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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/09/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 916/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.ta Di Biase Caterina RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 25.09.2020, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' , in data 9.10.2020, ha rigettato la predetta domanda, adducendo la CP_1 seguente motivazione: “permane la titolarità della P.Iva ed iscrizione Art / Comm”; di aver proposto ricorso amministrativo. Parte ricorrente ha inoltre evidenziato di aver ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale n. 04023275, a seguito di successiva domanda, con decorrenza dall'1.02.2022.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire sociale l'assegno sociale dal
01.10.2020 al 31.01.2022; - per l'effetto condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, CP_1 al pagamento delle rate maturate dal 01.10.2020 al 31.01.2022 a titolo di assegno sociale nella misura di € 5087, 92 o quella maggiore e o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, l'Istituto ha evidenziato che: “La prima domanda di AS del 2020 è stata respinta poiché era attiva una partita iva di cui il sig. risultava ancora titolare. La cessazione della p.iva è Pt_1
pagina 1 di 4 Pa stata eseguita solo successivamente alla domanda di Nel 2022 parte ricorrente ha presentato nuova domanda di AS (lavorabile in quanto non risultava più titolare di partita Iva) senza alcun riferimento al periodo precedente (ovvero quello oggi oggetto del presente ricorso). La prima domanda è stata rigettata ed avverso la stessa il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, definito pure negativamente. La seconda domanda invece è stata accolta. Controparte avrebbe dovuto
– per ottenere il beneficio dalla domanda del mese di settembre 2020 - eventualmente presentare istanza di riesame in autotutela. Avendo, invece, presentato nuova domanda in cui non fa più richiesta della prestazione a far data dall'anno 2020 (istanza che peraltro è stata accolta sin dalla data della domanda) non può oggi adire il Tribunale per ottenere il riconoscimento giudiziale di quel beneficio nei fatti oggetto di rinuncia”.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, è utile rammentare che l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile
…”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno” (cfr. Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con pagina 2 di 4 riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. CP_ Nel caso di specie, l' ha rigettato la domanda di assegno sociale del ricorrente unicamente poiché il ricorrente è risultato essere titolare di partita IVA.
Premesso che la titolarità di una partita IVA, seppur faccia presumere l'esercizio di una attività commerciale o di lavoro autonomo, non è di per sé incompatibile con l'erogazione dell'assegno sociale, condizionato unicamente al difetto di redditi eccedenti i limiti di legge (cfr. Trib. Marsala
13.06.2018 n. 434), risulta documentato dalle allegazioni di parte ricorrente che quest'ultimo abbia cancellato la propria partita i.v.a. in data 31.12.2012 (v. allegato 5), dunque antecedentemente alla proposizione della domanda amministrativa.
Ne deriva che debba essere riconosciuto il diritto alla prestazione a decorre dal mese successivo alla presentazione della prima domanda, dunque da ottobre 2020 sino a gennaio 2022, considerando che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere da febbraio 2022, a seguito di altra domanda amministrativa.
A tal proposito, giova evidenziare come la seconda domanda amministrativa non abbia determinato il venire meno dell'effetto della prima.
Per principio generale - valorizzato anche dalla Giurisprudenza Amministrativa - l'acquiescenza tacita, anche in sede procedimentale, si configura solo in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco, che sia espressione di volontà certa e definitiva.
Nel caso di specie, non si individuano nella proposizione di una seconda domanda una condotta incompatibile con la volontà di non avvalersi della prima, unica possibile per ottenere una decorrenza anticipata dell'assegno sociale.
Stante la mancata specifica contestazione dell' in merito alla quantificazione della prestazione CP_1 richiesta (parametrata alle mensilità da ottobre 2020 sino a gennaio 2022), non vi sono ostacoli perché operi il principio di non contestazione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c.
Conclusivamente, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 da ottobre 2020 a gennaio 2022, con condanna dell'Istituto alla corresponsione di €.5.087,92, oltre accessori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 25.09.2020 sino al 31.01.2022, quantificato in complessivi €.5.087,92, oltre accessori, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento;
CP_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 916/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.ta Di Biase Caterina RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 25.09.2020, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' , in data 9.10.2020, ha rigettato la predetta domanda, adducendo la CP_1 seguente motivazione: “permane la titolarità della P.Iva ed iscrizione Art / Comm”; di aver proposto ricorso amministrativo. Parte ricorrente ha inoltre evidenziato di aver ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale n. 04023275, a seguito di successiva domanda, con decorrenza dall'1.02.2022.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire sociale l'assegno sociale dal
01.10.2020 al 31.01.2022; - per l'effetto condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, CP_1 al pagamento delle rate maturate dal 01.10.2020 al 31.01.2022 a titolo di assegno sociale nella misura di € 5087, 92 o quella maggiore e o minore che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, l'Istituto ha evidenziato che: “La prima domanda di AS del 2020 è stata respinta poiché era attiva una partita iva di cui il sig. risultava ancora titolare. La cessazione della p.iva è Pt_1
pagina 1 di 4 Pa stata eseguita solo successivamente alla domanda di Nel 2022 parte ricorrente ha presentato nuova domanda di AS (lavorabile in quanto non risultava più titolare di partita Iva) senza alcun riferimento al periodo precedente (ovvero quello oggi oggetto del presente ricorso). La prima domanda è stata rigettata ed avverso la stessa il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo, definito pure negativamente. La seconda domanda invece è stata accolta. Controparte avrebbe dovuto
– per ottenere il beneficio dalla domanda del mese di settembre 2020 - eventualmente presentare istanza di riesame in autotutela. Avendo, invece, presentato nuova domanda in cui non fa più richiesta della prestazione a far data dall'anno 2020 (istanza che peraltro è stata accolta sin dalla data della domanda) non può oggi adire il Tribunale per ottenere il riconoscimento giudiziale di quel beneficio nei fatti oggetto di rinuncia”.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, è utile rammentare che l'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile
…”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno” (cfr. Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con pagina 2 di 4 riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. CP_ Nel caso di specie, l' ha rigettato la domanda di assegno sociale del ricorrente unicamente poiché il ricorrente è risultato essere titolare di partita IVA.
Premesso che la titolarità di una partita IVA, seppur faccia presumere l'esercizio di una attività commerciale o di lavoro autonomo, non è di per sé incompatibile con l'erogazione dell'assegno sociale, condizionato unicamente al difetto di redditi eccedenti i limiti di legge (cfr. Trib. Marsala
13.06.2018 n. 434), risulta documentato dalle allegazioni di parte ricorrente che quest'ultimo abbia cancellato la propria partita i.v.a. in data 31.12.2012 (v. allegato 5), dunque antecedentemente alla proposizione della domanda amministrativa.
Ne deriva che debba essere riconosciuto il diritto alla prestazione a decorre dal mese successivo alla presentazione della prima domanda, dunque da ottobre 2020 sino a gennaio 2022, considerando che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere da febbraio 2022, a seguito di altra domanda amministrativa.
A tal proposito, giova evidenziare come la seconda domanda amministrativa non abbia determinato il venire meno dell'effetto della prima.
Per principio generale - valorizzato anche dalla Giurisprudenza Amministrativa - l'acquiescenza tacita, anche in sede procedimentale, si configura solo in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco, che sia espressione di volontà certa e definitiva.
Nel caso di specie, non si individuano nella proposizione di una seconda domanda una condotta incompatibile con la volontà di non avvalersi della prima, unica possibile per ottenere una decorrenza anticipata dell'assegno sociale.
Stante la mancata specifica contestazione dell' in merito alla quantificazione della prestazione CP_1 richiesta (parametrata alle mensilità da ottobre 2020 sino a gennaio 2022), non vi sono ostacoli perché operi il principio di non contestazione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c.
Conclusivamente, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 da ottobre 2020 a gennaio 2022, con condanna dell'Istituto alla corresponsione di €.5.087,92, oltre accessori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 25.09.2020 sino al 31.01.2022, quantificato in complessivi €.5.087,92, oltre accessori, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento;
CP_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_1 rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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