Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1418/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 05/11/1970, elettivamente domiciliata in VIA TRENTO, 109 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. GENNATIEMPO MASSIMO (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
OPPONENTE E (P.I. ), con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Clitunno n. 51 in persona dell'Amministratore Delegato sig (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...] degli Appennini n. 47, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in atti, dall'Avvocato Teodoro De Divitiis ( del Foro di Salerno e CodiceFiscale_4 dall'Avvocato Giuseppe Calabrò ) del Foro di Lagonegro, CodiceFiscale_5
ST
, domiciliato in Torre Annunziata al C.so V. Emanuele III n. 78 CP_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 2/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2234/2019, depositato in data 6/12/2019, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 9922,35, oltre interessi e spese, per la fornitura di gas di cui alle fatture prodotte. Parte opponente eccepiva l'inidoneità delle fatture a provare il credito ed evidenziava che il credito si riferiva ad un periodo antecedente alla stipula del contratto, avvenuto
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1. Questioni preliminari. In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non CP_3 costituito.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”).
N.R.G. 1418/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Come risulta dalla documentazione prodotta in sede monitoria, risulta stipulato un contratto di fornitura da in data 12/2/2016 e le fatture sono tutte Parte_1 relativi a consumi successivi a tale data, a nulla rilevando l'eccepita sussistenza di una precedente fornitura a favore di tra l'altro non provata. CP_3
Parte opponente non ha disconosciuto il contratto, né ha contestato la fornitura, né ha eccepito un malfunzionamento del contatore. Nel rapporto di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002; App. Catania Sez. I, 18/01/2007). Nel caso di specie l'opponente non ha in alcun modo fornito prova contraria al fine di superare la presunzione. Come stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il gestore della rete di distribuzione gas, controllata da Snam Rete Gas, sovrintende la fase iniziale sino al “dispacciamento” del gas di cui beneficia l'utente finale. Nell'ambito del servizio di distribuzione, il distributore locale ITAL GAS RETI SPA, svolge l'attività di misura dal contatore, che consiste nella determinazione, rilevazione, messa a disposizione e archiviazione dei dati di misura del gas naturale prelevato sulle reti di distribuzione. La società è soggetta a regolazione da parte dell'Autorità, che definisce le modalità di svolgimento del servizio. La società di vendita riceve i dati di misura associati a ciascun punto di fornitura, ossia gli apparati posti sui punti di prelievo che misurano la quantità di materia prima transitata e del loro funzionamento, nonché della rilevazione e della registrazione delle misure del gas naturale erogato. E' il distributore locale, ovvero Ital Gas Reti S.p.A., che provvede a trasmettere i dati di consumo al fornitore ( ai fini della fatturazione, nonché al fine di richiedere CP_1 il pagamento degli importi dovuti a titolo di trasporto e distribuzione. Il distributore Italgas Reti Spa (ex Amalfitana gas) ha fornito alla società di vendita la quantità CP_1 dei consumi di gas transitati sul punto prelievo 07360000004859- Matricola: 29577542 presso l'immobile sito in Baronissi (SA) alla via Cavatelle n. 19, nel periodo dal mese di giugno 2016 al mese di giugno 2019. L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo. Va altresì disattesa la domanda di manleva essendo intestataria Parte_1 dell'utenza nel periodo cui fanno riferimento le fatture delle quali viene richiesto il pagamento.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia. Nulla per le spese nei confronti di non costituito. CP_3
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1418/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 CP_3 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 2234/2019 del 6/12/2019, che va dichiarato esecutivo;
3. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda di manleva;
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2540,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisene anticipatari. Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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