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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2491/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fois Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Rosolina (RO), via Marconi, nei confronti di ricorrente
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Paesante, Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Adria (RO), via Bocchi, 3 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente
“chiede la pronuncia di sentenza parziale sullo status dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti con matrimonio concordatario in Ariano Nel Polesine (RO) in data 26.10.1974, così come risultante dall'estratto dell'atto di matrimonio anno 1974, numero 43, Parte II, Serie A, del
Comune di Ariano Nel Polesine, in regime di comunione dei beni. Per l'effetto, si chiede che, con separata ordinanza, venga disposta la prosecuzione della causa de quo per tutte le restanti questioni.”
1 e parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione dei coniugi Sig. e Parte_2 Parte_1
uniti in matrimonio concordatario celebrato in Ariano nel Polesine (RO) il 26.10.1974, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ariano nel Polesine all'anno 1974, numero 43, Parte
II, Serie A, onerando il Comune di provvedere alle relative annotazioni.”.
Motivi della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 27.2.2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge con Parte_2
addebito a questi, allegando di avere contratto matrimonio concordatario in Ariano nel Polesine il
26.10.1974.
La ricorrente ha addotto a motivo della domanda la ripetuta violazione da parte del coniuge dell'obbligo di fedeltà, causa della crisi e della conseguente rottura dell'affectio coniugalis,
ha allegato che dalla unione sono nate tre figlie, tutte maggiorenni ed economicamente Parte_3
indipendenti, dichiarando di percepire il rateo della pensione minimo pari a circa 650,00 euro mensili.
In ragione della durata del matrimonio, del tenore di vita goduto durante il vincolo ed in ragione del più elevato reddito del coniuge (in parte derivante da pensione di circa 1.700,00 euro mensili, in parte dallo svolgimento irregolare di attività lavorativa), dei cospicui risparmi ed investimenti riconducibili al (circa 300,000,00 euro), ella ha chiesto il riconoscimento di un assegno di Pt_2
mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili.
Il si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda attinente lo status; si è opposto alla Pt_2
pronuncia di addebito assumendo il difetto di valore probatorio delle allegazioni documentali della ricorrente, e addebitando ai comportamenti della coniuge (atteggiamenti possessivi e maniacali, scenate di gelosia ingiustificate anche in presenza delle figlie e di amici di famiglia, appostamenti per controllare ogni minimo spostamento del Sig. la causa della crisi coniugale. Pt_2
Si opposto all'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, comprovando documentalmente la miglior condizione reddituale e patrimoniale della , Pt_1
beneficiaria durante il matrimonio, tra le altre, di rilevanti rimesse pecuniarie da parte del coniuge, dalla stessa investire in fondi assicurativi e polizze (per un totale di circa euro 410.000,00).
Con decreto del 22.12.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza dell'8.5.2024, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione e sentite le parti comparse personalmente, il giudice ha formulato
2 proposta conciliativa che la ricorrente ha accettato solo sotto il profilo economico, pretendendo la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sull'addebito.
Il giudice ha, quindi, emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, provvedendo sulle istanze istruttorie con la medesima ordinanza del 25.11.2024.
All'udienza del 13.12.2024 la causa è quindi stata assegnata al collegio per la decisione inerente la pronuncia sullo status.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Le spese di lite saranno regolate in sede decisoria.
Con separata ordinanza la causa va rimessa innanzi al giudice delegato, per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2491/2024 R.G. promossa da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in Ariano nel Polesine il 26.10.1974, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo, anno 1974, n. 43, parte II, serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- nulla sulle spese;
- rimette con separata ordinanza la causa innanzi al giudice relatore, per le domande residue.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7.01.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2491/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fois Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Rosolina (RO), via Marconi, nei confronti di ricorrente
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Paesante, Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Adria (RO), via Bocchi, 3 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente
“chiede la pronuncia di sentenza parziale sullo status dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti con matrimonio concordatario in Ariano Nel Polesine (RO) in data 26.10.1974, così come risultante dall'estratto dell'atto di matrimonio anno 1974, numero 43, Parte II, Serie A, del
Comune di Ariano Nel Polesine, in regime di comunione dei beni. Per l'effetto, si chiede che, con separata ordinanza, venga disposta la prosecuzione della causa de quo per tutte le restanti questioni.”
1 e parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la separazione dei coniugi Sig. e Parte_2 Parte_1
uniti in matrimonio concordatario celebrato in Ariano nel Polesine (RO) il 26.10.1974, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ariano nel Polesine all'anno 1974, numero 43, Parte
II, Serie A, onerando il Comune di provvedere alle relative annotazioni.”.
Motivi della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto notificati in data 27.2.2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge con Parte_2
addebito a questi, allegando di avere contratto matrimonio concordatario in Ariano nel Polesine il
26.10.1974.
La ricorrente ha addotto a motivo della domanda la ripetuta violazione da parte del coniuge dell'obbligo di fedeltà, causa della crisi e della conseguente rottura dell'affectio coniugalis,
ha allegato che dalla unione sono nate tre figlie, tutte maggiorenni ed economicamente Parte_3
indipendenti, dichiarando di percepire il rateo della pensione minimo pari a circa 650,00 euro mensili.
In ragione della durata del matrimonio, del tenore di vita goduto durante il vincolo ed in ragione del più elevato reddito del coniuge (in parte derivante da pensione di circa 1.700,00 euro mensili, in parte dallo svolgimento irregolare di attività lavorativa), dei cospicui risparmi ed investimenti riconducibili al (circa 300,000,00 euro), ella ha chiesto il riconoscimento di un assegno di Pt_2
mantenimento pari ad euro 1.500,00 mensili.
Il si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda attinente lo status; si è opposto alla Pt_2
pronuncia di addebito assumendo il difetto di valore probatorio delle allegazioni documentali della ricorrente, e addebitando ai comportamenti della coniuge (atteggiamenti possessivi e maniacali, scenate di gelosia ingiustificate anche in presenza delle figlie e di amici di famiglia, appostamenti per controllare ogni minimo spostamento del Sig. la causa della crisi coniugale. Pt_2
Si opposto all'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, comprovando documentalmente la miglior condizione reddituale e patrimoniale della , Pt_1
beneficiaria durante il matrimonio, tra le altre, di rilevanti rimesse pecuniarie da parte del coniuge, dalla stessa investire in fondi assicurativi e polizze (per un totale di circa euro 410.000,00).
Con decreto del 22.12.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza dell'8.5.2024, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione e sentite le parti comparse personalmente, il giudice ha formulato
2 proposta conciliativa che la ricorrente ha accettato solo sotto il profilo economico, pretendendo la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sull'addebito.
Il giudice ha, quindi, emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, provvedendo sulle istanze istruttorie con la medesima ordinanza del 25.11.2024.
All'udienza del 13.12.2024 la causa è quindi stata assegnata al collegio per la decisione inerente la pronuncia sullo status.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Le spese di lite saranno regolate in sede decisoria.
Con separata ordinanza la causa va rimessa innanzi al giudice delegato, per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2491/2024 R.G. promossa da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in Ariano nel Polesine il 26.10.1974, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo, anno 1974, n. 43, parte II, serie A;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- nulla sulle spese;
- rimette con separata ordinanza la causa innanzi al giudice relatore, per le domande residue.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7.01.2025 il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
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