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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 17.07.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2947 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Francesco Pepe) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Rosaria Alba Licia Aiosa) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
22.02.2023, condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 14.957,30, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate, in complessivi € 3.817,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi il 29 .
3.2022 alle ore 12,00 circa all'interno del Cimitero comunale di allorquando, scendendo da una scala, CP_1
rovinava al suolo a causa della deformazione di un gradino.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
Per quanto qui rileva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione alle strutture cimiteriali di cui il è custode. CP_1
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 04.01.2024, da Testimone_1
testimone oculare del sinistro, che, premettendo di conoscere soltanto di vista l'attrice prima
[...]
del fatto e di avervi assistito perché, quel giorno, partecipava al medesimo funerale a cui anche la stava partecipando, scendendo le medesime scale subito dietro di lei, ha riferito di avere Pt_1
visto “l'attrice che cadeva in avanti”.
Il teste ha raccontato che, terminata la cerimonia funebre, scendendo le scale “con direzione dalla
Cappella dei Combattenti Reduci Militari verso il basso”, “l'ho vista mettere il piede verso la fine della gradinata e cadere”. Molto significativamente, la ha dichiarato che “quando ho guardato i gradini, ho visto che Tes_1
quello alla cui altezza è caduta la signora era rotto, perché mancava un pezzo” e, ancor più incisivamente, che “non vi erano segnalazioni dello stato della scalinata”.
La testimone oculare ha, peraltro, riconosciuto nelle fotografie esibitele in sede di escussione ed allegate dall'attrice i luoghi al momento del sinistro e il gradino danneggiato (il terzultimo dal basso) in particolare: invero, dalle fotografie prodotte – che ritraggono la scalinata da diverse prospettive (dall'alto, dal basso e lateralmente) – si evince che il gradino all'altezza del quale l'attrice perse l'equilibrio era danneggiato e mancava della sua parte esterna e che, provenendo dall'alto della scalinata, esso – come affermato dal teste – non era assolutamente percepibile.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della sul gradino privo del suo Pt_1
margine esterno e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui la testimone oculare ha visto cadere la donna, poi, completano l'accertamento attinente al nesso di causalità.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il gradino non integro della scalinata interna del cimitero) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto custode del cimitero, come tale tenuto alla sua manutenzione: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel che avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attrice, non si ritiene di doverle muovere addebiti, se solo si considerino una molteplicità di circostanze: la presenza del gradino privo della sua parte esterna non era percepibile sia a causa dell'effetto luce/ombra creato dalla presenza di alberi;
sia perché l'attrice stava scendendo la scala e, nella fase della discesa, dall'alto – come riferito dalla e si evince dalle fotografie in atti – “non si vedeva completamente che quel Tes_1
gradino era rotto”; sia perché non vi erano differenze cromatiche tra la parte danneggiata del basolato e quella circostante e tra la stessa e gli altri gradini della scala;
sia perché non vi erano segnalazioni dello stato di quel tratto di scalinata;
sia in quanto quest'ultima non era preclusa alla fruizione da parte dei visitatori, nonostante non fosse in condizioni ottimali.
Peraltro, non può dirsi dimostrato che la fosse a conoscenza delle condizioni di quel Pt_1
particolare gradino, sol considerato che – a detta del teste – il corteo funebre non aveva seguito lo stesso percorso per giungere al luogo della tumulazione, salendo la gradinata: la ha, invero, Tes_1
precisato che “siamo arrivate alla cappella dove doveva avvenire la tumulazione da un'altra strada” e che “per scendere dovevamo percorrere la scalinata”.
Né vi è prova che la donna avesse utilizzato, prima di quell'occasione, la scalinata per visitare un proprio caro defunto.
Si aggiunga a tanto che il percorso che l'attrice stava seguendo era quello laterale (alla sua sinistra), dove si trova il corrimano, la cui finalità è proprio quella di consentire una più sicura discesa ai frequentatori del cimitero: a detta del teste infatti, “noi scendevamo dal lato in cui c'era il Tes_1
passamano”.
Siffatta circostanza, dunque, piuttosto che andare a detrimento dell'attrice, per avere scelto di scendere dalla parte laterale della scalinata - laddove si trovava il gradino mancante della parte esterna del basolato di marmo -, non può che aggravare la posizione del che non ha CP_1
provveduto a garantire la discesa in sicurezza dei visitatori in una parte della scalinata munita di appoggio e sicuramente più utilizzata dagli stessi perché ritenuta più affidabile, tanto più considerata la larghezza della gradinata e l'opportunità di scendere dal lato più vicino al passamano per non perdere l'equilibrio.
Peraltro, proprio questa considerazione ben avrebbe dovuto (e dovrebbe) indurre la P.A. a garantire una migliore manutenzione del cimitero, tanto più in considerazione del notevole afflusso di visitatori (soprattutto in determinati periodi dell'anno, quali il giorno della commemorazione dei defunti, la domenica, le festività, gli anniversari ecc.) e della indispensabilità del manufatto utilizzato dall'attrice e dagli altri visitatori nell'occorso.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che deviando da un modello di Parte_1
condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
Non è stato dimostrato, ancora, che il gradino si fosse rotto estemporaneamente, da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente custode, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro per cui è causa: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha concluso nel senso che “in seguito all'accertamento clinico sopra riportato le lesioni certificate sono riconducibili al sinistro, nello specifico postumi di frattura piatto tibiale con limitazione funzionale”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lieve entità quantificati con la percentuale del 5%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (30 giorni di
I.T.T. e 40 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (44 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, compete all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 8.545,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente
(comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, oltre che della durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 4.600,00 (di cui €
3.450,00 per I.T.T. ed € 1.150,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
compete, pertanto, alla la somma di € Pt_1
1.812,30 – giuste fatture e scontrini in atti, di cui il Ctu ha acclarato la congruità – per le prestazioni sanitarie eseguite in correlazione causale con l'incidente medesimo, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 14.957,30, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (29.03.2022), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_1
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda. Il convenuto dovrà rifondere all'attrice anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17 luglio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2947 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Francesco Pepe) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Rosaria Alba Licia Aiosa) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
22.02.2023, condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 14.957,30, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, Controparte_1
liquidate, in complessivi € 3.817,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi il 29 .
3.2022 alle ore 12,00 circa all'interno del Cimitero comunale di allorquando, scendendo da una scala, CP_1
rovinava al suolo a causa della deformazione di un gradino.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
Per quanto qui rileva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione alle strutture cimiteriali di cui il è custode. CP_1
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 04.01.2024, da Testimone_1
testimone oculare del sinistro, che, premettendo di conoscere soltanto di vista l'attrice prima
[...]
del fatto e di avervi assistito perché, quel giorno, partecipava al medesimo funerale a cui anche la stava partecipando, scendendo le medesime scale subito dietro di lei, ha riferito di avere Pt_1
visto “l'attrice che cadeva in avanti”.
Il teste ha raccontato che, terminata la cerimonia funebre, scendendo le scale “con direzione dalla
Cappella dei Combattenti Reduci Militari verso il basso”, “l'ho vista mettere il piede verso la fine della gradinata e cadere”. Molto significativamente, la ha dichiarato che “quando ho guardato i gradini, ho visto che Tes_1
quello alla cui altezza è caduta la signora era rotto, perché mancava un pezzo” e, ancor più incisivamente, che “non vi erano segnalazioni dello stato della scalinata”.
La testimone oculare ha, peraltro, riconosciuto nelle fotografie esibitele in sede di escussione ed allegate dall'attrice i luoghi al momento del sinistro e il gradino danneggiato (il terzultimo dal basso) in particolare: invero, dalle fotografie prodotte – che ritraggono la scalinata da diverse prospettive (dall'alto, dal basso e lateralmente) – si evince che il gradino all'altezza del quale l'attrice perse l'equilibrio era danneggiato e mancava della sua parte esterna e che, provenendo dall'alto della scalinata, esso – come affermato dal teste – non era assolutamente percepibile.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della sul gradino privo del suo Pt_1
margine esterno e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui la testimone oculare ha visto cadere la donna, poi, completano l'accertamento attinente al nesso di causalità.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il gradino non integro della scalinata interna del cimitero) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto custode del cimitero, come tale tenuto alla sua manutenzione: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel che avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attrice, non si ritiene di doverle muovere addebiti, se solo si considerino una molteplicità di circostanze: la presenza del gradino privo della sua parte esterna non era percepibile sia a causa dell'effetto luce/ombra creato dalla presenza di alberi;
sia perché l'attrice stava scendendo la scala e, nella fase della discesa, dall'alto – come riferito dalla e si evince dalle fotografie in atti – “non si vedeva completamente che quel Tes_1
gradino era rotto”; sia perché non vi erano differenze cromatiche tra la parte danneggiata del basolato e quella circostante e tra la stessa e gli altri gradini della scala;
sia perché non vi erano segnalazioni dello stato di quel tratto di scalinata;
sia in quanto quest'ultima non era preclusa alla fruizione da parte dei visitatori, nonostante non fosse in condizioni ottimali.
Peraltro, non può dirsi dimostrato che la fosse a conoscenza delle condizioni di quel Pt_1
particolare gradino, sol considerato che – a detta del teste – il corteo funebre non aveva seguito lo stesso percorso per giungere al luogo della tumulazione, salendo la gradinata: la ha, invero, Tes_1
precisato che “siamo arrivate alla cappella dove doveva avvenire la tumulazione da un'altra strada” e che “per scendere dovevamo percorrere la scalinata”.
Né vi è prova che la donna avesse utilizzato, prima di quell'occasione, la scalinata per visitare un proprio caro defunto.
Si aggiunga a tanto che il percorso che l'attrice stava seguendo era quello laterale (alla sua sinistra), dove si trova il corrimano, la cui finalità è proprio quella di consentire una più sicura discesa ai frequentatori del cimitero: a detta del teste infatti, “noi scendevamo dal lato in cui c'era il Tes_1
passamano”.
Siffatta circostanza, dunque, piuttosto che andare a detrimento dell'attrice, per avere scelto di scendere dalla parte laterale della scalinata - laddove si trovava il gradino mancante della parte esterna del basolato di marmo -, non può che aggravare la posizione del che non ha CP_1
provveduto a garantire la discesa in sicurezza dei visitatori in una parte della scalinata munita di appoggio e sicuramente più utilizzata dagli stessi perché ritenuta più affidabile, tanto più considerata la larghezza della gradinata e l'opportunità di scendere dal lato più vicino al passamano per non perdere l'equilibrio.
Peraltro, proprio questa considerazione ben avrebbe dovuto (e dovrebbe) indurre la P.A. a garantire una migliore manutenzione del cimitero, tanto più in considerazione del notevole afflusso di visitatori (soprattutto in determinati periodi dell'anno, quali il giorno della commemorazione dei defunti, la domenica, le festività, gli anniversari ecc.) e della indispensabilità del manufatto utilizzato dall'attrice e dagli altri visitatori nell'occorso.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che deviando da un modello di Parte_1
condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
Non è stato dimostrato, ancora, che il gradino si fosse rotto estemporaneamente, da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente custode, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro per cui è causa: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha concluso nel senso che “in seguito all'accertamento clinico sopra riportato le lesioni certificate sono riconducibili al sinistro, nello specifico postumi di frattura piatto tibiale con limitazione funzionale”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi di lieve entità quantificati con la percentuale del 5%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (30 giorni di
I.T.T. e 40 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (44 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, compete all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 8.545,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente
(comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, oltre che della durata complessiva del periodo di inabilità temporanea, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 4.600,00 (di cui €
3.450,00 per I.T.T. ed € 1.150,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
compete, pertanto, alla la somma di € Pt_1
1.812,30 – giuste fatture e scontrini in atti, di cui il Ctu ha acclarato la congruità – per le prestazioni sanitarie eseguite in correlazione causale con l'incidente medesimo, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 14.957,30, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (29.03.2022), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere CP_1
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda. Il convenuto dovrà rifondere all'attrice anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 17 luglio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina