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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. ND BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
Parte_1 C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Lucio Andreozzi.
e
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Antonio Luca Paiardini e Francesca Catenacci.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
4 - i figli minori saranno collocati presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in
IL AZ (Rm) alla via Casale di Sant'Angelo n. 37, con quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i soli effetti personali del marito;
5- il sig. CP_1 si è già allontanato dall'abitazione di via del Casale di Sant'Angelo n. 37 ed ha già ritirato tutti i propri beni personali;
6 il padre eserciterà il proprio diritto/dovere di visita/frequentazione in favore dei minori- Per_1 Per_2 e ND, nel quadro di una elasticità condivisa con la coniuge e secondo le seguenti modalità:
k end alternato al mese, a partire dalle ore 10.00 della giornata di sabato fino alle ore 19.00 della giornata di domenica, occupandosi di prelevarli e di riaccompagnarli egli stesso presso l'abitazione della coniuge;
- un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, da concordare con la sig.ra Pt_1 con almeno due giorni di preavviso, occupandosi il padre di prelevarli dalla scuola all'uscita dei figli e di riaccompagnarli egli stesso presso l'abitazione della madre;
-7 il padre si impegna fin da ora a garantire, per il periodo di permanenza dei minori presso la di lui abitazione, la partecipazione dei figli ad ogni attività extrascolastica e/o evento sociale che possa cadere nei giorni stabiliti per la frequentazione padre-figli;
8 - durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno la metà delle festività con ciascuno dei genitori, alternando i periodi di anno in anno, dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina ovvero dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, salva diversa organizzazione da concordare tra i coniugi in relazione agli impegni lavorativi del sig. CP_1 ed agli impegni della sig.ra Pt_1 9 le vacanze di Pasqua trascorse ad anni alterni c un genitore, a partire dalla mattina del Venerdì Santo fino al lunedì di Pasquetta, dopodiché il sig. CP_1 riprenderà il periodo frequenza padre/figli come già concordato in precedenza;
-10 durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non continuative;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'organizzazione delle vacanze estive entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno;
11 - il giorno del compleanno dei figli, in deroga alla frequentazione ordinaria, verrà trascorso dai minori con entrambi i genitori;
12 - il giorno del compleanno di ciascun genitore, in deroga alla frequentazione ordinaria, verrà trascorso dai minori con il genitore interessato;
13 sempre in deroga alla frequentazione ordinaria, i figli trascorreranno con i nonni e/o gli zii il giorno del compleanno di questi ultimi;
14 - gli altri giorni di festività previsti dal calendario nazionale (per esempio 01 maggio, 25 aprile, ecc.) verranno trascorsi alternativamente dai figli con ciascun genitore con alternanza iniziale in favore della madre;
15 le parti concordano che ogni impossibilità relativa alla frequentazione con i minori, salvo casi di oggettiva urgenza, vada reciprocamente comunicata con 48 ore di anticipo, fermo restando la disponibilità massima che le parti reciprocamente si concedono ad aiutarsi e coordinarsi nell'assistenza della prole;
16 il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra Pt_1 la somma di euro 380,00 quale contributo complessiv e per il mantenimento ordi i figli Per_1 Per_2 e ND, da
,
corrispondere alla coniuge entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che successivamente sarà adeguata annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) spesa per la cura degli animali domestici dei figli;
17 il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e documentate;
per l'individuazione di dette spese, le parti si richiamano al Protocollo di intesa concordato dal Tribunale di Roma con il Foro di Roma e alle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.09.2017, da considerarsi parti integranti del presente ricorso;
spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali rette alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesa di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuali attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
18 - la sig.ra Pt 1 si occuperà in via esclusiva del pagamento delle utenze dell'immobile adibito a casa familiare;
19 l'importo di € 800,00 mensili, a titolo di assegno unico, sarà corrisposto in favore della sig.ra Pt_1
20 l'importo di € 600,00 mensili, a titolo di indennità di frequenza dei minori (ex legge 104/
-
corrisposto in favore della sig.ra Pt_1
21 il pagamento della rata d in favore dell'istituto bancario mutuante relativo all'unità immobiliare in IL AZ (Rm), via del Casale di Sant'Angelo n. 37 - dovrà essere corrisposto dai coniugi in egual misura;
22 - per tutto quanto non previsto espressamente le parti si impegnano ad assumere le decisioni in ordine alla educazione, istruzione e tempi di permanenza con grande elasticità, rispetto reciproco e spirito di collaborazione nell'interesse dei figli e dei loro desideri;
23 - i ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
-24 altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, in apposito verbale.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno;
2- i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
3- le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso i rispettivi genitori;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. ND BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
Parte_1 C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] [...];
rappresenta e difesa dall'Avv. Lucio Andreozzi.
e
Controparte_1 (C.F.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Antonio Luca Paiardini e Francesca Catenacci.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
4 - i figli minori saranno collocati presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa coniugale sita in
IL AZ (Rm) alla via Casale di Sant'Angelo n. 37, con quanto in essa contenuto, fatta eccezione per i soli effetti personali del marito;
5- il sig. CP_1 si è già allontanato dall'abitazione di via del Casale di Sant'Angelo n. 37 ed ha già ritirato tutti i propri beni personali;
6 il padre eserciterà il proprio diritto/dovere di visita/frequentazione in favore dei minori- Per_1 Per_2 e ND, nel quadro di una elasticità condivisa con la coniuge e secondo le seguenti modalità:
k end alternato al mese, a partire dalle ore 10.00 della giornata di sabato fino alle ore 19.00 della giornata di domenica, occupandosi di prelevarli e di riaccompagnarli egli stesso presso l'abitazione della coniuge;
- un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, da concordare con la sig.ra Pt_1 con almeno due giorni di preavviso, occupandosi il padre di prelevarli dalla scuola all'uscita dei figli e di riaccompagnarli egli stesso presso l'abitazione della madre;
-7 il padre si impegna fin da ora a garantire, per il periodo di permanenza dei minori presso la di lui abitazione, la partecipazione dei figli ad ogni attività extrascolastica e/o evento sociale che possa cadere nei giorni stabiliti per la frequentazione padre-figli;
8 - durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno la metà delle festività con ciascuno dei genitori, alternando i periodi di anno in anno, dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina ovvero dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio, salva diversa organizzazione da concordare tra i coniugi in relazione agli impegni lavorativi del sig. CP_1 ed agli impegni della sig.ra Pt_1 9 le vacanze di Pasqua trascorse ad anni alterni c un genitore, a partire dalla mattina del Venerdì Santo fino al lunedì di Pasquetta, dopodiché il sig. CP_1 riprenderà il periodo frequenza padre/figli come già concordato in precedenza;
-10 durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non continuative;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'organizzazione delle vacanze estive entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno;
11 - il giorno del compleanno dei figli, in deroga alla frequentazione ordinaria, verrà trascorso dai minori con entrambi i genitori;
12 - il giorno del compleanno di ciascun genitore, in deroga alla frequentazione ordinaria, verrà trascorso dai minori con il genitore interessato;
13 sempre in deroga alla frequentazione ordinaria, i figli trascorreranno con i nonni e/o gli zii il giorno del compleanno di questi ultimi;
14 - gli altri giorni di festività previsti dal calendario nazionale (per esempio 01 maggio, 25 aprile, ecc.) verranno trascorsi alternativamente dai figli con ciascun genitore con alternanza iniziale in favore della madre;
15 le parti concordano che ogni impossibilità relativa alla frequentazione con i minori, salvo casi di oggettiva urgenza, vada reciprocamente comunicata con 48 ore di anticipo, fermo restando la disponibilità massima che le parti reciprocamente si concedono ad aiutarsi e coordinarsi nell'assistenza della prole;
16 il sig. CP_1 verserà in favore della sig.ra Pt_1 la somma di euro 380,00 quale contributo complessiv e per il mantenimento ordi i figli Per_1 Per_2 e ND, da
,
corrispondere alla coniuge entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma che successivamente sarà adeguata annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (cinema feste ed attività conviviali) spesa per la cura degli animali domestici dei figli;
17 il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate e documentate;
per l'individuazione di dette spese, le parti si richiamano al Protocollo di intesa concordato dal Tribunale di Roma con il Foro di Roma e alle Linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.09.2017, da considerarsi parti integranti del presente ricorso;
spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali rette alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spesa di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuali attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli psicoterapia e logopedia. Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
18 - la sig.ra Pt 1 si occuperà in via esclusiva del pagamento delle utenze dell'immobile adibito a casa familiare;
19 l'importo di € 800,00 mensili, a titolo di assegno unico, sarà corrisposto in favore della sig.ra Pt_1
20 l'importo di € 600,00 mensili, a titolo di indennità di frequenza dei minori (ex legge 104/
-
corrisposto in favore della sig.ra Pt_1
21 il pagamento della rata d in favore dell'istituto bancario mutuante relativo all'unità immobiliare in IL AZ (Rm), via del Casale di Sant'Angelo n. 37 - dovrà essere corrisposto dai coniugi in egual misura;
22 - per tutto quanto non previsto espressamente le parti si impegnano ad assumere le decisioni in ordine alla educazione, istruzione e tempi di permanenza con grande elasticità, rispetto reciproco e spirito di collaborazione nell'interesse dei figli e dei loro desideri;
23 - i ricorrenti prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
-24 altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, in apposito verbale.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno;
2- i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
3- le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso i rispettivi genitori;