Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E .L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. A. Santalucia Consigliere rel. decidendo allo scadere, alla data del 28 gennaio 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n.146/2023 r.g. vertente tra:
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Maria Cammaroto
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] residente a [...]CP_1
d'OR (ME) in Piazza Merendino n 11piano II, C.F.: , CodiceFiscale_1
nato a [...] [...] residente in [...]d'OR c/da Parte_2
Certari n101 C.F.: , nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3 il 24/2/1983 residente in [...] C.F.: C.F._3
, nata a [...] il
[...] Parte_4
3.12.1956 residente in [...] piano I C.F.:
[...]
in proprio e quali eredidi nato a [...] C.F._4 Persona_1
d'OR (ME) il 16.01.1948, C.F.: e deceduto il 2.4.2018, C.F._5 per quest'atto tutti elettivamente domiciliata in Brolo (Me) via S. Quasimodo n 1 , presso e nello studio dell'Avv. Carmelina Giuffrè che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellati
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con sentenza n. 1325 del 6 settembre 2022 il Tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro accoglieva l'opposizione proposta dai ricorrenti, odierni appellati, avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2002 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro
3371,12 a titolo di contribuzione inerente ai rapporti di lavoro dipendente dichiarati Pt_1 dal loro dante causa, dott. e, per l'effetto, revocava il titolo opposto Persona_1 ritenendo fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da essi sollevata per aver rinunciato all'eredità del in data 14.5.2019. CP_1
Osservava, in particolare, il decidente che il fatto di aver trasmesso all' la denuncia Pt_1
dei modelli DM10 fino al mese di luglio 2018 come eredi di non Persona_1 costituiva elemento sufficiente per considerare intervenuta un'accettazione tacita dell'eredità e quindi per poter agire nei confronti dei ricorrenti per il recupero della contribuzione arretrata dal mese di dicembre 2017.
Dalla documentazione versata in atti si evinceva, infatti, in maniera inequivocabile che la partita Iva era sempre intestata a e che non vi era stata una variazione Persona_1
né una nuova partita Iva né era stato versato alcun contributo a nome degli eredi.
Avverso detta pronunzia, con atto del 6 marzo 2023, proponeva appello l'Istituto soccombente cui si opponevano le controparti deducendo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità; indi, disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per note difensive ex art. 127 c.p.c. depositate in atti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile.
Di contro a quanto eccepito dagli appellanti, detto gravame soddisfa i necessari requisiti motivazionali di cui all'art 434 cpc, così come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
Pag. 2 di 5 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”( cfr ex multis Cass. 13293/2020). L'appello indica i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, prospettando le diverse ricostruzioni in fatto nonché le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
Può pertanto procedersi al relativo esame.
L'istituto appellante lamenta la violazione dell'art 476 c.c. assumendo che gli eredi del sarebbero entrati nel possesso dei beni ereditari e che in tale condizione CP_1
avrebbero compiuto atti non limitati alla semplice conservazione del patrimonio ereditario bensì integranti una vera e propria gestione dello stesso. La circostanza di aver fatto pervenire all' le denunce mensili (DM10) relativi al periodo dicembre Pt_1
2017 - luglio 2018 imputabili alla ditta, già riferiti a , implicherebbe Persona_1 indubbiamente un atto di gestione dell'eredità sicché il primo giudice avrebbe errato a non ritenerli responsabili dell'obbligazione contributiva n.q. di eredi fino al 2 aprile
2008 e successivamente n.q. di soci posto che gli stessi, proseguendo l'invio delle denunce mensili, avrebbero dimostrato di fatto di aver continuato l'attività quanto meno fino a luglio 2018.
Censura in ultimo l'affermazione del primo giudice secondo cui per aversi accettazione tacita di eredita i chiamati avrebbero dovuto costituire una nuova società con la qualifica di “eredi Micale” ed aprire nuova partita Iva evidenziando che essi sono stati ritenuti obbligati non già perché titolari di una nuova ditta ma proprio per aver compiuto, in possesso dei beni ereditari ed in quanto legati da un vincolo di fatto, atti di gestione dei rapporti di lavoro in essere alle dipendenze dell'azienda denunciante.
Il gravame è fondato.
L'art. 476 c.c. recita che « l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Trattasi di un'accettazione pura e semplice manifestata attraverso un comportamento concludente il che postula l'intenzione del chiamato di comportarsi come erede, e dunque la sua volontà di assumere tale qualità.
Pag. 3 di 5 Orbene la circostanza che gli odierni appellati dopo la morte le loro dante causa, intervenuta il 2 aprile 2018, abbiano provveduto a trasmettere le denunce mensili dei rapporti di lavoro facenti capo all'azienda utilizzando il codice di autorizzazione necessario per immettere i dati aziendali nel sistema telematico integra un Pt_1 adempimento assimilabile ad un vero e proprio atto di gestione dell'impresa oggetto di successione e, come tale, implica l'accettazione dell'eredità.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione.
Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità ( Cass., Ord. n. 4843 del
19/02/2019).
In definitiva, il criterio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per qualificare come accettazione tacita dell'eredità l'atto compiuto dal chiamato, risiede negli effetti ultimi che, attraverso il compimento dell'atto stesso, ricadono nella sfera giuridico-patrimoniale del medesimo. Alla stregua del già menzionato criterio, e tornando al caso di specie, la denuncia di somme, dovute a titolo di contributi per l'impiego di forza lavoro alle dipendenze dell'azienda facente capo al de cuius relativamente ad un periodo successivo alla sua morte non può che rientrare nel novero degli atti cc.dd. dispositivi, poiché senza alcun dubbio integra il “…proposito di accettare l'eredità…”, ossia la manifestazione di volontà intesa a vedere realizzato nella propria sfera giuridico-patrimoniale l'acquisto dell'impresa nella cui gestione si è subentrati di fatto proseguendo l'attività, vale a dire un risultato non altrimenti conseguibile se non con il titolo di erede.
Pag. 4 di 5 Tale convincimento è altresì avvalorato dalla costatazione che la denuncia contributiva
è pervenuta attraverso il codice fiscale del sig. , dapprima a nome del Persona_1
medesimo ed a far data dal mese di luglio 2018 da soggetti qualificatisi come eredi di
(cfr. modelli DM 10 allegati quale ricevuta rilasciata dall' all'esito Persona_1 Pt_1
della trasmissione dei dati telematici e versati in atti) e proprio la spendita della qualità di erede avvalora inequivocamente la fondatezza del proposto gravame.
Resta pertanto del tutto priva di giuridica efficacia la successiva rinuncia, formalizzata solo in data 18 settembre 2020; ed infatti, in forza del principio "semel heres semper heres", chi abbia accettato l'eredità non può più legittimamente rinunciarvi, essendo l'accettazione, a differenza della rinuncia, un atto puro ed irrevocabile, a mente dell'art. 475 cod. civ. (vedi per tutte, Cass.n.4745/2003).
Alla soccombenza segue la condanna in solido degli appellati alle spese di lite che si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alla non complessità delle questioni trattate, in euro 1278 quanto al primo grado ed in euro 1458 quanto al presente oltre al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originaria opposizione proposta con ricorso del 18 settembre 2020 avverso il decreto ingiuntivo n.
143/2020 del 7.7.2020 confermando il predetto titolo.
Pone a carico degli appellati le spese di lite che liquida quanto al primo grado in euro
1278 e quanto al presente grado in euro 1458 oltre rimborso contributo unificato.
Messina 29.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott. Beatrice Catarsini
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