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Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18895-2023 proposto da: STATO DELLA LIBIA, in persona del Dott. Ahmed Mukhtar Ali BAZAMAH, in qualità di Presidente del Dipartimento delle Cause dello Stato della Libia, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco GUILIZZONI;
S
- ricorrente -
contro CO.FA. CONSORZIO FABBRICANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cinzia CONTI e CH EG;
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l’introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione del provvedimento, a norma dell’art. 289 cod. proc. civ., o instaurazione della causa di merito - Ammissibilità - Mancanza sia dell’istanza di integrazione che dell’introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Estinzione del processo. R.G.N. 18895/2023 Cron. Rep. Civile Sent. Sez. 3 Num. 6553 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 19/03/2026 2
- controricorrente -
nonché contro CON.I.COS. PARTECIPAZIONI GENERALI S.P.A., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe LEPORE;
- controricorrente -
e contro GIAMMINUTI ENRICO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antnio CALIÒ e BE NATALI;
- controricorrente -
e contro SARAS S.P.A., in persona del procuratore speciale, Avv. Simona BERRI, con domicilio eletto in Roma, piazza di Spagna 15, presso lo studio dell’Avvocato BE ARGERI, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Carlo SANTORO;
- controricorrente -
e contro ENI S.P.A., in persona del procuratore speciale, Avv. CH DE ROSA, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati AS BERTONE, Giuseppe LOMBARDI, Lotario NE TT e NA BO;
- controricorrente adesiva al ricorso - Avverso il provvedimento emesso il 9 luglio 2023 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere Dott. EF AI ZI;
Ud. 08/10/2025 Udienza Pubblica 3 udita la Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta;
uditi gli Avvocati Marco GUILIZZONI, CH EG, Giuseppe EP, AS ON, NA CA, NT CALIÒ, BE LI e DO LA UC TERI, quest’ultimo per delega dell’Avv. Carlo SANTORO, i quali hanno concluso come in atti. FATTI DI CAUSA 1. Lo Stato della Libia ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della “decisione” emessa dal Tribunale di Roma in data 9 luglio 2023, che ha dichiarato “definita” la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, “essendo ritornata a rivivere l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.” adottata in data 23 settembre 2018, per tale ragione sancendo “l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposta con ricorso depositato dallo Stato della Libia in data 7 dicembre 2022”. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che IC UT avviava, nei suoi confronti, la suddetta procedura esecutiva presso terzi, in forza di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza dalla Corte di ppello di Firenze del 30 ottobre 2006, n. 1745, avente ad oggetto la delibazione della entenza ibica resa in data 15 aprile 2000 dalla Corte di ppello di Tripoli, di condanna del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dello Stato della Libia (attuale denominazione dell’originario debitore giudizialmente condannato, vale a dire il Segretariato della Gran Jamahirya Araba Libica Popolare Socialista). In particolare, il creditore esecutante provvedeva al pignoramento dei crediti dello 4 Stato della Libia nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, della BA d’IT, e delle società EN S.p.a., IT S.p.a. e Saras S.p.a., sino alla concorrenza della somma pari a € 87.824.374,66, oltre € 43.912.187,33 ex art. 546 cod. proc. civ., così per un totale pari a € 131.736.564,00. Rese dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla BA d’IT e da IT dichiarazioni negative, diversamente da quella della società Saras (dichiaratasi debitrice per $ 1.765.677,57), il giudice dell’esecuzione, quanto alla posizione della società EN, riteneva integrata la “ficta confessio” ex art. 548 cod. proc. civ., fino alla concorrenza dell’importo pari a € 131.736.564,00. Intervenuta tardivamente nella suddetta procedura esecutiva anche la società Con.I.Cos. Partecipazioni Generali S.p.a. (d’ora in poi, “OS”), per far valere un credito di € 86.833.191,89, il giudice dell’esecuzione, in data 23 settembre 2018, emetteva la suddetta ordinanza di assegnazione. Essa, in particolare, assegnava al creditore procedente UT la somma di € 105.394.826,80, maggiorata di interessi e spese, nonché, alla creditrice intervenuta OS, la somma di € 12.854,40, a totale soddisfo delle spese di esecuzione, e “la residua somma di € 27.831.372,80 entro le somme pignorate, a parziale soddisfo del credito”. Detto provvedimento - il cui contenuto, con decreto del 18 ottobre 2018, veniva precisato e integrato ad istanza della terza pignorata società Saras, disponendosi, in particolare, che essa corrispondesse la somma di € 1.502.490,00 in favore del creditore esecutante IC UT, mentre EN versasse in favore del medesimo la somma residua ad esso spettante (decurtata dell’importo corrisposto da Saras) e, all’esito, in favore di OS, l’importo alla medesima dovuto, nei limiti della somma riconosciuta ex art. 548 cod. proc. civ. - veniva fatto oggetto di 5 opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da parte della società Co.Fa. Consorzio Fabbricanti S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, “OF”). Questa, in particolare, lamentava la mancata riunione alla suddetta procedura esecutiva di altra, da essa intrapresa sempre innanzi al Tribunale capitolino (R.G.E. 15445/15) nei confronti dello Stato della Libia, avente quale terzo pignorato, tra gli altri, la società EN. L’opposizione in questione veniva accolta, a conclusione della fase di merito, dal Tribunale di Roma, con sentenza - del 9 giugno 2021, n. 10113 - che disponeva la revoca del provvedimento di assegnazione. Sentenza, tuttavia, cassata da questa Corte, la quale, pronunciandosi sul ricorso di IC UT, ravvisava - con sentenza del 29 novembre 2022, n. 35052, resa a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. - un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei terzi pignorati (società Saras). “Medio tempore”, tuttavia, la già citata società OF - in forza della pronuncia resa dal Tribunale di Roma, in seguito cassata da questa Corte - riassumeva, in data 3 dicembre 2021, la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 (all’esito della quale era stata adottata l’ordinanza di assegnazione, revocata dal medesimo Tribunale capitolino con decisione, allora, ancora “sub iudice”), procedura della quale il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 16 settembre 2022, disponeva il rinvio. E ciò al fine di valutare la riunione alla stessa, non solo della già indicata la procedura esecutiva promossa (R.G.E. 15445/15) dalla società OF, ma anche di una terza procedura - R.G.E. 4673/15 - intrapresa da un ulteriore creditore dello Stato della Libia, tale società Immobiliare Sacco S.r.l. in liquidazione, procedura avente anch’essa quale terzo pignorato, nuovamente, la società EN. Nella perdurante “ripresa” della procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, lo Stato della Libia - dicendosi ancora ignaro, alla data del 7 dicembre 2022, dell’esito del giudizio radicato innanzi 6 a questa Corte e consistito nella cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva “illo tempore” revocato l’ordinanza di assegnazione resa nel 2018 - proponeva opposizione ex artt. 615 e 624 cod. proc. civ. sulla base, tra le altre, di diverse eccezioni a suo dire rilevabili d’ufficio, quali: l’inesistenza della notifica del precetto, del pignoramento e del pignoramento integrativo;
l’inesistenza del pignoramento per assenza di ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ.; la carenza di legittimazione attiva e passiva;
nonché l’inesistenza del titolo esecutivo di IC UT. Su tali basi, quindi, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità e/o l’estinzione della menzionata procedura esecutiva. Giunta, tuttavia, la procedura suddetta all’udienza del 20 marzo 2023, nella quale si sarebbe dovuto provvedere in merito all’eventuale riunione delle stessa con le altre due procedure sopra meglio indicate, il giudice dell’esecuzione - il quale, nel frattempo, con provvedimento del precedente 5 marzo, aveva disposto, in luogo della trattazione in presenza della suddetta udienza, il deposito di note ex art. 127-ter cod. proc. civ. - si riservava la decisione. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 9 luglio 2023, egli dichiarava “definita” la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, “essendo ritornata a rivivere l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.”, adottata in data 23 settembre 2018 (e ciò “a seguito e per effetto” della suddetta sentenza n. 35052/2022, con cui questa Corte aveva cassato la sentenza n. 10113/2021 del Tribunale di Roma, la quale aveva a propria volta “caducato la medesima ordinanza di assegnazione”), per tale ragione dichiarando “l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposta con ricorso depositato dallo Stato della Libia in data 7 dicembre 2022”. 7 3. Avverso tale “decisione” del Tribunale di Roma ha proposto direttamente ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., lo Stato della Libia, sulla base - come detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., evidenziando, preliminarmente, l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Si censura la decisione impugnata, “nella parte in cui, a fronte dell’opposizione”, proposta dallo Stato della Libia “ai sensi del secondo comma dell’art. 615 cod. proc. civ.”, si è pronunciata “omettendo totalmente di fissare l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé e di concedere il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza”, così impedendo che avesse corso la “fase sommaria dell’anzidetta opposizione che, come noto, ha natura inderogabile e che, pertanto, in nessun modo può mancare”. Inoltre, diretta conseguenza della violazione che precede “è, altresì, la violazione dell’art. 616 cod. proc. civ., non avendo il Giudice dell’Esecuzione assegnato il termine, anch’esso perentorio, per l’introduzione del giudizio di merito a seguito della (omessa, come detto) fase sommaria dell’opposizione”. La “decisione” impugnata, pertanto, “risulta nulla per evidente error in procedendo e merita quindi di essere cassata”, in accoglimento del ricorso proposto “ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.”. Invero, il giudice dell’esecuzione - sottolinea il ricorrente - “ha adottato un provvedimento di inammissibilità dell’opposizione” come “conseguenza della dedotta reviviscenza dell’ordinanza di assegnazione a fronte della quale la procedura esecutiva è stata ritenuta definita”, sicché, non potendo dubitarsi che esso abbia “inteso decidere irrevocabilmente sull’opposizione all’esecuzione”, non può negarsi che “tale provvedimento possa considerarsi 8 definitivo e costituire oggetto di ricorso ex art. 111, comma, Cost.”. L’odierno ricorrente si dice “consapevole” del “pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui, “in tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ed omette di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività”. In forza di tale orientamento, quindi, l’impugnazione di un provvedimento siffatto può avvenire solo “attraverso, alternativamente, “la richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., o la diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 2, e art. 619 cod. proc. civ.)”. Nondimeno, tali affermazioni - sostiene il ricorrente - trovano la loro ragion d’essere nel fatto che “il provvedimento è emesso a seguito di uno svolgimento dell’azione secondo le forme della sommarietà che, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretto a portar ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto” (così Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 22033). Ne consegue, pertanto, che i principi che precludono il ricorso in cassazione nel caso in cui sia omessa l’adozione del provvedimento che fissi l’inizio della fase di merito del giudizio di opposizione “non possano ritenersi applicabili al caso di specie in considerazione del fatto che, come ampiamente argomentato supra, il requisito previsto dalla giurisprudenza in materia è lo svolgimento della inderogabile fase sommaria delle opposizioni esecutive la quale, nel caso di specie, è stata 9 totalmente omessa, con conseguente impossibilità di ridiscutere la Decisione nella fase a cognizione piena in seno al giudizio di merito, fase quest’ultima che è meramente eventuale, ma che non può prescindere da quella sommaria”. D’altra parte, nel caso di specie, neppure si è “in presenza di un caso di estinzione tipica e/o atipica, impugnabili rispettivamente ai sensi dell’art. 630 e dell’art. 617 cod. proc. civ.”, ciò che confermerebbe come l’unico mezzo di tutela attivabile sia proprio il ricorso straordinario per cassazione. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della decisione impugnata “per motivazione assente e/o graficamente inesistente e/o apparente”, con conseguente violazione “degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2), n. 4) cod. proc. civ.”. In particolare, il difetto di motivazione è prospettato con rifermento a quella parte della decisione secondo cui, “in forza della sentenza della Suprema Corte n. 35052/2022”, sarebbe “ritornata a rivivere l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.”, per questo motivo dichiarandosi “definita la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016”. Difatti, il carattere assertivo della motivazione, e dunque la mancata esplicitazione dei criteri logico-formali che hanno condotto il giudice dell’esecuzione alla formazione del proprio convincimento, collocherebbero la motivazione del provvedimento impugnato sotto la soglia del “minimo costituzionale”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113, 384, comma 2, 336, comma 2, cod. proc. civ. 10 Si censura la decisione impugnata, là dove ha ritenuto “rinata” l’ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, con conseguente definizione dell’esecuzione e inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa dallo Stato della Libia. Viene lamentato che il giudice dell’esecuzione “non ha indicato sulla base di quale norma di legge un provvedimento revocato possa «tornare in vita», risultando quasi superfluo osservare come un effetto di tale portata dovrebbe trovare il proprio fondamento nella legge processuale”. Tuttavia, prosegue il ricorrente “non risulta che il nostro codice di rito regoli fattispecie simili e, ancor meno, che disciplini ipotesi in cui un provvedimento possa essere - addirittura indirettamente - reintrodotto nell’ordinamento dopo essere stato revocato”. Viene richiamata l’affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui “il nostro ordinamento non conosce il fenomeno della reviviscenza del provvedimento che il giudice abbia (implicitamente o esplicitamente) revocato”, sottolineando che si pone in linea con tale principio la giurisprudenza che esclude l’ipotetica reviviscenza del decreto ingiuntivo per effetto dell’annullamento, in appello, della sentenza di primo grado che lo abbia revocato”. In subordine, si osserva che la decisione “si pone altresì in contrasto con il disposto di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.”, giacché, nell’affermare, la pretesa reviviscenza dell’ordinanza di assegnazione, non si è uniformata al decisum e, comunque, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 35052/2022. Tale sentenza, infatti, non solo aveva escluso che, per effetto di quanto da essa statuito, non potesse “dichiararsi, allo stato, cessata la materia del contendere”, ma aveva demandato al giudice “di primo e unico 11 grado” la necessità “di valutare”, altresì, se vi fossero “altri terzi pignorati, anche sulla base delle ulteriori vicende del processo esecutivo)”. Reputa, dunque, il ricorrente “lampante che la Suprema Corte, lungi dal limitarsi a rilevare un vizio meramente processuale”, abbia “espresso principi di diritto volti alla tutela della par condicio creditorum e alla necessità dello svolgimento di un simultaneus processus esecutivo che coinvolga lo stesso bene, anche nell’interesse dell’esecutato”, così dettando “principi” che “non sono confinati al solo giudizio di rinvio di opposizione all’esecuzione, ma costituiscano una ineludibile «istruzione» anche per il Giudice dell’Esecuzione, tenuto conto del fatto che tale fase non può essere considerata indipendente rispetto al giudizio oppositivo”. Assume, pertanto, il ricorrente che in forza “dei principi espressi sopra esposti”, quello operato da questa Corte “deve ritenersi alla stregua di un rinvio restitutorio che impone, da un lato, la trattazione del giudizio oppositivo nel contraddittorio del terzo pignorato pretermesso, e, dall’altro, di porre rimedio alla violazione operata dal Giudice dell’Esecuzione con la revocata ordinanza di assegnazione ristabilendo una procedura esecutiva complessiva mediante la necessaria riunione di quelle pendenti”. Sotto altro profilo, comunque, si rileva che l’ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, e il successivo decreto del 18 ottobre 2018 che ne ha rettificato il contenuto debbono “ritenersi caducati anche tenuto conto dell’effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata medesima”. 12 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Si lamenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di improcedibilità e/o estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 per inesistenza del titolo esecutivo di IC UT, formulata tanto da esso Stato della Libia con la propria opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 624 cod. proc. civ. depositata in data 7 dicembre 2022, quanto dal terzo pignorato EN con la memoria di costituzione depositata a seguito della riassunzione della procedura esecutiva instaurata da OF. Era stato, infatti, sostenuto che il creditore procedente non avesse mai depositato la sentenza straniera, oggetto di “exequatur” da parte della Corte fiorentina, e quindi che, in assenza della stessa, fosse venuta “a mancare anche la formula esecutiva, la quale, invero, è stata apposta solo sulla decisione della Corte d’Appello di Firenze”. Tale circostanza avrebbe determinato “l’inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del pignoramento”. Su tali eccezioni il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi, donde la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della decisione adottata e qui impugnata. Considerata, inoltre, “la gravità del vizio in argomento”, si rileva come esso sia “rilevabile in ogni stato e grado del processo”, chiedendo a questa Corte “di rilevare d’ufficio, nella presente sede, l’inesistenza del titolo esecutivo di UT”. 3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 524 e 550 cod. proc. civ. Si censura la decisione impugnata per aver “definito la procedura esecutiva R.G.E. n. 20812/2016, invece che disporre la 13 riunione di tale procedura alla procedura R.G.E. n. 4673/2015, a cui è da riunire anche la procedura R.G.E. n. 15445/2015, con conseguente necessità di revocare l’ordinanza di assegnazione ritenuta «rinata»”. La decisione impugnata avrebbe contravvenuto al principio secondo cui il giudice dell’esecuzione che “comunque venga a conoscenza (o di ufficio o su iniziativa di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sullo stesso bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi, revocando, eventualmente, anche il provvedimento di assegnazione emesso in uno di tali procedimenti”. A questo stesso principio, del resto, si sarebbe richiamata la sentenza di questa Corte n. 35052/2022, in forza della quale, invece, la decisione impugnata - a dire dell’odierno ricorrente, erroneamente - ha ritenuto la riviviscenza dell’ordinanza di assegnazione. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, IC UT e le società OS e OF (la quale ultima, in particolare, ha evidenziato come la procedura R.G.E. 15445/2015 risulti ormai definita in virtù di ordinanza di assegnazione, sicché non è più possibile che ad essa sia riunita la procedura n. 20812 del 2016), chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto. 5. La società Saras, per parte propria, si è limitata, con controricorso, a “rimettere” a questa Corte “ogni valutazione in merito all’ammissibilità e/o fondatezza del ricorso della Libia, rilevando in ogni caso - per quanto occorrer possa - che la relativa pronuncia (in rito e/o in merito) non potrà e non dovrà 14 pregiudicare direttamente e/o indirettamente la posizione” di essa Saras. 6. Con controricorso, invece, la società EN ha chiesto di accogliere l’impugnazione dello Stato della Libia. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 8. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9. Hanno presentato memoria soltanto le società OF, OS e Saras. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Il ricorso è inammissibile. 10.1. Invero, avverso la qui impugnata “decisione” del Tribunale di Roma non era esperibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Difatti, “costituisce ius receptum che sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione, i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale delle parti e, perciò, presentano attitudine alla formazione del giudicato, e sono definitivi, nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame né da parte del giudice che li ha emessi, né da parte di altro giudice”, di talché “i provvedimenti che il giudice del tribunale, quale giudice dell’esecuzione, adotta, di norma con 15 ordinanza, secondo quanto previsto dall’art. 487 cod. proc. civ., non presentano tutti e due i caratteri prima indicati, posto che - quand’anche intervenienti su situazioni di diritto soggettivo - non statuiscono su di esse e in particolare mancano di quello della definitività”; ne consegue, quindi, che il sistema di controllo dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione è “garantito, come avverso ogni atto esecutivo, attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proс. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2012, n. 3723, Rv. 621430-01; nello sfesso senso, tra le molte, già Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2011, n. 19392, Rv. 619874-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 2001, n. 10840, Rv. 548813-01). Questo principio è stato applicato anche con riferimento al provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ., provveda - con qualunque esito - su di essa, non disponendo farsi corso al giudizio di merito. Secondo questa Corte, scontato che il “provvedimento di irrituale chiusura della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi”, senza fissare il termine per l’istaurazione della fase di merito, “abbia natura decisoria”, si è ritenuto di dover “escludere che il provvedimento de quo rivesta carattere definitivo” e cioè che esso “precluda la possibilità di rimetterlo in discussione, sì che ne resti irrimediabilmente pregiudicata la posizione di diritto della parte coinvolta”; si è, infatti, identificato il rimedio per ovviare alla sua illegittimità, alternativamente, nella “richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ.” o nella “diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 619 cod. proc. civ.)” (così, in 16 motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 22033, Rv. 620286-01). Si tratta di principio ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2014, n. 5060, Rv. 630644-01; Cass Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2015, n. 25064, Rv. 638027- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 dicembre 2015, n. 25111, Rv. 638308- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 giugno 2016, n. 12170, Rv. 640317- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2016, n. 25902, Rv. 642321-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 giugno 2017, n. 15605, Rv. 644810-02; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2019, n. 26285, Rv. 655494-06; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 agosto 2022, n. 24037, Rv. 665596-01) a mettere in discussione in quale non può valere la circostanza che, nella specie, sarebbe mancata anche la fase “sommaria” del procedimento. Sul punto, infatti, deve osservarsi quanto segue. In primo luogo, che - come ha evidenziato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria - il creditore esecutante IC UT (il solo destinatario dell’atto di opposizione) risulta aver svolto le proprie controdeduzioni nel corso della udienza del 20 marzo del 2023, spiegando in tale sede le sue difese, così, di fatto, concretizzandosi quella fase sommaria della opposizione esecutiva che l’odierno ricorrente assume, invece, essere mancata. In secondo luogo, e con considerazione dirimente, che anche a voler ritenere insussistente la sommarietà della delibazione sull’opposizione, “il provvedimento del giudice che non abbia seguito le forme previste dalla legge nell’assicurare quella cognizione non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità” - come si osserva nella pronuncia capofila del descritto orientamento giurisprudenziale - “e, quindi, non può considerarsi «definitivo» dell’azione, nonostante che l’irritualità consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento” (cfr. 17 Cass. Sez. 3, sent. n. 22033 del 2011, cit.), data la presenza, come visto, di rimedi per ovviarvi. 10.2. In conclusione, poiché nel caso di specie quelle oggetto di opposizione erano questioni che attenevano alla regolarità dell’esecuzione, in relazione ad esse - essendo intervenuta un’implicita decisione “in rito” - lo strumento esperibile era, appunto, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. Di qui, pertanto, anche la non conferenza, rispetto al caso di specie, del precedente citato dal ricorrente (Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2017, n. 26830), che ha riguardato l’impugnazione di una decisione relativa al merito della proposta opposizione (in particolare, in una fattispecie in cui il provvedimento oggetto di impugnazione diretta per cassazione aveva definito nel merito un ricorso in opposizione agli atti esecutivi mentre esso versava ancora in fase sommaria, prima ancora dell’instaurazione del contraddittorio, in violazione dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ., che impone la necessaria scissione fra la fase sommaria del giudizio e quella a cognizione piena, quest’ultima da svolgersi poi nei termini e secondo la sequela processuale di cui agli artt. 163 ss. cod. proc. civ.). 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico, oltre che dello Stato della Libia, pure di EN, in applicazione del principio secondo cui “il controricorso che non sia volto a «contraddire» il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.)” ma, anzi, “ad aderire a taluna delle sue censure” (o a tutte) “deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Lav., ord. 7 marzo 2024, n. 6154, Rv. 670349-02); e tra queste in solido, per l’identità di posizione processuale come resa manifesta dalle richieste di EN. 18 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti e in base al valore della controversia, rapportato all’entità delle somme oggetto dell’ordinanza di assegnazione investita dall’opposizione (dovendo, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, determinarsi il valore della causa in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque, nella specie, in relazione agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell'opposizione o, comunque, in base al valore del bene esecutato: Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2022, n. 35878, Rv. 666303-02; in precedenza, per i giudizi ordinari di cognizione di opposizione distributiva, Cass. Sez. 3, sent. 20 settembre 2002, n. 13757, Rv. 557406-01) e, quindi, ad € 131.736.564,00, come ricordato sopra al punto 2. 12. A carico della ricorrente principale e di quella adesiva (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. n. 6154 del 2024, cit.), stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando lo Stato della Libia ed EN S.p.a., tra loro in solido, a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore di IC UT, in € 60.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore di Co.Fa. Consorzio Fabbricanti S.r.l. in 19 liquidazione, di Con.I.Cos. Partecipazioni Generali S.p.a. e di Saras S.p.a., per ciascuna, in € 70.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente e del controricorrente adesivo, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi in data 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore EF AI ZI Il Presidente Franco DE STEFANO
S
- ricorrente -
contro CO.FA. CONSORZIO FABBRICANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Cinzia CONTI e CH EG;
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l’introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Esperibilità del procedimento di integrazione del provvedimento, a norma dell’art. 289 cod. proc. civ., o instaurazione della causa di merito - Ammissibilità - Mancanza sia dell’istanza di integrazione che dell’introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Estinzione del processo. R.G.N. 18895/2023 Cron. Rep. Civile Sent. Sez. 3 Num. 6553 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 19/03/2026 2
- controricorrente -
nonché contro CON.I.COS. PARTECIPAZIONI GENERALI S.P.A., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe LEPORE;
- controricorrente -
e contro GIAMMINUTI ENRICO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antnio CALIÒ e BE NATALI;
- controricorrente -
e contro SARAS S.P.A., in persona del procuratore speciale, Avv. Simona BERRI, con domicilio eletto in Roma, piazza di Spagna 15, presso lo studio dell’Avvocato BE ARGERI, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Carlo SANTORO;
- controricorrente -
e contro ENI S.P.A., in persona del procuratore speciale, Avv. CH DE ROSA, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati AS BERTONE, Giuseppe LOMBARDI, Lotario NE TT e NA BO;
- controricorrente adesiva al ricorso - Avverso il provvedimento emesso il 9 luglio 2023 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza celebrata in data 08/10/2025, dal Consigliere Dott. EF AI ZI;
Ud. 08/10/2025 Udienza Pubblica 3 udita la Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna Maria SOLDI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta;
uditi gli Avvocati Marco GUILIZZONI, CH EG, Giuseppe EP, AS ON, NA CA, NT CALIÒ, BE LI e DO LA UC TERI, quest’ultimo per delega dell’Avv. Carlo SANTORO, i quali hanno concluso come in atti. FATTI DI CAUSA 1. Lo Stato della Libia ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della “decisione” emessa dal Tribunale di Roma in data 9 luglio 2023, che ha dichiarato “definita” la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, “essendo ritornata a rivivere l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.” adottata in data 23 settembre 2018, per tale ragione sancendo “l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposta con ricorso depositato dallo Stato della Libia in data 7 dicembre 2022”. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che IC UT avviava, nei suoi confronti, la suddetta procedura esecutiva presso terzi, in forza di un titolo giudiziale costituito dalla sentenza dalla Corte di ppello di Firenze del 30 ottobre 2006, n. 1745, avente ad oggetto la delibazione della entenza ibica resa in data 15 aprile 2000 dalla Corte di ppello di Tripoli, di condanna del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dello Stato della Libia (attuale denominazione dell’originario debitore giudizialmente condannato, vale a dire il Segretariato della Gran Jamahirya Araba Libica Popolare Socialista). In particolare, il creditore esecutante provvedeva al pignoramento dei crediti dello 4 Stato della Libia nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, della BA d’IT, e delle società EN S.p.a., IT S.p.a. e Saras S.p.a., sino alla concorrenza della somma pari a € 87.824.374,66, oltre € 43.912.187,33 ex art. 546 cod. proc. civ., così per un totale pari a € 131.736.564,00. Rese dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla BA d’IT e da IT dichiarazioni negative, diversamente da quella della società Saras (dichiaratasi debitrice per $ 1.765.677,57), il giudice dell’esecuzione, quanto alla posizione della società EN, riteneva integrata la “ficta confessio” ex art. 548 cod. proc. civ., fino alla concorrenza dell’importo pari a € 131.736.564,00. Intervenuta tardivamente nella suddetta procedura esecutiva anche la società Con.I.Cos. Partecipazioni Generali S.p.a. (d’ora in poi, “OS”), per far valere un credito di € 86.833.191,89, il giudice dell’esecuzione, in data 23 settembre 2018, emetteva la suddetta ordinanza di assegnazione. Essa, in particolare, assegnava al creditore procedente UT la somma di € 105.394.826,80, maggiorata di interessi e spese, nonché, alla creditrice intervenuta OS, la somma di € 12.854,40, a totale soddisfo delle spese di esecuzione, e “la residua somma di € 27.831.372,80 entro le somme pignorate, a parziale soddisfo del credito”. Detto provvedimento - il cui contenuto, con decreto del 18 ottobre 2018, veniva precisato e integrato ad istanza della terza pignorata società Saras, disponendosi, in particolare, che essa corrispondesse la somma di € 1.502.490,00 in favore del creditore esecutante IC UT, mentre EN versasse in favore del medesimo la somma residua ad esso spettante (decurtata dell’importo corrisposto da Saras) e, all’esito, in favore di OS, l’importo alla medesima dovuto, nei limiti della somma riconosciuta ex art. 548 cod. proc. civ. - veniva fatto oggetto di 5 opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da parte della società Co.Fa. Consorzio Fabbricanti S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, “OF”). Questa, in particolare, lamentava la mancata riunione alla suddetta procedura esecutiva di altra, da essa intrapresa sempre innanzi al Tribunale capitolino (R.G.E. 15445/15) nei confronti dello Stato della Libia, avente quale terzo pignorato, tra gli altri, la società EN. L’opposizione in questione veniva accolta, a conclusione della fase di merito, dal Tribunale di Roma, con sentenza - del 9 giugno 2021, n. 10113 - che disponeva la revoca del provvedimento di assegnazione. Sentenza, tuttavia, cassata da questa Corte, la quale, pronunciandosi sul ricorso di IC UT, ravvisava - con sentenza del 29 novembre 2022, n. 35052, resa a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. - un difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno dei terzi pignorati (società Saras). “Medio tempore”, tuttavia, la già citata società OF - in forza della pronuncia resa dal Tribunale di Roma, in seguito cassata da questa Corte - riassumeva, in data 3 dicembre 2021, la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 (all’esito della quale era stata adottata l’ordinanza di assegnazione, revocata dal medesimo Tribunale capitolino con decisione, allora, ancora “sub iudice”), procedura della quale il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 16 settembre 2022, disponeva il rinvio. E ciò al fine di valutare la riunione alla stessa, non solo della già indicata la procedura esecutiva promossa (R.G.E. 15445/15) dalla società OF, ma anche di una terza procedura - R.G.E. 4673/15 - intrapresa da un ulteriore creditore dello Stato della Libia, tale società Immobiliare Sacco S.r.l. in liquidazione, procedura avente anch’essa quale terzo pignorato, nuovamente, la società EN. Nella perdurante “ripresa” della procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, lo Stato della Libia - dicendosi ancora ignaro, alla data del 7 dicembre 2022, dell’esito del giudizio radicato innanzi 6 a questa Corte e consistito nella cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva “illo tempore” revocato l’ordinanza di assegnazione resa nel 2018 - proponeva opposizione ex artt. 615 e 624 cod. proc. civ. sulla base, tra le altre, di diverse eccezioni a suo dire rilevabili d’ufficio, quali: l’inesistenza della notifica del precetto, del pignoramento e del pignoramento integrativo;
l’inesistenza del pignoramento per assenza di ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ.; la carenza di legittimazione attiva e passiva;
nonché l’inesistenza del titolo esecutivo di IC UT. Su tali basi, quindi, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità e/o l’estinzione della menzionata procedura esecutiva. Giunta, tuttavia, la procedura suddetta all’udienza del 20 marzo 2023, nella quale si sarebbe dovuto provvedere in merito all’eventuale riunione delle stessa con le altre due procedure sopra meglio indicate, il giudice dell’esecuzione - il quale, nel frattempo, con provvedimento del precedente 5 marzo, aveva disposto, in luogo della trattazione in presenza della suddetta udienza, il deposito di note ex art. 127-ter cod. proc. civ. - si riservava la decisione. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 9 luglio 2023, egli dichiarava “definita” la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016, “essendo ritornata a rivivere l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.”, adottata in data 23 settembre 2018 (e ciò “a seguito e per effetto” della suddetta sentenza n. 35052/2022, con cui questa Corte aveva cassato la sentenza n. 10113/2021 del Tribunale di Roma, la quale aveva a propria volta “caducato la medesima ordinanza di assegnazione”), per tale ragione dichiarando “l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposta con ricorso depositato dallo Stato della Libia in data 7 dicembre 2022”. 7 3. Avverso tale “decisione” del Tribunale di Roma ha proposto direttamente ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., lo Stato della Libia, sulla base - come detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., evidenziando, preliminarmente, l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Si censura la decisione impugnata, “nella parte in cui, a fronte dell’opposizione”, proposta dallo Stato della Libia “ai sensi del secondo comma dell’art. 615 cod. proc. civ.”, si è pronunciata “omettendo totalmente di fissare l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé e di concedere il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza”, così impedendo che avesse corso la “fase sommaria dell’anzidetta opposizione che, come noto, ha natura inderogabile e che, pertanto, in nessun modo può mancare”. Inoltre, diretta conseguenza della violazione che precede “è, altresì, la violazione dell’art. 616 cod. proc. civ., non avendo il Giudice dell’Esecuzione assegnato il termine, anch’esso perentorio, per l’introduzione del giudizio di merito a seguito della (omessa, come detto) fase sommaria dell’opposizione”. La “decisione” impugnata, pertanto, “risulta nulla per evidente error in procedendo e merita quindi di essere cassata”, in accoglimento del ricorso proposto “ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.”. Invero, il giudice dell’esecuzione - sottolinea il ricorrente - “ha adottato un provvedimento di inammissibilità dell’opposizione” come “conseguenza della dedotta reviviscenza dell’ordinanza di assegnazione a fronte della quale la procedura esecutiva è stata ritenuta definita”, sicché, non potendo dubitarsi che esso abbia “inteso decidere irrevocabilmente sull’opposizione all’esecuzione”, non può negarsi che “tale provvedimento possa considerarsi 8 definitivo e costituire oggetto di ricorso ex art. 111, comma, Cost.”. L’odierno ricorrente si dice “consapevole” del “pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui, “in tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ed omette di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività”. In forza di tale orientamento, quindi, l’impugnazione di un provvedimento siffatto può avvenire solo “attraverso, alternativamente, “la richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., o la diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 2, e art. 619 cod. proc. civ.)”. Nondimeno, tali affermazioni - sostiene il ricorrente - trovano la loro ragion d’essere nel fatto che “il provvedimento è emesso a seguito di uno svolgimento dell’azione secondo le forme della sommarietà che, nella logica normativa sottesa alla struttura bifasica del procedimento, non è diretto a portar ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto” (così Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 22033). Ne consegue, pertanto, che i principi che precludono il ricorso in cassazione nel caso in cui sia omessa l’adozione del provvedimento che fissi l’inizio della fase di merito del giudizio di opposizione “non possano ritenersi applicabili al caso di specie in considerazione del fatto che, come ampiamente argomentato supra, il requisito previsto dalla giurisprudenza in materia è lo svolgimento della inderogabile fase sommaria delle opposizioni esecutive la quale, nel caso di specie, è stata 9 totalmente omessa, con conseguente impossibilità di ridiscutere la Decisione nella fase a cognizione piena in seno al giudizio di merito, fase quest’ultima che è meramente eventuale, ma che non può prescindere da quella sommaria”. D’altra parte, nel caso di specie, neppure si è “in presenza di un caso di estinzione tipica e/o atipica, impugnabili rispettivamente ai sensi dell’art. 630 e dell’art. 617 cod. proc. civ.”, ciò che confermerebbe come l’unico mezzo di tutela attivabile sia proprio il ricorso straordinario per cassazione. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della decisione impugnata “per motivazione assente e/o graficamente inesistente e/o apparente”, con conseguente violazione “degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2), n. 4) cod. proc. civ.”. In particolare, il difetto di motivazione è prospettato con rifermento a quella parte della decisione secondo cui, “in forza della sentenza della Suprema Corte n. 35052/2022”, sarebbe “ritornata a rivivere l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ.”, per questo motivo dichiarandosi “definita la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016”. Difatti, il carattere assertivo della motivazione, e dunque la mancata esplicitazione dei criteri logico-formali che hanno condotto il giudice dell’esecuzione alla formazione del proprio convincimento, collocherebbero la motivazione del provvedimento impugnato sotto la soglia del “minimo costituzionale”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113, 384, comma 2, 336, comma 2, cod. proc. civ. 10 Si censura la decisione impugnata, là dove ha ritenuto “rinata” l’ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, con conseguente definizione dell’esecuzione e inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa dallo Stato della Libia. Viene lamentato che il giudice dell’esecuzione “non ha indicato sulla base di quale norma di legge un provvedimento revocato possa «tornare in vita», risultando quasi superfluo osservare come un effetto di tale portata dovrebbe trovare il proprio fondamento nella legge processuale”. Tuttavia, prosegue il ricorrente “non risulta che il nostro codice di rito regoli fattispecie simili e, ancor meno, che disciplini ipotesi in cui un provvedimento possa essere - addirittura indirettamente - reintrodotto nell’ordinamento dopo essere stato revocato”. Viene richiamata l’affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui “il nostro ordinamento non conosce il fenomeno della reviviscenza del provvedimento che il giudice abbia (implicitamente o esplicitamente) revocato”, sottolineando che si pone in linea con tale principio la giurisprudenza che esclude l’ipotetica reviviscenza del decreto ingiuntivo per effetto dell’annullamento, in appello, della sentenza di primo grado che lo abbia revocato”. In subordine, si osserva che la decisione “si pone altresì in contrasto con il disposto di cui all’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.”, giacché, nell’affermare, la pretesa reviviscenza dell’ordinanza di assegnazione, non si è uniformata al decisum e, comunque, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 35052/2022. Tale sentenza, infatti, non solo aveva escluso che, per effetto di quanto da essa statuito, non potesse “dichiararsi, allo stato, cessata la materia del contendere”, ma aveva demandato al giudice “di primo e unico 11 grado” la necessità “di valutare”, altresì, se vi fossero “altri terzi pignorati, anche sulla base delle ulteriori vicende del processo esecutivo)”. Reputa, dunque, il ricorrente “lampante che la Suprema Corte, lungi dal limitarsi a rilevare un vizio meramente processuale”, abbia “espresso principi di diritto volti alla tutela della par condicio creditorum e alla necessità dello svolgimento di un simultaneus processus esecutivo che coinvolga lo stesso bene, anche nell’interesse dell’esecutato”, così dettando “principi” che “non sono confinati al solo giudizio di rinvio di opposizione all’esecuzione, ma costituiscano una ineludibile «istruzione» anche per il Giudice dell’Esecuzione, tenuto conto del fatto che tale fase non può essere considerata indipendente rispetto al giudizio oppositivo”. Assume, pertanto, il ricorrente che in forza “dei principi espressi sopra esposti”, quello operato da questa Corte “deve ritenersi alla stregua di un rinvio restitutorio che impone, da un lato, la trattazione del giudizio oppositivo nel contraddittorio del terzo pignorato pretermesso, e, dall’altro, di porre rimedio alla violazione operata dal Giudice dell’Esecuzione con la revocata ordinanza di assegnazione ristabilendo una procedura esecutiva complessiva mediante la necessaria riunione di quelle pendenti”. Sotto altro profilo, comunque, si rileva che l’ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018, e il successivo decreto del 18 ottobre 2018 che ne ha rettificato il contenuto debbono “ritenersi caducati anche tenuto conto dell’effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata medesima”. 12 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Si lamenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di improcedibilità e/o estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 per inesistenza del titolo esecutivo di IC UT, formulata tanto da esso Stato della Libia con la propria opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 624 cod. proc. civ. depositata in data 7 dicembre 2022, quanto dal terzo pignorato EN con la memoria di costituzione depositata a seguito della riassunzione della procedura esecutiva instaurata da OF. Era stato, infatti, sostenuto che il creditore procedente non avesse mai depositato la sentenza straniera, oggetto di “exequatur” da parte della Corte fiorentina, e quindi che, in assenza della stessa, fosse venuta “a mancare anche la formula esecutiva, la quale, invero, è stata apposta solo sulla decisione della Corte d’Appello di Firenze”. Tale circostanza avrebbe determinato “l’inesistenza del titolo esecutivo, con conseguente inesistenza del pignoramento”. Su tali eccezioni il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi, donde la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della decisione adottata e qui impugnata. Considerata, inoltre, “la gravità del vizio in argomento”, si rileva come esso sia “rilevabile in ogni stato e grado del processo”, chiedendo a questa Corte “di rilevare d’ufficio, nella presente sede, l’inesistenza del titolo esecutivo di UT”. 3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 524 e 550 cod. proc. civ. Si censura la decisione impugnata per aver “definito la procedura esecutiva R.G.E. n. 20812/2016, invece che disporre la 13 riunione di tale procedura alla procedura R.G.E. n. 4673/2015, a cui è da riunire anche la procedura R.G.E. n. 15445/2015, con conseguente necessità di revocare l’ordinanza di assegnazione ritenuta «rinata»”. La decisione impugnata avrebbe contravvenuto al principio secondo cui il giudice dell’esecuzione che “comunque venga a conoscenza (o di ufficio o su iniziativa di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sullo stesso bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi, revocando, eventualmente, anche il provvedimento di assegnazione emesso in uno di tali procedimenti”. A questo stesso principio, del resto, si sarebbe richiamata la sentenza di questa Corte n. 35052/2022, in forza della quale, invece, la decisione impugnata - a dire dell’odierno ricorrente, erroneamente - ha ritenuto la riviviscenza dell’ordinanza di assegnazione. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, IC UT e le società OS e OF (la quale ultima, in particolare, ha evidenziato come la procedura R.G.E. 15445/2015 risulti ormai definita in virtù di ordinanza di assegnazione, sicché non è più possibile che ad essa sia riunita la procedura n. 20812 del 2016), chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto. 5. La società Saras, per parte propria, si è limitata, con controricorso, a “rimettere” a questa Corte “ogni valutazione in merito all’ammissibilità e/o fondatezza del ricorso della Libia, rilevando in ogni caso - per quanto occorrer possa - che la relativa pronuncia (in rito e/o in merito) non potrà e non dovrà 14 pregiudicare direttamente e/o indirettamente la posizione” di essa Saras. 6. Con controricorso, invece, la società EN ha chiesto di accogliere l’impugnazione dello Stato della Libia. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 8. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9. Hanno presentato memoria soltanto le società OF, OS e Saras. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Il ricorso è inammissibile. 10.1. Invero, avverso la qui impugnata “decisione” del Tribunale di Roma non era esperibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Difatti, “costituisce ius receptum che sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione, i provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali, che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura di decisione, perché giudicano in ordine a situazioni di diritto sostanziale delle parti e, perciò, presentano attitudine alla formazione del giudicato, e sono definitivi, nel senso di non essere soggetti secondo la legge a riesame né da parte del giudice che li ha emessi, né da parte di altro giudice”, di talché “i provvedimenti che il giudice del tribunale, quale giudice dell’esecuzione, adotta, di norma con 15 ordinanza, secondo quanto previsto dall’art. 487 cod. proc. civ., non presentano tutti e due i caratteri prima indicati, posto che - quand’anche intervenienti su situazioni di diritto soggettivo - non statuiscono su di esse e in particolare mancano di quello della definitività”; ne consegue, quindi, che il sistema di controllo dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione è “garantito, come avverso ogni atto esecutivo, attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proс. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2012, n. 3723, Rv. 621430-01; nello sfesso senso, tra le molte, già Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2011, n. 19392, Rv. 619874-01; Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 2001, n. 10840, Rv. 548813-01). Questo principio è stato applicato anche con riferimento al provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, investito di un’opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ., provveda - con qualunque esito - su di essa, non disponendo farsi corso al giudizio di merito. Secondo questa Corte, scontato che il “provvedimento di irrituale chiusura della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi”, senza fissare il termine per l’istaurazione della fase di merito, “abbia natura decisoria”, si è ritenuto di dover “escludere che il provvedimento de quo rivesta carattere definitivo” e cioè che esso “precluda la possibilità di rimetterlo in discussione, sì che ne resti irrimediabilmente pregiudicata la posizione di diritto della parte coinvolta”; si è, infatti, identificato il rimedio per ovviare alla sua illegittimità, alternativamente, nella “richiesta a quel giudice di fissare il termine ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ.” o nella “diretta introduzione del giudizio di merito davanti a lui (o davanti al giudice ritenuto competente nel merito per le opposizioni ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 619 cod. proc. civ.)” (così, in 16 motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2011, n. 22033, Rv. 620286-01). Si tratta di principio ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2014, n. 5060, Rv. 630644-01; Cass Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2015, n. 25064, Rv. 638027- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 dicembre 2015, n. 25111, Rv. 638308- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 giugno 2016, n. 12170, Rv. 640317- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 dicembre 2016, n. 25902, Rv. 642321-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 giugno 2017, n. 15605, Rv. 644810-02; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2019, n. 26285, Rv. 655494-06; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 agosto 2022, n. 24037, Rv. 665596-01) a mettere in discussione in quale non può valere la circostanza che, nella specie, sarebbe mancata anche la fase “sommaria” del procedimento. Sul punto, infatti, deve osservarsi quanto segue. In primo luogo, che - come ha evidenziato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria - il creditore esecutante IC UT (il solo destinatario dell’atto di opposizione) risulta aver svolto le proprie controdeduzioni nel corso della udienza del 20 marzo del 2023, spiegando in tale sede le sue difese, così, di fatto, concretizzandosi quella fase sommaria della opposizione esecutiva che l’odierno ricorrente assume, invece, essere mancata. In secondo luogo, e con considerazione dirimente, che anche a voler ritenere insussistente la sommarietà della delibazione sull’opposizione, “il provvedimento del giudice che non abbia seguito le forme previste dalla legge nell’assicurare quella cognizione non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità” - come si osserva nella pronuncia capofila del descritto orientamento giurisprudenziale - “e, quindi, non può considerarsi «definitivo» dell’azione, nonostante che l’irritualità consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento” (cfr. 17 Cass. Sez. 3, sent. n. 22033 del 2011, cit.), data la presenza, come visto, di rimedi per ovviarvi. 10.2. In conclusione, poiché nel caso di specie quelle oggetto di opposizione erano questioni che attenevano alla regolarità dell’esecuzione, in relazione ad esse - essendo intervenuta un’implicita decisione “in rito” - lo strumento esperibile era, appunto, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. Di qui, pertanto, anche la non conferenza, rispetto al caso di specie, del precedente citato dal ricorrente (Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2017, n. 26830), che ha riguardato l’impugnazione di una decisione relativa al merito della proposta opposizione (in particolare, in una fattispecie in cui il provvedimento oggetto di impugnazione diretta per cassazione aveva definito nel merito un ricorso in opposizione agli atti esecutivi mentre esso versava ancora in fase sommaria, prima ancora dell’instaurazione del contraddittorio, in violazione dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ., che impone la necessaria scissione fra la fase sommaria del giudizio e quella a cognizione piena, quest’ultima da svolgersi poi nei termini e secondo la sequela processuale di cui agli artt. 163 ss. cod. proc. civ.). 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico, oltre che dello Stato della Libia, pure di EN, in applicazione del principio secondo cui “il controricorso che non sia volto a «contraddire» il ricorso (ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.)” ma, anzi, “ad aderire a taluna delle sue censure” (o a tutte) “deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Lav., ord. 7 marzo 2024, n. 6154, Rv. 670349-02); e tra queste in solido, per l’identità di posizione processuale come resa manifesta dalle richieste di EN. 18 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività rispettivamente svolte dalle parti controricorrenti e in base al valore della controversia, rapportato all’entità delle somme oggetto dell’ordinanza di assegnazione investita dall’opposizione (dovendo, ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, determinarsi il valore della causa in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque, nella specie, in relazione agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell'opposizione o, comunque, in base al valore del bene esecutato: Cass. Sez. 3, sent. 6 dicembre 2022, n. 35878, Rv. 666303-02; in precedenza, per i giudizi ordinari di cognizione di opposizione distributiva, Cass. Sez. 3, sent. 20 settembre 2002, n. 13757, Rv. 557406-01) e, quindi, ad € 131.736.564,00, come ricordato sopra al punto 2. 12. A carico della ricorrente principale e di quella adesiva (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. n. 6154 del 2024, cit.), stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando lo Stato della Libia ed EN S.p.a., tra loro in solido, a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore di IC UT, in € 60.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore di Co.Fa. Consorzio Fabbricanti S.r.l. in 19 liquidazione, di Con.I.Cos. Partecipazioni Generali S.p.a. e di Saras S.p.a., per ciascuna, in € 70.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente e del controricorrente adesivo, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi in data 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore EF AI ZI Il Presidente Franco DE STEFANO