Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Sentenza 6 settembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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- 1. Impresa Di Realizzazione Di Darsene E Banchine Portuali In Crisi D’impresa: Cosa Fare Con Lo Studio LegaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/02/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01451/2025REG.PROV.COLL.
N. 06966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6966 del 2024, proposto da
LE TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Stelvio Del Frate e Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Francario in Roma, piazza Paganica n. 13;
contro
Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Foggia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato LE Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizio Urbanistica – Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso – Foggia, Amministrazione Provinciale di Foggia – Ufficio Tecnico, Corpo di Polizia Municipale di Vieste, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00729/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Foggia, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e del Comune di Vieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Fabio Francario e LE Fusillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del comune di Vieste n. 131 Reg. Ord. del 26 aprile 2022, a firma del Dirigente del Settore Tecnico - Sportello Unico per l’Edilizia del comune di Vieste, avente ad oggetto occupazione sine titulo e realizzazione manufatti abusivi in area del demanio marittimo allo loc. Portonuovo in catasto al foglio 41, p.lle 612 - 572 - 508 - 691, con cui gli è stato ingiunto di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, allo sgombero delle aree, alla demolizione delle opere ivi meglio descritte e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Nelle more del giudizio il ricorrente, a seguito della volontà manifestata dalla civica amministrazione di procedere d’ufficio alla demolizione dei manufatti in questione, ha provveduto alla demolizione in proprio evidenziando che, pur essendo venuto meno nel corso del giudizio l’interesse alla declaratoria di annullamento degli atti impugnati, stante la demolizione delle opere ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, aveva interesse a fare accertare la illegittimità ai fini risarcitori dei danni, quanto meno pari alle spese vive sostenute per l’abbattimento e ad valore economico/commerciale dei beni demolititi.
Ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimità di tutti gli atti impugnati ai fini risarcitori dei danni patiti, da quantificarsi con separato giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3 c.p.a.
Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tar ha respinto il ricorso sul rilievo che l’esercizio del potere di autotutela esecutiva relativamente ai beni aventi natura demaniale è esercizio di attività dovuta dall’Amministrazione, che presuppone, per il suo legittimo esercizio, la dimostrazione soltanto che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, iuris et de iure , la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici e che il comune di Vieste aveva legittimamente esercitato questo potere, il cui regime si applica anche nell’ipotesi di usi civici; inoltre le opere edilizie in contestazione non risultavano identificabili con quelle per le quali il comune di Vieste ha in precedenza rilasciato i titoli edilizi in sanatoria, rispetto alle quali sussistono evidenti e sostanziali difformità.
Appellata ritualmente la sentenza, resistono il Comune di Vieste, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Foggia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.
All’udienza del 18 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello.
Vero è che l’appellante, pur avendo già nel primo grado dichiarato che era venuto meno il suo interesse alla declaratoria di annullamento degli atti, ma di avere interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti a fini risarcitori, nelle conclusioni dell’atto di appello ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
Tuttavia, la richiesta di declaratoria di illegittimità presuppone un accertamento idoneo all’annullamento anche se la domanda è stata in questo caso rinunciata.
2.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 823 cod. civ. e 54 cod nav.; degli artt. 822 cod. civ. e 28 e seg. ti cod. nav.; dell’art. 105 d lgs 31 3 1998; dell’art. 6 lr 17/2015.
Eccepisce che i provvedimenti impugnati non sono strutturati come provvedimenti di autotutela del bene in quanto appartenente al demanio marittimo, ma come provvedimenti repressivi di un abuso edilizio adottati a prescindere dall’accertamento dell’appartenenza dominicale del bene e della sua natura pubblica o privata e che la questione decisiva ai fini della valutazione della legittimità o meno dei provvedimenti impugnati era quella relativa alla legittimità delle opere sotto il profilo edilizio urbanistico, non assumendo rilevanza decisiva il profilo connesso alla demanialità del bene. Evidenzia che le opere contestate non interessano né il lido, né la spiaggia, ciò che per natura rende il bene demaniale e indisponibile nella destinazione, ma una parte di prosecuzione dell’arenile che, per essere compresa nel demanio marittimo, deve avere avuto accertata l’attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.
L’ordinanza gravata sarebbe quindi illegittima, in quanto, da un lato, sanziona interventi edilizi regolarmente assentiti dalla stessa Amministrazione, e, dall’altro, abusi relativi a opere non necessitanti di permesso di costruire (interventi minori realizzabili con S.C.I.A., C.I.L.A. e/o edilizia libera).
Qualora applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza sarebbe - inoltre - viziata per l’omissione della previa diffida non rinnovabile prevista dalla succitata norma.
Inoltre - rilevato che la sanzione demolitoria ex art. 35 DPR 380/01 è prevista dal legislatore nel caso in cui vengano eseguiti interventi “su suoli di proprietà dello Stato”, tanto che lo stesso Comune - nelle premesse dell’Ordinanza - precisa che il suolo in questione è appartenente al demanio marittimo l’ordinanza gravata è illegittima anche sotto il profilo della competenza.
Da ultimo contesta l’applicabilità alla specie dell’art. 54 del Codice della navigazione, che disciplina le occupazioni e innovazioni abusive di zone del demanio marittimo, sostenendo che l’area in questione non apparterrebbe al demanio marittimo statale, sicché l’occupazione lamentata e le innovazioni realizzati non necessiterebbero - a suo dire - di alcuna concessione demaniale marittima ex art. 36 del Codice della navigazione.
Le censure non sono fondate.
2.1. Per gli abusi realizzati su suolo di proprietà dello Stato si applica l'art. 35 del d.P.R. n. 380/01 che prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile.
La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione contra legem , non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato.
Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce, con carattere vincolato, l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
2.2. La disciplina positiva dei beni pubblici è contemplata, nelle sue linee fondamentali, dal codice civile e, segnatamente, dagli artt. 822-831, che li distinguono nelle tre categorie dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indispensabili e dei beni patrimoniali disponibili.
Come evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U., 16/2/2011, n. 3811), i beni demaniali, connotati dal regime della inalienabilità e dell'inidoneità a formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, e contenuti nell'elencazione tassativa di cui all'art. 822 c.c., hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili, di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art. 824 c.c.), e di essere tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (c.d. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822 c.c., comma 1).
Con riferimento ai beni del demanio marittimo (che fanno parte del c.d. "demanio necessario"), quale la spiaggia comprensiva dell'arenile, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può verificarsi tacitamente, ma richiede, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, che ha carattere costitutivo (Cass., Sez. 2, 5 agosto 1949, n. 2231; Cass., Sez. 1, 6 maggio 1980, n. 2995; Cass., Sez. 2, 14 marzo 1985, n. 1987; Cass., Sez. 2, 2 marzo 2000, n. 2323). Ciò perché l'accertamento della sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone della spiaggia a servire agli usi pubblici del mare, è riservato a speciali organi amministrativi che vi debbono provvedere sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale dei caratteri naturali di essi, variabili e contingenti secondo le diverse caratteristiche geofisiche e le varie esigenze locali, in relazione alla diversità degli usi. Perciò, solo ove gli organi amministrativi competenti esprimano la volontà - in seno ad appositi provvedimenti da essi adottati - di considerare cessata l'idoneità della spiaggia (comprensiva dell'arenile) agli usi specifici della demanialità marittima si determina il trasferimento dell'area, con efficacia costitutiva, dal demanio al patrimonio.
In definitiva, a differenza di quanto previsto dall'art. 829 c.c. (secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente), per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali è inclusa la spiaggia (comprensiva dell'arenile), la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita, ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa (decreto del Ministero della Marina Mercantile, adottato di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze), avente carattere costitutivo (Cass., Sez. 2, 11 maggio 2009, n. 10817; Cass., Sez. 2, 2 marzo 2000, n. 2323; Cass., Sez. 2, 14 marzo 1985, n. 1987; da ultimo, Cass. Sez. 1, 9 giugno 2014, n. 12945, che ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la natura demaniale di un bene non venisse meno per il semplice fatto che il terreno non facesse più parte della spiaggia, né del lido del mare, trattandosi di circostanze insufficienti ad escludere definitivamente l'attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare).
2.3. Quanto alla prova della demanialità del bene, è ben vero che, in linea di principio, nel nostro ordinamento la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto "elementi sussidiari" (così, ad es., Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5257) o che, al più, rivestono "natura meramente indiziaria" (cfr., ex plurimis , Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25793, 18 febbraio 2013, n. 3980, 16 giugno 1998, n. 5980, 11 novembre 1997, n. 11115, 21 febbraio 1994, n. 1650, 8 luglio 1980, n. 4372, e 24 novembre 1979, n. 6163).
Ma, nondimeno, è stato anche evidenziato che, se "fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili", tuttavia "a partire dalla riforma dal 1939" ( rectius : r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in l. 11 agosto 1939, n. 1249) "la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di individuare la destinazione (anche - ma non solo - ai fini fiscali della fissazione della rendita degli immobili) e le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio" e che "le iscrizioni catastali rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell'individuazione del proprietario (ex art. 11, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); o per l'individuazione dei coefficienti di computo del canone (di locazione) con riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 dell'abrogata L. 27 luglio 1978, n. 392); ed anche sul piano civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l'immobile trasferito, in caso di alienazione di immobili, e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della cessione" (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. IV 26 marzo 2013, n. 1712, anche sulla scorta di Cass. civ., Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2369).
Posto ciò, la circostanza che l'abuso sia stato realizzato in area che nella sua attuale evidenza formale è ascritta al demanio marittimo risulta pertanto comprovata allo stato degli atti, e tale circostanza esonera pertanto questo Giudice anche dall'accertamento incidentale in ordine all'assetto proprietario dell'area medesima ai sensi dell'art. 8, primo comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e ai sensi dell'omologa disposizione contenuta nell'art. 8, comma 1, c.p.a. (Cons Stato n. 2906/2020).
2.4. Quanto alla competenza si osserva che il Comune è titolare delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale, che il Codice della navigazione affidava alle Capitanerie di Porto e che consentono all'Ente Locale l'amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi.
La Regione Puglia, con la Legge Regionale n. 17/2015 (art. 13: Vigilanza), ha inoltre previsto che: “ 1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell’ambito delle rispettive competenze. 2. Gli organi di vigilanza che accertano sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l’esecuzione di opere non autorizzate o l’utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall’articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria. 3. All’attuazione delle procedure di cui all’articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i comuni costieri ”.
3.Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 6bis, 22, 32, 34bis e 35 del d.p.r. n. 380/2001; erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; difetto di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità; illogicità.
Lamenta che erroneamente il Tar aveva ritenuto che le opere realizzate non sarebbero accompagnate dai necessari titoli abilitativi richiesti dalla legge e che le difformità presenti nelle opere realizzate non sarebbero riconducibili tra quelle tollerate e ammesse dalla legge.
4.Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6bis, 22, 32, 34bis e 35 del d.p.r. n. 380/2001; erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; difetto e assenza di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità; illogicità.
Lamenta che il Tar avrebbe omesso di considerare che le opere di cui ai punti 3 e 4 e da 8 a 13 dell’ordinanza dirigenziale non necessiterebbero di permesso di costruire in quanto costituiscono pertinenze accessorie minori e rientrano nell’ambito delle opere soggette unicamente a CILA ex art. 6 bis del d.p.r. 380/2001 e/o nell’ambito delle opere realizzabili in regime di edilizia libera.
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta sono infondate tanto se riferite al corpo principale residenziale, quanto alle opere pertinenziali e accessorie
Il Tar ha affermato: “ le opere edilizie in contestazione non risultano identificabili con quelle per le quali il comune di Vieste ha in precedenza rilasciato i titoli edilizi in sanatoria, rispetto alle quali sussistono evidenti e sostanziali difformità. Giova rammentare che l’impugnata ordinanza comunale n. 131 del 26 aprile 2022 ha rilevato la realizzazione di plurimi abusi, in assenza o difformità dai titoli edilizi 15 rilasciati (punti da 1 a 13), sulla scorta del verbale della Polizia municipale del 27 marzo 2021” (p. 19, par. 9 e ss. della sentenza in questa sede impugnata) e che “i titoli abilitativi posseduti dal ricorrente risultano superati dalle evidenti, numerose e sostanziali difformità successivamente compiute, sicché le opere in contestazione non risultano identificabili con quelle per le quali il civico Ente ha in precedenza rilasciato i titoli edilizi ”.
L’accertamento della Polizia Locale ha fatto emergere come il principale corpo di fabbrica sia risultato essere totalmente difforme da quello sanato, con una superficie macroscopicamente più ampia (circa 215 mq.) rispetto a quella oggetto di sanatoria (circa 46 mq.), e che la sua accertata totale difformità dall’organismo ‘sanato’ lo rende(va) giuridicamente abusivo; Su un terreno demaniale di appena 2000 mq., sono stati realizzati importanti interventi edilizi e corpi di fabbrica di considerevoli dimensioni, non solo in aperta difformità ai titoli abilitanti ma anche in assenza dei pareri obbligatori e vincolanti previsti per quell’ambito, siccome sottoposto a diversi vincoli (paesaggistico, idraulico, sismico); inoltre, anche per i c.d. interventi minori realizzati l’appellante non ha documentato la sussistenza di procedure urbanistiche semplificate (Scia, Cila, ecc.) e ciò a prescindere dalla necessarietà o meno di un determinato titolo abilitante all’edificazione.
Correttamente il Tar censurando il tentativo si scomporre tutti gli interventi edilizi eseguiti ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato osservando che : “ Non è dato, infatti, scomporre l’abuso in più parti, al fine di negarne l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato” (Consiglio di Stato, sezione sesta, 12 luglio 2021, n. 5267; in termini, Consiglio di Stato, sezione sesta, 2 agosto 2022, n. 6785; Consiglio di Stato, sezione seconda, 31 agosto 2020, n. 5321 e giurisprudenza ivi citata - Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2019, n. 7601).
5.Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 cod nav.; violazione dell’art. 9 della legge n.1766 del 1927 e degli artt. 2 e 9 della l.r. 7/1998 e smi.; violazione dell’art. 3.6 bis del regolamento comunale per l’alienazione delle terre del demanio civico libero arbitrariamente occupate ricadenti nel territorio di Vieste.
Sulla natura demaniale del bene si è già nell’esame del primo motivo di appello.
La Polizia Locale ha rivelato che l’area appresa ha una significativa continuità con l’arenile (vi era un cancello che ne consentiva l’accesso diretto), intercludeva un corso d’acqua perenne e si trova sulla stessa direttrice sulla quale insistono diverse Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche.
In ogni caso, l’ordinamento consente l’utilizzo dell’istituto dell’autotutela amministrativa anche in ipotesi di occupazione senza titolo di terre demaniali di uso civico.
Il demanio di uso civico dal punto di vista giuridico appartiene al più vasto genus del demanio vero e proprio, con conseguente piena facoltà del Comune di utilizzare i poteri dell'art. 823 c.c. in funzione dell'interesse pubblico, del ripristino dello stato di diritto e di fatto preesistente all'occupazione abusiva e della reintegrazione della collettività nel pieno godimento del bene.
La Corte di Cassazione nell’affermare l'equiparazione tendenzialmente completa dei beni del demanio degli usi civici ai beni demaniali ha precisato che "il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni... (ed) è principio consolidato che l'espressa previsione dell'inalienabilità per entrambe le categorie di terreni e prima del completamento dei procedimenti di liquidazione o c.d. sclassificazione, connota il regime giuridico dei beni di uso civico dei caratteri propri della demanialità, sicché detti beni sono da reputarsi inalienabili e incommerciabili nonché insuscettibili di usucapione..." (Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2011 n. 19792).
6.Con il quinto motivo di appello l’appellante deduce la violazione del legittimo affidamento; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; ingiustizia manifesta.
Lamenta che avendo ottenuto nel corso del tempo, plurimi e risalenti titoli edilizi per realizzare le opere per cui è causa, aveva maturato una situazione di legittimo affidamento in merito al mantenimento ed alla conservazione delle predette opere; pertanto il comportamento del Comune di Vieste che, in un primo momento ha rilasciato i titoli edilizi che hanno consentito la realizzazione delle opere e che, in un secondo momento e a distanza di oltre 20 anni, ne ha poi ordinato la demolizione costituisce un comportamento contraddittorio, incoerente e violativo del legittimo affidamento maturato dal TR.
La censura è manifestamente infondata.
Come già evidenziato il principale corpo di fabbrica è risultato essere totalmente difforme da quello sanato, con una superficie macroscopicamente più ampia (circa 215 mq.), rispetto a quella oggetto di sanatoria (circa 46 mq.); l’accertata radicale difformità dall’organismo ‘sanato’ lo rende giuridicamente abusivo e alcun legittimo affidamento può essere riconosciuto a seguito della realizzazione di opere edilizie su suoli occupati senza titolo.
L’Adunanza Plenaria n. 9 del 17.10.2017 ha affermato che “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Inoltre, l’Adunanza Plenaria ha specificato come tale principio non ammetta deroghe “neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
L’appello deve essere, conseguentemente, respinto.
Le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti costituite liquidandole in €4000,00 ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO