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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11/2021 del Registro Generale
Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
(C.F. ), nata il [...] a [...] P.G. Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], entrambe elettivamente domiciliate in Barcellona P.G., via Mandanici n. 10, presso e nello studio dell'avv. Francesco Aurelio Chillemi (PEC: , che le Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
• Opponente -
CONTRO
(P.IVA ), ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio Controparte_2 P.IVA_2 Per_1
di San Donato Milanese (rep. 432 - racc. 330), in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino (PEC:
) per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Email_2 Reggio Calabria, Via T. Campanella 46, presso e nello studio dell'Avv. Elettra Cortese;
• Opposta -
avente per OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato in data 04.01.2021, le sig.re Pt_1
e convenivano in giudizio la , al fine di chiedere
[...] Parte_2 Controparte_1
la revoca del decreto ingiuntivo n. 396/2020 (n. 1323/2020 R.G.) emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G in data 3.11.2020, e notificato il 27.11.2020, con il quale venivano condannate in solido al pagamento a ella complessiva somma di €. 47.351,38, compresi Controparte_1
interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018, in forza del mancato adempimento della obbligazione di pagamento afferente al contratto di finanziamento n. 1409166, stipulato in data
10/04/2008 con (finanziamento di originari € 27.068,00 da rimborsarsi mediante Parte_3
corresponsione di 72 rate di €541,60 ciascuna per un totale di complessivi € 39.175,20), oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Ciò premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ammettere nella forma, nel rito e nel merito la presente opposizione;
2) In virtù delle argomentazioni illustrate nel corpo del presente atto di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 396/2020 Tribunale di Barcellona P.G.), caducandolo di qualsivoglia efficacia;
3) In accoglimento del primo motivo di opposizione ritenere e dichiarare sussistenti i vizi formali ivi denunziati ed all'esito dichiarare inestinte, nullo e/o inefficace il d.i. notificato e, conseguentemente, revocare il d.i. opposto con ogni pertinente statuizione;
4) In accoglimento del secondo motivo di opposizione ritenere
e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta ed all'esito adottare tutte le consequenziali statuizioni ivi compresa la revoca del d.i. con ogni consequenziale statuizione;
5) Nel merito, ed in accoglimento del terzo e del quarto motivo di opposizione, ritenere e dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni infra rassegnate e segnatamente delle risultanze della perizia tecnica allegata, l'inesistenza del credito azionato ex adverso ed, all'esito, adottare ogni consequenziale statuizione ivi compresa la revoca del d.i. opposto;
6) In ogni caso ed in accoglimento del quinto motivo di opposizione revocare il d.i. opposto in relazione alla posizione della Sig.ra Parte_2
e ciò in accoglimento delle argomentazioni a tale titolo ivi formalizzate qui da intendersi interamente richiamate e trascritte;
7) Ritenere e dichiarare, in accoglimento delle eccezioni e contestazioni esplicitate nei pertinenti motivi di opposizione nonché delle conclusioni rassegnate dal CTP, inesistente e comunque inesigibile tutto il credito azionato ex adverso ed, all'esito, adottare tutte le consequenziali statuizioni;
8) In ogni caso ritenere e dichiarare, alla luce di quanto esposto nel corpo del presente atto di opposizione, che la somma ingiunta non è dovuta poiché risulta non provata la liquidità ed esigibilità del credito ingiunto e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
9)
In ogni caso, adottando quella o quelle motivazioni che si riterranno maggiormente opportune, anche in relazione alla superiore narrativa, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. n. 396/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., adottando ogni consequenziale statuizione anche in relazione alle spese del presente giudizio;
10) Adottare qualsiasi ulteriore statuizione e/o condanna attinente alle domande formalizzate nel corpo del presente atto, anche in assenza di specifica conclusione;
11) Ordinare anche ex art. 210 cpc la produzione in giudizio della polizza assicurativa stipulata inter partes in relazione alla quale risulta contabilizzato il costo di €
1.818,00 (Importo Assic. Finan.) a tal fine ribadendo la Sig.ra di non essere mai entrata in Parte_1
possesso di detta polizza siccome mai consegnata da;
12) Con riserva di articolare e richiedere, Parte_3
senza inversione dell'onere probatorio, tutti i mezzi istruttori ritenuti conducenti, ivi compresa apposita CTU, nonché con riserva di effettuare produzione documentale nel rispetto dei termini processuali ed anche in dipendenza del comportamento processuale di controparte;
13) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con rituale comparsa di costituzione e risposta, in data 3.5.2021, la (di Controparte_1
seguito, per brevità, ), ed in sua vece la procuratrice si CP_1 Controparte_2
costituiva in giudizio depositando la documentazione riguardante il rapporto oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza delle contestazioni avversarie, ivi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, = in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
396/2020, n. R.G. 1323/2020, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 03 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 648, Codice di Procedura Civile;
= in via principale e nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare che nei confronti delle Sig.re Controparte_3 e della somma di € 47.351,38, oltre interessi di mora come da contratto, ferma Parte_1 Parte_2
restando l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 01.09.2019 sino soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia;
Con vittoria di spese documentate
e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali,
IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Instaurato in contraddittorio, all'udienza del 25.06.2021 il GI disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando la causa per la verifica dell'esito.
In data 6.10.2021 la mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza - tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc - le parti chiedevano concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc, insistendo nelle proprie posizioni processuali.
All'esito dell'udienza del 25.1.23 il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, rinviando la causa per l'esame delle richieste istruttorie.
Le parti venivano successivamente rimesse nei termini per i suddetti adempimenti e, depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 28.8.23 il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 9.04.2024 (poi differita al 12.12.2024) per la precisazione delle conclusioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GI con ordinanza dell'8.1.2025 rinviava la causa all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine sino all'1.10.2025 per il deposito di note conclusive.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti circa l'asserito tardivo avvio del procedimento di mediazione da parte dell'opposta. Sul punto, va rilevato che il termine assegnato dal Tribunale con ordinanza del 22.06.2021 — che fissava in 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il termine per la presentazione della domanda di mediazione — non riveste natura perentoria, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Come chiarito da consolidata giurisprudenza di merito e dalla stessa
Cassazione (ord. n. 9102/2023), l'inosservanza del termine non determina l'improcedibilità, purché il procedimento sia comunque attivato e il primo incontro si svolga prima dell'udienza fissata.
Nel caso di specie, sebbene l'istanza di mediazione sia stata depositata in data 17.07.2021, oltre la scadenza del 13.07.2021, il tentativo risulta comunque regolarmente esperito e documentato.
Ne consegue che la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta e l'eccezione dell'opponente infondata.
Del pari, non può trovare accoglimento l'eccezione preliminare relativa alla presunta inesistenza, nullità e/o inefficacia della notifica e del decreto ingiuntivo, in quanto notificato non in copia informatica.
L'eccezione è infondata. La dedotta irregolarità connessa alla mancata produzione di una copia informatica “munita di coccardina” non integra una causa di invalidità della notificazione, trattandosi, al più, di un vizio meramente formale che risulta comunque sanato ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo. L'opponente, infatti, ha ricevuto piena conoscenza del provvedimento monitorio e ha potuto esercitare integralmente il proprio diritto di difesa, come dimostra la proposizione dell'opposizione.
Neppure merita accoglimento la censura relativa al luogo di esecuzione della notifica, posto che la giurisprudenza riconosce la validità della notificazione ogni qual volta l'atto pervenga, in concreto, nella sfera di conoscenza del destinatario, con conseguente sanatoria di eventuali vizi formali.
Va altresì rilevato che, una volta instaurato il contraddittorio attraverso la proposizione dell'opposizione, il giudizio assume la natura di ordinario giudizio di cognizione, rispetto al quale il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa creditoria, indipendentemente da eventuali irregolarità del procedimento monitorio. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 951/2013 e Cass. 3552/2014), esclude che, salvo i soli casi di inesistenza giuridica della notificazione, l'opponente possa ottenere una declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo decorso il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione formulata da parte opponente, secondo cui e sarebbero prive di legittimazione Controparte_2 Controparte_4
poiché non iscritte nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., con conseguente nullità, ex art. 1418 c.c., del mandato conferito dalla società veicolo ai fini del recupero dei crediti cartolarizzati.
L'assunto è privo di fondamento. A tal riguardo, è sufficiente richiamare l'ordinanza della
Corte di Cassazione, Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243, che ha espresso un principio di diritto dirimente: la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto incaricato della riscossione non comporta invalidità né del mandato né degli atti negoziali e processuali posti in essere (ivi compresi cessioni, procure, atti di recupero, precetti, pignoramenti e interventi). La Suprema
Corte ha infatti chiarito che l'art. 2, comma 6, L. n. 130/1999 e le disposizioni richiamate dell'art. 106 T.U.B. hanno natura meramente regolamentare-amministrativa, attinente alla vigilanza delle
Autorità competenti, e non costituiscono norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. Ne consegue che l'eventuale mancanza di iscrizione non determina la nullità del mandato, non incide sul potere di rappresentanza conferito dalla e non compromette la validità degli CP_1
atti compiuti in suo nome. La giurisprudenza di merito più recente ha confermato tale orientamento, rigettando eccezioni analoghe basate sulla mancata iscrizione all'albo (cfr. Trib.
Milano, Trib. Roma, Trib. Firenze, provv. 2024).
Alla luce dell'arresto della Suprema Corte - che esclude qualunque profilo di nullità, invalidità
o difetto di legittimazione - l'eccezione sollevata deve essere integralmente respinta, dovendosi ritenere pienamente validi sia il mandato conferito alle società incaricate sia gli atti giudiziali e stragiudiziali da queste posti in essere nell'attività di recupero del credito cartolarizzato.
[...]
agisce per il tramite della società la quale risulta legittimata CP_1 Controparte_2
a rappresentarla in virtù di procura notarile conferita da Controparte_4
originaria mandataria.
Alla luce di tali considerazioni, le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente devono essere rigettate.
Non può trovare accoglimento, infine, l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla per l'asserita assenza di prova della Controparte_1
titolarità del credito per il quale si procede. La ha ceduto la titolarità dei crediti vantati nei confronti degli Controparte_5
attori nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1993, la sua efficacia nei confronti dei debitori ceduti si ha attraverso l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Per orientamento costante in giurisprudenza “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.” (Cass. Civ., Sez. I, 24.06.2020, n.
12685; conformi: Cfr. Cass. n. 10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023 Cass. Civ.,
Sez. I, 27.07.2017, n. 18612).
Ciò posto, occorre prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. L'estratto della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oltre ad assumere una finalità di pubblicità dell'operazione di cessione, può costituire prova della cessione stessa quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Occorre, quindi, esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta dalla convenuta. Nel presente giudizio, la società ha prodotto: 1) il contratto di cessione;
2) CP_1
l'avviso in GU n. 159 dell'11 dicembre 2018; 3) l'estratto autentico notarile delle scritture contabili della cedente (cfr. doc. 2,3,4, fascicolo di parte opposta); 4) la visura camerale della , CP_1
nella quale è annotata l'operazione di cessione (cfr. doc. n. 5, fascicolo di parte opposta) e la visura storica (cfr. doc. 14, memoria n.2 parte opposta); 5) la certificazione Notarile della lista
NDG dei crediti ceduti (doc. 11, memoria n.2 parte opposta), richiamato nell'avviso in Gazzetta, da cui si evince espressamente l'inclusione della posizione della signora (e Parte_1
tra i crediti ceduti. Parte_2
La produzione documentale di cui sopra risulta completa e coerente, nonché idonea a dimostrare la piena titolarità del credito azionato.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte opponente non è pertinente, poiché si limita ad affermare che, in caso di contestazione, la pubblicazione in G.U. non è di per sé sufficiente, ma deve essere valutata insieme ad ulteriori elementi documentali. È precisamente quanto avvenuto nel caso di specie: l'avviso in G.U. è stato integrato dal contratto di cessione, dalla certificazione notarile NDG e dall'estratto delle scritture contabili della cedente, documenti che soddisfano pienamente i criteri richiesti dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5857/2022;
Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 15884/2019).
È errata anche la contestazione relativa alla certificazione notarile NDG: essa costituisce atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. e ha fede privilegiata quanto alla provenienza e al contenuto dell'elenco depositato. Parimenti infondate sono le doglianze mosse all'atto di cessione, la cui copia è pienamente utilizzabile secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, e alla visura camerale, che, in quanto documento proveniente da Pubblica
Amministrazione, costituisce ulteriore riscontro dell'intervenuta cessione. Né è condivisibile la critica mossa all'estratto autentico delle scritture contabili: esso non viene utilizzato come prova contro il debitore, ma come ulteriore elemento di conferma dell'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione.
Tenuto conto del complesso della documentazione prodotta - ritenuta conforme ai requisiti giurisprudenziali – deve ritenersi definitivamente provata l'acquisizione del credito da parte di e, con essa, la sua piena legittimazione attiva nel presente giudizio. L'eccezione CP_1 formulata dalla parte opponente deve pertanto essere integralmente rigettata.
Passando all'esame del merito, in via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della
Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dal finanziamento stipulato;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
La società opposta ha assolto all'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato. Vi è prova adeguata in atti della sussistenza del credito sussistendo la prova scritta, rappresentata, da copia del contratto di finanziamento;
estratto conto analitico;
piano di ammortamento;
comunicazione di diffida;
dettaglio pretesa creditoria;
estratto autentico notarile delle scritture contabili.
Trova riscontro nel compendio documentale allegato agli atti la validità del contratto, essendo stato sottoscritto delle opponenti, essendo state effettivamente erogate le somme oggetto di finanziamento e provvedendo le opponenti al pagamento parziale del medesimo prima di rendersi inadempiente. La suddetta documentazione, difatti, non ha costituito oggetto di contestazione da parte delle opponenti, le quali non hanno contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, recante tutti i termini e le condizioni economiche del rapporto, né tantomeno, l'esecuzione del contratto e l'erogazione del finanziamento.
Parte opposta ha, pertanto, fornito piena prova della pretesa azionata in via monitoria sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In via definitiva, l'opposta ha, pertanto, correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle
Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
Di contro, mentre appaiono sufficienti i documenti offerti dalla società creditrice, alcuna prova
è stata prodotta dalle opponenti a supporto delle eccezioni sollevate dal procuratore di parte, né sarebbe possibile accogliere la richiesta istruttoria di nomina di CTU in quanto la stessa sarebbe, in assenza delle suddette prove, esplorativa.
Infatti le attrici lamentano il superamento del tasso soglia usura e la mancata corrispondenza tra il tasso pattuito e quello applicato, allegando una c.t.p. a firma del rag. Per_2
Orbene, per ciò che riguarda la valutazione dell'usura è opportuno ricordare che le Sezioni
Unite, ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse, hanno attribuito rilievo essenziale al momento in cui questi sono stati pattuiti, negando il riconoscimento della c.d. usura sopravvenuta. Di conseguenza, qualora il tasso degli interessi superi la soglia dell'usura solamente nel corso dello svolgimento del rapporto non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi (cfr. Cass. Sez. Un. 19 ottobre
2017, n. 24675).
Ciò conduce a individuare nel momento della pattuizione originaria il punto di partenza per stabilire l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Ebbene, nella c.t.p. il Consulente correttamente individua il momento in cui concentrare il suo accertamento, e precisamente quello della stipula del contratto e cita il D.M. riguardante il trimestre in questione, ma non ne allega una copia. Pur risultando nella indicata perizia uno specifico allegato a) che a dire del Perito dovrebbe contenere copia del D.M., di detto allegato non vi è traccia.
Ora, per costante giurisprudenza, che questo giudice condivide, i Decreti periodicamente emanati dal Ministero, contenenti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimenti, ai sensi della Legge n. 108/96, devono risultare oggetto di apposita allegazione ad opera della parte interessata (v. Cass. Civ. 29 aprile 2009, n. 9941; di recente ribadita da Cass. n. 2543/2019).
In assenza di tale allegazione, la CTU richiesta dalle opponenti, risulta quibdi esplorativa e, come tale, inammissibile.
In ultimo, non trova accoglimento l'eccezione relativa alla posizione della Sig.ra Parte_2
alla quale andrebbe riconosciuto il ruolo di fideiussore che in tale veste ha garantito
[...]
l'obbligazione di restituzione del finanziamento assunta dalla Sig.ra Parte_1
Tale assunto è infondato, infatti dalla documentazione prodotta si è accertato che la Sig.ra
è intervenuta nella stipula del contratto di finanziamento quale coobbligata e Parte_2
come tale risponde in solido.
Alla luce delle risultanze di causa, si rigetta la domanda di opposizione a Decreto Ingiuntivo
n. 396/2020 (n. 1323/2020 R.G.) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G in data 3.11.2020,
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle opponenti, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi vista l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 11/2021, così provvede:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 396/2020 (n. 1323/2020 R.G.) emesso dal
Tribunale di Barcellona P.G in data 3.11.2020. Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti e in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali sostenute nel presente giudizio, dalla società liquidate in € Controparte_1
4.951,70 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 25.11.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Rita Cuzzola