TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15916/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIGANTE CARMELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. GIGANTE CARMELA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Viste la domanda di separazione personale consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 20 dicembre 2024; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale ove i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che i coniugi hanno un solo figlio, il piccolo Persona_1
(C.F.: , nato il [...] in [...]ù) e da loro adottato con C.F._3 provvedimento dell'autorità dello Stato del Perù in data 18/04/2017, di cui il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna previe declaratorie di legge ne ha ordinato la trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Crevalcore;
pagina 1 di 6 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
osservato che nulla va disposto sulle spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] da Parte_1
RP (MO) e nato il [...] a [...], Parte_2
unitisi in matrimonio civile in Crevalcore il 03/03/2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5 parte 1, anno 2012, in regime di separazione legale dei beni
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo
A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) prende atto che in base Agli accordi fra e parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, alternandosi settimanalmente, nella casa coniugale sita in Crevalcore - Via Panerazzi n. 65, dove rimarrà collocato e stabile il figlio minore;
Per_1
2) ognuna delle parti, durante la settimana in cui non potrà dimorare presso la casa coniugale perché di spettanza dell'altro coniuge, si trasferirà presso la residenza dei propri genitori o in altro immobile che intenderà locare;
entrambe le parti contribuiranno in eguale misura
Per_ alle spese per utenze, e ogni altra necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in comproprietà e costituente casa coniugale. Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
nello specifico, il sig. provvederà – entro il 12 di ogni mese - a Pt_2 versare la propria quota sul conto corrente della sig.ra sul quale è addebitata l'intera Pt_1
rata del mutuo.
pagina 2 di 6 3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione invariata presso la casa coniugale – sita in Crevalcore (BO) via Panerazzi n.
65, e con tempi paritari di permanenza con ciascun genitore che si alternerà settimanalmente, da lunedì a lunedì, nella casa coniugale, salvo diverso accordo più confacente alle esigenze del minore. I genitori, pertanto, prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria importanza verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà nel momento in cui dovranno essere assunte.
4) Durante la settimana, salvo diversi accordi tra le parti, il genitore che dimorerà con presso la casa coniugale provvederà ad accompagnarlo al mattino al pre-scuola; Per_1 all'uscita, invece, il padre preleverà da scuola il minore al lunedì, la madre al mercoledì e giovedì alla fine delle lezioni prevista per le ore 16,30, mentre il martedì e venerdì vi provvederà la nonna materna al termine delle lezioni previsto per le ore 13,10, tenendolo con sé sino alla fine dell'orario lavorativo della madre o del padre;
il lunedì, mercoledì e venerdì, il padre si occuperà di accompagnare a calcio alle ore 17.45 e Per_1 riprenderlo alle ore 19.15; sabato e domenica i genitori si alterneranno nell'affiancare nell'attività degli Scout. Resta inteso che a prescindere dalla settimana di Per_1
spettanza di ciascun genitore, padre e madre potranno sempre partecipare congiuntamente a qualsiasi attività ludico, sportiva, scolastica svolta dal figlio.
Il calendario ordinario resterà in vigore anche durante le festività e le vacanze, salvo diverse determinazioni delle parti e facendo in modo, in ogni caso, di assicurare la seguente organizzazione:
Vacanze natalizie: i genitori nel rispetto delle settimane di spettanza, alterneranno negli anni la Vigilia e il giorno di Natale con l'ultimo dell'anno e il Capodanno;
Vacanze pasquali: trascorrerà pari tempo con ognuno dei genitori che Per_1 alterneranno tra loro, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
Vacanze estive: trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive con Per_1
ciascun genitore e/o con i familiari degli stessi, il periodo prescelto dovrà essere comunicato da entrambi e concordato entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari;
pagina 3 di 6 Altre vacanze o ponti scolastici: suddivisi in pari tempo tra padre e madre che concorderanno con un mese di anticipo il periodo di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari. Nei giorni in cui la scuola osserva chiusura per ponti o festività, permarrà Per_1 con il genitore che si trova in quella settimana presso l'abitazione coniugale, salvo diverso accordo tra le parti, anche avvalendosi dell'ausilio della nonna materna.
Il giorno del suo compleanno, lo trascorrerà sempre con il padre e la madre Per_1
insieme.
5) Le parti pattuiscono che a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il Per_1
signor - a far tempo dal mese di gennaio 2025 - versi sul noto c/c intestato Parte_2
alla signora in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno Parte_1
perequativo di euro 300,00 (trecentoeuro/00), da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat a partire dal mese di gennaio 2026. Le parti pattuiscono che ciascun genitore, per la settimana in cui dimorerà con il figlio dovrà provvedere al relativo mantenimento ordinario del minore, sostenendo le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi, vitto, alloggio, mentre ogni altra spesa per l'abbigliamento ordinario e per i cambi di stagione, oltre che le spese per l'ordinaria cura della persona saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) Restano a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, comprensive della mensa scolastica e individuate e regolamentate per il resto come da Protocollo del Tribunale di Bologna pertanto:
- sono spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio le spese documentate sostenute per a) spese corrispondenti a scelte già precedentemente condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non sopravvengano – a causa o dopo la fine della convivenza - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere dette spese eccessivamente gravose;
b) spese mediche connotate dalla necessarietà od urgenza, o precedute dalla scelta concordata dello specialista, trattamenti sanitari, esami diagnostici e visite specialistiche prescritte dal medico curante o dallo specialista effettuate nell'ambito del
SSN compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
c) spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico quindi iscrizione e retta, tasse e assicurazioni;
d) la pagina 4 di 6 dotazione scolastica iniziale, come indicata dall'istituto scolastico frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento;
e) spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); f) spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese conseguenti per l'acquisto delle relative attrezzature); g) campi scuola estivi, pre- scuola e post-scuola, baby sitter se necessitati dalle esigenze lavorative di uno dei due genitori e se l'altro genitore, anche per il tramite della rete familiare, non sia in grado di offrire tempestive alternative.
Tutte le altre spese extra assegno devono essere previamente concordate tra i genitori, pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'atro per iscritto (con e-mail o messaggistica telefonica sms whats-app, telegram), anche in relazione all'entità della spesa. Il genitore che riceve la proposta di spesa dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto (con e-mail o messaggistica telefonica, sms, whats-app, telegram) nell'immediatezza, al massimo entro 10 giorni o nel termine all'uopo concessogli;
in difetto il suo tacito consenso sarà presunto.
Il genitore che avrà anticipato per intero le spese ha diritto di chiedere all'altro genitore il rimborso della quota di competenza del medesimo, documentando adeguatamente la spesa entro 30 giorni dall'esborso, con corrispondente impegno, del genitore tenuto a rimborsarle, di provvedervi tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla documentata richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) Le parti pattuiscono che percepiranno l'assegno unico e le detrazioni IRPEF relative alle spese straordinarie nella stessa misura, vale a dire al 50% in capo a ciascun genitore.
8) Entrambi i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo personale al proprio mantenimento.
9) La sig.ra si obbliga a riconoscere in favore del sig. la comproprietà della Pt_1 Pt_2
Roulotte/Rimorchio privato uso speciale Tg BO026715, che seppur intestata esclusivamente a lei, è in realtà da intendersi in comproprietà con il sig. e il ricavato Pt_2 di un'eventuale vendita a terzi dovrà essere diviso tra le parti.
pagina 5 di 6 10) La sig.ra riconosce in favore del sig. la metà del dossier titoli e altri attività Pt_1 Pt_2
appoggiato sul suo conto corrente presso la Banca di Bologna, il cui valore attuale è pari ad
€ 66.908,48, obbligandosi a corrispondere in favore del sig. la metà del relativo Pt_2
corrispettivo di liquidazione, al momento della vendita/scadenza.
11) Il sig. rimborserà in favore della sig.ra il 50% della tassa automobilistica che Pt_2 Pt_1
annualmente la stessa corrisponderà per la propria autovettura, usufruendo, invece, egli dell'esenzione di cui alla legge 104/1992 di cui è titolare il figlio.
12) I coniugi, fin da ora, prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero nonché al rilascio del passaporto individuale del minore.
13) Nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, li 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15916/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIGANTE CARMELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. GIGANTE CARMELA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Viste la domanda di separazione personale consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 20 dicembre 2024; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale ove i coniugi hanno confermato la domanda;
rilevato che i coniugi hanno un solo figlio, il piccolo Persona_1
(C.F.: , nato il [...] in [...]ù) e da loro adottato con C.F._3 provvedimento dell'autorità dello Stato del Perù in data 18/04/2017, di cui il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna previe declaratorie di legge ne ha ordinato la trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Crevalcore;
pagina 1 di 6 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione tra i coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
osservato che nulla va disposto sulle spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] da Parte_1
RP (MO) e nato il [...] a [...], Parte_2
unitisi in matrimonio civile in Crevalcore il 03/03/2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 5 parte 1, anno 2012, in regime di separazione legale dei beni
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo
A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) prende atto che in base Agli accordi fra e parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, alternandosi settimanalmente, nella casa coniugale sita in Crevalcore - Via Panerazzi n. 65, dove rimarrà collocato e stabile il figlio minore;
Per_1
2) ognuna delle parti, durante la settimana in cui non potrà dimorare presso la casa coniugale perché di spettanza dell'altro coniuge, si trasferirà presso la residenza dei propri genitori o in altro immobile che intenderà locare;
entrambe le parti contribuiranno in eguale misura
Per_ alle spese per utenze, e ogni altra necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in comproprietà e costituente casa coniugale. Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
nello specifico, il sig. provvederà – entro il 12 di ogni mese - a Pt_2 versare la propria quota sul conto corrente della sig.ra sul quale è addebitata l'intera Pt_1
rata del mutuo.
pagina 2 di 6 3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione invariata presso la casa coniugale – sita in Crevalcore (BO) via Panerazzi n.
65, e con tempi paritari di permanenza con ciascun genitore che si alternerà settimanalmente, da lunedì a lunedì, nella casa coniugale, salvo diverso accordo più confacente alle esigenze del minore. I genitori, pertanto, prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria importanza verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il figlio si troverà nel momento in cui dovranno essere assunte.
4) Durante la settimana, salvo diversi accordi tra le parti, il genitore che dimorerà con presso la casa coniugale provvederà ad accompagnarlo al mattino al pre-scuola; Per_1 all'uscita, invece, il padre preleverà da scuola il minore al lunedì, la madre al mercoledì e giovedì alla fine delle lezioni prevista per le ore 16,30, mentre il martedì e venerdì vi provvederà la nonna materna al termine delle lezioni previsto per le ore 13,10, tenendolo con sé sino alla fine dell'orario lavorativo della madre o del padre;
il lunedì, mercoledì e venerdì, il padre si occuperà di accompagnare a calcio alle ore 17.45 e Per_1 riprenderlo alle ore 19.15; sabato e domenica i genitori si alterneranno nell'affiancare nell'attività degli Scout. Resta inteso che a prescindere dalla settimana di Per_1
spettanza di ciascun genitore, padre e madre potranno sempre partecipare congiuntamente a qualsiasi attività ludico, sportiva, scolastica svolta dal figlio.
Il calendario ordinario resterà in vigore anche durante le festività e le vacanze, salvo diverse determinazioni delle parti e facendo in modo, in ogni caso, di assicurare la seguente organizzazione:
Vacanze natalizie: i genitori nel rispetto delle settimane di spettanza, alterneranno negli anni la Vigilia e il giorno di Natale con l'ultimo dell'anno e il Capodanno;
Vacanze pasquali: trascorrerà pari tempo con ognuno dei genitori che Per_1 alterneranno tra loro, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
Vacanze estive: trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive con Per_1
ciascun genitore e/o con i familiari degli stessi, il periodo prescelto dovrà essere comunicato da entrambi e concordato entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari;
pagina 3 di 6 Altre vacanze o ponti scolastici: suddivisi in pari tempo tra padre e madre che concorderanno con un mese di anticipo il periodo di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari ed il padre negli anni dispari. Nei giorni in cui la scuola osserva chiusura per ponti o festività, permarrà Per_1 con il genitore che si trova in quella settimana presso l'abitazione coniugale, salvo diverso accordo tra le parti, anche avvalendosi dell'ausilio della nonna materna.
Il giorno del suo compleanno, lo trascorrerà sempre con il padre e la madre Per_1
insieme.
5) Le parti pattuiscono che a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il Per_1
signor - a far tempo dal mese di gennaio 2025 - versi sul noto c/c intestato Parte_2
alla signora in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, un assegno Parte_1
perequativo di euro 300,00 (trecentoeuro/00), da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat a partire dal mese di gennaio 2026. Le parti pattuiscono che ciascun genitore, per la settimana in cui dimorerà con il figlio dovrà provvedere al relativo mantenimento ordinario del minore, sostenendo le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi, vitto, alloggio, mentre ogni altra spesa per l'abbigliamento ordinario e per i cambi di stagione, oltre che le spese per l'ordinaria cura della persona saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6) Restano a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, comprensive della mensa scolastica e individuate e regolamentate per il resto come da Protocollo del Tribunale di Bologna pertanto:
- sono spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio le spese documentate sostenute per a) spese corrispondenti a scelte già precedentemente condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non sopravvengano – a causa o dopo la fine della convivenza - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere dette spese eccessivamente gravose;
b) spese mediche connotate dalla necessarietà od urgenza, o precedute dalla scelta concordata dello specialista, trattamenti sanitari, esami diagnostici e visite specialistiche prescritte dal medico curante o dallo specialista effettuate nell'ambito del
SSN compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
c) spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico quindi iscrizione e retta, tasse e assicurazioni;
d) la pagina 4 di 6 dotazione scolastica iniziale, come indicata dall'istituto scolastico frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento;
e) spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); f) spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese conseguenti per l'acquisto delle relative attrezzature); g) campi scuola estivi, pre- scuola e post-scuola, baby sitter se necessitati dalle esigenze lavorative di uno dei due genitori e se l'altro genitore, anche per il tramite della rete familiare, non sia in grado di offrire tempestive alternative.
Tutte le altre spese extra assegno devono essere previamente concordate tra i genitori, pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'atro per iscritto (con e-mail o messaggistica telefonica sms whats-app, telegram), anche in relazione all'entità della spesa. Il genitore che riceve la proposta di spesa dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto (con e-mail o messaggistica telefonica, sms, whats-app, telegram) nell'immediatezza, al massimo entro 10 giorni o nel termine all'uopo concessogli;
in difetto il suo tacito consenso sarà presunto.
Il genitore che avrà anticipato per intero le spese ha diritto di chiedere all'altro genitore il rimborso della quota di competenza del medesimo, documentando adeguatamente la spesa entro 30 giorni dall'esborso, con corrispondente impegno, del genitore tenuto a rimborsarle, di provvedervi tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla documentata richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
7) Le parti pattuiscono che percepiranno l'assegno unico e le detrazioni IRPEF relative alle spese straordinarie nella stessa misura, vale a dire al 50% in capo a ciascun genitore.
8) Entrambi i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo personale al proprio mantenimento.
9) La sig.ra si obbliga a riconoscere in favore del sig. la comproprietà della Pt_1 Pt_2
Roulotte/Rimorchio privato uso speciale Tg BO026715, che seppur intestata esclusivamente a lei, è in realtà da intendersi in comproprietà con il sig. e il ricavato Pt_2 di un'eventuale vendita a terzi dovrà essere diviso tra le parti.
pagina 5 di 6 10) La sig.ra riconosce in favore del sig. la metà del dossier titoli e altri attività Pt_1 Pt_2
appoggiato sul suo conto corrente presso la Banca di Bologna, il cui valore attuale è pari ad
€ 66.908,48, obbligandosi a corrispondere in favore del sig. la metà del relativo Pt_2
corrispettivo di liquidazione, al momento della vendita/scadenza.
11) Il sig. rimborserà in favore della sig.ra il 50% della tassa automobilistica che Pt_2 Pt_1
annualmente la stessa corrisponderà per la propria autovettura, usufruendo, invece, egli dell'esenzione di cui alla legge 104/1992 di cui è titolare il figlio.
12) I coniugi, fin da ora, prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero nonché al rilascio del passaporto individuale del minore.
13) Nulla sulle spese legali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, li 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6