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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BG0149773 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17 settembre 2025 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 2025BG0149773 – atto n. 2025BG0159208 notificato al Ricorrente_1 e atto n. 2025 BG0159207 notificato alla Ricorrente_2, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo, avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale.
Il ricorso veniva iscritto con n. 556/2025 R.G.R.
I ricorrenti riferivano di essere comproprietari dell'immobile sito in Indirizzo_1, accatastato al foglio 1, particella 5757, suddiviso in due distinte e separate unità abitative identificate con sub 1 e sub 2.
A seguito dell'acquisto dell'immobile in data 14 febbraio 2024 i ricorrenti provvedevano ad accorpare i due immobili e, tramite tecnico incaricato, presentavano docfa indicando l'immobile come unico e accatastato sub 701, cat. A/7, classe 1, vani 11, rendita 852,15.
Eccepivano l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto lo stesso non riconosceva l'unicità del nuovo immobile, ma continuava considerare le due unità immobiliari al piano terra ed al primo piano come funzionalmente autonome, non prendendo in considerazione, anche per l'assenza di un sopralluogo, le effettive caratteristiche dell'immobile, in cui il piano terra era ormai adibito a locali di servizio, quali lavanderia, studio e sala ludica e l'assenza di autonomia era attestata dalla mancanza di una cucina.
Producevano relazione tecnica, a firma dell'Arch. Nominativo_1, secondo cui tutto l'immobile di proprietà dei ricorrenti doveva essere considerato unica unità abitativa.
Rilevavano che l'Ufficio aveva comunque provveduto, riportando l'immobile alle due unità distinte preesistenti, ad innalzare la rendita di ciascuna di esse senza alcuna giustificazione e motivazione, previa comparazione con unica unità abitativa limitrofa.
Chiedevano infine a questa Corte di assumere la testimonianza del geom. Nominativo_2, che si è occupato dei lavori edili ed ha presentato la docfa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come, a fronte di presentazione di docfa da parte di un contribuente, non è necessario alcuni sopralluogo o contraddittorio endoprocedimentale, atteso che le determinazioni dell'amministrazione finanziaria possono fondarsi proprio sulla documentazione offerta dalla parte privata.
Rilevava come i ricorrenti non avessero presentato planimetrie conformi alla mutazione dello stato dei luoghi e produceva alcune fotografie attestanti la totale autonimia funzionale delle due unità abitative poste al piano terra ed al primo piano, tanto che esse avevano un ingresso indipendente ed erano collegate esclusivamente da una scala esterna comune. Confermava l'esattezza delle rendite catastali attribuite agli immobili, in considerazione dell'accatastamento di immobili vicini delle medesime caratteristiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontestati.
In data 14 febbraio 2024 i ricorrenti hanno acquistato, in comproprietà, immobile sito in Indirizzo_1 , suddiviso in due distinte e separate unità abitative identificate con sub 1 e sub 2.
A seguito dell'acquisto dell'immobile, i ricorrenti hanno provveduto ad accorpare i due immobili e, tramite tecnico incaricato, presentavano docfa indicando l'immobile come unico e accatastato Indirizzo_2
vani 11, rendita 852,15.
Dalla docfa presentata e dalla relazione dell'arch. Nominativo_1 risulta così che l'unità abitativa al primo piano sia composta da cucina, sala da pranzo, camera da letto, cameretta, soggiorno e servizi igienici, mentre al piano terra lavanderia, locale tecnico, studio, locale deposito e un bagno.
Tale suddivisione non è contraddetta dall'Agenzia delle Entrate.
Risulta allora evidente che, contrariamente allo stato dei luoghi prima degli interventi edilizi effettuati dopo l'acquisto, l'unità al piano terra non ha più alcuna autonomia funzionale, essendovi solo locali evidentemente accessori all'abitazione del primo piano;
mancano infatti, in primis, la cucina, ma anche camere per la privata dimora presenti in una separata unità abitativa.
Risulta dunque corretta la docfa nella parte in cui considera l'immobile, prima frazionato in due distinte unità abitative identificate con sub 1 e sub 2, in unica unità abitativa identificata con Indirizzo_2
D'altra parte i ricorrenti sono coniugi e coabitano.
Nessun particolare rilievo ha l'assenza di un collegamento interno tra le due unità abitative, in quanto la scala esterna comune ed i due separati accessi (spesso presenti anche in case su più piani ed internamente collegate) sono pienamente giustificate dal ruolo di servizio dell'unità al piano terra.
Né, ai fini tributari, è significativa la mancata produzione di planimetrie aggiornate allo stato dei luoghi successivo ai lavori effettuati, competendo al Comune ed agli organi competenti la verifica sulla legittimità delle opere da un punto di vista edilizio o urbanistico (agli atti non vi è menzione di alcuna contestazione in tal senso).
L'atto impugnato ha rettificato la docfa solo con riferimento alla unicità o pluralità di unità abitative, nulla essendo in contestazione si categoria, classe, vani e rendita catastale dell'immobile unico accorpato. L'accoglimento del ricorso per le ragioni suevidenziate esime, per il principio della ragione più liquida, dalla necessità di esaminare i restanti motivi di ricorso.
Stante la particolarità della vicenda, è congruo ed equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
EN NE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BG0149773 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17 settembre 2025 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. 2025BG0149773 – atto n. 2025BG0159208 notificato al Ricorrente_1 e atto n. 2025 BG0159207 notificato alla Ricorrente_2, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bergamo, avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale.
Il ricorso veniva iscritto con n. 556/2025 R.G.R.
I ricorrenti riferivano di essere comproprietari dell'immobile sito in Indirizzo_1, accatastato al foglio 1, particella 5757, suddiviso in due distinte e separate unità abitative identificate con sub 1 e sub 2.
A seguito dell'acquisto dell'immobile in data 14 febbraio 2024 i ricorrenti provvedevano ad accorpare i due immobili e, tramite tecnico incaricato, presentavano docfa indicando l'immobile come unico e accatastato sub 701, cat. A/7, classe 1, vani 11, rendita 852,15.
Eccepivano l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto lo stesso non riconosceva l'unicità del nuovo immobile, ma continuava considerare le due unità immobiliari al piano terra ed al primo piano come funzionalmente autonome, non prendendo in considerazione, anche per l'assenza di un sopralluogo, le effettive caratteristiche dell'immobile, in cui il piano terra era ormai adibito a locali di servizio, quali lavanderia, studio e sala ludica e l'assenza di autonomia era attestata dalla mancanza di una cucina.
Producevano relazione tecnica, a firma dell'Arch. Nominativo_1, secondo cui tutto l'immobile di proprietà dei ricorrenti doveva essere considerato unica unità abitativa.
Rilevavano che l'Ufficio aveva comunque provveduto, riportando l'immobile alle due unità distinte preesistenti, ad innalzare la rendita di ciascuna di esse senza alcuna giustificazione e motivazione, previa comparazione con unica unità abitativa limitrofa.
Chiedevano infine a questa Corte di assumere la testimonianza del geom. Nominativo_2, che si è occupato dei lavori edili ed ha presentato la docfa.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come, a fronte di presentazione di docfa da parte di un contribuente, non è necessario alcuni sopralluogo o contraddittorio endoprocedimentale, atteso che le determinazioni dell'amministrazione finanziaria possono fondarsi proprio sulla documentazione offerta dalla parte privata.
Rilevava come i ricorrenti non avessero presentato planimetrie conformi alla mutazione dello stato dei luoghi e produceva alcune fotografie attestanti la totale autonimia funzionale delle due unità abitative poste al piano terra ed al primo piano, tanto che esse avevano un ingresso indipendente ed erano collegate esclusivamente da una scala esterna comune. Confermava l'esattezza delle rendite catastali attribuite agli immobili, in considerazione dell'accatastamento di immobili vicini delle medesime caratteristiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
I fatti del processo sono pacifici ed incontestati.
In data 14 febbraio 2024 i ricorrenti hanno acquistato, in comproprietà, immobile sito in Indirizzo_1 , suddiviso in due distinte e separate unità abitative identificate con sub 1 e sub 2.
A seguito dell'acquisto dell'immobile, i ricorrenti hanno provveduto ad accorpare i due immobili e, tramite tecnico incaricato, presentavano docfa indicando l'immobile come unico e accatastato Indirizzo_2
vani 11, rendita 852,15.
Dalla docfa presentata e dalla relazione dell'arch. Nominativo_1 risulta così che l'unità abitativa al primo piano sia composta da cucina, sala da pranzo, camera da letto, cameretta, soggiorno e servizi igienici, mentre al piano terra lavanderia, locale tecnico, studio, locale deposito e un bagno.
Tale suddivisione non è contraddetta dall'Agenzia delle Entrate.
Risulta allora evidente che, contrariamente allo stato dei luoghi prima degli interventi edilizi effettuati dopo l'acquisto, l'unità al piano terra non ha più alcuna autonomia funzionale, essendovi solo locali evidentemente accessori all'abitazione del primo piano;
mancano infatti, in primis, la cucina, ma anche camere per la privata dimora presenti in una separata unità abitativa.
Risulta dunque corretta la docfa nella parte in cui considera l'immobile, prima frazionato in due distinte unità abitative identificate con sub 1 e sub 2, in unica unità abitativa identificata con Indirizzo_2
D'altra parte i ricorrenti sono coniugi e coabitano.
Nessun particolare rilievo ha l'assenza di un collegamento interno tra le due unità abitative, in quanto la scala esterna comune ed i due separati accessi (spesso presenti anche in case su più piani ed internamente collegate) sono pienamente giustificate dal ruolo di servizio dell'unità al piano terra.
Né, ai fini tributari, è significativa la mancata produzione di planimetrie aggiornate allo stato dei luoghi successivo ai lavori effettuati, competendo al Comune ed agli organi competenti la verifica sulla legittimità delle opere da un punto di vista edilizio o urbanistico (agli atti non vi è menzione di alcuna contestazione in tal senso).
L'atto impugnato ha rettificato la docfa solo con riferimento alla unicità o pluralità di unità abitative, nulla essendo in contestazione si categoria, classe, vani e rendita catastale dell'immobile unico accorpato. L'accoglimento del ricorso per le ragioni suevidenziate esime, per il principio della ragione più liquida, dalla necessità di esaminare i restanti motivi di ricorso.
Stante la particolarità della vicenda, è congruo ed equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
EN NE