall'avvocato CODREANU ANA-MARIA contro
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
25/09/1969, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
Preliminarmente: nelle more del presente giudizio, autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
Nel merito:
1
Stato civile del Comune di Montecchio Emilia (RE).
2)
a) affidarsi i figli ed in via super esclusiva alla madre, disponendo che la Per_1 Per_2
signora possa richiedere anche da sola i documenti necessari per i figli (documenti di Pt_1
identità, passaporto, richieste alla scuola, a enti previdenziali, ecc) e sottoscrivere anche da sola le relative richieste e/o possa prendere anche da sola le decisioni inerenti i figli nell'interesse dei minori, con facoltà della stessa di recarsi all'estero con i figli, anche in assenza del consenso da parte del padre ed, altresì, con facoltà della stessa di chiedere i documenti validi per l'espatrio anche in assenza del consenso del padre;
b) in ogni caso confermarsi la residenza e la collocazione prevalente dei figli, presso la madre;
c) circa la regolamentazione del diritto di visita/frequentazione, attesa la situazione, si chiede che sia sospeso, salva diversa richiesta dei figli, o in subordine, si chiede sia disciplinato tenendo conto della situazione e dell'età dei figli stessi.
3) con riguardo al contributo al mantenimento dei figli, disporsi a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante il versamento alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, di un importo pari ad euro 500,00, ovvero 250,00 euro per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
4) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970,
n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: − ex art. 473 bis 45 cpc si chiede di procedere all'ascolto dei figli. − ordinare al sig. CP_1
di produrre le dichiarazioni dei redditi.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero:
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in data 29.4.2007 in Montecchio Emilia (RE) e che dal Controparte_1
matrimonio erano nati due figli, in data 12.3.2011 e Persona_3 Persona_4
in data 22.12.2008, ha dedotto che l'unione era entrata in irreversibile crisi, fino a che il marito aveva lasciato l'abitazione familiare e si era reso irreperibile;
ha chiesto pertanto pronunciarsi la separazione personale e, al decorso del periodo di cui all'art. 3 legge 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio;
la ricorrente ha dedotto di percepire una retribuzione mensile di circa euro 2.000,00, quale agente di commercio, e di vivere con la prole in abitazione condotta in locazione, a Tezze sul
Brenta (VI), mentre il marito svolgeva la professione di cuoco;
ha infine precisato che il padre aveva perso ogni contatto con i figli, né aveva mai contribuito al loro mantenimento;
ha concluso pertanto come in epigrafe;
il pubblico ministero è intervenuto;
all'udienza del 10.9.2024 il resistente, notificato ai sensi dell0art. 143 c.p.c., non è comparso, di talché si è reso impossibile il tentativo di conciliazione;
la ricorrente ha chiesto che la causa fosse decisa, rinunciando ai provvedimenti provvisori;
la causa passa ora in decisione;
Osserva: non appare dubbio che la coppia versi in uno stato di crisi insanabile e definitiva.
Il resistente non si è costituito e, come risulta dal doc. 3 di parte ricorrente, è stato cancellato dall'anagrafe del Comune di Tezze sul Brenta per irreperibilità fin dall'aprile del 2019.
Sotto diverso profilo, va considerato come la ricorrente abbia preso a condurre in locazione l'abitazione dive vive con i figli fin dal 2017.
In tale contesto, la domanda di affido super esclusivo si giustifica alla stregua del fatto che il padre è irreperibile e non ha contatti con i minori da anni, sicché la madre deve inevitabilmente farsi carico di ogni aspetto di cura materiale e affettiva della prole;
nel caso
3 di specie, l'affido condiviso, che pure costituisce il regime ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, lungi dall'essere consono all'interesse dei minori, costituirebbe solo un inutile intralcio al soddisfacimento delle esigenze dei predetti. Va poi precisato che l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio è implicita nell'affido super esclusivo.
Nella medesima prospettiva, seppure non vi è ragione di sospendere le visite paterne, come chiesto dalla ricorrente, tuttavia, attesa la mancata frequentazione tra padre e figli, si va a provvedere nel senso che le stesse si svolgano in accordo con la madre e subordinatamente al gradimento dei minori, qualora il padre intenda assumere iniziative in tal senso.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, va detto che la madre ha prodotto la sola dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2002, dalla quale risulta un reddito imponibile di euro 19.578,00, con un'imposta netta di euro 3.628,00: suddividendo la somma di euro (19.578,00-3.628,00) per 12 mensilità si ottiene un reddito mensile netto di euro
1.329,16; la stessa ha tuttavia dichiarato in ricorso di percepire la somma mensile di euro
2.000,00, con dichiarazione che il Collegio deve necessariamente valorizzare;
inoltre la stessa paga un canone di locazione di 400,00 euro mensili.
Non sono noti i redditi del resistente e dunque reputa il Tribunale, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, di quantificare il contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 200,00 ciascuno, somma che appare congrua alle esigenze dei minori, anche tenuto conto del reddito della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Nulla va statuito sulle spese processuali, non avendo il resistente contrastato la domanda e non potendo pertanto considerarsi soccombente
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, dichiarata la contumacia di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in data 29.4.2007 con atto trascritto al n. 5, Controparte_1
parte II, serie A, anno anno 2007;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) affida i minori e alla madre, in via super Persona_3 Persona_4
esclusiva, con collocamento abitativo presso la stessa e con facoltà per la madre di compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei minori;
d) il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre e subordinatamente al gradimento dei medesimi;
e) pone a carico del padre l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 per ciascuno di essi, a far data da settembre 2024, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
f) nulla sulle spese;
g) dispone con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello
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