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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell' udienza del 27 11 2025 , ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento.
Nella causa iscritta al n. 5536-2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sig. c.f. rapp.to e difeso ai fini della presente Parte_1 C.F._1 procedura dall'Avv. Alessia Mattei domiciliato come in atti
Ricorrente
Contro
C.F. , in persona del capo Controparte_1 P.IVA_1 dell'ispettorato Dott. rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dai funzionari delegati dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr. CP_3
, domiciliato come in atti,
[...]
Resistente
Conclusioni, come da verbale di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.1993/18 del 13-
03-2019 emessa dalla con la quale si ingiungeva Controparte_4 al sig. in proprio (legale rappresentante-trasgressore) di pagare la Parte_1 somma di € 20.528,00.
Alcuna opposizione viene effettuata ad opera della società (quale Controparte_5 coobbligato in solido), avverso la relativa ordinanza, notificata.
In particolare, il ricorrente ha chiesto, di dichiararsi l'illegittimità e/o inesistenza, e/o inefficace ed illegittima e/o nullità dell' ordinanza impugnata, per le motivazioni espresse, nonché, in via subordinata, la riduzione dell'importo sanzionatorio irrogato.
Il resistente ha eccepito l'infondatezza della Controparte_1 opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea, versando in atti documentazione a supporto delle proprie eccezioni, tra l'altro, verbale;
rapporto; certificato
C.C.I.A.A.;dichiarazione spontanea del signor dichiarazioni spontanee;
Parte_2 comunicazione al centro per l'impiego
La causa è stata istruita documentalmente e decisa, ex art. 429 c.p.c.
Va evidenziato che, le contestazioni del ricorrente, attengono preliminarmente all'inesistenza giuridica dell'ordinanza impugnata e del suo procedimento notificatorio, di conseguenza è doveroso statuire in primis su tali eccezioni.
Si ritengono non meritevoli di accoglimento le eccezioni del ricorrente, inerenti ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione n. 1993/2018, poiché quest' ultima riporta sia la firma del capo dell'ispettorato territoriale – Dott. -, sia il la firma del Persona_1 responsabile del procedimento – Dott.ssa. Rossella Santoro -.
Inoltre, riguardo alla contestazione sulla asserita mancanza della data, nel provvedimento in questione, la stessa è indicata chiaramente (13-03- 2019 ) nel frontespizio dell'atto in questione.
Allo stesso modo, atteso che, l'ordinanza ingiunzione impugnata è in originale, vanno rigettate le relative eccezioni sul punto.
Riguardo alla mancata allegazione del mod M/1, po,. va detto che, nella pagina iniziale della impugnata ordinanza-ingiunzione, viene chiaramente disposto …ORDINA Al Sig. pagare quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, Parte_3 la somma complessiva di € 20.495,00..(risultante dalla somma delle sanzioni riportate nel prospetto allegato sopracitato (Mod. M/1) costituente pare integrante della presente
Ordinanza-Ingiunzione.
Il tutto in conformità all'art 3 n.3 del legge 241-1990 “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
In relazione alla contestazione, sempre ad opera del ricorrente, dei vizi inerenti la notifica dell'ordinanza impugnata, va detto che la notifica della stessa è stata effettuata dal funzionario addetto, attraverso racc. n. 787734368118-9 del 13-03-2019.
Al riguardo va detto che, la relativa normativa applicale nella fattispecie ( art 14 comma 4 legge 689-1981), prevede:" la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione"
Ciò detto, va evidenziato che, posto il carattere fidefacente dell'attività posta in essere e descritta nella predetta ordinanza, si deve concludere, in assenza di querela di falso, della veridicità di tutta l'attività descritta, di diretta percezione dell'autorità ispettiva.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010;
n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Di conseguenza, risulta validamente notificata l'ordinanza ingiunzione e il relativo allegato.
Ugualmente risulta validamente notificato, il precedente “verbale unico di accertamento e notificazione ”N. NA 00001/2015-77401 del 19-05-2015.
Infatti il predetto verbale risulta consegnato al “ destinatario persona fisica” con racc. a.r.
n.76610379110-7 (avviso di ric. n. 76178624849-9).
Anche in tal caso, atteso, per giurisprudenza costante, il carattere fidefacente, dell'attività certificativa dell'addetto alle poste, in assenza di querela di falso, si deve concludere che il predetto provvedimento risulta validamente notificato. Ulteriore eccezione sollevata da parte ricorrente attiene al difetto di motivazione della impugnata ordinanza.
Al riguardo va evidenziato che, tale ordinanza, nella sua parte introduttiva, indica chiaramente gli atti prodromici , emessi dalla resistente, in virtù dei quali è stata disposta l' ordinanza impugnata (motivazione per relationem);
Infatti, secondo la Suprema corte “In materia di sanzioni amministrative, l'ordinanza- ingiunzione irrogativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione già noto al trasgressore. Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroga la sanzione è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione ovvero corredata di motivazione soltanto apparente, non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, posto che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario. Il giudizio di opposizione ha per oggetto non già il provvedimento amministrativo ed i suoi eventuali vizi formali, ma solo il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso, del quale il giudice conosce con pienezza di poteri su tutti i profili, tanto di fatto quanto di diritto, verificando l'effettiva commissione della condotta contestata e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione inflitta.(Cass. ordinanza n. 21924 del 30 luglio 2021).
Passando all'aspetto soggettivo, l'ente resistente ha, in astratto, correttamente contestato l'illecito amministrativo, sia alla società, che al legale rappresentante (in proprio) che ha agito nell'interesse dell'ente.
Quanto sopra, in conformità dell'art.6 della legge 689-1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. Dalla visura camerale, versata in atti dalla resistente, risulta che il ricorrente, nel momento in cui è stato riscontrato l'illecito, assumeva la carica di legale rappresentante della società
Controparte_5
Passando al merito della vicenda, in seguito ad accertamenti effettuati dall' ispettorato del lavoro del lavoro di nei confronti della società Giamundo s.r.l iniziati, con il verbale CP_1 di primo accesso del 27 -02-2015, ed effettuati insieme all'ispettore dell' i.n.p.s., agli ispettori dell' a.s.l. na 3 e dei carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, presso l'attività di confezionamento di frutta secca della società “ della quale, Controparte_5 come detto, risultava essere legale rappresentante. Parte_1
Nel corso dell'attività ispettiva, venivano rinvenuti diversi soggetti intendi a svolgere attività lavorativa, prontamente identificati.
Alcuni lavoratori rilasciavano spontanee dichiarazioni, che, in uno con gli ulteriori elementi accertarti dagli operanti, portavano a ritenere, gli agenti operanti, che vi fossero due lavoratori e i quali prestavano attività lavorativa all'interno Parte_4 Parte_2 della stessa azienda senza regolare contratto (da 21 giorni il primo lavoratore e da 38 giorni il secondo lavoratore).
In particolare venivano rilasciate, in data 27-02-2015, ai funzionari ispettivi, le seguenti dichiarazioni da parte ( lavoratore con regolare contratto di lavoro): Controparte_6 lavoro alle dipendenze della come operaio a far data dal 01-09-2001; Controparte_5 lavoro che sto svolgendo unitamente a e Parte_2 Persona_2 Parte_4
(lavoratore part-time); sul lavoro ricevo ordine e direttive dal datore di lavoro sig. Parte_1
ulteriori dichiarazioni : svolgo sempre lo stesso orario di lavoro che non ho mai
[...] ridotto e lavoro anche il Sabato nei periodi Ottobre- Dicembre. Insieme a me lavorano le persone che ho indicato in precedenza..!
Anche l'altro lavoratore, regolarmente assunto ( ) rendeva dichiarazione( in Persona_2 pari data) conformi alle dichiarazioni sopra indicate rilasciate dal . CP_6
Riguardo a , premesso che lo stesso all'atto dell'accesso era intendo a Parte_4 svolgere l'attività lavorativa di consulenza informatico e contabile..,lo stesso rilasciava, ai funzionari ispettivi, le seguenti dichiarazioni : lavoro alle dipendenze di Controparte_5 nella qualità impiegato..;.. senza contratto di lavoro;
in questo momento sono addetto alla contabilità della società; sul lavoro ricevo ordine e direttive dal datore di lavoro sig.
lavoro che sto svolgendo unitamente a L'importo della Parte_1 Parte_2 retribuzione percepita è pari ad € 50,00 ogni volta che vengo a lavorare che viene corrisposte da a mezzo di contanti..; in ordine al prospetto paga dichiaro di non Parte_1 averlo ricevuto , cioè di aver sottoscritto alcune altre ricevute relative alle retribuzioni,…; in ordine a lettera di assunzione e/o copia contratto e/o modello UNILAV dichiaro “di non averla ricevuta né di aver ricevuto alcun altro documento da lavoro..; lavoro n. 2 giorni effettivi a settimana…lavoro dalle ore 9,00 in media 6 ore per giornata .
L'altro soggetto, in relazione al quale gli organi ispettivi hanno contestato la sussistenza di lavoro sommerso, è che al momento dell'accesso, secondo quanto dichiarato Parte_2 dagli ispettori, era intendo a svolgere l'attività di operaio, presso il laboratorio, con l'utilizzo della attrezzatura da lavoro ( carrello sollevatore), e nel processo verbale di dichiarazione spontanea, sempre in occasione dell'accesso ispettivo del 27-02-2015 ha dichiarato :” lavoro alle dipendenze della far data dal 08-09-2009; con la qualifica di Controparte_7 magazziniere;
nella qualità di manovale a far data dal 06-09-2019;; sul lavoro ricevo ordine e direttive dal datore di lavoro sig. ; lavoro che sto svolgendo unitamente Parte_1
a .;.. ..;..; da quanto sono stato assunto i miei compagni di lavoro sono Parte_2 Pt_4 stati…Nicola..che lavora in ufficio.. L'importo della retribuzione percepita è pari ad € 900,00 circa che viene corrisposte da a mezzo di contanti..; in ordine al prospetto Parte_1 paga dichiaro di non averlo ricevuto , cioè di aver sottoscritto alcune altre ricevute relative alle retribuzioni,…; in ordine a lettera di assunzione e/o copia contratto e/o modello UNILAV dichiaro “di averlo ricevuta ..ma il 17 Gennaio 2015 ho rassegnato le dimissioni..; lavoro n.
5 con riposo il sabato e la domenica lavoro dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00.;..; ..dichiaro di usufruire delle ferie.. ; ulteriori dichiarazioni : ho rassegnato le dimissioni da questa società il 07 Gennaio di quest'anno, ma in realtà il mio rapporto di lavoro è continuato, anche sé non ho lavorato proprio tutti giorni.
Riguardo a quest'ultimo lavoratore, va detto che, in seguito all'accesso ispettivo (il 27-02-
2015) alle ore 16: 37 di tale data, la società inoltrava al Centro per Controparte_5
l'Impiego, comunicazione con la quale veniva annullata la precedente comunicazione del
17 Gennaio 2015 (dimissioni presentate a far data dal 24-12-2014).
Riguardo al dipendente la comunicazione obbligatoria di assunzione Parte_4 era stata trasmessa il 27-02-2016 alle ore 17 :32 con prot. N.00268340 e rettificata in data
02-03-2015 con prot. N.00277436, relativamente al numero delle ore settimanali portate da 12 a 20.
Successivamente a tale accesso ispettivo è stato emesso, in data 19-05-2015, il verbale unico di accertamento e notificazione ”N. NA 00001/2015-77401 del 19-05-2015
(notificato, come detto, in data 22-05-2015) a carico di quale Parte_1 trasgressore-amministratore unico (oltre che alla predetta società quale Controparte_5 quale obbligata in solido). In tale atto venivano contestate al ricorrente le seguenti violazioni:
a) art. 3 comma 3 della legge 72/2002 e ss.mm. per aver impiegato alla data dell'ispezione,
2 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
b) per non aver consegnato, il datore di lavoro, ad 1 lavoratore all'atto dell'assunzione-prima dell'immissione al lavoro una copia dell'instaurazione del rapporto di lavoro..
c) per non aver comunicato al competente Centro Provinciale per l'Impiego entro 5 giorni la risoluzione del rapporto di lavoro di 1 lavoratore.
Ciò posto va detto che, in punto di diritto, in relazione al lavoro sommerso, la specifica normativa prevede : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata, in conformità, all'art. 6 comma 3 L.
689/198, a quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1
al momento della commissione della violazione, nonché alla Parte_5 predetta società, quale obbligata in solido .
Risulta effettuata, ad opera del ricorrente, comunicazione di annullamento della procedura di dimissioni , in relazione al lavoratore con la quale veniva annullata la Pt_2 precedente comunicazione del 17 Gennaio 2015 (dimissioni presentate a far data dal 24-
12-2014).
Nonchè comunicazione Unilav del lavoratore del 02-03-2015. Parte_4
Inoltre come si constatare dagli atti di causa, i ricorrenti non hanno provveduto ad effettuare il pagamento che avrebbe estinto l'illecito e né, tantomeno, si sono avvalsi della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689-1981.
Ciò posto, va detto che, nel caso di specie, non risultano, chiaramente, meritevoli di accoglimento le richieste avanzate da parte ricorrente.
Infatti, oltre a quanto accertato in modo diretto dai funzionari ispettivi, le dichiarazioni rilasciate agli stessi organi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente rilevanza probatoria.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010; n.
3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
Precisando che, relativamente a quanto riscontrato personalmente dagli agenti ispettivi, sussiste la fede privilegiata, mentre in relazione alle dichiarazioni rilasciate, la fede privilegiata sussistete solamente sull'aspetto formale della loro sussistenza.
Riguardo al contenuto di dette dichiarazioni, lo stesso sarà liberamente valutabile dal
Giudicante.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rilasciate sono estremamente circostanziate ( orario lavorativo, mansioni, inizio dell'attività lavorativa, soggetto che impartiva le direttive, modalità di pagamento degli emolumenti e soggetto erogatore) e perfettamente coincidenti tra di loro, nonché con gli altri elementi probatori acquisiti, in primis con quanto riscontrato dagli ispettori all'atto di accesso e descritto nel relativo verbale.
Allo stesso modo non meritevole di accoglimento e l'ulteriore richiesta avanzata, in via subordinata, da parte resistente, di riduzione degli importi ingiunti, ritenuti eccessivi.
In particolare, parte ricorrente eccepisce, in presenza di due lavoratori in nero l'omessa applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 legge 689/1981.
Al riguardo va detto che, secondo la Corte di Cassazione,«l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile alle violazioni amministrative in materia lavoristica»(Cass. n.
23054/2017).
Secondo Suprema Corte, nella sentenza sopra indicata, alle violazioni in materia di lavoro e da sanzioni previste per il lavoro sommerso (cd. maxi sanzione), in caso di pluralità di lavoratori (per i quali si contestata il lavoro sommerso), non si applica l'istituto del cumulo giuridico, non potendo pertanto le condotte interessate essere unificate dal vincolo della continuazione.
Quindi nel caso in esame, è stato correttamente applicato il principio del cumulo materiale.
Ciò posto va considerato : il numero dei lavoratori interessati e il numero di giorni per i quali vi è stato lavoro sommerso 21 ( ) e 38 ( si ritiene che Parte_4 Parte_2 le, relative, sanzione irrogate siano chiaramente congrue rispetto alla condotta illecita tenuta dalla ricorrente.
Ugualmente sono, chiaramente, legittime le sanzioni irrogate per non aver consegnato, il datore di lavoro, ad 1 lavoratore all'atto dell'assunzione-prima
dell'immissione al lavoro una copia dell'instaurazione del rapporto di lavoro ..(nel caso di
) e per non aver comunicato al competente Centro Provinciale per l'Impiego Parte_4 entro 5 giorni la risoluzione del rapporto di lavoro di 1 lavoratore 8nel caso di ). Pt_2
Per tale motivo è da ritenersi, che le sanzioni siano state correttamente irrogate e di conseguenza va dichiarata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, che qui si impugna, emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione nei riguardi di quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1 CP_5
[...]
Si deve quindi concludere per il rigetto del presente ricorso.
Riguardo al governo delle spese va detto che, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, esclusa la fase istruttoria, in conformità del D.M.55/2014 e successive modifiche, negli importi minimi considerata non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, ridotte del 20% ai sensi dell'art.9,
D.Lgs. n.149/2015,
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, nel proc. n. 5536-2019 r.g. -, così provvede:
- Rigetta il presente ricorso e conferma l' ordinanza-ingiunzione n.
n.1993/18 del 13-03-2019 impugnata.
- condanna il ricorrenti , nei riguardi al pagamento della resistente delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 1.360,00.
- Nola lì 16 12 2025 Il Gu.
Dr Alfredo Granata
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'esito dell' udienza del 27 11 2025 , ex art. 429 c.p.c., tenutati in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., letti gli atti delle parti costituite, ha pronunciato il seguente provvedimento.
Nella causa iscritta al n. 5536-2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sig. c.f. rapp.to e difeso ai fini della presente Parte_1 C.F._1 procedura dall'Avv. Alessia Mattei domiciliato come in atti
Ricorrente
Contro
C.F. , in persona del capo Controparte_1 P.IVA_1 dell'ispettorato Dott. rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dai funzionari delegati dr.ssa Rossella Santoro e dalla dr. CP_3
, domiciliato come in atti,
[...]
Resistente
Conclusioni, come da verbale di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n.1993/18 del 13-
03-2019 emessa dalla con la quale si ingiungeva Controparte_4 al sig. in proprio (legale rappresentante-trasgressore) di pagare la Parte_1 somma di € 20.528,00.
Alcuna opposizione viene effettuata ad opera della società (quale Controparte_5 coobbligato in solido), avverso la relativa ordinanza, notificata.
In particolare, il ricorrente ha chiesto, di dichiararsi l'illegittimità e/o inesistenza, e/o inefficace ed illegittima e/o nullità dell' ordinanza impugnata, per le motivazioni espresse, nonché, in via subordinata, la riduzione dell'importo sanzionatorio irrogato.
Il resistente ha eccepito l'infondatezza della Controparte_1 opposizione e il conseguente rigetto della domanda attorea, versando in atti documentazione a supporto delle proprie eccezioni, tra l'altro, verbale;
rapporto; certificato
C.C.I.A.A.;dichiarazione spontanea del signor dichiarazioni spontanee;
Parte_2 comunicazione al centro per l'impiego
La causa è stata istruita documentalmente e decisa, ex art. 429 c.p.c.
Va evidenziato che, le contestazioni del ricorrente, attengono preliminarmente all'inesistenza giuridica dell'ordinanza impugnata e del suo procedimento notificatorio, di conseguenza è doveroso statuire in primis su tali eccezioni.
Si ritengono non meritevoli di accoglimento le eccezioni del ricorrente, inerenti ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione n. 1993/2018, poiché quest' ultima riporta sia la firma del capo dell'ispettorato territoriale – Dott. -, sia il la firma del Persona_1 responsabile del procedimento – Dott.ssa. Rossella Santoro -.
Inoltre, riguardo alla contestazione sulla asserita mancanza della data, nel provvedimento in questione, la stessa è indicata chiaramente (13-03- 2019 ) nel frontespizio dell'atto in questione.
Allo stesso modo, atteso che, l'ordinanza ingiunzione impugnata è in originale, vanno rigettate le relative eccezioni sul punto.
Riguardo alla mancata allegazione del mod M/1, po,. va detto che, nella pagina iniziale della impugnata ordinanza-ingiunzione, viene chiaramente disposto …ORDINA Al Sig. pagare quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, Parte_3 la somma complessiva di € 20.495,00..(risultante dalla somma delle sanzioni riportate nel prospetto allegato sopracitato (Mod. M/1) costituente pare integrante della presente
Ordinanza-Ingiunzione.
Il tutto in conformità all'art 3 n.3 del legge 241-1990 “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
In relazione alla contestazione, sempre ad opera del ricorrente, dei vizi inerenti la notifica dell'ordinanza impugnata, va detto che la notifica della stessa è stata effettuata dal funzionario addetto, attraverso racc. n. 787734368118-9 del 13-03-2019.
Al riguardo va detto che, la relativa normativa applicale nella fattispecie ( art 14 comma 4 legge 689-1981), prevede:" la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione"
Ciò detto, va evidenziato che, posto il carattere fidefacente dell'attività posta in essere e descritta nella predetta ordinanza, si deve concludere, in assenza di querela di falso, della veridicità di tutta l'attività descritta, di diretta percezione dell'autorità ispettiva.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010;
n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Di conseguenza, risulta validamente notificata l'ordinanza ingiunzione e il relativo allegato.
Ugualmente risulta validamente notificato, il precedente “verbale unico di accertamento e notificazione ”N. NA 00001/2015-77401 del 19-05-2015.
Infatti il predetto verbale risulta consegnato al “ destinatario persona fisica” con racc. a.r.
n.76610379110-7 (avviso di ric. n. 76178624849-9).
Anche in tal caso, atteso, per giurisprudenza costante, il carattere fidefacente, dell'attività certificativa dell'addetto alle poste, in assenza di querela di falso, si deve concludere che il predetto provvedimento risulta validamente notificato. Ulteriore eccezione sollevata da parte ricorrente attiene al difetto di motivazione della impugnata ordinanza.
Al riguardo va evidenziato che, tale ordinanza, nella sua parte introduttiva, indica chiaramente gli atti prodromici , emessi dalla resistente, in virtù dei quali è stata disposta l' ordinanza impugnata (motivazione per relationem);
Infatti, secondo la Suprema corte “In materia di sanzioni amministrative, l'ordinanza- ingiunzione irrogativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione già noto al trasgressore. Il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroga la sanzione è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione ovvero corredata di motivazione soltanto apparente, non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, posto che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario. Il giudizio di opposizione ha per oggetto non già il provvedimento amministrativo ed i suoi eventuali vizi formali, ma solo il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso, del quale il giudice conosce con pienezza di poteri su tutti i profili, tanto di fatto quanto di diritto, verificando l'effettiva commissione della condotta contestata e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione inflitta.(Cass. ordinanza n. 21924 del 30 luglio 2021).
Passando all'aspetto soggettivo, l'ente resistente ha, in astratto, correttamente contestato l'illecito amministrativo, sia alla società, che al legale rappresentante (in proprio) che ha agito nell'interesse dell'ente.
Quanto sopra, in conformità dell'art.6 della legge 689-1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. Dalla visura camerale, versata in atti dalla resistente, risulta che il ricorrente, nel momento in cui è stato riscontrato l'illecito, assumeva la carica di legale rappresentante della società
Controparte_5
Passando al merito della vicenda, in seguito ad accertamenti effettuati dall' ispettorato del lavoro del lavoro di nei confronti della società Giamundo s.r.l iniziati, con il verbale CP_1 di primo accesso del 27 -02-2015, ed effettuati insieme all'ispettore dell' i.n.p.s., agli ispettori dell' a.s.l. na 3 e dei carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, presso l'attività di confezionamento di frutta secca della società “ della quale, Controparte_5 come detto, risultava essere legale rappresentante. Parte_1
Nel corso dell'attività ispettiva, venivano rinvenuti diversi soggetti intendi a svolgere attività lavorativa, prontamente identificati.
Alcuni lavoratori rilasciavano spontanee dichiarazioni, che, in uno con gli ulteriori elementi accertarti dagli operanti, portavano a ritenere, gli agenti operanti, che vi fossero due lavoratori e i quali prestavano attività lavorativa all'interno Parte_4 Parte_2 della stessa azienda senza regolare contratto (da 21 giorni il primo lavoratore e da 38 giorni il secondo lavoratore).
In particolare venivano rilasciate, in data 27-02-2015, ai funzionari ispettivi, le seguenti dichiarazioni da parte ( lavoratore con regolare contratto di lavoro): Controparte_6 lavoro alle dipendenze della come operaio a far data dal 01-09-2001; Controparte_5 lavoro che sto svolgendo unitamente a e Parte_2 Persona_2 Parte_4
(lavoratore part-time); sul lavoro ricevo ordine e direttive dal datore di lavoro sig. Parte_1
ulteriori dichiarazioni : svolgo sempre lo stesso orario di lavoro che non ho mai
[...] ridotto e lavoro anche il Sabato nei periodi Ottobre- Dicembre. Insieme a me lavorano le persone che ho indicato in precedenza..!
Anche l'altro lavoratore, regolarmente assunto ( ) rendeva dichiarazione( in Persona_2 pari data) conformi alle dichiarazioni sopra indicate rilasciate dal . CP_6
Riguardo a , premesso che lo stesso all'atto dell'accesso era intendo a Parte_4 svolgere l'attività lavorativa di consulenza informatico e contabile..,lo stesso rilasciava, ai funzionari ispettivi, le seguenti dichiarazioni : lavoro alle dipendenze di Controparte_5 nella qualità impiegato..;.. senza contratto di lavoro;
in questo momento sono addetto alla contabilità della società; sul lavoro ricevo ordine e direttive dal datore di lavoro sig.
lavoro che sto svolgendo unitamente a L'importo della Parte_1 Parte_2 retribuzione percepita è pari ad € 50,00 ogni volta che vengo a lavorare che viene corrisposte da a mezzo di contanti..; in ordine al prospetto paga dichiaro di non Parte_1 averlo ricevuto , cioè di aver sottoscritto alcune altre ricevute relative alle retribuzioni,…; in ordine a lettera di assunzione e/o copia contratto e/o modello UNILAV dichiaro “di non averla ricevuta né di aver ricevuto alcun altro documento da lavoro..; lavoro n. 2 giorni effettivi a settimana…lavoro dalle ore 9,00 in media 6 ore per giornata .
L'altro soggetto, in relazione al quale gli organi ispettivi hanno contestato la sussistenza di lavoro sommerso, è che al momento dell'accesso, secondo quanto dichiarato Parte_2 dagli ispettori, era intendo a svolgere l'attività di operaio, presso il laboratorio, con l'utilizzo della attrezzatura da lavoro ( carrello sollevatore), e nel processo verbale di dichiarazione spontanea, sempre in occasione dell'accesso ispettivo del 27-02-2015 ha dichiarato :” lavoro alle dipendenze della far data dal 08-09-2009; con la qualifica di Controparte_7 magazziniere;
nella qualità di manovale a far data dal 06-09-2019;; sul lavoro ricevo ordine e direttive dal datore di lavoro sig. ; lavoro che sto svolgendo unitamente Parte_1
a .;.. ..;..; da quanto sono stato assunto i miei compagni di lavoro sono Parte_2 Pt_4 stati…Nicola..che lavora in ufficio.. L'importo della retribuzione percepita è pari ad € 900,00 circa che viene corrisposte da a mezzo di contanti..; in ordine al prospetto Parte_1 paga dichiaro di non averlo ricevuto , cioè di aver sottoscritto alcune altre ricevute relative alle retribuzioni,…; in ordine a lettera di assunzione e/o copia contratto e/o modello UNILAV dichiaro “di averlo ricevuta ..ma il 17 Gennaio 2015 ho rassegnato le dimissioni..; lavoro n.
5 con riposo il sabato e la domenica lavoro dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00.;..; ..dichiaro di usufruire delle ferie.. ; ulteriori dichiarazioni : ho rassegnato le dimissioni da questa società il 07 Gennaio di quest'anno, ma in realtà il mio rapporto di lavoro è continuato, anche sé non ho lavorato proprio tutti giorni.
Riguardo a quest'ultimo lavoratore, va detto che, in seguito all'accesso ispettivo (il 27-02-
2015) alle ore 16: 37 di tale data, la società inoltrava al Centro per Controparte_5
l'Impiego, comunicazione con la quale veniva annullata la precedente comunicazione del
17 Gennaio 2015 (dimissioni presentate a far data dal 24-12-2014).
Riguardo al dipendente la comunicazione obbligatoria di assunzione Parte_4 era stata trasmessa il 27-02-2016 alle ore 17 :32 con prot. N.00268340 e rettificata in data
02-03-2015 con prot. N.00277436, relativamente al numero delle ore settimanali portate da 12 a 20.
Successivamente a tale accesso ispettivo è stato emesso, in data 19-05-2015, il verbale unico di accertamento e notificazione ”N. NA 00001/2015-77401 del 19-05-2015
(notificato, come detto, in data 22-05-2015) a carico di quale Parte_1 trasgressore-amministratore unico (oltre che alla predetta società quale Controparte_5 quale obbligata in solido). In tale atto venivano contestate al ricorrente le seguenti violazioni:
a) art. 3 comma 3 della legge 72/2002 e ss.mm. per aver impiegato alla data dell'ispezione,
2 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
b) per non aver consegnato, il datore di lavoro, ad 1 lavoratore all'atto dell'assunzione-prima dell'immissione al lavoro una copia dell'instaurazione del rapporto di lavoro..
c) per non aver comunicato al competente Centro Provinciale per l'Impiego entro 5 giorni la risoluzione del rapporto di lavoro di 1 lavoratore.
Ciò posto va detto che, in punto di diritto, in relazione al lavoro sommerso, la specifica normativa prevede : il datore che impiega lavoratori con vincolo di subordinazione e omette la comunicazione preventiva di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente a quello in cui il rapporto si instaura, commette un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti.
Detto illecito si consuma quando, trascorso il tempo richiesto dalla legge per comunicare l'avvenuta assunzione, la comunicazione non viene effettuata.
Nel caso di specie, la sanzione è stata irrogata, in conformità, all'art. 6 comma 3 L.
689/198, a quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1
al momento della commissione della violazione, nonché alla Parte_5 predetta società, quale obbligata in solido .
Risulta effettuata, ad opera del ricorrente, comunicazione di annullamento della procedura di dimissioni , in relazione al lavoratore con la quale veniva annullata la Pt_2 precedente comunicazione del 17 Gennaio 2015 (dimissioni presentate a far data dal 24-
12-2014).
Nonchè comunicazione Unilav del lavoratore del 02-03-2015. Parte_4
Inoltre come si constatare dagli atti di causa, i ricorrenti non hanno provveduto ad effettuare il pagamento che avrebbe estinto l'illecito e né, tantomeno, si sono avvalsi della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689-1981.
Ciò posto, va detto che, nel caso di specie, non risultano, chiaramente, meritevoli di accoglimento le richieste avanzate da parte ricorrente.
Infatti, oltre a quanto accertato in modo diretto dai funzionari ispettivi, le dichiarazioni rilasciate agli stessi organi dell'ispettorato del lavoro ( nel verbale ispettivo oppure in atto allegato), nell'esercizio delle loro funzioni, ( come nel caso di specie), assumono, chiaramente rilevanza probatoria.
Infatti secondo la Suprema Corte “ E' principio consolidato ( Cass. n. 9251 del 2010; n.
3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico..fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” .
Dunque, in assenza di “querela di falso” sono da ritenersi pienamente utilizzabili le dichiarazioni contenute in tale verbale, nonché quanto riscontrato dagli accertatori e descritto in detto verbale.
Precisando che, relativamente a quanto riscontrato personalmente dagli agenti ispettivi, sussiste la fede privilegiata, mentre in relazione alle dichiarazioni rilasciate, la fede privilegiata sussistete solamente sull'aspetto formale della loro sussistenza.
Riguardo al contenuto di dette dichiarazioni, lo stesso sarà liberamente valutabile dal
Giudicante.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rilasciate sono estremamente circostanziate ( orario lavorativo, mansioni, inizio dell'attività lavorativa, soggetto che impartiva le direttive, modalità di pagamento degli emolumenti e soggetto erogatore) e perfettamente coincidenti tra di loro, nonché con gli altri elementi probatori acquisiti, in primis con quanto riscontrato dagli ispettori all'atto di accesso e descritto nel relativo verbale.
Allo stesso modo non meritevole di accoglimento e l'ulteriore richiesta avanzata, in via subordinata, da parte resistente, di riduzione degli importi ingiunti, ritenuti eccessivi.
In particolare, parte ricorrente eccepisce, in presenza di due lavoratori in nero l'omessa applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 legge 689/1981.
Al riguardo va detto che, secondo la Corte di Cassazione,«l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile alle violazioni amministrative in materia lavoristica»(Cass. n.
23054/2017).
Secondo Suprema Corte, nella sentenza sopra indicata, alle violazioni in materia di lavoro e da sanzioni previste per il lavoro sommerso (cd. maxi sanzione), in caso di pluralità di lavoratori (per i quali si contestata il lavoro sommerso), non si applica l'istituto del cumulo giuridico, non potendo pertanto le condotte interessate essere unificate dal vincolo della continuazione.
Quindi nel caso in esame, è stato correttamente applicato il principio del cumulo materiale.
Ciò posto va considerato : il numero dei lavoratori interessati e il numero di giorni per i quali vi è stato lavoro sommerso 21 ( ) e 38 ( si ritiene che Parte_4 Parte_2 le, relative, sanzione irrogate siano chiaramente congrue rispetto alla condotta illecita tenuta dalla ricorrente.
Ugualmente sono, chiaramente, legittime le sanzioni irrogate per non aver consegnato, il datore di lavoro, ad 1 lavoratore all'atto dell'assunzione-prima
dell'immissione al lavoro una copia dell'instaurazione del rapporto di lavoro ..(nel caso di
) e per non aver comunicato al competente Centro Provinciale per l'Impiego Parte_4 entro 5 giorni la risoluzione del rapporto di lavoro di 1 lavoratore 8nel caso di ). Pt_2
Per tale motivo è da ritenersi, che le sanzioni siano state correttamente irrogate e di conseguenza va dichiarata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, che qui si impugna, emessa dalla resistente e la conseguente irrogazione della sanzione nei riguardi di quale trasgressore- legale rappresentante della società Parte_1 CP_5
[...]
Si deve quindi concludere per il rigetto del presente ricorso.
Riguardo al governo delle spese va detto che, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, esclusa la fase istruttoria, in conformità del D.M.55/2014 e successive modifiche, negli importi minimi considerata non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, ridotte del 20% ai sensi dell'art.9,
D.Lgs. n.149/2015,
P.q.m.
Il G.U. dottor Alfredo Granata, nel proc. n. 5536-2019 r.g. -, così provvede:
- Rigetta il presente ricorso e conferma l' ordinanza-ingiunzione n.
n.1993/18 del 13-03-2019 impugnata.
- condanna il ricorrenti , nei riguardi al pagamento della resistente delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 1.360,00.
- Nola lì 16 12 2025 Il Gu.
Dr Alfredo Granata