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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 630/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. , residente
[...] C.F._1 in Torino, via Foligno 46
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 22/11/2024 da , rappresentata dall'Avv. Claudio Antonio Maradei, Parte_1 con l'ausilio della Dott.ssa Giulia Bisanti, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “La Rinascita degli Onesti”; lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice;
esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla Parte_2 ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 13/2/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale City Habitat di cui è stata titolare risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 28/9/2020, e dunque oltre l'anno previsto dall'art. 33, comma 1 CCII;
- la debitrice persona fisica, anche trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, può comunque chiedere l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 bis, CCII;
1 - la debitrice è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC “La Rinascita degli Onesti”, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare della debitrice è composto da lei medesima, dal marito e da una figlia maggiorenne;
- nella memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono quantificate in € 2.145 (cfr. p. 3 s.);
- dalla lettura della suddetta memoria si evince che le spese mensili del nucleo familiare ammontano in realtà ad € 2.774 in quanto, oltre alle spese riportate nella tabella a p. 3, risultano ulteriori voci di spesa relative ad acquisti alimentari e trasporti, le quali risultano coperte, rispettivamente, dalle somme percepite dalla debitrice sotto forma di buoni pasto (€ 120 mensili), nonché a titolo di indennità chilometrica e di trasferta (€ 509 mensili) (cfr. pp.
4-5 della memoria integrativa);
- la quantificazione delle spese – ricalcolate in complessivi € 2.774 secondo il ragionamento che precede – appare congrua in quanto risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello della ricorrente (€ 2.949 da rilevazioni ISTAT 2023), la quale esprime un dato di normalità, senza discostarsene in modo significativo;
- nelle memorie integrative depositate dalla ricorrente e dall'OCC si legge che la debitrice percepisce un reddito mensile medio di € 1.724;
- più precisamente, la debitrice percepisce in busta paga una retribuzione media mensile calcolata sui 12 mesi di € 1.889, comprensiva delle indennità chilometrica e di trasferta (cfr. p. 3 della relazione integrativa depositata dall'OCC);
- nella memoria integrativa si legge che dalla retribuzione della ricorrente viene trattenuta mensilmente, a titolo di pignoramento, una somma media di € 345, la
2 quale, nelle relazioni integrative, non viene considerata nel reddito complessivo percepito dalla debitrice;
- tale pignoramento verrà meno in seguito all'apertura della procedura;
- alla luce di tale circostanza, il reddito mensile medio percepito dalla debitrice, in seguito all'apertura della procedura, ammonterà a € 2.234;
- il marito della ricorrente, estraneo alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, risultando percettore di reddito, mentre la figlia è studentessa universitaria e non percepisce alcun reddito (cfr. p. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- nella relazione integrativa depositata dall'OCC si legge che il reddito mensile percepito dal marito della ricorrente è pari ad € 1.400 “già al netto di due rate di finanziamento, rispettivamente di € 221 ed € 179” (cfr. p. 3);
- dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, ed in conformità rispetto ai dati esposti nelle memorie, si evince che il reddito mensile percepito in busta paga dal coniuge della debitrice è pari a € 1.800, mentre l'importo di 1.400 corrisponde più precisamente alle somme che il marito della ricorrente dichiara di poter destinare al mantenimento del nucleo familiare, al netto dei debiti personali;
- i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare della debitrice ammontano, pertanto, ad € 4.034 (€ 2.234 della debitrice più € 1.800 del coniuge);
- i redditi mensili percepiti dalla ricorrente e dal coniuge incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari, rispettivamente, al 55% e al 45%;
- appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito della ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.536 mensili (pari al 55% delle spese totali sopra quantificate), mentre la differenza sarà a carico del marito della debitrice, estraneo alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni della debitrice abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
rilevato che nella memoria integrativa depositata dall'OCC su richiesta del Giudice si attesta che “vi sarà attivo da distribuire ai creditori” (cfr. pp. 5-6); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio della debitrice saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
3 ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come Liquidatore la Dott.ssa Giulia Bisanti;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
46; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore la Dott.ssa Giulia Bisanti;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.536; invita la debitrice a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 14/2/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta) (dott. Enrico Astuni)
4
riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice est.
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. 630/2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Parte_1
, nata a [...] il [...], C.F. , residente
[...] C.F._1 in Torino, via Foligno 46
* * * Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 22/11/2024 da , rappresentata dall'Avv. Claudio Antonio Maradei, Parte_1 con l'ausilio della Dott.ssa Giulia Bisanti, Gestrice della crisi nominata dall'OCC “La Rinascita degli Onesti”; lette le memorie integrative depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC, su richiesta del Giudice;
esaminati i documenti allegati al ricorso e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dalla Parte_2 ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 13/2/2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale City Habitat di cui è stata titolare risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 28/9/2020, e dunque oltre l'anno previsto dall'art. 33, comma 1 CCII;
- la debitrice persona fisica, anche trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, può comunque chiedere l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 33, comma 1 bis, CCII;
1 - la debitrice è persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dalla Gestrice della crisi nominata dall'OCC “La Rinascita degli Onesti”, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda;
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII); ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;
considerato che
- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio della debitrice utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dalla debitrice per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare della debitrice è composto da lei medesima, dal marito e da una figlia maggiorenne;
- nella memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della debitrice sono quantificate in € 2.145 (cfr. p. 3 s.);
- dalla lettura della suddetta memoria si evince che le spese mensili del nucleo familiare ammontano in realtà ad € 2.774 in quanto, oltre alle spese riportate nella tabella a p. 3, risultano ulteriori voci di spesa relative ad acquisti alimentari e trasporti, le quali risultano coperte, rispettivamente, dalle somme percepite dalla debitrice sotto forma di buoni pasto (€ 120 mensili), nonché a titolo di indennità chilometrica e di trasferta (€ 509 mensili) (cfr. pp.
4-5 della memoria integrativa);
- la quantificazione delle spese – ricalcolate in complessivi € 2.774 secondo il ragionamento che precede – appare congrua in quanto risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello della ricorrente (€ 2.949 da rilevazioni ISTAT 2023), la quale esprime un dato di normalità, senza discostarsene in modo significativo;
- nelle memorie integrative depositate dalla ricorrente e dall'OCC si legge che la debitrice percepisce un reddito mensile medio di € 1.724;
- più precisamente, la debitrice percepisce in busta paga una retribuzione media mensile calcolata sui 12 mesi di € 1.889, comprensiva delle indennità chilometrica e di trasferta (cfr. p. 3 della relazione integrativa depositata dall'OCC);
- nella memoria integrativa si legge che dalla retribuzione della ricorrente viene trattenuta mensilmente, a titolo di pignoramento, una somma media di € 345, la
2 quale, nelle relazioni integrative, non viene considerata nel reddito complessivo percepito dalla debitrice;
- tale pignoramento verrà meno in seguito all'apertura della procedura;
- alla luce di tale circostanza, il reddito mensile medio percepito dalla debitrice, in seguito all'apertura della procedura, ammonterà a € 2.234;
- il marito della ricorrente, estraneo alla procedura, può contribuire alle spese per il mantenimento del nucleo familiare, risultando percettore di reddito, mentre la figlia è studentessa universitaria e non percepisce alcun reddito (cfr. p. 2 della memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente);
- nella relazione integrativa depositata dall'OCC si legge che il reddito mensile percepito dal marito della ricorrente è pari ad € 1.400 “già al netto di due rate di finanziamento, rispettivamente di € 221 ed € 179” (cfr. p. 3);
- dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, ed in conformità rispetto ai dati esposti nelle memorie, si evince che il reddito mensile percepito in busta paga dal coniuge della debitrice è pari a € 1.800, mentre l'importo di 1.400 corrisponde più precisamente alle somme che il marito della ricorrente dichiara di poter destinare al mantenimento del nucleo familiare, al netto dei debiti personali;
- i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare della debitrice ammontano, pertanto, ad € 4.034 (€ 2.234 della debitrice più € 1.800 del coniuge);
- i redditi mensili percepiti dalla ricorrente e dal coniuge incidono sul totale dei redditi percepiti dal nucleo familiare in misura pari, rispettivamente, al 55% e al 45%;
- appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito della ricorrente necessario al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.536 mensili (pari al 55% delle spese totali sopra quantificate), mentre la differenza sarà a carico del marito della debitrice, estraneo alla procedura, quale contributo al mantenimento familiare;
- il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni della debitrice abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del giudice delegato;
rilevato che nella memoria integrativa depositata dall'OCC su richiesta del Giudice si attesta che “vi sarà attivo da distribuire ai creditori” (cfr. pp. 5-6); ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio della debitrice saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
3 ritenuto, letto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, di confermare come Liquidatore la Dott.ssa Giulia Bisanti;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
46; nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina liquidatore la Dott.ssa Giulia Bisanti;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che la debitrice può trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite mensile di € 1.536; invita la debitrice a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.); dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Torino, 14/2/2025
ll Giudice estensore Il Presidente
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