Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2024, proposto da
DO RO, rappresentato e difeso dall'avvocato LO Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Avellino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
a) del provvedimento prot. n. 101186 del 21.12.2024, con il quale il Comune di Avellino ha respinto l’istanza depositata dal ricorrente in data 21.7.2023, prot. n. 58576, ai fini del rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione ed esercizio di un impianto di distribuzione carburanti ed attività complementari nell’ambito di un’area sita alla via Zigarelli di detto Comune;
b) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 92447 del 22.11.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva, ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20 comma 5 bis della L. n. 241/1990, dell’intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza depositata dal ricorrente in data 21.7.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LO OL e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato provvedimento prot. n. 101186 del 20.12.2023 il Comune di Avellino ha respinto le richieste del ricorrente di: permesso di costruire per la realizzazione di nuovo "Impianto di distribuzione carburanti con una media struttura di vendita per il commercio prodotti extralimentari classificazione M1E" ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 380/2001; autorizzazione per l'installazione ed esercizio di nuovo impianto di carburanti; parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi; autorizzazione per esecuzione intervento edilizio soggetto ad autorizzazione sismica.
A fondamento del diniego il Comune ha richiamato la comunicazione dei motivi ostativi già inviata al ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 con la quale sono state evidenziate le seguenti criticità in relazione agli interventi proposti:
“ 1) Essendo localizzato pressocché integralmente in zona con destinazione "Istituzione Parco Urbano Intercomunale del Fenestrelle di interesse regionale; l'intervento previsto dal richiedente risulta non compatibile con la suddetta destinazione. infatti; con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale N. 3/2022 del 24/01/2022 avente ad oggetto "Istituzione Parco Urbano Intercomunale del Fenestrelle di Interesse regionale; l’Amministrazione Comunale ha perimetrato e riconosciuto l'area di interesse paesaggistico-ambientale, analogamente ai 3 Comuni limitrofi (Atripalda, Mercoglíano e Monteforte), ognuno nell'ambito del proprio territorio comunale, individuando contestualmente anche gli altri alvei che affluiscono al torrente Fenestrelle, ai sensi dell'art 1, comma 2, della legge regionale n. 17 del 07/10/2003 Regione Campania “Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale”.
Inoltre, il Piano Urbanistico Comunale, all'art, 22 delle NTA, definisce obiettivi e riconosce quale contesto paesistico il perimetro del Parco, rispettivamente:
al comma 2 Obiettivi: - Tutelare e tramandare i valori ambientali; - Tutelare l'assetto vegetazionale e le colture come valore paesistico; - Tutelare l’architettura rurale e i suoi elementi caratterizzanti; - Creare luoghi e percorsi da destinare al loisir e al tempo libero; - Rinaturalizzare le aree fluviali;
- al comma 10, - Si riconosce quale contesto paesistico di pertinenza dei beni storico-architettonici extraurbani il perimetro del Parco del Fenestrelle, ai sensi delle linee guida punto 6 allegate al PTR ”.
2) la proposta è in contrasto con quanto previsto alla LR. 7/2020 (Testo Unico sul commercio) art.122 comma 2 ove si stabilisce che "La localizzazione degli Impianti di carburanti, comprese le attività previste nell'articolo 141 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone dello strumento urbanistico generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A ”;
3) Prevedendo la legge regione Campania n. 7/2020 e ss.mm.ii:
all'art 141 che: "I nuovi/impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete Internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali;
all’art. 115 l’impianto di carburante viene definito come: "il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all'esterno della sede stradale dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso Impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra ”;
la cosiddetta "attività complementare" della media struttura di vendita prevista in progetto, comprensiva dei parcheggi al contorno, si configura quale attività commerciale autonoma con propri accessi indipendenti dalla strada pubblica. A tal proposito si fa osservare che il parcheggio antistante la media struttura di vendita risulta di pertinenza esclusiva della stessa. Appare del tutto evidente che il carattere di accessorietà e di complementarietà rispetto al distributore di carburanti viene meno, anche in considerazione del fatto che le aree occupate da/la media struttura di vendita sono all'incirca sette volte più grandi di quelle del distributore di carburanti. Ne consegue una rilevanza ben maggiore in termini di carico urbanistico ed edilizio delle opere da realizzare rispetto al distributore stradale di carburante.
Alla luce di quanto premesso la media struttura di vendita di tipo ME (non alimentare) deve essere trattata in separato procedimento rispetto e quello del distributore di carburati. A tale scopo occorre presentare apposita richiesta di Autorizzazione per la realizzazione di media struttura di vendita ai sensi della legge regionale n.7/2020 corredata degli elaborati previsti nell’allegato "B” della stessa legge;
4) l'istanza inviata risulta carente della seguente documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla delibera della Giunta Regionale n. 84 del 06/03/2012:
…
5) l'istanza inviata risulta inoltre carente della copia della ricevuta di pagamento di € 500,00 … con causale “Diritti di segreteria SUAP”, come da delibera di Giunta n. 43 del 17/02/2023 ;
6) la seguente documentazione digitale, allegata alle richieste di autorizzazioni in oggetto, pur essendo firmata digitalmente, non è conforme in quanto trattasi di file con estensione “.pdf” ma non contenente documenti bensì una pagina in bianco:
… ”.
Il Comune ha poi affermato la non accoglibilità delle osservazioni presentate dal ricorrente in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, “ in quanto le stesse non superano i motivi ostativi e non risultano dare riscontro ai rilievi effettuati dagli scriventi uffici. In particolare appaiono non cogliere il merito di quanto esposto sia relativamente ai vincoli presenti nell'area sia per ciò che riguarda la prevalenza della media struttura di vendita rispetto al distributore di carburanti. A tal proposito l'indicazione del parcheggio utilizzato per l'impianto di distribuzione di carburanti farebbe venir meno il rispetto degli standard di cui agli allegati “C” e “D” della legge regionale n. 7/2020 ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 19.2.2024 e depositato in data 5.3.2024) il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e gli altri atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001; ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS N. 32/1998) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”;
il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per intervenuta sua adozione soltanto successivamente all’avvenuta formazione del silenzio – assenso sull’istanza del ricorrente; nel caso di specie l’istanza sarebbe stata presentata dal ricorrente in data 21.7.2023 ed in data 19.10.2023 si sarebbe formato il silenzio - assenso, con conseguente tardività della comunicazione dei motivi ostativi del 16.11.2023 e del provvedimento di diniego del 20.12.2023;
“ II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001; ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS N. 32/1998) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”
anche a qualificare l’atto impugnato come provvedimento di annullamento d’ufficio lo stesso sarebbe comunque illegittimo in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, per mancata valutazione e motivazione in ordine all’interesse pubblico all’annullamento ed all’affidamento del privato e per inefficacia del diniego tardivamente intervenuto ai sensi del comma bis dell’art. 2 del D.P.R. 380/2001;
“ IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS L. n. 241/1990; ART. 12, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) ”;
sarebbe stato violato l’art. 10-bis della L. 241/1990, poiché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della memoria depositata dal ricorrente in seguito a tale comunicazione e non avrebbe motivato in ordine alle osservazioni ivi svolte; in effetti, con tale memoria il ricorrente avrebbe dimostrato che: non sussisterebbe alcun contrasto con la destinazione di zona, attesa la speciale disciplina prevista per gli impianti di distribuzione carburanti; detta disciplina derogatoria sarebbe espressamente applicabile anche alle attività complementari e, quindi, alla prevista attività commerciale connessa all’impianto di distribuzione carburanti; la delibera di C.C. n. 3/2022 avrebbe comunque natura meramente endoprocedimentale; il progetto sarebbe conforme agli indici di edificabilità, criteri e parametri fissati dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2012;
inoltre, l’amministrazione avrebbe opposto un nuovo motivo, non contenuto nella comunicazione dei motivi ostativi, in sede di provvedimento finale relativo al fatto che l’indicazione del parcheggio utilizzato per l’impianto di distribuzione carburanti farebbe venir meno il rispetto degli standard di cui agli allegati “C” e “D” della legge regionale n. 7/2020;
“ V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) ”;
il ricorrente ha poi contestato il pilastro motivazionale fondato sulla considerazione per cui l’area nell’ambito della quale è prevista la localizzazione dell’impianto ricadrebbe nella perimetrazione del “Parco Urbano Intercomunale del Fenestrelle di interesse regionale”, di cui alla delibera di C.C. n. 3/2022 del 24.1.2022 e l’art. 22 delle N.T.A. del P.U.C. riconoscerebbe quale contesto paesistico il perimetro del Parco;
al riguardo, il ricorrente ha sottolineato come la materia degli impianti di distribuzione carburanti rientra nell’ambito della potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni e che la Regione Campania ha approvato da ultimo L.R. 7/2020; ai sensi dell’art. 122 di tale Legge sarebbe stata prevista la possibilità di realizzare gli impianti del tipo, in uno alle relative attività complementari e servizi integrativi, in qualsiasi parte del territorio comunale e, soprattutto, per quanto di interesse, in qualsiasi zona omogenea del P.R.G., ad eccezione della sola zona A; inoltre, la localizzazione degli impianti di carburanti costituirebbe mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli e non comprese nelle zone territoriali omogenee A;
quanto alla delibera n. 3/2022 del Consiglio comunale di Avellino si tratterebbe di mero atto endoprocedimentale propedeutico all’eventuale presentazione dell’istanza volta alla successiva istituzione del Parco Urbano, il quale ad oggi non sarebbe stato ancora istituito; di conseguenza, non sarebbe configurabile alcun contrasto tra l’intervento del ricorrente e la destinazione di zona;
in relazione all’art. 22 delle NTA del pari sarebbe risolutivo il richiamo all’art. 122 della L.R. 7/2020; il divieto di localizzare gli impianti sussisterebbe solo per le aree sottoposte a particolari vincoli, vale a dire per quelle per cui la disciplina di piano prevede un espresso divieto; si tratterebbe di presupposto non ricorrente nel caso di specie; del resto, la norma farebbe riferimento a particolari e puntuali vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non già a qualsivoglia vincolo; un vincolo di questo tipo sarebbe del tutto mancante nel caso di specie; infine, il Comune non avrebbe alcuna competenza per imporre vincoli paesistici;
“ VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) ”;
in ordine alla questione della natura di attività commerciale autonoma dell’attività complementare il ricorrente ha sostenuto che non si tratterebbe di attività commerciale autonoma, essendo unici l’intervento, l’area e gli accessi; l’area di parcheggio ricompresa tra la zona destinata all’erogazione dei carburanti e la media struttura di vendita sarebbe funzionale ai servizi automobilistici ovvero alla sosta dei mezzi pesanti – obbligatoria per legge con limiti temporali ben precisi – e di van e camper; in sostanza, si tratterebbe di spazi direttamente connessi all’attività di distribuzione carburanti e non già all’attività commerciale complementare;
non sarebbe vero che l’indicazione del parcheggio utilizzato per l’impianto di distribuzione comporterebbe il venir meno del rispetto degli standard di cui agli allegati C e D della L.R. 7/2020; il progetto del ricorrente rispetterebbe sia la dotazione a parcheggio di cui all’allegato C, che quella di cui all’allegato D; si tratterebbe comunque di attività complementare in deroga alle norme commerciali di settore ai sensi dell’art. 122 della L.R. 7/2020;
non sarebbe vero che le aree occupate dalla struttura commerciale sarebbero circa sette volte più grandi di quella occupata dal distributore di carburanti, poiché: in primo luogo, si tratterebbe di spazi direttamente connessi all’attività di distribuzione carburanti; in secondo luogo, gli indici di edificabilità, i criteri ed i parametri per le attività commerciali integrative degli impianti di distribuzione carburanti sarebbero fissati dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2012 e tali parametri sarebbero stati rispettati;
“ VII - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2, 3 D.LGS. 32/1998, ART. 122 e 141 L.R.C. N. 7/2020; REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012) – – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) ”;
quanto alle asserite carenze documentali: si tratterebbe di documentazione non richiesta tra quella minima prevista dalla disciplina di settore; inoltre, il superamento dei rilievi opposti nel merito dall’amministrazione sarebbe tale da non rendere necessario il deposito di tali documenti; il termine di dieci giorni assegnato per l’integrazione documentale sarebbe stato incompatibile con la molteplicità dei documenti richiesti; infine, la mera carenza documentale non avrebbe potuto determinare il rigetto dell’istanza del ricorrente, dovendo essere attivato da parte dell’amministrazione il soccorso istruttorio.
Il ricorrente ha poi chiesto la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133 lett. a) bis c.p.a. e 20, – comma 5 bis, della L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso sull'istanza depositata in data 21.7.2023.
A fondamento di tale domanda il ricorrente ha posto il motivo come di seguito rubricato:
“ III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 20 DEL D.P.R. N. 380/2001; ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS N. 32/1998) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ MANIFESTA) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”.
3. Non si è costituito il Comune di Avellino.
4. Proposta domanda cautelare, alla camera di consiglio del 9.4.2024 la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive su istanza della ricorrente.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito il ricorrente si è limitato a depositare sentenze del Consiglio di Stato relative alla tematica del silenzio – assenso.
All’udienza pubblica del 29.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 857/2025 (pubblicata in data 13.5.2025) questo Collegio ha disposto incombenti istruttori nel senso dell’acquisizione di “ chiarimenti sui fatti di causa da parte del Comune di Avellino in relazione a quanto dedotto nei motivi di ricorso e con particolare riferimento all’esistenza di vincoli paesaggistici relativi al Parco Urbano Intercomunale del Fenestrelle, a quanto previsto dal PUC e dall’art. 22 delle NTA, nonché a quanto verificatosi in seguito all’adozione della delibera n. 3 del 24.1.2022 del Consiglio Comunale di Avellino, all’avvenuta effettiva istituzione o meno di tale Parco ed a quant’altro ritenuto utile ai fini del presente giudizio ”.
In data 3.6.2025 il Comune ha depositato riscontro alla predetta ordinanza istruttoria, corredato da documentazione.
In vista dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
7. I motivi primo, secondo, terzo, quinto e settimo del ricorso possono essere congiuntamente affrontati stante la stretta interconnessione tra le questioni poste dagli stessi.
Nel caso di specie alla data di adozione dell’impugnato provvedimento non poteva ritenersi formato il silenzio – assenso invocato da parte ricorrente.
Va ricordato che “ è insuperabile, ai fini della formazione del silenzio assenso, la deroga stabilita dall’art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che “Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241” .
Non si tratta, dunque, come sostenuto dai ricorrenti di ammettere la formazione del silenzio assenso (indipendentemente dalla sua legittimità) ma di un silenzio assenso che è inconfigurabile ricorrendo l’ipotesi derogatoria di cui alla seconda parte della richiamata disposizione, che esclude chiaramente la formazione del silenzio assenso in presenza di “vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
La mancata formazione del silenzio assenso comporta altresì l’inapplicabilità dell’art. 2, comma 8 bis l. n. 241 del 1990 che presuppone proprio la formazione del silenzio assenso ” (Consiglio di Stato, IV Sez., 5 agosto 2025, n. 6931).
Nel caso di specie gli esistenti vincoli relativi al Parco del Fenestrelle hanno impedito la formazione del silenzio – assenso del Comune.
Nel senso della sussistenza di tali vincoli depone l’art. 22 delle NTA del PUC del Comune di Avellino specificamente dedicato al Parco del Fenestrelle con obiettivi espressamente enunciati di tutela dei valori ambientali, dell’assetto vegetazionale e delle colture come valore paesistico e di rinaturalizzazione delle aree fluviali.
Per quanto sia vero che alla data di adozione del provvedimento impugnato e comunque a quella di asserita formazione del silenzio – assenso del Comune non fosse ancora intervenuta la delibera n. 240 del 23.5.2024 della Giunta Regionale della Regione Campania di completamento dell’iter istitutivo del Parco Urbano Intercomunale di interesse regionale “Fenestrelle” tale iter era stato senza dubbio avviato da parte dei Comuni coinvolti (tra cui il Comune di Avellino con la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24.1.2022) e comunque le suddette NTA del PUC erano già pienamente operanti.
Del resto, “ costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il potere di pianificazione urbanistica comunale non è limitato all'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e, in particolare, alla individuazione delle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano tali potenzialità, dovendo essere, invece, inteso in termini più inclusivi e omnicomprensivi, in considerazione di tutti i valori implicati dallo sviluppo complessivo e armonico del territorio, estendendosi il contenuto del piano regolatore generale anche all'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesaggistico (in tal senso, per tutte, Consiglio di Stato, sezione seconda, 14 novembre 2019, n. 7839). È stato infatti evidenziato che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali o artistiche o storiche non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita anche in sede di adozione e approvazione dello strumento urbanistico comunale (in termini già Consiglio di Stato, sezione quarta, 5 ottobre 1995, n. 781) e che il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli imposti dalle autorità istituzionalmente preposte alla salvaguardia dei beni e delle aree di interesse storico, artistico o ambientale (cfr. Consiglio di Stato, n. 7839/2019 cit.; id., sezione quarta, 24 aprile 2013, n. 2265) ” (Consiglio di Stato, IV Sez., 24 novembre 2024, n. 9444).
In effetti, come osservato dal Comune nella relazione depositata in seguito all’ordinanza collegiale istruttoria, la delibera consiliare n. 3/2022 ha dato piena attuazione alle previsioni contenute nel PUC e, in particolare, all’art. 22 delle NTA, provvedendo a definire con precisione il perimetro dell’area sottoposta a tutela nell’ambito dei relativi allegati.
L’insussistenza del silenzio – assenso invocato dalla ricorrente comporta altresì che in alcun modo il provvedimento adottato dal Comune possa essere qualificato di secondo grado, con conseguente non correttezza delle prospettazioni contenute nel secondo motivo di ricorso.
Come osservato dal Comune questi vincoli sono poi tali da rendere non meritevoli di accoglimento le deduzioni della ricorrente relative alla violazione della L.R. 7/2020, in quanto il comma 2 dell’art. 122 prevede quale presupposto per l’operatività della specifica previsione relativa agli impianti di carburanti quello per cui si deve trattare di “ zone e sottozone dello strumento urbanistico generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ”. Tuttavia, per le ragioni già esposte si tratta di presupposto assente nel caso di specie.
Nel senso della mancata formazione del silenzio – assenso depone altresì l’incompletezza della documentazione prodotta dal ricorrente in sede procedimentale.
In effetti, la formazione del silenzio – assenso richiede “ una domanda completa di tutta la documentazione prescritta ” (Consiglio di Stato, IV Sez., 26 marzo 2025, n. 2528). Ed invero, “ ove l'istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l'amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell'istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un'ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità ” (T.A.R. Toscana, I Sez., 16 agosto 2025, n. 1462).
Nel caso di specie il Comune ha evidenziato la mancanza di un lungo elenco di documenti.
In particolare, l’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato ha sottolineato l’assenza della seguente documentazione:
“ a relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento conoscitivo sugli impianti tecnologici ivi presenti;
b. analitica autocertificazione corredata da una perizia durata, redatta da un tecnico iscritto all’albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme regionali in materia di impianti carburanti ed il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento;
c. planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
d. planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni od esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico od altimetrico, compresi i fabbricati„ anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
e. planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
f. planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
g. planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali previsti all'interno dell'area;
h. tutti i prospetti esterni In scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendete anche quelli delle facciate adiacenti;
i. almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota riferimento per le altezze;
j. i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
k. dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal responsabile del settore Igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.) e dall'ufficio tecnico del comune ”.
Ancora, il Comune ha sottolineato la produzione da parte del ricorrente della seguente documentazione come mere pagine in bianco:
“ Documentazione fotografica dello stato di fatto;
Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica;
perizia giurata, redatta da tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle prescrizioni di legge, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D. Lgs. n.32/1998;
copia del versamento Installazione ed esercizio di nuovo trapianto stradale di distribuzione carburanti;
copia del versamento per la richiesta del parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi;
copia del versamento per l'autorizzazione per esecuzione intervento edilizio soggetto ad autorizzazione sismica ”.
Orbene, risulta ovvio che la produzione di pagine in bianco non è idonea a sopperire alla mancata produzione dei documenti che avrebbero dovuto essere prodotti.
In ordine alle riscontrate carenze documentali il ricorrente si è limitato a sostenere in modo del tutto generico la non necessità di tale documentazione e la sufficienza di quella depositata, senza in alcun modo dimostrare tale assunto con specifico riferimento a ciascuno dei documenti indicati dal Comune.
Del resto, la documentazione richiesta risponde effettivamente a quella prescritta dalla DGRC n. 84 del 6.3.2012 a corredo delle istanze di concessione edilizia e di autorizzazione o concessione petrolifera.
Inoltre, non risulta superfluo sottolineare che anche il Comando Vigili del Fuoco di Avellino, giusta nota prot. n. 1994 del 21.9.2023 (v. pag. 38 del file prodotto in allegato al ricorso intitolato “ relazione tecnica generale allegata all’istanza depositata dal ricorrente, in uno ai relativi allegati ”), ha sottolineato la presenza di plurime carenze nell’istanza presentata dal ricorrente e che in assenza di regolarizzazione delle stesse il Comando non avrebbe potuto dare corso al procedimento amministrativo finalizzato all’espressione del parere di merito richiesto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Quanto poi all’asserita insufficienza del termine concesso in sede di preavviso di rigetto a ben vedere il termine di dieci giorni assegnato è quello previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990 e comunque il ricorrente non ha dedotto di aver richiesto alcuna proroga del termine assegnato per produrre la documentazione richiestagli, limitandosi a concludere nelle osservazioni datate 4.12.2023 nel senso di assegnare un congruo termine per il deposito dei documenti richiesti soltanto una volta superati dall’amministrazione i rilievi ostativi opposti. Così facendo il ricorrente non ha prodotto i documenti richiesti nel termine assegnatogli e le conseguenze della relativa scelta non possono che ricadere sullo stesso.
In merito poi alla dedotta necessità di applicare il soccorso istruttorio nel caso di specie l’amministrazione comunale ha richiesto al ricorrente di produrre i documenti suddetti ed il ricorrente non li ha prodotti, ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione di quanto prescritto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della L. 241/1990.
Per la verità, la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente in ricorso evidenzia che in caso di persistente carenza documentale dopo la richiesta di integrazione formulata dall’amministrazione ben può quest’ultima adottare un provvedimento di rigetto.
8. Passando alla doglianza contenuta nel quarto motivo di ricorso relativa alla violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 è sufficiente osservare che il Comune nel provvedimento finale ha espresso una motivazione che ha complessivamente preso in considerazione i profili trattati nelle osservazioni della ricorrente e che ha costituito sintetica replica alle argomentazioni sviluppate dalla ricorrente in sede endoprocedimentale.
Infine, la circostanza che i pilastri motivazionali relativi ai vincoli ed alle summenzionate carenze documentali abbiano resistito alle critiche del ricorrente e che questi siano idonei a sorreggere il provvedimento impugnato comporta la superfluità dell’esame delle censure contenute nel sesto motivo di ricorso.
9. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
10. Nulla va disposto quanto alle spese di lite attesa la mancata costituzione del Comune vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente
LO OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OL | IG RU |
IL SEGRETARIO